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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/08/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 175/2022 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 175/2022 R.G. Lav. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.04.1951 e residente in [...]; e
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
22.06.1973 e residente in [...], in proprio ed in qualità di vedova e figlio eredi di nato a Persona_1
Lesegno (CN), il 19.03.1947, e deceduto in San Michele Mondovì (CN) il
6.01.2021, assistiti e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F. , C.F._3 del Foro di Roma e presso di lui elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma (RM) - 00193 – in Via Crescenzio (Ang. Piazza Cavour) Scala B int. 3, giusta procura rilasciata con separato atto allegato materialmente e telematicamente al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_1
1 in persona dei rispettivi Ministri “pro tempore”, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale n.
21;
CONVENUTI oggetto: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'On.le Sig. Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, previa ammissione dei mezzi istruttori, volere:
- accertare e dichiarare:
a. Che il Sig. è deceduto per mesotelioma pleurico epitelioide, Persona_1 in data 6.01.2021, per esposizione non cautelata a polveri e fibre di amianto nello svolgere il servizio militare di leva, dal 3.02.1967 al 26.04.1968, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ovvero di equiparato a vittima del dovere, per aver svolto servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006;
- e per gli effetti:
b. condannare il , a riconoscere quale Controparte_2 Persona_1 vittima del dovere, ovvero, in ogni caso, equiparato a vittima del dovere, con infermità pari al 100% (alla data della diagnosi –8.02.2018), corrispondente alla
I cat., Tab. A, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.p.r. 461/2001 ed ex art. 68 d.p.r.
3/1957 - con i criteri di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze 12.02.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
Febbraio 2004, ai fini della costituzione della relativa posizione in favore dei ricorrenti, quali superstiti di vittima del dovere, perciò stesso con liquidazione della speciale elargizione, nella misura del 100%, quindi di Euro 200.000,00, oltre perequazioni;
e sempre in forza di tale accertamento e declaratoria, con il diritto alla costituzione di tutte le prestazioni ulteriori in favore degli stessi ricorrenti, ivi compreso lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio di
€500,00, per lo stesso importo riconosciuto alle c.d. vittime del terrorismo
(SS.UU. 7761/2017 ed ex multis), e con tutti i ratei medio tempore maturati, dal
2 dì successivo al decesso (6.01.2021), al dì della costituzione della prestazione, e le ulteriori prestazioni tutte di cui alla premessa, anche “ex art. 2, comma 105,
L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi”, come ribadito da Tribunale di
Padova, sez. lavoro, sent. n. 434/21 – doc. 23/a, e al cosiddetto specchio riassuntivo (doc. 10), e tutte le altre prestazioni come richieste in sede amministrativa e su tutte le somme riconoscere gli interessi dal 121° giorno, per i primi 4 ratei, e poi, via via dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo;
c. Accogliere tutte le altre domande formulate da parte ricorrente in sede amministrativa, e nella premessa in fatto ed in diritto nel presente ricorso, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte e quindi con condanna dell'amministrazione ad erogare tutto quanto dovuto;
d. Condannare, altresì, il , in persona del Ministro p.t., Controparte_3 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
In subordine:
Nella non creduta ipotesi, nella specie, si ritenesse di apprezzare la non sussistenza nel carico fiscale del Sig. al momento del suo Parte_1 decesso, si chiede che il Tribunale adito, rilevi:
Eccezione di illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse di dover rigettare le domande del Sig. solo perché non nel Parte_1 carico fiscale del deceduto, ovvero nel caso in cui si ritenesse di quantificare l'assegno vitalizio in €258,23, si chiede che il Tribunale rilevi l'illegittimità costituzionale delle norme, eventualmente invocate dal , e per gli CP_2 effetti rinvii alla Corte Costituzionale, con riferimento alla violazione delle norme di cui all'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35, 36 e 38 Cost.; anche alla luce della giurisprudenza sia della Magistratura ordinaria che di quella amministrativa;
3 - e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata: nella non creduta ipotesi il Tribunale ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 6 della L. 466/80, piuttosto che l'art. 4, n. 2, lettera b., n. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, ovvero altra norma discriminatoria e/o violativa del principio di uguaglianza formale e sostanziale, con ingiustificata discriminazione e selezione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157 TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt. 153 e 156 TFUE), si chiede che il Tribunale adito disponga la disapplicazione della norma interna eventualmente invocata dal e/o dal Controparte_2 [...]
, in forza dei principi di diritto comunitario di cui agli artt. 20 e 21 CP_3
Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona) e di ogni altra norma di diritto comunitario (art. 156 TFUE e 157 TFUE);
-e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si chiede che ove ritenga sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate (dopo avere per anni violato la direttiva
477/83/CEE, avente a oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro", tanto che la Corte di Giustizia, con decisione del 12.03.1990, istanza di infrazione n. 240/89, aveva condannato la Repubblica Italiana) e quindi in forza di quanto sancito dall'art. 156 TFUE - tutela dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali - e sulla base del divieto di ogni sorta di discriminazione rispetto alle altre vittime tra cui quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, che al pari dell'amianto hanno determinato lesioni della salute e dell'integrità psicofisica, come per esempio l'insorgenza del mesotelioma originato dalle fibre di amianto e quindi malattia infortunio, come ribadito da
Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019 (cfr. doc. , si chiede che il Tribunale CP_4
4 adito voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267
TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che le infermità siano state cagionate per fatti che non siano corrispondenti a quelli terroristici, alla luce del fatto che comunque l'evento è sempre di lesione della salute e dell'integrità psicofisica, per effetto della somministrazione di fibre di amianto e quindi sulla base dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della
Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per ogni altro profilo (art. 156 TFUE).
Si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, CP_5 competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
Dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, con vittoria di spese. CP_3
Sempre invia preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del sig.
e in ogni caso respingersi le domande tutte dallo stesso Parte_1 avanzate.
Nel merito, respingersi le domande tutte proposte nei confronti del
[...]
perché infondate. CP_2
Con vittoria delle spese di lite”.
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti e rispettivamente coniuge e figlio Controparte_1 Parte_1 di deceduto in data 6.1.2021 per mesotelioma pleurico Persona_1 maligno hanno fatto ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento in capo al de cuius della condizione di vittima del dovere, con conseguente concessione dei benefici della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio, nonché dei benefici di superstiti di vittima del terrorismo in quanto rispettivamente vedova e orfano, per l'infermità
“Mesotelioma pleurico maligno ” causa del decesso del congiunto.; a sostegno delle domande hanno dedotto che il ha prestato il servizio militare Pt_1 per l'Esercito Italiano, per il periodo dal 3.02.1967 al 26.04.1968, che è stato ricostruito dal dossier e dalla relazione medico legale del Dott.
[...] il quale ha dimostrato che vi fu esposizione ad amianto in Per_2 concentrazioni pari a 2.668,02 ff/ll, che ha rappresentato l'inizio dell'infiammazione, cui poi ha fatto seguito, in data 8.02.2018 la diagnosi di mesotelioma, con compatibilità temporale e modale e a maggior ragione in applicazione delle leggi scientifiche, la conferma dell'evento e del nesso causale, ovvero dei presupposti per l'accoglimento delle domande amministrative, come formulate
Documentavano che l'Esercito Italiano, nel foglio matricolare e caratteristico del , ha attestato le attività che egli ha svolto in Parte_2 qualità di militare e cioè oltre ad essere stato addestrato all'uso delle armi, individuali e collettive, aveva svolto l'incarico di 'Conduttore di automezzi', oltre alle corvée, tra cui quelle in cucina e nell'autoreparto, presso il quale il aveva svolto le attività di conduzione dei mezzi in dotazione, e Persona_1 le correlate attività di manutenzione, tra cui il cambio dei ferodi dei freni e delle frizioni in amianto e in materiali contenenti amianto, che nel corso del servizio dal 3.02.1967 al 26.04.1968 il ha utilizzato guanti e Persona_1 pezze di amianto per il cambio della canna del fucile mitragliatore che si surriscaldava dopo alcune raffiche, che in ogni caso, erano in amianto tutte le strutture e l'impiantistica delle Caserme “Mario Fiore” di Borgo San Dalmazzo
(CN), “Monte Grappa” in Torino, “ in Pinerolo (TO) e Persona_3
6 “ ” in Oulz (Ulzio) (TO) e così fino alla data del congedo (26.04.1968); Per_4 che le attività in missione del e quindi l'esposizione per motivi Persona_1 di servizio a polveri e fibre di amianto, in modo diretto, indiretto e per contaminazione dell'ambiente di lavoro, e la violazione delle regole cautelari, le norme di cui agli articoli 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), erano documentate .
I citati si sono costituti resistendo al ricorso e eccependo in via CP_5 preliminare: A) il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_3 in quanto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, il
[...]
è l'Unità organizzativa titolare del procedimento devoluto al CP_3 riconoscimento dei benefici di vittima del Dovere e soggetti equiparati (nonché del Terrorismo e della Criminalità organizzata) ex art. 2, comma1 lett. a) e comma 2 del D.P.R. 28 luglio 1999 n.510 in relazione agli “appartenenti alla
Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali.” Mentre il ha competenza esclusiva per gli appartenenti alle Controparte_2
Forza Armate dello Stato, come nel caso di specie, ai sensi dell'art 3, commi 2 e
3 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243; rilevavano poi che l'unica residuale incombenza del è quella di curare l'inserimento delle Controparte_3 posizioni nella graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine cronologico degli eventi, previa espressa richiesta del competente _6
; B) il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto,
[...] Parte_1 come ammesso in ricorso, il predetto non era fisicamente a carico del genitore deceduto, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione
e specificamente le Sezioni Unite, che con sentenza n.22753/2018, hanno espresso il principio di diritto secondo il quale “i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nell'art.6 della legge n.466/1980…per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con soggetto colpito (art. 6, l.
n.466 del 1980, come integrato dall'art.4, comma 2, l. n. 302 del 1990); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui all'artt.4, 32 e 38 Cost., vanno
7 a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento ”., orientamento recentemente confermato da Sezione Lavoro della Corte di Cassazione- sentenza n.11181.22,
- che ha ribadito che “l'interpretazione del quadro normativo offerta dalla
Corte d'appello, compiutamente ricostruita anche dal CP_2 controricorrente, induce a propendere per il solo 'rinvio oggettivo' all'introduzione di nuove prestazioni, da parte delle norme richiamate in epigrafe, e ad escludere l'interpretazione del rinvio 'soggettivo', inerente, cioè,
l'estensione delle classi di beneficiari previste dall'art. 2, comma 106, della l. n.
244 del 2007 sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere.
L'art. 2, co. 105 della l. 244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della l.
206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106.
Il comma 106 dell'art. 2, della l. n. 244 del 2007, nel modificare l'art. 5, co 3 della l. 2066 del 2004, ha aggiunto la seguente previsione: 'Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico è altresì attribuito l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni'. Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.
L'art. 6 recita: 'La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui comete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1. Coniuge superstite e figli se a carico;
2. Figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3. Genitori;
4. Fratelli e sorelle se conviventi a carico.
8 Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale che, in assenza di una espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.
Detta disposizione, che disegna i confini del 'rapporto di familiarità' con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai
'familiari superstiti' da parte dell'art.-2, co.105 l. n. 244 del 2007, il quale rinvia all'art. 5, co. 3 e co. 4 della l. 206 del 2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere.
Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 della l. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto. (n.1)
L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n.2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.
L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte
d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti delle vittime del dovere diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
Contestavano poi come manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e comunitaria sollevate dai ricorrenti, alla luce della citata giurisprudenza che ha esplicitato la ragionevolezza della scelta del legislatore in un contesto che è prettamente indennitario e non risarcitorio.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione delle prove testimoniali nonché attraverso la perizia medico legale, demandata al dr sul seguente Persona_5 quesito.
9 “visti gli atti e i documenti di causa, svolti tutti gli accertamenti ritenuti opportuni, accerti il CTU la dipendenza da causa di servizio e la riconducibilità a particolari condizioni ambientali ed operative di missione della patologia ( Mesotelioma pleurico epitelioide) che ha portato al decesso, in data 6/1/2021, di in relazione Persona_1 al servizio di leva da lui svolto dal 30.02.1967 al 26.04.1968”.
La causa è stata quindi assegnata a decisione
Si osserva.
Sulle questioni preliminari ritiene l'ufficio che le eccezioni di difetto di legittimazione del e del sono fondate sulla base CP_7 Parte_1 delle articolate difese svolte dai convenuti, supportate sia da precisi riferimenti normativi, sia- quanto alla posizione del da ampio excursus Parte_1 giurisprudenziale;
non rimane da aggiungere, nel caso e quanto alla posizione del che anche la Corte di Appello di Torino si è pronunciata, Parte_1 in conformità con l'orientamento della Suprema Corte, affermando che “per
l'individuazione dei soggetti beneficiari assume rilievo proprio la diversità della categoria dei superstiti della vittima del dovere rispetto a quella dei superstiti della vittima di atti di terrorismo e di criminalità organizzata…I principi formulati dalle
Sez. Un. (nonché da Cass. 19928/2019) con riferimento ai fratelli e alle sorelle della vittima del dovere deceduta, sono applicabili anche ai figli, considerato che l'art. 6 legge
466/1980 (che individua i familiari superstiti di vittime del dovere), nell'elencare
l'ordine dei beneficiari, al n. 4) prevede i fratelli e le sorelle, purché a carico (oltre che conviventi) della vittima del dovere deceduta, così come, al n. 1), richiede per i figli, in concorso con il coniuge, che siano a carico.” (cfr. C.A. n. 918/2019).
Tanto premesso e venendo a considerare il merito ritiene l'ufficio che il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni che seguono.
Il perito incaricato ha concluso nei seguenti termini.
“Il decesso del Sig. avvenuto il 6 gennaio 2021 per Persona_1 mesotelioma pleurico non è dipendente da causa di servizio e non può essere ricondotto a particolari condizioni ambientali ed operative di missione realizzatasi durante il servizio di leva dal 30.02.1967 al 26.04.1968”.
Le conclusioni (peraltro condivise anche dal c.t. di parte convenuta) sono fondate su di un'accurata disamina delle caratteristiche, entità e durata delle
10 fonti di esposizione all'amianto, sia durante il periodo di leva sia nel corso della esperienza lavorative del ricorrente nonché su una ragionata e coerente valutazione complessiva del relativo apporto causale di tali fonti, in assenza di fattori alternativi di rischio di mesotelioma, secondo standard di certezza probabilistica (“più probabile che non”), basata su puntuali riferimenti alla letteratura scientifica.
In particolare tali riferimenti, non specificamente contestati dalla parte ricorrente che anzi li ha sostanzialmente condivisi, danno rispettivamente contezza sia del giudizio di compatibilità della distanza temporale tra l'esposizione durante il rapporto di lavoro con la e la diagnosi di CP_8 mesotelioma, atteso il lungo periodo di latenza media della neoplasia, sia dell'affermazione che il rischio di sviluppare la neoplasia connesso ai primi anni di esposizione all'asbesto predomina su quello degli anni successivi.
Orbene, giova riportare le CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI del perito nominato che così si è espresso.
“Per quanto riguarda l'insorgenza del mesotelioma della pleura rispetto all'esposizione ad amianto, secondo quanto emerge dai dati di letteratura ai fini della presente valutazione è importante sapere che: il mesotelioma pleurico non è dose dipendente essendo possibile anche una minima esposizione a fibre di amianto per determinare l'insorgenza della malattia sotto il profilo causale hanno peso esclusivo o maggiore le esposizioni più antiche ad asbesto rispetto a quelle successive
La latenza convenzionale mediana fra esposizione ad amianto e comparsa della malattia
è di circa 47 anni. Per latenza convenzionale si intende il periodo di induzione (periodo di induzione= intervallo in cui le cellule esposte ad amianto vanno incontro a quelle trasformazioni che portano ad un processo irreversibile con l'insorgenza della malattia) sommato al periodo di progressione o latenza vera (latenza vera= periodo in cui le cellule già trasformate in cellule neoplastiche si sviluppano sino a determinare
l'insorgenza dei primi sintomi che portano alla diagnosi di malattia).
Dal punto di vista causale le esposizione ad amianto nel periodo di latenza vera sono ininfluenti in quanto il processo neoplastico si era già instaurato nel periodo di induzione
11 Fatte queste premesse, al fine di rispondere al quesito posto dal Giudice, occorre ora valutare, tenuto conto della riconducibilità causale ovvero concausale ai sensi dell'art.
6, 3° comma, del DPR 243/2006, se il decesso del Sig. avvenuto per Persona_1 mesotelioma pleurico il 16.01.2021 possa essere dipendente da causa di servizio – servizio di leva svolto dal 30.02.1967 al 26.04.1968 – in quanto riconducibile a particolari condizioni ambientali o operative.
In altri termini occorre accertare se il mesotelioma pleurico sia causalmente dipendente dal servizio di leva a causa di straordinarie circostanze o per fatti di servizio che lo avrebbero esposto a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti idi istituto e, in caso di concausa, se la stessa sia stata efficiente e determinante.
E' pertanto necessario inizialmente considerare se il Sig. sia stato Persona_1 esposto a rischio amianto durante la propria vita o se il mesotelioma pleurico rientra nella percentuale di mesoteliomi non correlati ad esposizione ad amianto.
In caso di esposizione ad amianto occorre poi appurare se la stessa sia avvenuta durante il servizio di leva e, in caso affermativo, se l'esposizione abbia avuto un ruolo rilevante nel determinare il mesotelioma maligno della pleura.
Dalla documentazione è emerso che il Sig. è stato esposto ad amianto CP_9 Pt_1
Co durante le dipendenza presso a ditta di Villanova Mondovì per un lungo periodo che decorre dal 1963 al 2000.D'altro canto, durante il servizio di leva non risultano sicure esposizioni ad amianto. Non risulta dalla documentazione in atti che il Sig. sia stato adibito ad attività o compiti in cui è venuto a contatto diretto Persona_1
o indiretto con fibre di asbesto: non è accertato l'uso di guanti in amianto per la sostituzione delle canne della mitragliatrice surriscaldate, non è accertato la permanenza nella caserma Montegrappa che è stata oggetto di bonifica ambientale da amianto, non era adibito a lavori di meccanica per la riparazione degli automezzi, ma solo di guida e quindi non era esposto all'inalazione di fibre di asbesto durante la riparazione di freni o frizioni.
Ne consegue che non essendo emersi elementi di certezza ad esposizione ad amianto durante il servizio di leva vengono meno quelle particolari condizioni ambientali od operative di missione che lo avrebbero esposto a maggiori rischi.
12 Il Sig. durante il periodo del servizio militare potrebbe essere stato in luoghi Pt_1 con possibile presenza di amianto fatto questo che non consente di affermare
l'esposizione ad un rischio di inalazione di fibre di asbesto. In tale evenienza vi sarebbe stata l'esposizione ad un rischio generico (non aggravato) presente per tutti i cittadini;
tale rischio si sarebbe potuto concretizzare non solo nelle caserme in cui ha vissuto, ma in tantissimi altri luoghi ove la presenza di amianto un tempo era molto diffusa.
Pertanto sulla base di quanto sopra considerato, tenuto conto che non vi sono elementi di certezza provanti una esposizione ad amianto durante il servizio di leva, il Sig. per i 4 anni precedenti al servizio di leva è stato esposto a rischio amianto Pt_1
Co nel corso dell'attività svolta presso la ditta di Villanova Mondovì; secondo i dati di letteratura sono le esposizioni più remote nel tempo quelle responsabile dell'innesco del mesotelioma pleurico;
sempre secondo i dati di letteratura, una volta terminato il periodo di induzione, una eventuale esposizione ad amianto nel periodo di latenza vera
è ininfluente per l'insorgenza del mesotelioma in quanto le mutazioni irreversibili delle cellule si erano già realizzate. ..l ha riconosciuto il mesotelioma pleurico CP_9
Co malattia professionale riconoscendo nel rapporto di lavoro presso la ditta di
Villanova Mondovì l'esposizione ad amianto.
Appare altamente improbabile che l'esposizione ad amianto responsabile dell'innesco del periodo di induzione con la mutazione irreversibile delle cellule mesoteliali versus il mesotelioma sia avvenuta nel periodo ed a causa del servizio militare di leva.
Ne consegue che il servizio di leva non può essere considerato la causa o la concausa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha determinato il decesso del Sig.
[...]
Per_1
Il perito ha poi risposto alle “OSSERVAZIONI” critiche del C.T.P di parte ricorrente che sono riportate in perizia e delle quali si reputa opportuno estrarne taluni significativi passaggi che di seguito si trascrivono.
“Il CTU segnala la mancata certezza della esposizione ad amianto durante il servizio militare. Chi scrive concorda con il CTU che in questa causa, come in numerose cause analoghe riguardanti l'esposizione ad amianto di personale militare, manca la certezza assoluta dell'esposizione, ma ritiene che tale certezza assoluta non potrà mai essere conseguita. Per avere la certezza assoluta sarebbe infatti necessario avere a disposizione indagini ambientali comprendenti prelievi d'aria nelle sedi sospette di inquinamento ad
13 amianto, indagini che non risulta siano mai state effettuate (o che comunque non sono disponibili) per l'evidente motivo che nessuno poteva avere interesse ad effettuarle.
Dunque per superare l'ostacolo della mancanza di indagini ambientali che impediscono la certezza assoluta della esposizione si deve ricorrere a ragionevoli presunzioni basate su conoscenze di igiene industriale e su analogie con situazioni simili a quella in esame. Le ragionevoli presunzioni non possono mai raggiungere il livello di certezza evocato dal CTU, ma permettono di identificare quanto meno in ambiti di elevata probabilità condizioni di rischio di esposizione ad amianto ritenute valide sia in ambito valutativo che in ambiti medicolegali. Va aggiunto che nel caso del mesotelioma pleurico NON è necessaria la dimostrazione di una esposizione elevata, perché, come bene afferma il CTU a pag. 18 (e come autorevolmente affermano i noti Criteri di
Helsinki) “anche una minima esposizione può determinare l'insorgenza della malattia”. Dunque nel caso del mesotelioma anche una esposizione ad amianto non intensa e di breve durata può determinare l'insorgenza della malattia… Tornando alla vicenda in esame nulla permette di considerare errate tutte le occasioni di esposizione ad amianto occorse al Sig. durante il servizio militare ed in particolare le 5 Pt_1 occasioni di esposizione indicate nelle mie note precedenti allegate alla CTU;
dunque è pienamente legittimo e ragionevole sostenere che in quel periodo Egli sia stato esposto ad amianto in una o in tutte le occasioni indicate, indipendentemente dal fatto che si sia trattato di esposizione elevata o bassa.. Viene dunque a decadere la prima motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
Il CTU segnala che “per 4 anni precedenti al servizio di leva è stato esposto al rischio Co amianto presso la ditta di Mondovì”. Da parte ricorrente si sostiene che nessun Co elemento dimostra che nei primi anni di lavoro in il Sig. sia stato Pt_1 esposto ad amianto, ed anche ammesso che lo si voglia ritenere esposto si tratterebbe di una presunzione non dimostrata.
L' deve aver seguito il ragionamento della presunzione legale di origine CP_9 professionale, pertanto il fatto che abbia riconosciuto il mesotelioma come malattia professionale non rappresenta la dimostrazione certa della esposizione ad amianto né tanto meno la dimostrazione che l'esposizione sia avvenuta nei tre/quattro anni di lavoro prima del servizio militare.
14 ..In sintesi nulla dimostra che prima del servizio militare il Sig. sia stato Pt_1 esposto ad amianto, anzi tutto fa presumere che in quegli anni iniziali NON ci sia stata esposizione ad amianto. Viene dunque a decadere la seconda motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
... Scrive il CTU che nella genesi del mesotelioma hanno un maggiore peso le esposizioni più remote, dunque poiché l ha riconosciuto una esposizione ad CP_9 amianto in CL precedente al servizio militare la causa del mesotelioma sarebbe dovuta al periodo di lavoro in CL precedente al servizio militare.
Chi scrive condivide pienamente la premessa, ovvero che le esposizioni ad amianto iniziali (più remote) hanno un maggior peso etiologico rispetto alle esposizioni più recenti, ma ritiene che nella vicenda in esame la premessa non permetta di escludere che l'esposizione durante il servizio militare sia irrilevante, per almeno due motivi.
Innanzi tutto perché non è certo (si è visto sopra) che prima del servizio militare ci sia stata una esposizione ad amianto, quindi rimane probabile che l'esposizione iniziale sia stata quella del servizio militare. Inoltre anche ammettendo che ci sia stata una esposizione precedente (il che non è) rimane il fatto che sia i 3-4 anni di (improbabile) esposizione precedente, sia i 14 mesi di esposizione durante il servizio militare possono entrambi rientrare nel periodo iniziale di esposizione che si ritiene comprenda i 5-10 anni iniziali di esposizione. In altre parole si può considerare come periodo iniziale di esposizione un periodo di almeno 5-10 anni che nel caso in esame comprendono sia
l'improbabile esposizione in CL, sia l'esposizione durante la leva militare.
Dunque anche ammettendo che ci sia stata una (non provata) esposizione precedente
l'esposizione del periodo militare rientra a pieno titolo nel novero delle esposizioni iniziali a cui la letteratura attribuisce un maggior ruolo etiologico nella genesi del mesotelioma. Viene dunque a decadere la terza motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
A pag 18 il CTU riprende il tema della latenza del mesotelioma, ovvero del lungo periodo che intercorre tra inizio dell'esposizione e comparsa della malattia, tema trattato nelle note precedenti. Ebbene nella vicenda del Sig. la malattia è Pt_1 insorta nel 2017, 49-50 anni dopo l'esposizione del 1967-68 avvenuta durante il SM.
In Italia i dati del Registro Nazionale dei Mesoteliomi sanciscono che la latenza media di tutti i casi censiti è pari a 48+/- 11 anni (ovvero tra 37 e 59 anni) dunque la latenza
15 del caso individuale del Sig. coincide con la latenza del dato epidemiologico Pt_1 del . La corrispondenza tra dato epidemiologico ed individuale della vicenda CP_10 in esame si pone a conferma che l'esposizione durante il periodo di leva sia la responsabile principale della malattia.
In conclusione si conviene con il CTU che nella vicenda in esame manca la assoluta certezza dell'esposizione, ma ragionevoli presunzioni (in questa come in vicende simili) portano a ritenere che durante il servizio militare il Sig. sia stato esposto ad Pt_1 amianto nelle specifiche condizioni indicate negli atti e sintetizzate in 5 punti nelle note preliminari allegate alla bozza. “ Per_ Orbene, il perito dr in riferimento ai rilievi del Prof. c.t.parte Per_6 ricorrente, si è così espresso:
“Esposizione a rischio amianto nel periodo precedente al servizio militare. Come ho già avuto modo di evidenziare nelle considerazioni medico legali i dati forniti dall' CP_9 evidenziano una esposizione lavorativa negli anni precedenti al servizio di leva. Tale dato sarebbe confermato dalla relazione dello SPRESAL ASL CN1 del 26 luglio 2018 trasmessa alla Procura della Repubblica di Cuneo sulla quale, tenuto conto delle dichiarazioni fornite dallo stesso Sig. (che aveva dichiarato l'utilizzo di Persona_1
Co amianto durante il suo lavoro presso la ) e dalla risultanze testimoniali veniva concluso che “In base a quanto sopra esposto, è possibile che il sig. sia stato Pt_1
Co esposto a fibre di amianto nel corso della sua attività lavorativa c/o la ditta (fibre presenti nelle coperture – in precario stato di conservazione -, e probabilmente in alcune coibentazioni e materiale isolanti) e che tale esposizione possa avergli causato
l'insorgenza del mesotelioma pleurico”.
Inoltre dalla relazione dell'Ispettorato del lavoro del 8 maggio 2018 risulta che “… ha prestato attività lavorativa presso la ditta CL (Industria Chimica Persona_1 del Legno S.p.A.) dall'anno 1963 e fino alla data del 18 aprile 2000 con la qualifica di operaio meccanico addetto alla manutenzione degli impianti. … “. In tale ambito lavorativo vi sarebbe stata l'esposizione a rischio amianto.
Da quanto sopra ne deriva che vi è quasi assoluta certezza, o per lo meno un alto grado Co di probabilità, che il Sig. durante il lavoro presto presso la ditta , Persona_1 sin dal primi anni di lavoro, sia stato esposto a rischio amianto.
16 Esposizione a rischio amianto durante il servizio militare: ribadisco che quanto sostenuto dal CT di Parte Attrice – esposizione ad amianto durante il servizio di leva dovuto a:
Inalazione di fibre di amianto durante la guida di automezzi, lavaggio degli automezzi, permanenza nei depositi degli automezzi dove veniva fatta manutenzione, non è provata.
Per quanto riguarda l'inalazione di fibre di amianto durante la guida di mezzi appare assolutamente improbabile essendo il veicolo in movimento e il conducente lontano dai ferodi del sistema frenante e all'interno di cabina di guida. Inoltre il Sig. non Pt_1 era addetto a operazioni di manutenzione dei mezzi.
Inalazione di fibre di amianto durante il soggiorno in locali presso i quali abbia soggiornato durante il servizio di leva: non è provato che vi fossero delle strutture in amianto in grado di arrecare un rischio ambientale.
Inalazione di amianto durante le esercitazioni: non è provato l'utilizzo di materiale contenente amianto durante l'utilizzo di armi.
Da quanto sopra ne consegue che, pur ammettendo la presenza di amianto nelle strutture presso le quali il Sig. ha soggiornato durante il servizio di Persona_1 leva non vi è però prova concreta di una esposizione a rischio amianto.
Pertanto, tenuto conto che il lavoro svolto dal Sig. lo avrebbe esposto a Pt_1 rischio amianto già alcuni anni prima del servizio di leva, che sono le esposizioni più remote quelle da imputare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, che non vi è certezza dell'esposizione ad amianto durante il servizio di leva ne consegue che pur in assenza Co di una certezza assoluta è molto più probabile che il lavoro presso la ditta sia stata la causa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico e non che la causa sia stato il servizio di leva”.
Si evince quindi che il perito di ufficio ha tenuto in debito conto non solo la lettura scientifica che si è occupata della questione, fonte peraltro condivisa dal perito dei ricorrenti, ma anche gli accertamenti oggettivi e qualificati quale ad esempio la citata relazione dello SPRESAL e che le sue valutazioni si fondano su accertamenti peritali ampiamente esaustivi e approfonditi;
inoltre il criterio cui si ispira il perito di parte di “ragionevole presunzione” appare fallace alla
17 luce delle concrete risultanze fattuali che sostanziano ampiamente il criterio Per_ del “più probabile che non” seguito dal perito dr
L'ufficio ritiene quindi che l'accertamento del dr ben possa essere oggetto Per_5 di adesione e condivisione e quindi posto a fondamento della decisione di rigetto del ricorso.
Non paiono invece di nessuna utilità per la decisione e soprattutto per una
“diversa” decisione le deposizioni dei testi escussi, che sebbene si siano occupati ex professo della questione “amianto” nel mondo militare, nel caso hanno reso dichiarazioni inerenti non già la specifica situazione del Pt_1 che mai hanno conosciuto, ma generiche ed ampie.
Ed invero il teste ( già tecnico di prevenzione negli ambienti Testimone_1 di vita e di lavoro) ha affermato di non aver mai conosciuto il Sig. Per_1
ma di essere informato sulla realtà delle caserme, delle armi e degli
[...] armamenti, anche con riferimento al periodo in questione (anni 60/70) per la professione che ho svolto, riferendo della presenza di amianto nelle caserme quantomeno fino al 2011 nonché dell'impiego dell'amianto sia nelle armi che negli automezzi militari;
il teste ingegnere libero Testimone_2 professionista, ha riferito di non aver conosciuto il Sig. , ma di Persona_1 aver appreso dai di lui familiari che svolse l'addestramento Persona_1 presso il CAR del quarto Reggimento Alpini nella Caserma “Mario Fiore” di
Borgo San Dalmazzo. Erano gli anni 1967 e 1968, per poi proseguire il servizio di leva presso la Compagnia Comando e Servizi del Battaglione “Susa” del quarto Reggimento Alpini nelle Caserme “Monte Grappa” di Torino, “ Per_3
di Pinerolo e “Assietta” di Ulzio, e di essere congedato nel 1968; ha
[...] poi dichiarato di non avere conoscenza diretta delle caserme citate ma, quale
CTU del Tribunale di Roma, aveva eseguito oltre 2.000 perizie sul tema, conoscendo la realtà delle caserme, che in quegli anni avevano tutte le medesime caratteristiche: i tetti, gli impianti, i sistemi d'arma, gli accessori, erano in amianto e furono modificati a partire dagli anni '90; quanto alle armi e ai mezzi di trasporto l'utilizzo dell' amianto era pure costante e presente a vari scopi.
Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come in
18 dispositivo, secondo il DM 147/2022 ritenendo la causa di valore indeterminabile e computando n. 4 fasi ed applicando i valori minimi.
Le spese di perizia come già liquidate sono poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 respinge il ricorso condanna i ricorrenti in solido tra di loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali.
Cuneo, 11 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 175/2022 R.G. Lav. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.04.1951 e residente in [...]; e
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
22.06.1973 e residente in [...], in proprio ed in qualità di vedova e figlio eredi di nato a Persona_1
Lesegno (CN), il 19.03.1947, e deceduto in San Michele Mondovì (CN) il
6.01.2021, assistiti e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F. , C.F._3 del Foro di Roma e presso di lui elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma (RM) - 00193 – in Via Crescenzio (Ang. Piazza Cavour) Scala B int. 3, giusta procura rilasciata con separato atto allegato materialmente e telematicamente al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_1
1 in persona dei rispettivi Ministri “pro tempore”, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale n.
21;
CONVENUTI oggetto: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'On.le Sig. Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, previa ammissione dei mezzi istruttori, volere:
- accertare e dichiarare:
a. Che il Sig. è deceduto per mesotelioma pleurico epitelioide, Persona_1 in data 6.01.2021, per esposizione non cautelata a polveri e fibre di amianto nello svolgere il servizio militare di leva, dal 3.02.1967 al 26.04.1968, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ovvero di equiparato a vittima del dovere, per aver svolto servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006;
- e per gli effetti:
b. condannare il , a riconoscere quale Controparte_2 Persona_1 vittima del dovere, ovvero, in ogni caso, equiparato a vittima del dovere, con infermità pari al 100% (alla data della diagnosi –8.02.2018), corrispondente alla
I cat., Tab. A, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.p.r. 461/2001 ed ex art. 68 d.p.r.
3/1957 - con i criteri di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze 12.02.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
Febbraio 2004, ai fini della costituzione della relativa posizione in favore dei ricorrenti, quali superstiti di vittima del dovere, perciò stesso con liquidazione della speciale elargizione, nella misura del 100%, quindi di Euro 200.000,00, oltre perequazioni;
e sempre in forza di tale accertamento e declaratoria, con il diritto alla costituzione di tutte le prestazioni ulteriori in favore degli stessi ricorrenti, ivi compreso lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio di
€500,00, per lo stesso importo riconosciuto alle c.d. vittime del terrorismo
(SS.UU. 7761/2017 ed ex multis), e con tutti i ratei medio tempore maturati, dal
2 dì successivo al decesso (6.01.2021), al dì della costituzione della prestazione, e le ulteriori prestazioni tutte di cui alla premessa, anche “ex art. 2, comma 105,
L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi”, come ribadito da Tribunale di
Padova, sez. lavoro, sent. n. 434/21 – doc. 23/a, e al cosiddetto specchio riassuntivo (doc. 10), e tutte le altre prestazioni come richieste in sede amministrativa e su tutte le somme riconoscere gli interessi dal 121° giorno, per i primi 4 ratei, e poi, via via dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo;
c. Accogliere tutte le altre domande formulate da parte ricorrente in sede amministrativa, e nella premessa in fatto ed in diritto nel presente ricorso, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte e quindi con condanna dell'amministrazione ad erogare tutto quanto dovuto;
d. Condannare, altresì, il , in persona del Ministro p.t., Controparte_3 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
In subordine:
Nella non creduta ipotesi, nella specie, si ritenesse di apprezzare la non sussistenza nel carico fiscale del Sig. al momento del suo Parte_1 decesso, si chiede che il Tribunale adito, rilevi:
Eccezione di illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse di dover rigettare le domande del Sig. solo perché non nel Parte_1 carico fiscale del deceduto, ovvero nel caso in cui si ritenesse di quantificare l'assegno vitalizio in €258,23, si chiede che il Tribunale rilevi l'illegittimità costituzionale delle norme, eventualmente invocate dal , e per gli CP_2 effetti rinvii alla Corte Costituzionale, con riferimento alla violazione delle norme di cui all'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35, 36 e 38 Cost.; anche alla luce della giurisprudenza sia della Magistratura ordinaria che di quella amministrativa;
3 - e/o richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata: nella non creduta ipotesi il Tribunale ritenesse applicabile nel caso di specie l'art. 6 della L. 466/80, piuttosto che l'art. 4, n. 2, lettera b., n. 1 del DPR 07.07.2006 n. 243, ovvero altra norma discriminatoria e/o violativa del principio di uguaglianza formale e sostanziale, con ingiustificata discriminazione e selezione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157 TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt. 153 e 156 TFUE), si chiede che il Tribunale adito disponga la disapplicazione della norma interna eventualmente invocata dal e/o dal Controparte_2 [...]
, in forza dei principi di diritto comunitario di cui agli artt. 20 e 21 CP_3
Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona) e di ogni altra norma di diritto comunitario (art. 156 TFUE e 157 TFUE);
-e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si chiede che ove ritenga sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate (dopo avere per anni violato la direttiva
477/83/CEE, avente a oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro", tanto che la Corte di Giustizia, con decisione del 12.03.1990, istanza di infrazione n. 240/89, aveva condannato la Repubblica Italiana) e quindi in forza di quanto sancito dall'art. 156 TFUE - tutela dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali - e sulla base del divieto di ogni sorta di discriminazione rispetto alle altre vittime tra cui quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, che al pari dell'amianto hanno determinato lesioni della salute e dell'integrità psicofisica, come per esempio l'insorgenza del mesotelioma originato dalle fibre di amianto e quindi malattia infortunio, come ribadito da
Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019 (cfr. doc. , si chiede che il Tribunale CP_4
4 adito voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267
TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che le infermità siano state cagionate per fatti che non siano corrispondenti a quelli terroristici, alla luce del fatto che comunque l'evento è sempre di lesione della salute e dell'integrità psicofisica, per effetto della somministrazione di fibre di amianto e quindi sulla base dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della
Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per ogni altro profilo (art. 156 TFUE).
Si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, CP_5 competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
Dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, con vittoria di spese. CP_3
Sempre invia preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del sig.
e in ogni caso respingersi le domande tutte dallo stesso Parte_1 avanzate.
Nel merito, respingersi le domande tutte proposte nei confronti del
[...]
perché infondate. CP_2
Con vittoria delle spese di lite”.
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti e rispettivamente coniuge e figlio Controparte_1 Parte_1 di deceduto in data 6.1.2021 per mesotelioma pleurico Persona_1 maligno hanno fatto ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento in capo al de cuius della condizione di vittima del dovere, con conseguente concessione dei benefici della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio, nonché dei benefici di superstiti di vittima del terrorismo in quanto rispettivamente vedova e orfano, per l'infermità
“Mesotelioma pleurico maligno ” causa del decesso del congiunto.; a sostegno delle domande hanno dedotto che il ha prestato il servizio militare Pt_1 per l'Esercito Italiano, per il periodo dal 3.02.1967 al 26.04.1968, che è stato ricostruito dal dossier e dalla relazione medico legale del Dott.
[...] il quale ha dimostrato che vi fu esposizione ad amianto in Per_2 concentrazioni pari a 2.668,02 ff/ll, che ha rappresentato l'inizio dell'infiammazione, cui poi ha fatto seguito, in data 8.02.2018 la diagnosi di mesotelioma, con compatibilità temporale e modale e a maggior ragione in applicazione delle leggi scientifiche, la conferma dell'evento e del nesso causale, ovvero dei presupposti per l'accoglimento delle domande amministrative, come formulate
Documentavano che l'Esercito Italiano, nel foglio matricolare e caratteristico del , ha attestato le attività che egli ha svolto in Parte_2 qualità di militare e cioè oltre ad essere stato addestrato all'uso delle armi, individuali e collettive, aveva svolto l'incarico di 'Conduttore di automezzi', oltre alle corvée, tra cui quelle in cucina e nell'autoreparto, presso il quale il aveva svolto le attività di conduzione dei mezzi in dotazione, e Persona_1 le correlate attività di manutenzione, tra cui il cambio dei ferodi dei freni e delle frizioni in amianto e in materiali contenenti amianto, che nel corso del servizio dal 3.02.1967 al 26.04.1968 il ha utilizzato guanti e Persona_1 pezze di amianto per il cambio della canna del fucile mitragliatore che si surriscaldava dopo alcune raffiche, che in ogni caso, erano in amianto tutte le strutture e l'impiantistica delle Caserme “Mario Fiore” di Borgo San Dalmazzo
(CN), “Monte Grappa” in Torino, “ in Pinerolo (TO) e Persona_3
6 “ ” in Oulz (Ulzio) (TO) e così fino alla data del congedo (26.04.1968); Per_4 che le attività in missione del e quindi l'esposizione per motivi Persona_1 di servizio a polveri e fibre di amianto, in modo diretto, indiretto e per contaminazione dell'ambiente di lavoro, e la violazione delle regole cautelari, le norme di cui agli articoli 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), erano documentate .
I citati si sono costituti resistendo al ricorso e eccependo in via CP_5 preliminare: A) il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_3 in quanto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, il
[...]
è l'Unità organizzativa titolare del procedimento devoluto al CP_3 riconoscimento dei benefici di vittima del Dovere e soggetti equiparati (nonché del Terrorismo e della Criminalità organizzata) ex art. 2, comma1 lett. a) e comma 2 del D.P.R. 28 luglio 1999 n.510 in relazione agli “appartenenti alla
Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali.” Mentre il ha competenza esclusiva per gli appartenenti alle Controparte_2
Forza Armate dello Stato, come nel caso di specie, ai sensi dell'art 3, commi 2 e
3 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243; rilevavano poi che l'unica residuale incombenza del è quella di curare l'inserimento delle Controparte_3 posizioni nella graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine cronologico degli eventi, previa espressa richiesta del competente _6
; B) il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto,
[...] Parte_1 come ammesso in ricorso, il predetto non era fisicamente a carico del genitore deceduto, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione
e specificamente le Sezioni Unite, che con sentenza n.22753/2018, hanno espresso il principio di diritto secondo il quale “i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nell'art.6 della legge n.466/1980…per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con soggetto colpito (art. 6, l.
n.466 del 1980, come integrato dall'art.4, comma 2, l. n. 302 del 1990); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui all'artt.4, 32 e 38 Cost., vanno
7 a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento ”., orientamento recentemente confermato da Sezione Lavoro della Corte di Cassazione- sentenza n.11181.22,
- che ha ribadito che “l'interpretazione del quadro normativo offerta dalla
Corte d'appello, compiutamente ricostruita anche dal CP_2 controricorrente, induce a propendere per il solo 'rinvio oggettivo' all'introduzione di nuove prestazioni, da parte delle norme richiamate in epigrafe, e ad escludere l'interpretazione del rinvio 'soggettivo', inerente, cioè,
l'estensione delle classi di beneficiari previste dall'art. 2, comma 106, della l. n.
244 del 2007 sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere.
L'art. 2, co. 105 della l. 244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della l.
206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106.
Il comma 106 dell'art. 2, della l. n. 244 del 2007, nel modificare l'art. 5, co 3 della l. 2066 del 2004, ha aggiunto la seguente previsione: 'Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico è altresì attribuito l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni'. Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.
L'art. 6 recita: 'La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui comete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1. Coniuge superstite e figli se a carico;
2. Figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3. Genitori;
4. Fratelli e sorelle se conviventi a carico.
8 Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale che, in assenza di una espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.
Detta disposizione, che disegna i confini del 'rapporto di familiarità' con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai
'familiari superstiti' da parte dell'art.-2, co.105 l. n. 244 del 2007, il quale rinvia all'art. 5, co. 3 e co. 4 della l. 206 del 2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere.
Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 della l. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto. (n.1)
L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n.2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.
L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte
d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti delle vittime del dovere diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
Contestavano poi come manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e comunitaria sollevate dai ricorrenti, alla luce della citata giurisprudenza che ha esplicitato la ragionevolezza della scelta del legislatore in un contesto che è prettamente indennitario e non risarcitorio.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione delle prove testimoniali nonché attraverso la perizia medico legale, demandata al dr sul seguente Persona_5 quesito.
9 “visti gli atti e i documenti di causa, svolti tutti gli accertamenti ritenuti opportuni, accerti il CTU la dipendenza da causa di servizio e la riconducibilità a particolari condizioni ambientali ed operative di missione della patologia ( Mesotelioma pleurico epitelioide) che ha portato al decesso, in data 6/1/2021, di in relazione Persona_1 al servizio di leva da lui svolto dal 30.02.1967 al 26.04.1968”.
La causa è stata quindi assegnata a decisione
Si osserva.
Sulle questioni preliminari ritiene l'ufficio che le eccezioni di difetto di legittimazione del e del sono fondate sulla base CP_7 Parte_1 delle articolate difese svolte dai convenuti, supportate sia da precisi riferimenti normativi, sia- quanto alla posizione del da ampio excursus Parte_1 giurisprudenziale;
non rimane da aggiungere, nel caso e quanto alla posizione del che anche la Corte di Appello di Torino si è pronunciata, Parte_1 in conformità con l'orientamento della Suprema Corte, affermando che “per
l'individuazione dei soggetti beneficiari assume rilievo proprio la diversità della categoria dei superstiti della vittima del dovere rispetto a quella dei superstiti della vittima di atti di terrorismo e di criminalità organizzata…I principi formulati dalle
Sez. Un. (nonché da Cass. 19928/2019) con riferimento ai fratelli e alle sorelle della vittima del dovere deceduta, sono applicabili anche ai figli, considerato che l'art. 6 legge
466/1980 (che individua i familiari superstiti di vittime del dovere), nell'elencare
l'ordine dei beneficiari, al n. 4) prevede i fratelli e le sorelle, purché a carico (oltre che conviventi) della vittima del dovere deceduta, così come, al n. 1), richiede per i figli, in concorso con il coniuge, che siano a carico.” (cfr. C.A. n. 918/2019).
Tanto premesso e venendo a considerare il merito ritiene l'ufficio che il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni che seguono.
Il perito incaricato ha concluso nei seguenti termini.
“Il decesso del Sig. avvenuto il 6 gennaio 2021 per Persona_1 mesotelioma pleurico non è dipendente da causa di servizio e non può essere ricondotto a particolari condizioni ambientali ed operative di missione realizzatasi durante il servizio di leva dal 30.02.1967 al 26.04.1968”.
Le conclusioni (peraltro condivise anche dal c.t. di parte convenuta) sono fondate su di un'accurata disamina delle caratteristiche, entità e durata delle
10 fonti di esposizione all'amianto, sia durante il periodo di leva sia nel corso della esperienza lavorative del ricorrente nonché su una ragionata e coerente valutazione complessiva del relativo apporto causale di tali fonti, in assenza di fattori alternativi di rischio di mesotelioma, secondo standard di certezza probabilistica (“più probabile che non”), basata su puntuali riferimenti alla letteratura scientifica.
In particolare tali riferimenti, non specificamente contestati dalla parte ricorrente che anzi li ha sostanzialmente condivisi, danno rispettivamente contezza sia del giudizio di compatibilità della distanza temporale tra l'esposizione durante il rapporto di lavoro con la e la diagnosi di CP_8 mesotelioma, atteso il lungo periodo di latenza media della neoplasia, sia dell'affermazione che il rischio di sviluppare la neoplasia connesso ai primi anni di esposizione all'asbesto predomina su quello degli anni successivi.
Orbene, giova riportare le CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI del perito nominato che così si è espresso.
“Per quanto riguarda l'insorgenza del mesotelioma della pleura rispetto all'esposizione ad amianto, secondo quanto emerge dai dati di letteratura ai fini della presente valutazione è importante sapere che: il mesotelioma pleurico non è dose dipendente essendo possibile anche una minima esposizione a fibre di amianto per determinare l'insorgenza della malattia sotto il profilo causale hanno peso esclusivo o maggiore le esposizioni più antiche ad asbesto rispetto a quelle successive
La latenza convenzionale mediana fra esposizione ad amianto e comparsa della malattia
è di circa 47 anni. Per latenza convenzionale si intende il periodo di induzione (periodo di induzione= intervallo in cui le cellule esposte ad amianto vanno incontro a quelle trasformazioni che portano ad un processo irreversibile con l'insorgenza della malattia) sommato al periodo di progressione o latenza vera (latenza vera= periodo in cui le cellule già trasformate in cellule neoplastiche si sviluppano sino a determinare
l'insorgenza dei primi sintomi che portano alla diagnosi di malattia).
Dal punto di vista causale le esposizione ad amianto nel periodo di latenza vera sono ininfluenti in quanto il processo neoplastico si era già instaurato nel periodo di induzione
11 Fatte queste premesse, al fine di rispondere al quesito posto dal Giudice, occorre ora valutare, tenuto conto della riconducibilità causale ovvero concausale ai sensi dell'art.
6, 3° comma, del DPR 243/2006, se il decesso del Sig. avvenuto per Persona_1 mesotelioma pleurico il 16.01.2021 possa essere dipendente da causa di servizio – servizio di leva svolto dal 30.02.1967 al 26.04.1968 – in quanto riconducibile a particolari condizioni ambientali o operative.
In altri termini occorre accertare se il mesotelioma pleurico sia causalmente dipendente dal servizio di leva a causa di straordinarie circostanze o per fatti di servizio che lo avrebbero esposto a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti idi istituto e, in caso di concausa, se la stessa sia stata efficiente e determinante.
E' pertanto necessario inizialmente considerare se il Sig. sia stato Persona_1 esposto a rischio amianto durante la propria vita o se il mesotelioma pleurico rientra nella percentuale di mesoteliomi non correlati ad esposizione ad amianto.
In caso di esposizione ad amianto occorre poi appurare se la stessa sia avvenuta durante il servizio di leva e, in caso affermativo, se l'esposizione abbia avuto un ruolo rilevante nel determinare il mesotelioma maligno della pleura.
Dalla documentazione è emerso che il Sig. è stato esposto ad amianto CP_9 Pt_1
Co durante le dipendenza presso a ditta di Villanova Mondovì per un lungo periodo che decorre dal 1963 al 2000.D'altro canto, durante il servizio di leva non risultano sicure esposizioni ad amianto. Non risulta dalla documentazione in atti che il Sig. sia stato adibito ad attività o compiti in cui è venuto a contatto diretto Persona_1
o indiretto con fibre di asbesto: non è accertato l'uso di guanti in amianto per la sostituzione delle canne della mitragliatrice surriscaldate, non è accertato la permanenza nella caserma Montegrappa che è stata oggetto di bonifica ambientale da amianto, non era adibito a lavori di meccanica per la riparazione degli automezzi, ma solo di guida e quindi non era esposto all'inalazione di fibre di asbesto durante la riparazione di freni o frizioni.
Ne consegue che non essendo emersi elementi di certezza ad esposizione ad amianto durante il servizio di leva vengono meno quelle particolari condizioni ambientali od operative di missione che lo avrebbero esposto a maggiori rischi.
12 Il Sig. durante il periodo del servizio militare potrebbe essere stato in luoghi Pt_1 con possibile presenza di amianto fatto questo che non consente di affermare
l'esposizione ad un rischio di inalazione di fibre di asbesto. In tale evenienza vi sarebbe stata l'esposizione ad un rischio generico (non aggravato) presente per tutti i cittadini;
tale rischio si sarebbe potuto concretizzare non solo nelle caserme in cui ha vissuto, ma in tantissimi altri luoghi ove la presenza di amianto un tempo era molto diffusa.
Pertanto sulla base di quanto sopra considerato, tenuto conto che non vi sono elementi di certezza provanti una esposizione ad amianto durante il servizio di leva, il Sig. per i 4 anni precedenti al servizio di leva è stato esposto a rischio amianto Pt_1
Co nel corso dell'attività svolta presso la ditta di Villanova Mondovì; secondo i dati di letteratura sono le esposizioni più remote nel tempo quelle responsabile dell'innesco del mesotelioma pleurico;
sempre secondo i dati di letteratura, una volta terminato il periodo di induzione, una eventuale esposizione ad amianto nel periodo di latenza vera
è ininfluente per l'insorgenza del mesotelioma in quanto le mutazioni irreversibili delle cellule si erano già realizzate. ..l ha riconosciuto il mesotelioma pleurico CP_9
Co malattia professionale riconoscendo nel rapporto di lavoro presso la ditta di
Villanova Mondovì l'esposizione ad amianto.
Appare altamente improbabile che l'esposizione ad amianto responsabile dell'innesco del periodo di induzione con la mutazione irreversibile delle cellule mesoteliali versus il mesotelioma sia avvenuta nel periodo ed a causa del servizio militare di leva.
Ne consegue che il servizio di leva non può essere considerato la causa o la concausa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha determinato il decesso del Sig.
[...]
Per_1
Il perito ha poi risposto alle “OSSERVAZIONI” critiche del C.T.P di parte ricorrente che sono riportate in perizia e delle quali si reputa opportuno estrarne taluni significativi passaggi che di seguito si trascrivono.
“Il CTU segnala la mancata certezza della esposizione ad amianto durante il servizio militare. Chi scrive concorda con il CTU che in questa causa, come in numerose cause analoghe riguardanti l'esposizione ad amianto di personale militare, manca la certezza assoluta dell'esposizione, ma ritiene che tale certezza assoluta non potrà mai essere conseguita. Per avere la certezza assoluta sarebbe infatti necessario avere a disposizione indagini ambientali comprendenti prelievi d'aria nelle sedi sospette di inquinamento ad
13 amianto, indagini che non risulta siano mai state effettuate (o che comunque non sono disponibili) per l'evidente motivo che nessuno poteva avere interesse ad effettuarle.
Dunque per superare l'ostacolo della mancanza di indagini ambientali che impediscono la certezza assoluta della esposizione si deve ricorrere a ragionevoli presunzioni basate su conoscenze di igiene industriale e su analogie con situazioni simili a quella in esame. Le ragionevoli presunzioni non possono mai raggiungere il livello di certezza evocato dal CTU, ma permettono di identificare quanto meno in ambiti di elevata probabilità condizioni di rischio di esposizione ad amianto ritenute valide sia in ambito valutativo che in ambiti medicolegali. Va aggiunto che nel caso del mesotelioma pleurico NON è necessaria la dimostrazione di una esposizione elevata, perché, come bene afferma il CTU a pag. 18 (e come autorevolmente affermano i noti Criteri di
Helsinki) “anche una minima esposizione può determinare l'insorgenza della malattia”. Dunque nel caso del mesotelioma anche una esposizione ad amianto non intensa e di breve durata può determinare l'insorgenza della malattia… Tornando alla vicenda in esame nulla permette di considerare errate tutte le occasioni di esposizione ad amianto occorse al Sig. durante il servizio militare ed in particolare le 5 Pt_1 occasioni di esposizione indicate nelle mie note precedenti allegate alla CTU;
dunque è pienamente legittimo e ragionevole sostenere che in quel periodo Egli sia stato esposto ad amianto in una o in tutte le occasioni indicate, indipendentemente dal fatto che si sia trattato di esposizione elevata o bassa.. Viene dunque a decadere la prima motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
Il CTU segnala che “per 4 anni precedenti al servizio di leva è stato esposto al rischio Co amianto presso la ditta di Mondovì”. Da parte ricorrente si sostiene che nessun Co elemento dimostra che nei primi anni di lavoro in il Sig. sia stato Pt_1 esposto ad amianto, ed anche ammesso che lo si voglia ritenere esposto si tratterebbe di una presunzione non dimostrata.
L' deve aver seguito il ragionamento della presunzione legale di origine CP_9 professionale, pertanto il fatto che abbia riconosciuto il mesotelioma come malattia professionale non rappresenta la dimostrazione certa della esposizione ad amianto né tanto meno la dimostrazione che l'esposizione sia avvenuta nei tre/quattro anni di lavoro prima del servizio militare.
14 ..In sintesi nulla dimostra che prima del servizio militare il Sig. sia stato Pt_1 esposto ad amianto, anzi tutto fa presumere che in quegli anni iniziali NON ci sia stata esposizione ad amianto. Viene dunque a decadere la seconda motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
... Scrive il CTU che nella genesi del mesotelioma hanno un maggiore peso le esposizioni più remote, dunque poiché l ha riconosciuto una esposizione ad CP_9 amianto in CL precedente al servizio militare la causa del mesotelioma sarebbe dovuta al periodo di lavoro in CL precedente al servizio militare.
Chi scrive condivide pienamente la premessa, ovvero che le esposizioni ad amianto iniziali (più remote) hanno un maggior peso etiologico rispetto alle esposizioni più recenti, ma ritiene che nella vicenda in esame la premessa non permetta di escludere che l'esposizione durante il servizio militare sia irrilevante, per almeno due motivi.
Innanzi tutto perché non è certo (si è visto sopra) che prima del servizio militare ci sia stata una esposizione ad amianto, quindi rimane probabile che l'esposizione iniziale sia stata quella del servizio militare. Inoltre anche ammettendo che ci sia stata una esposizione precedente (il che non è) rimane il fatto che sia i 3-4 anni di (improbabile) esposizione precedente, sia i 14 mesi di esposizione durante il servizio militare possono entrambi rientrare nel periodo iniziale di esposizione che si ritiene comprenda i 5-10 anni iniziali di esposizione. In altre parole si può considerare come periodo iniziale di esposizione un periodo di almeno 5-10 anni che nel caso in esame comprendono sia
l'improbabile esposizione in CL, sia l'esposizione durante la leva militare.
Dunque anche ammettendo che ci sia stata una (non provata) esposizione precedente
l'esposizione del periodo militare rientra a pieno titolo nel novero delle esposizioni iniziali a cui la letteratura attribuisce un maggior ruolo etiologico nella genesi del mesotelioma. Viene dunque a decadere la terza motivazione addotta dal CTU per negare la sussistenza del nesso causale.
A pag 18 il CTU riprende il tema della latenza del mesotelioma, ovvero del lungo periodo che intercorre tra inizio dell'esposizione e comparsa della malattia, tema trattato nelle note precedenti. Ebbene nella vicenda del Sig. la malattia è Pt_1 insorta nel 2017, 49-50 anni dopo l'esposizione del 1967-68 avvenuta durante il SM.
In Italia i dati del Registro Nazionale dei Mesoteliomi sanciscono che la latenza media di tutti i casi censiti è pari a 48+/- 11 anni (ovvero tra 37 e 59 anni) dunque la latenza
15 del caso individuale del Sig. coincide con la latenza del dato epidemiologico Pt_1 del . La corrispondenza tra dato epidemiologico ed individuale della vicenda CP_10 in esame si pone a conferma che l'esposizione durante il periodo di leva sia la responsabile principale della malattia.
In conclusione si conviene con il CTU che nella vicenda in esame manca la assoluta certezza dell'esposizione, ma ragionevoli presunzioni (in questa come in vicende simili) portano a ritenere che durante il servizio militare il Sig. sia stato esposto ad Pt_1 amianto nelle specifiche condizioni indicate negli atti e sintetizzate in 5 punti nelle note preliminari allegate alla bozza. “ Per_ Orbene, il perito dr in riferimento ai rilievi del Prof. c.t.parte Per_6 ricorrente, si è così espresso:
“Esposizione a rischio amianto nel periodo precedente al servizio militare. Come ho già avuto modo di evidenziare nelle considerazioni medico legali i dati forniti dall' CP_9 evidenziano una esposizione lavorativa negli anni precedenti al servizio di leva. Tale dato sarebbe confermato dalla relazione dello SPRESAL ASL CN1 del 26 luglio 2018 trasmessa alla Procura della Repubblica di Cuneo sulla quale, tenuto conto delle dichiarazioni fornite dallo stesso Sig. (che aveva dichiarato l'utilizzo di Persona_1
Co amianto durante il suo lavoro presso la ) e dalla risultanze testimoniali veniva concluso che “In base a quanto sopra esposto, è possibile che il sig. sia stato Pt_1
Co esposto a fibre di amianto nel corso della sua attività lavorativa c/o la ditta (fibre presenti nelle coperture – in precario stato di conservazione -, e probabilmente in alcune coibentazioni e materiale isolanti) e che tale esposizione possa avergli causato
l'insorgenza del mesotelioma pleurico”.
Inoltre dalla relazione dell'Ispettorato del lavoro del 8 maggio 2018 risulta che “… ha prestato attività lavorativa presso la ditta CL (Industria Chimica Persona_1 del Legno S.p.A.) dall'anno 1963 e fino alla data del 18 aprile 2000 con la qualifica di operaio meccanico addetto alla manutenzione degli impianti. … “. In tale ambito lavorativo vi sarebbe stata l'esposizione a rischio amianto.
Da quanto sopra ne deriva che vi è quasi assoluta certezza, o per lo meno un alto grado Co di probabilità, che il Sig. durante il lavoro presto presso la ditta , Persona_1 sin dal primi anni di lavoro, sia stato esposto a rischio amianto.
16 Esposizione a rischio amianto durante il servizio militare: ribadisco che quanto sostenuto dal CT di Parte Attrice – esposizione ad amianto durante il servizio di leva dovuto a:
Inalazione di fibre di amianto durante la guida di automezzi, lavaggio degli automezzi, permanenza nei depositi degli automezzi dove veniva fatta manutenzione, non è provata.
Per quanto riguarda l'inalazione di fibre di amianto durante la guida di mezzi appare assolutamente improbabile essendo il veicolo in movimento e il conducente lontano dai ferodi del sistema frenante e all'interno di cabina di guida. Inoltre il Sig. non Pt_1 era addetto a operazioni di manutenzione dei mezzi.
Inalazione di fibre di amianto durante il soggiorno in locali presso i quali abbia soggiornato durante il servizio di leva: non è provato che vi fossero delle strutture in amianto in grado di arrecare un rischio ambientale.
Inalazione di amianto durante le esercitazioni: non è provato l'utilizzo di materiale contenente amianto durante l'utilizzo di armi.
Da quanto sopra ne consegue che, pur ammettendo la presenza di amianto nelle strutture presso le quali il Sig. ha soggiornato durante il servizio di Persona_1 leva non vi è però prova concreta di una esposizione a rischio amianto.
Pertanto, tenuto conto che il lavoro svolto dal Sig. lo avrebbe esposto a Pt_1 rischio amianto già alcuni anni prima del servizio di leva, che sono le esposizioni più remote quelle da imputare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, che non vi è certezza dell'esposizione ad amianto durante il servizio di leva ne consegue che pur in assenza Co di una certezza assoluta è molto più probabile che il lavoro presso la ditta sia stata la causa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico e non che la causa sia stato il servizio di leva”.
Si evince quindi che il perito di ufficio ha tenuto in debito conto non solo la lettura scientifica che si è occupata della questione, fonte peraltro condivisa dal perito dei ricorrenti, ma anche gli accertamenti oggettivi e qualificati quale ad esempio la citata relazione dello SPRESAL e che le sue valutazioni si fondano su accertamenti peritali ampiamente esaustivi e approfonditi;
inoltre il criterio cui si ispira il perito di parte di “ragionevole presunzione” appare fallace alla
17 luce delle concrete risultanze fattuali che sostanziano ampiamente il criterio Per_ del “più probabile che non” seguito dal perito dr
L'ufficio ritiene quindi che l'accertamento del dr ben possa essere oggetto Per_5 di adesione e condivisione e quindi posto a fondamento della decisione di rigetto del ricorso.
Non paiono invece di nessuna utilità per la decisione e soprattutto per una
“diversa” decisione le deposizioni dei testi escussi, che sebbene si siano occupati ex professo della questione “amianto” nel mondo militare, nel caso hanno reso dichiarazioni inerenti non già la specifica situazione del Pt_1 che mai hanno conosciuto, ma generiche ed ampie.
Ed invero il teste ( già tecnico di prevenzione negli ambienti Testimone_1 di vita e di lavoro) ha affermato di non aver mai conosciuto il Sig. Per_1
ma di essere informato sulla realtà delle caserme, delle armi e degli
[...] armamenti, anche con riferimento al periodo in questione (anni 60/70) per la professione che ho svolto, riferendo della presenza di amianto nelle caserme quantomeno fino al 2011 nonché dell'impiego dell'amianto sia nelle armi che negli automezzi militari;
il teste ingegnere libero Testimone_2 professionista, ha riferito di non aver conosciuto il Sig. , ma di Persona_1 aver appreso dai di lui familiari che svolse l'addestramento Persona_1 presso il CAR del quarto Reggimento Alpini nella Caserma “Mario Fiore” di
Borgo San Dalmazzo. Erano gli anni 1967 e 1968, per poi proseguire il servizio di leva presso la Compagnia Comando e Servizi del Battaglione “Susa” del quarto Reggimento Alpini nelle Caserme “Monte Grappa” di Torino, “ Per_3
di Pinerolo e “Assietta” di Ulzio, e di essere congedato nel 1968; ha
[...] poi dichiarato di non avere conoscenza diretta delle caserme citate ma, quale
CTU del Tribunale di Roma, aveva eseguito oltre 2.000 perizie sul tema, conoscendo la realtà delle caserme, che in quegli anni avevano tutte le medesime caratteristiche: i tetti, gli impianti, i sistemi d'arma, gli accessori, erano in amianto e furono modificati a partire dagli anni '90; quanto alle armi e ai mezzi di trasporto l'utilizzo dell' amianto era pure costante e presente a vari scopi.
Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come in
18 dispositivo, secondo il DM 147/2022 ritenendo la causa di valore indeterminabile e computando n. 4 fasi ed applicando i valori minimi.
Le spese di perizia come già liquidate sono poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 respinge il ricorso condanna i ricorrenti in solido tra di loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali.
Cuneo, 11 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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