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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3189/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3189/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ticino 2 C.F. C.F._1
e nata a [...] il 1° ottobre 1966 e residente in [...] C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data 10 luglio 1 1999 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (il 6 Persona_1 dicembre 2003) e (il 16 maggio 2007), entrambe maggiorenni ma Persona_2 non autosufficienti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Mentana (R M), Via Ticino 2, in affitto, viene assegnata in godimento alla Sig. ra l'altro coniuge se ne allontanerà appena possibile;
Pt_2
c) Le figlie e , ormai maggiorenni, resteranno a Persona_1 Persona_2 vivere nell'abitazione coniugale sita in Mentana (Rm), Via Ticino2 con la madre;
d) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
e) Il coniuge verserà a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1 ciascuna delle figlie la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere al domicilio della madre a partire dal mese di luglio 2025;
f) I coniugi si obbligano a sostenere ogni spesa straordinaria relativa alla cura delle figlie nella misura del 50% a carico di ognuno.
g) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 10 dicembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo
Collegio.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data 10 luglio 1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1999, Atto N. 17,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO CE PI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3189/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ticino 2 C.F. C.F._1
e nata a [...] il 1° ottobre 1966 e residente in [...] C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data 10 luglio 1 1999 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (il 6 Persona_1 dicembre 2003) e (il 16 maggio 2007), entrambe maggiorenni ma Persona_2 non autosufficienti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Mentana (R M), Via Ticino 2, in affitto, viene assegnata in godimento alla Sig. ra l'altro coniuge se ne allontanerà appena possibile;
Pt_2
c) Le figlie e , ormai maggiorenni, resteranno a Persona_1 Persona_2 vivere nell'abitazione coniugale sita in Mentana (Rm), Via Ticino2 con la madre;
d) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
e) Il coniuge verserà a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1 ciascuna delle figlie la somma mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere al domicilio della madre a partire dal mese di luglio 2025;
f) I coniugi si obbligano a sostenere ogni spesa straordinaria relativa alla cura delle figlie nella misura del 50% a carico di ognuno.
g) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 10 dicembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo
Collegio.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data 10 luglio 1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1999, Atto N. 17,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO CE PI
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