Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6042/2020 posta in deliberazione il giorno 5.3.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. FULCHERI DILETTA;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5042/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
oggetto con la quale, a seguito della riassunzione del giudizio incardinato dinanzi
1
TAR Lazio 12685/12 (conclusioni già rassegnate con il ricorso TAR Lazio)
- revocare/annullare/dichiarare invalida e/o nulla la comunicazione la comunicazione prot. 0161940 del 04.10.2013, ricevuta in data 8.10.2013, inviata dal , Dipartimento per l'impresa e Controparte_1
l'internazionalizzazione, Direzione Generale per la Politica industriale e la competitività, Divisione VIII, nella parte in cui non riconosce alla Pt_1
la differenza tra quanto rendicontato ed approvato in sede di concessione
[...]
per l'annualità 2011 e quanto effettivamente riconosciuto, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e non conosciuti, e con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti;
- in ogni caso si chiede che l'Amministrazione venga condannata al risarcimento di tutti i danni occorsi così come saranno provati in corso di giudizio, anche previa CTU.
(conclusioni rassegnate con i motivi aggiunti TAR Lazio)
- ferme rimanendo le conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo che qui vengono confermate, revocare/annullare/dichiarare invalidi e/o nulli i provvedimenti (docc. A1, A2 e A3) trasmessi con comunicazione prot. N. 0203993 del 10.12.2013 USCITA e ricevuta il 13.12.2013, inviata dal
[...]
, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Controparte_1
Direzione Generale per la Politica industriale e la competitività, Divisione VIII, nella parte in cui non riconosce alla la differenza tra quanto Parte_1
[.. rendicontato ed approvato in sede di concessione per l'annualità 2011
(cfr. doc. A1) euro 2.359.280,00 Programma SURVEYOR Parte_2
(cfr. doc. A2) euro 2.231.170,00 - Programma SKYCAR T210 XMP (cfr. doc. A3) euro 2.496.600,00 e quanto effettivamente riconosciuto, unitamente a tutti gli atti
2 presupposti, conseguenti e comunque connessi e non conosciuti, e con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti;
- in ogni caso si chiede che l'Amministrazione venga condannata al risarcimento di tutti i danni occorsi così come saranno provati in corso di giudizio, anche previa CTU.
In ogni caso e nel merito:
- accertato e dichiarato il diritto della i ricevere l'importo Parte_1
complessivo di € 7.087.050,00 (concessi con D.D. del 30.09.2011) e così ripartiti:
1) Complessivi € 2.496.000,00 per le attività del programma Skycar – T 210 XMP
(realizzate nel 2011, cfr. premessa doc. II);
2) Complessivi € 2.231.170,00 per le attività del programma Surveyor (realizzate nel 2011, cfr. premessa doc. III);
3) Complessivi € 2.359.280,00 per le attività del programma (realizzate Pt_2
nel 2011, cfr. premessa doc. IV); ferme rimanendo le somme già riconosciute con i decreti di liquidazione impugnati in parte qua, condannare il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, al pagamento dell'importo tempo per tempo maturato ed illegittimamente mandato in economia e pari ad una somme di €
848.768,00 s.e.o o. calcolato al 2016 (al netto delle erogazioni parziali medio tempore intervenute) oltre interessi e rivalutazione, nonché gli importi maturandi o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche previa occorrendo CTU;
- accertato e dichiarato il danno subito dalla condannare il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento di una somma – a titolo di risarcimento - pari ad € 10.000.000,00 o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche previa occorrendo CTU.
3 Con ogni consentita riserva di ampliare e/o modificare e/impugnare in diversa sede eventuali provvedimenti ad oggi non conosciuti anche a valle della costituzione del Mise.
Con vittoria di onorari, spese ed oneri di legge.
In Via Istruttoria
Voglia l'Ill.mo Tribunale, valutata la fondatezza e pertinenza, ordinare alla Amministrazione resistente l'esibizione e deposito della documentazione relativa ( in via specifica ma non limitativa ), al/ai DD 30 settembre 2011 – mai consegnati alla Parte_1
- e alla documentazione della Commissione elaborata a Luglio 2011, o successivamente, da cui detto/detti DD traggono fondamento, ai decreti di ammissione, di concessione e di erogazione afferenti l'annualità 2011, nonché alle rispettive rendicontazioni relativi ai provvedimenti impugnati nonché di tutti i soggetti ammessi ai benefici di cui alla L. 808/85, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti società: Controparte_2
con sede in Capua (CE) alla via Maiorise – 81043; con
[...] Controparte_3
sede in Napoli alla via F. Caracciolo n.15 – 80122, in relazione ai programmi ammessi dall'anno 2009 all'anno 2011, con particolare ma non esclusivo riferimento alla rendicontazione per l'annualità 2011, unitamente alle documentazioni di supporto esistenti presso il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione- Direzione Generale per la politica industriale e la competitività ovvero presso altri uffici del medesimo dicastero.
Si è costituito in giudizio Il Controparte_1
instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare l'espositiva della sentenza impugnata.
4 2. L'appello, che è stato proposto per plurimi motivi, che possono essere congiuntamente esaminati è manifestamente infondato.
Va in primo luogo evidenziato che il presente giudizio è retto dalle regole sostanziali e processuali del giudizio civile e tale profilo è stato posto in evidenza già nella sentenza impugnata, che pur se succinta non è affetta da nullità , essendo del tutto chiaro l'iter logico seguito dal Tribunale.
Condivisibilmente il Tribunale ha affermato : “ Preliminarmente deve essere rilevato che, in tema di agevolazioni pubbliche all'imprenditoria, la rendicontazione delle spese non è limitata mero riscontro amministrativo- contabile fra la spesa asseritamente sostenuta dal soggetto beneficiato e il relativo documento giustificativo ma si estende alla valutazione della coerenza e della congruità degli impegni rispetto alla finalità perseguita.
Le agevolazioni pubbliche sono finanziate con fondi europei, con fondi statali o con fondi regionali e per tale ragione l'Amministrazione ha il preciso dovere di verificare che delle risorse concesse sia fatta una utilizzazione corretta.
La pervasività del controllo in sede di rendicontazione è connaturata alla funzione e alla eccezionalità delle agevolazioni all'imprenditoria.
Invero, la regola è costituita dall'imprenditore che, nell'azienda, impegna capitali propri e, in conseguenza, ove intervenga il sostegno pubblico tale alterazione del libero mercato da un lato si giustifica soltanto se finalizzata al perseguimento di interessi socio-economici generali e dall'altro soltanto se i fondi agevolati siano impiegati per le finalità previste e non altro.
Il fatto che all'impresa, in relazione a determinati progetti, siano state accordate determinate quote di finanziamenti non significa che tali quote debbano senz'altro essere erogate sulla base di un mero riscontro contabile.
Nello specifico il riconoscimento di quote erogabili inferiore alle quote massime ammesse è risultato diretta conseguenza dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione e la non è stata in alcun modo in grado di Parte_1
confutare i rilievi e le conclusioni dell'organo di controllo.
5 Peraltro in relazione a rilievi su fatture per circa trecentomila euro di controvalore la richiesta di chiarimenti, ha espresso la Parte_1
disponibilità a rinunziare all'erogazione delle quote corrispondenti (allegati 9,
10, 11 del fascicolo attoreo).
In ogni caso deve essere rilevato che. le conclusioni rassegnate dall'Amministrazione all'esito della rendicontazione non sono state analiticamente confutate dalla ma soltanto genericamente Parte_1
contestate.
La Società attrice ha, infatti, incentrato la propria difesa sull'assunto, erroneo, che l'Amministrazione, in sede di rendicontazione, non potesse ridurre gli importi delle quote di finanziamento già ammesse.
Significativamente la citazione introduttiva del presente giudizio è per grande parte costituita dalla riproduzione degli atti del pregresso giudizio innanzi il TAR
Lazio Roma e ciò non considerando la diversa natura dei due processi.
Il processo amministrativo è essenzialmente di natura impugnatoria demolitoria
(salve limitate eccezioni) mentre il processo ordinario conosce il rapporto in essere fra le parti nella sua interezza.
In conseguenza incombeva sulla . l'onere di dimostrare la spettanza Parte_1
delle quote di finanziamento in astratto attribuitele e con il presente giudizio richieste ma tale onere è risultato del tutto disatteso.
Quanto alle singole annualità delle quote di finanziamento dichiarate erogabili e non corrisposte comprensibilmente il ne ha Controparte_1
sospeso il pagamento in attesa della definizione del presente giudizio.
L'accertata infondatezza della domanda principale determina quale diretta conseguenza logica, prima ancora che giuridica, anche l'infondatezza della domanda risarcitoria.
L'Amministrazione ha legittimamente e doverosamente esercitato i propri poteri di controllo a tutela della finanza pubblica e non può aver (e non ha) causato alcun danno risarcibile alla Parte_1
6 Conclusivamente le domande attoree devono essere tutte rigettate.”
Parte appellante sostiene di avere diritto alla erogazione di somme, ma controparte ha eccepito il parziale inadempimento, riscontrato in sede di verifica delle rendicontazioni, il che ha determinato la discrasia finale fra quanto ritenuto ammissibile ex ante e quanto effettivamente erogabile.
Anche in grado di appello il ha ribadito tale concetto affermando : “ CP_1
“ La Società OMA SUD in sostanza contesta la differenza tra quanto concesso e quanto effettivamente riconosciuto liquidabile sostenendo che il controllo successivo della fase di consuntivazione da parte dalla P.A. non è che una mera verifica di rispondenza tra cifre preventivate ed effettivamente spese.
Nel ribadire quanto già esposto sulla assoluta incongruenza di tale postulato si osserva che la documentazione richiesta per approfondimento (copia fatture) si è rivelata diversa da come descritta nei rendiconti di spesa.
A tal proposito sono stati prodotti alcuni file excel di rendicontazione spese (a titolo esemplificativo) dai quali si è potuto verificare come la descrizione di alcune voci di costo. La tesi dell'erroneità delle determinazioni adottate dall'Amministrazione appellata ribadita nel presente gravame equivale quindi ad una mera petizione di principio non essendo supportata da alcuna allegazione istruttoria in proposito…. La legge 808/85 (art. 4 comma 8 lett.a), b) e c) nonché il D.M. 174/2010 (art.6 comma 4) stabiliscono infatti che nel provvedimento di concessione sono fissate le modalità di erogazione “previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa”. Rendiconti che sarebbe perfettamente inutile presentare da parte dell'impresa ed esaminare da parte degli Uffici, se l'ammontare del finanziamento fosse “cristallizzato” al momento della concessione.”
Era pertanto onere dell'appellante fornire la prova della sussistenza del proprio diritto dimostrando il proprio esatto adempimento, non potendo limitarsi a valorizzare l'originaria concessione del contributo o a contestare i provvedimenti amministrativi, quasi si vertesse in un giudizio amministrativo, posto che la
7 pronunzia del TAR si è limitata ad illustrare le ragioni del proprio difetto di giurisdizione .
Va inoltre evidenziato che parte appellante ha omesso di produrre il fascicolo di parte di primo grado in formato cartaceo ovvero di riprodurlo in interamente in formato informatico, come era suo onere, posto che l'acquisizione da parte della
Corte di appello è prevista per solo fascicolo d'ufficio e non anche di quello di parte che resta nella disponibilità della parte, con un onere di custodia del cancelliere del primo grado di giudizio ex art 2961 c.c.
A parte qualche sporadico documento contenuto nel fascicolo telematico di primo grado e in quello di appello, il Collegio non è posto in condizione di verificare le eventuali produzioni documentali dell'appellante a sostegno della tesi dell'esattezza del proprio adempimento, più precisamente la “ copiosissima “- ma neppure puntualmente indicata nell'atto di appello- come definita dall'appellante, documentazione a sostegno del proprio assunto.
Espressione di tale onere di carattere generale è la sentenza della Corte di
Cassazione 11617/2011 che ha precisato : “ La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.”.
Con l'ordinanza 23452/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato:
“L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto
8 a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 16235/2022 ha ribadito:
“Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Alcun ordine ex art 210 c.p.c. può essere emesso per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato tale strumento istruttorio può essere utilizzato solo laddove la documentazione non possa essere acquisita direttamente dalla parte, nella specie esercitando il proprio diritto di accesso ex lege L. 241/1990, ovvero laddove la parte esercitando le relative facoltà, non sia riuscita a conseguirla: in ogni caso la documentazione deve essere indicata specificamente
Si richiama da ultimo al riguardo l'ordinanza della Corte di Cassazione
31251/2021. “ L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.”
9 L'assoluta natura esplorativa della richiesta istruttoria appare vieppiù evidente in considerazione della limitata produzione del fascicolo di parte di primo grado
Né tantomeno potrebbe essere disposta una ctu che avrebbe l'effetto di supplire alle carenze allegative e probatorie dell'appellante.
Sotto altro profilo si osserva che l'ordine di esibizione non è stato reiterato in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio , né nelle memorie ex art 190 c.p.c. del primo grado contenute nel fascicolo telematico.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
10767/2022 che ha ribadito: “ Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della
Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( > € 8.000.000,00, come da domanda risarcitoria e non indeterminabile )
PQM
10 Rigetta l'appello e condanna alla Parte_1
rifusione delle spese del grado in favore del appellato che liquida in € CP_1
40.000.000 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto che della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma1 quater
T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 23.4.2025
IL PRESIDENTE EST
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