TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 887/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. BASTOLLA MANUEL e dall'Avv. RICCARDI Parte_1 RICCARDO ROLANDO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. DE CAROLIS CESARE, giusta mandato Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 213/2023- r.g. n. 627/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia adito, ogni contraria istanza, azione eccezione e deduzione respinta e disattesa e previa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: non concedere, in ogni caso, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto il credito azionato risulta a tutti gli effetti oggetto di(cfr. sub doc …) con domanda riconvenzionale per crediti da porsi in compensazione e risultanti da scrittura privata fra le parti.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte della società nei confronti della società Controparte_1 relativo al mancato rispetto da parte della convenuta opposto dei dettami disposti al paragrafo n. 3 e n. 6 della Parte_1 scrittura privata depositata in atti sottoscritta tra le parti in data 12 febbraio 2020, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del credito per le ragioni esposte in premessa, e per l'effetto disporne l'integrale revoca. In ogni caso revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte della società nei confronti Controparte_1 della società relativo al mancato rispetto da parte della convenuta opposto dei dettami disposti ai paragrafo n. 3 Parte_1 e n. 6 della scrittura privata depositata in atti sottoscritta tra le parti in data 12 febbraio 2020, condannare la società
pagina 1 di 5 a corrispondere alla società la somma che sarà accertata in giudizio a fronte della Controparte_1 Parte_1 produzione/esibizione della documentazione contrattuale fra e , da imputarsi dapprima CP_1 Controparte_2 in compensazione con il credito fatto valere dal e l'eventuale rimanenza a favore dell'opponente, oltre ad Controparte_1 interessi ex D.lgs 231/2002 oltre al risarcimento danno per responsabilità contrattuale da inadempimento da liquidarsi anche in via equitativa dal Tribunale.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia l'Il.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale
- rigettare le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in subordinata
- in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 Euro 31.092,25 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo. Con ogni ulteriore, consentita deduzione e produzione in sede istruttoria, e con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la società svolgeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 213/2023 con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 31.092,25, oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo di prestazioni doganali rese in suo favore negli anni 2019 e 2020 da parte di Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepiva un controcredito in compensazione, nascente da una scrittura privata intervenuta tra le parti in data 12.2.2020 e di cui lamentava l'inadempimento di controparte.
Nello specifico, con tale scrittura privata, tenuto conto della cessione da all'opponente del CP_1 contratto di servizi con avrebbe riconosciuto in favore dell'attrice un Controparte_2 CP_1 percentuale delle somme portate dalle fatture emesse a e tuttavia- nonostante all'art. 2 si CP_2 Parte prevedesse che avrebbe avuto diritto a visionare le fatture mensili emesse da nei CP_1 confronti della e le rispettive contabili di pagamento entro cinque giorni dall'invio a CP_2 [...]
e dalla conseguente registrazione- controparte non aveva mai provveduto a tale incombente, CP_2 così impedendole di maturare il detto controcredito da portare in compensazione rispetto alle somme oggetto di ingiunzione.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo in via riconvenzionale – accertato l'inadempimento contrattuale di controparte- di condannare la convenuta al pagamento delle somme da accertarsi nel corso del giudizio di merito, in ragione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.2.2020.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la ricostruzione avversaria, rilevando che:
Parte
- A partire dall'anno 2015 aveva intrattenuto intense relazioni commerciali con CP_1
(spedizioniere), prestando in suo favore servizi di assistenza doganale;
- In data 12.2.2020 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale: Parte a) si riconosceva debitrice di dei seguenti importi: Euro 146.542,06 sulla base del CP_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 862/2019, relativo a prestazioni di assistenza doganale ricevute a partire dall'anno 2017 e non pagate (“Primo Credito”); Euro 134.529,58 portato da fatture emesse successivamente al predetto decreto ingiuntivo e sino al 7.2.2020
(“Secondo Credito”), e dell'importo relativo alle fatture emesse dal 7.2.2020 e sino al subentro Parte di nel rapporto contrattuale in essere tra e NO S.p.A. (“Terzo CP_1 pagina 2 di 5 Credito”); Parte b) cedeva a il contratto di prestazione di servizi e consulenza in campo doganale CP_1 che aveva in essere con NO con scadenza al 1.6.2020, per il corrispettivo fisso di
Euro 40.000,00 maggiorato, nel caso di aggiudicazione da parte di della gara CP_1
d'appalto indetta da NO, di un corrispettivo variabile pari a una percentuale del fatturato generato dal nuovo contratto d'appalto, destinato a compensarsi progressivamente con il Secondo Credito e il Terzo Credito;
c) quanto al Primo Credito, le parti convenivano che lo stesso si sarebbe estinto a stralcio con Parte l'assegnazione del credito di verso NO di Euro 155.142,00 che aveva CP_1 precedentemente pignorato.
Alla fine di febbraio 2020 riceveva da NO l'accettazione della cessione del CP_1 Parte contratto, provvedendo a versare a il corrispettivo fisso pattuito per la cessione.
Il successivo 22.5.2020, all'esito della gara indetta da NO, otteneva un nuovo
CP_1 appalto di durata biennale con decorrenza dal 1.6.2020 e scadenza al 31.5.2022, così iniziando ad operare la clausola della scrittura del 12.2.2020 disciplinante la componente variabile del corrispettivo di cessione del contratto. Parte Da quel momento le parti avevano proceduto come segue: ogni fine mese trasmetteva a
CP_1 Parte la fattura riepilogativa mensile emessa a carico di NO, e emetteva quindi la propria fattura a carico di per l'importo percentuale pattuito, che si compensava automaticamente e
CP_1 progressivamente con il Secondo Credito di
CP_1
A tal fine la convenuta produceva le comunicazioni finalizzate a permettere a controparte la relativa fatturazione.
Una volta scaduto l'appalto con alla data del 31.5.2022, all'esito delle Controparte_2 compensazioni effettuate, residuava il credito poi oggetto di ricorso monitorio.
Così descritti gli eventi, ne conseguiva l'infondatezza dei motivi di opposizione, in quanto: se Parte non avesse trasmesso – come affermato da controparte – a le fatture mensili emesse a CP_1 Parte carico di NO, non avrebbe potuto emettere a sua volta le sue fatture, da portare in compensazione con il credito della convenuta.
Anche il secondo motivo di opposizione, riguardante l'ulteriore inadempimento alla scrittura privata da parte di che alla scadenza del contratto ceduto non aveva fornito prova dell'aggiudicazione o CP_1 non aggiudicazione del nuovo appalto, da cui dipendeva la maturazione del corrispettivo variabile Parte pattuito per la cessione del contratto con NO, era infondato: per ben due anni aveva goduto del corrispettivo variabile indicato nella scrittura privata proprio perché era riuscita CP_1 ad aggiudicarsi il nuovo appalto.
La convenuta concludeva quindi insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 19.12.2023, il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, tenuto conto dell'assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi discussa e decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 17.4.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
pagina 3 di 5 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.
La fase monitoria è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, a cognizione piena, le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi quanto all'efficacia probatoria. Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto e soltanto, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente. In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria si fonda sulle obbligazioni nascenti da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza doganale resi dalla società in favore di Controparte_1 Parte_1
Il credito non è contestato, ma è oggetto di eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale di condanna, anche in compensazione, al pagamento di una somma da determinarsi in corso di giudizio.
Come già rilevato dal GI con la citata ordinanza del 19.12.2023, il credito di cui al decreto ingiuntivo Parte opposto si fonda su fatture e sulla scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 2.2.2020, con cui ha ceduto il contratto sottoscritto con alla società al fine di Controparte_2 Controparte_1 estinguere il credito da questa vantato e derivante dalla prestazione di servizi di assistenza doganale.
Le contestazioni svolte dall'opponente essenzialmente riguardano l'inadempimento di controparte rispetto alla clausola n. 2 contenuta nella scrittura privata citata, non avendo la convenuta (a) mai messo a disposizione della cedente le fatture emesse nei confronti di al fine di Controparte_2 Parte verificare la corretta compensazione con i crediti vantati da nei confronti di nonché (b) CP_1 per non aver fornito prova certa riguardo all' intervenuta definizione dei rapporti commerciali con la dovendo intervenire– in caso di prosecuzione- la compensazione tra i reciproci Controparte_2 rapporti.
A tal fine l'opponente ha anche svolto domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna di CP_1 al pagamento della somma, da determinarsi in questa sede, che sarebbe risultata dovuta anche in
[...] compensazione del credito azionato in sede monitoria.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità e tuttavia l'opponente – attrice in senso sostanziale quanto alla domanda riconvenzionale svolta- non ha offerto indizi documentali della pagina 4 di 5 certezza e liquidità del controcredito opposto in compensazione, non avendo svolto alcuna istanza istruttoria sul punto.
La convenuta opposta, tanto in sede di comparsa di risposta, quanto in sede di II memoria ha prodotto ampia documentazione idonea a confermare l'adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, anche a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto con sino al 31.5.2022 e, al Controparte_2 contrario, gli asseriti controcrediti da portare in compensazione, sono già stati oggetto di compensazione con il credito maturato da nel corso degli ultimi anni, in ragione del CP_1 meccanismo già citato in premessa e che ha costituito oggetto di negoziazione tra le parti proprio all'interno della più volte citata scrittura privata del 12.2.2020.
Deve quindi escludersi l'esistenza di tali crediti oggetto di domanda riconvenzionale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, al pari della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate sulla base del DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023, che deve quindi Parte_1 intendersi confermato;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
Euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 17.4.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 887/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. BASTOLLA MANUEL e dall'Avv. RICCARDI Parte_1 RICCARDO ROLANDO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. DE CAROLIS CESARE, giusta mandato Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 213/2023- r.g. n. 627/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia adito, ogni contraria istanza, azione eccezione e deduzione respinta e disattesa e previa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: non concedere, in ogni caso, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto il credito azionato risulta a tutti gli effetti oggetto di(cfr. sub doc …) con domanda riconvenzionale per crediti da porsi in compensazione e risultanti da scrittura privata fra le parti.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte della società nei confronti della società Controparte_1 relativo al mancato rispetto da parte della convenuta opposto dei dettami disposti al paragrafo n. 3 e n. 6 della Parte_1 scrittura privata depositata in atti sottoscritta tra le parti in data 12 febbraio 2020, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del credito per le ragioni esposte in premessa, e per l'effetto disporne l'integrale revoca. In ogni caso revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte della società nei confronti Controparte_1 della società relativo al mancato rispetto da parte della convenuta opposto dei dettami disposti ai paragrafo n. 3 Parte_1 e n. 6 della scrittura privata depositata in atti sottoscritta tra le parti in data 12 febbraio 2020, condannare la società
pagina 1 di 5 a corrispondere alla società la somma che sarà accertata in giudizio a fronte della Controparte_1 Parte_1 produzione/esibizione della documentazione contrattuale fra e , da imputarsi dapprima CP_1 Controparte_2 in compensazione con il credito fatto valere dal e l'eventuale rimanenza a favore dell'opponente, oltre ad Controparte_1 interessi ex D.lgs 231/2002 oltre al risarcimento danno per responsabilità contrattuale da inadempimento da liquidarsi anche in via equitativa dal Tribunale.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia l'Il.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale
- rigettare le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in subordinata
- in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 Euro 31.092,25 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo. Con ogni ulteriore, consentita deduzione e produzione in sede istruttoria, e con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la società svolgeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 213/2023 con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 31.092,25, oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo di prestazioni doganali rese in suo favore negli anni 2019 e 2020 da parte di Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepiva un controcredito in compensazione, nascente da una scrittura privata intervenuta tra le parti in data 12.2.2020 e di cui lamentava l'inadempimento di controparte.
Nello specifico, con tale scrittura privata, tenuto conto della cessione da all'opponente del CP_1 contratto di servizi con avrebbe riconosciuto in favore dell'attrice un Controparte_2 CP_1 percentuale delle somme portate dalle fatture emesse a e tuttavia- nonostante all'art. 2 si CP_2 Parte prevedesse che avrebbe avuto diritto a visionare le fatture mensili emesse da nei CP_1 confronti della e le rispettive contabili di pagamento entro cinque giorni dall'invio a CP_2 [...]
e dalla conseguente registrazione- controparte non aveva mai provveduto a tale incombente, CP_2 così impedendole di maturare il detto controcredito da portare in compensazione rispetto alle somme oggetto di ingiunzione.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo in via riconvenzionale – accertato l'inadempimento contrattuale di controparte- di condannare la convenuta al pagamento delle somme da accertarsi nel corso del giudizio di merito, in ragione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.2.2020.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la ricostruzione avversaria, rilevando che:
Parte
- A partire dall'anno 2015 aveva intrattenuto intense relazioni commerciali con CP_1
(spedizioniere), prestando in suo favore servizi di assistenza doganale;
- In data 12.2.2020 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale: Parte a) si riconosceva debitrice di dei seguenti importi: Euro 146.542,06 sulla base del CP_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 862/2019, relativo a prestazioni di assistenza doganale ricevute a partire dall'anno 2017 e non pagate (“Primo Credito”); Euro 134.529,58 portato da fatture emesse successivamente al predetto decreto ingiuntivo e sino al 7.2.2020
(“Secondo Credito”), e dell'importo relativo alle fatture emesse dal 7.2.2020 e sino al subentro Parte di nel rapporto contrattuale in essere tra e NO S.p.A. (“Terzo CP_1 pagina 2 di 5 Credito”); Parte b) cedeva a il contratto di prestazione di servizi e consulenza in campo doganale CP_1 che aveva in essere con NO con scadenza al 1.6.2020, per il corrispettivo fisso di
Euro 40.000,00 maggiorato, nel caso di aggiudicazione da parte di della gara CP_1
d'appalto indetta da NO, di un corrispettivo variabile pari a una percentuale del fatturato generato dal nuovo contratto d'appalto, destinato a compensarsi progressivamente con il Secondo Credito e il Terzo Credito;
c) quanto al Primo Credito, le parti convenivano che lo stesso si sarebbe estinto a stralcio con Parte l'assegnazione del credito di verso NO di Euro 155.142,00 che aveva CP_1 precedentemente pignorato.
Alla fine di febbraio 2020 riceveva da NO l'accettazione della cessione del CP_1 Parte contratto, provvedendo a versare a il corrispettivo fisso pattuito per la cessione.
Il successivo 22.5.2020, all'esito della gara indetta da NO, otteneva un nuovo
CP_1 appalto di durata biennale con decorrenza dal 1.6.2020 e scadenza al 31.5.2022, così iniziando ad operare la clausola della scrittura del 12.2.2020 disciplinante la componente variabile del corrispettivo di cessione del contratto. Parte Da quel momento le parti avevano proceduto come segue: ogni fine mese trasmetteva a
CP_1 Parte la fattura riepilogativa mensile emessa a carico di NO, e emetteva quindi la propria fattura a carico di per l'importo percentuale pattuito, che si compensava automaticamente e
CP_1 progressivamente con il Secondo Credito di
CP_1
A tal fine la convenuta produceva le comunicazioni finalizzate a permettere a controparte la relativa fatturazione.
Una volta scaduto l'appalto con alla data del 31.5.2022, all'esito delle Controparte_2 compensazioni effettuate, residuava il credito poi oggetto di ricorso monitorio.
Così descritti gli eventi, ne conseguiva l'infondatezza dei motivi di opposizione, in quanto: se Parte non avesse trasmesso – come affermato da controparte – a le fatture mensili emesse a CP_1 Parte carico di NO, non avrebbe potuto emettere a sua volta le sue fatture, da portare in compensazione con il credito della convenuta.
Anche il secondo motivo di opposizione, riguardante l'ulteriore inadempimento alla scrittura privata da parte di che alla scadenza del contratto ceduto non aveva fornito prova dell'aggiudicazione o CP_1 non aggiudicazione del nuovo appalto, da cui dipendeva la maturazione del corrispettivo variabile Parte pattuito per la cessione del contratto con NO, era infondato: per ben due anni aveva goduto del corrispettivo variabile indicato nella scrittura privata proprio perché era riuscita CP_1 ad aggiudicarsi il nuovo appalto.
La convenuta concludeva quindi insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 19.12.2023, il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, tenuto conto dell'assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi discussa e decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 17.4.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
pagina 3 di 5 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.
La fase monitoria è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, mentre nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, a cognizione piena, le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi quanto all'efficacia probatoria. Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto e soltanto, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente. In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria si fonda sulle obbligazioni nascenti da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza doganale resi dalla società in favore di Controparte_1 Parte_1
Il credito non è contestato, ma è oggetto di eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale di condanna, anche in compensazione, al pagamento di una somma da determinarsi in corso di giudizio.
Come già rilevato dal GI con la citata ordinanza del 19.12.2023, il credito di cui al decreto ingiuntivo Parte opposto si fonda su fatture e sulla scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 2.2.2020, con cui ha ceduto il contratto sottoscritto con alla società al fine di Controparte_2 Controparte_1 estinguere il credito da questa vantato e derivante dalla prestazione di servizi di assistenza doganale.
Le contestazioni svolte dall'opponente essenzialmente riguardano l'inadempimento di controparte rispetto alla clausola n. 2 contenuta nella scrittura privata citata, non avendo la convenuta (a) mai messo a disposizione della cedente le fatture emesse nei confronti di al fine di Controparte_2 Parte verificare la corretta compensazione con i crediti vantati da nei confronti di nonché (b) CP_1 per non aver fornito prova certa riguardo all' intervenuta definizione dei rapporti commerciali con la dovendo intervenire– in caso di prosecuzione- la compensazione tra i reciproci Controparte_2 rapporti.
A tal fine l'opponente ha anche svolto domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna di CP_1 al pagamento della somma, da determinarsi in questa sede, che sarebbe risultata dovuta anche in
[...] compensazione del credito azionato in sede monitoria.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità e tuttavia l'opponente – attrice in senso sostanziale quanto alla domanda riconvenzionale svolta- non ha offerto indizi documentali della pagina 4 di 5 certezza e liquidità del controcredito opposto in compensazione, non avendo svolto alcuna istanza istruttoria sul punto.
La convenuta opposta, tanto in sede di comparsa di risposta, quanto in sede di II memoria ha prodotto ampia documentazione idonea a confermare l'adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, anche a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto con sino al 31.5.2022 e, al Controparte_2 contrario, gli asseriti controcrediti da portare in compensazione, sono già stati oggetto di compensazione con il credito maturato da nel corso degli ultimi anni, in ragione del CP_1 meccanismo già citato in premessa e che ha costituito oggetto di negoziazione tra le parti proprio all'interno della più volte citata scrittura privata del 12.2.2020.
Deve quindi escludersi l'esistenza di tali crediti oggetto di domanda riconvenzionale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, al pari della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate sulla base del DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023, che deve quindi Parte_1 intendersi confermato;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
Euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 17.4.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5