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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 avente ad oggetto cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole e vertente tra nata a [...], l'[...], C.F.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Soverato C.F._1
(CZ), via Giordano Bruno n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Barbale, C.F.: , dal quale è C.F._2 anche rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Raffaele Fristachi, C.F.: ; C.F._3
- appellante
e
(già Controparte_1
, corrente Controparte_2 in Chiaravalle Centrale alla Via Ancinale, n. 370, P.I.
in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. c.f. Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
Gregorio Tino (C.F. e Tiziana Catricalà C.F._5
(C.F. ) in virtù di procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Chiaravalle Centrale, alla Via Luigi Razza n.37;
- appellata nonché
, C. F. , nata a Controparte_4 C.F._7
Simbario il 12.02.1970 e residente a [...]C.le alla Via
S. Antonio, quale responsabile di
[...]
rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Gregorio Tino e Tiziana Catricalà, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Chiaravalle
Centrale (Cz), via L. Razza, n. 37;
- appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Si chiede che l'adita Corte di Parte_1
Appello Voglia accogliere lo spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
pag. 2/13 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle appellate nei confronti della SI.ra con conseguente Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto;
2) condannare inoltre le appellate al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , in qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante dell'emittente radio-televisiva “Radiotelejonio”, quantificati nella somma di € 87.797,67 (pari a £ 170.000.000)
o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali;
3) Condannare le appellate alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1 CP_1
e per : “Piaccia all'Ill.ma Corte
[...] Controparte_4
d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado;
in via principale rigettare l'appello nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado. Voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello statuire sulle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio dei procedimenti cautelari per sequestro giudiziario.
Si chiede altresì che tali spese e compensi (di primo grado, dei procedimenti cautelari e di questo grado d'appello) siano distratti a favore di questa difesa che dichiarano di averne fatto integrale anticipo”.
pag. 3/13
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
quale titolare e legale rappresentante dell'emittente Pt_1
'Radiotelejonio', citava in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Catanzaro la società Controparte_2 per inadempimento contrattuale,
[...] chiedendo la risoluzione del contratto stipulato con scrittura privata del 9.10.1992, e scrittura modificativa sottoscritta in pari data, per la cessione del marchio 'Radiotelejonio', con avviamento e canali di trasmissione, al prezzo di lire
170.000.000, di cui lire 20.000.000 da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto, lire 50.000.000 da versarsi entro il mese di ottobre del 1993, lire 100.000.000 da corrispondersi entro il mese di dicembre del 1993; quindi ordinarsi la restituzione di tutti i beni oggetto della scrittura privata e il risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro
87.797,67, nonché dei danni da perdita di chance e dei danni connessi all'indebito uso degli impianti ed allo sfruttamento del marchio da parte della convenuta, da determinarsi in via equitativa.
Secondo l'impostazione di parte attrice, la convenuta da oltre 13 anni dolosamente sfruttava - sotto il nome di
> - le attrezzature contenute nella sede della stessa Parte_3 emittente, senza aver mai corrisposto alcunché.
Si costituiva in giudizio in proprio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
(non essendo più, dal 1997, legale rappresentante della
> citata in giudizio, peraltro trasformatasi nel CP_2
pag. 4/13 2001 ed avente da quella data un amministratore CP_5 unico non coincidente con la propria persona) nonché la nullità della citazione della di CP_2 [...]
non essendo tale la denominazione Controparte_2 attuale della società evocata in giudizio;
chiedeva il rigetto nel merito della domanda ex adverso prodotta.
Si costituiva Controparte_1
chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
[...] per comando del giudice, impartito con ordinanza del
6.2.2006, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti per gli indebiti esborsi sostenuti (euro 26.026,72) e per il danno ulteriore subito (per circa euro 150.000), denunciando gli indebiti esborsi sostenuti per le utenze Enel risultate impagate in relazione a consumi anteriori al contratto, gli arretrati stipendiali del direttore della testata giornalistica relativi alle prestazioni da questi svolte dall'agosto 1990 alla data del contratto, il corrispettivo della riparazione di gran parte delle attrezzature non funzionanti, il costo della riparazione dei siti di trasmissione, anch'essi consegnati non funzionanti, il corrispettivo dell'acquisto dei film necessari alla programmazione resosi necessario, essendo risultata inutilizzabile la fornitura consegnata dall'attrice, il costo della riparazione di un ripetitore guasto, la perdita di chance dovuta alla impossibilità di usufruire delle provvidenze annuali del dal 1993 al 2001 a Controparte_6 causa della mancata presentazione da parte della ditta attorea dei bilanci al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il
31.7.1992.
pag. 5/13 All'esito del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e riteneva valida la Controparte_4 citazione nei confronti della Controparte_2 nella sua originaria denominazione.
[...]
Nel merito così provvedeva:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti di parte attrice;
- rigetta la domanda formulata da Controparte_4 nei confronti di parte attrice;
[...]
- spese compensate.
2. Il gravame investe la sentenza n. 1032/2016 nella parte in cui, respingendo la domanda di parte attrice, ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e, a fronte dei reciproci inadempimenti contestati tra le parti, ha valutato più grave quello imputato all'odierna appellante rispetto a quello addebitabile (e pure riconosciuto nella sentenza impugnata) alla convenuta in primo grado.
La sentenza avrebbe pertanto violato:
a) gli artt. 1218, 1453, 1455 e 1460 c.c., avendo fatto malgoverno delle regole e dei principi che presidiano la materia della responsabilità contrattuale, specie nell'ipotesi di contestazione di inadempimenti reciproci, laddove è stato ritenuto, pur a fronte delle incontestabili emergenze fattuali e documentali, che l'inadempimento della fosse più Pt_1 grave di quello delle appellate;
pag. 6/13 b) gli artt. 1175, 1375 c.c., 2 Cost., avendo fatto malgoverno nell'ermeneusi della clausola generale della buona fede, che informa la generalità dei rapporti negoziali intercorrenti tra le parti, laddove non ha ritenuto contraria a buona fede, per le causali di cui al presente atto, l'eccezione di inadempimento spiegata dalle appellate;
c) l'art. 1227 c.c., laddove è stato completamente escluso il diritto della di ottenere il risarcimento da Pt_1 inadempimento contrattuale;
d) gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo fatto malgoverno delle disposizioni sostanziali e processuali che presidiano il riparto dell'onere della prova tra le parti del giudizio ed avendo ritenuto che le odierne appellate avessero dimostrato gli elementi costitutivi della loro pretesa.
Si costituivano congiuntamente ed Controparte_1
resistendo e chiedendo il rigetto Controparte_4 integrale della proposta impugnazione.
La causa è passata in decisione il 10.12.2024.
Motivi della decisione
3. In via preliminare, l'appello non può considerarsi inammissibile in quanto, nel complesso, risultano sufficientemente specificate le censure mosse e le norme che si ritengono violate, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato, secondo cui è sufficiente “(…) che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti
pag. 7/13 e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., sez. II, Ord. n. 2320/2023).
Proseguendo nel merito, il primo giudice ha proceduto ad una comparazione dei reciproci inadempimenti denunciati dalle parti, giudicando più grave quello della odierna appellante, non avendo questa fornito la prova di avere adempiuto l'obbligazione contrattualmente assunta all'art. 4 della scrittura privata versata in atti, in merito alla regolarità amministrativa e contabile dell'emittente, non fornendo dimostrazione di avere corrisposto la retribuzione degli arretrati spettanti al direttore responsabile della testata, non provando di avere pagato le utenze Enel antecedenti al contratto (così come indicate nella documentazione prodotta dalla convenuta), non fornendo prova di essere in regola con le autorizzazioni amministrative presso il Controparte_6
e di avere consegnato attrezzature ed
[...] impianti funzionanti.
Tali inadempienze sono ritenute giustificative dell'eccezione di inadempimento, in relazione al mancato pagamento della somma pattuita a titolo di corrispettivo, soprattutto in considerazione della circostanza del mancato accredito dell'emittente Radiotelejonio presso il
[...]
come evincibile dalla nota del Controparte_6
3.9.1992, in atti, di poco precedente la data di conclusione del contratto.
pag. 8/13 Con un unico, articolato motivo, l'appellante contesta la valutazione effettuata dal primo giudice circa i reciproci inadempimenti, evidenziando che:
- per quanto riguarda la regolarità contabile ed amministrativa dell'azienda, non era stata avanzata alcuna richiesta di verifica da parte della cessionaria;
- in ordine al mancato pagamento degli arretrati al direttore responsabile della testata, oltre che dell'utenza ENEL, non ne era stata fatta alcuna richiesta nei termini previsti dal contratto e in ogni caso la cifra è da considerarsi irrisoria, in quanto ammontante ad euro 4.408,60;
- la cedente era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare e ciò si sarebbe potuto agevolmente accertare se il giudice avesse disposto l'acquisizione delle carte contabili e dell'intero carteggio intrattenuto dalla convenuta con il
Ministero competente.
4. L'appello è infondato.
La comparazione tra le condotte dell'attrice e della convenuta è stata correttamente operata, diversamente da quanto genericamente sostenuto dalla controparte.
Nel redigere l'atto di appello, la omette di Pt_1 confrontarsi con il perfetto ragionamento logico-giuridico seguito dalla sentenza, nel passo in cui è dato leggere, testualmente: “All'esito della comparazione tra
l'inadempimento della convenuta della obbligazione di pagare il corrispettivo della cessione e l'inadempimento di parte attrice devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della
pag. 9/13 eccezione di inadempimento spiegata dalla convenuta, in ragione della maggiore gravità dell'inadempimento posto in essere da parte attrice poiché idoneo a pregiudicare lo stesso funzionamento degli impianti e l'esercizio dell'attività ceduta ancor prima della conclusione del contratto (del 9/10/1992) come vincibile dalla nota (in atti) del 3/9/1992, del
[...]
da cui risulta che la Controparte_6 emittente 'Radio Tele Jonio non risulta inclusa tra quelle aventi titolo alla concessione pertanto ai sensi dell'art. 32 co. 1 gli impianti devono risultare disattivati al 24.08.1992'”.
Nell'impugnare la pronuncia, la salta Pt_1 completamente il fondamentale passaggio. La (maggior) gravità dell'inadempimento viene individuata specificamente nell'aver taciuto alla la disattivazione degli impianti, già CP_2 dall'agosto 1992, in data antecedente la scrittura del 9 ottobre
1992 (1) e quindi nell'aver consegnato una emittente priva del requisito fondamentale.
Si tratta di elemento determinante nella transazione commerciale intervenuta tra le parti.
L'appellante non propone – sfuggendo all'onere della prova che a lei incombeva – una diversa ricostruzione dei fatti, né ha prodotto documentazione idonea a smentire l'assunto di controparte, circa il principale motivo di inadempimento.
Nelle note del 25.9.2008, richiamate a pagina 4 della citazione in appello, è dato riscontrare la mera richiesta di
“acquisizione della documentazione contabile e del carteggio intrattenuto con il per comprendere come è possibile CP_6 1 La lettera del Ministero PP. TT., datata 3.9.1992, in atti, testualmente recita:
Rammentasi che codesta emittente non risulta inclusa tra quelle aventi titolo alla concessione, pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 12 gli impianti devono risultare disattivati al 24.8.1992.
pag. 10/13 gestire una emittente a nome di un altro”. L'istanza non è stata accolta, e non più replicata, ma non è chi non veda come si tratti di adempimento istruttorio – peraltro del tutto genericamente formulato e in contrasto con il documento ministeriale sopra richiamato – che spettava alla deducente coltivare in prima persona e solo dopo eventuale rifiuto dell'ente rimettere alla valutazione del giudice procedente.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
n. 55 del 2014, come modificati dal DM. n. 147 del 2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento per la non particolare complessità del giudizio, fasi: studio/introduttiva/istruttoria/decisionale, valore della controversia indeterminabile – complessità bassa'.
La richiesta di liquidare anche le spese del doppio grado di giudizio dei procedimenti cautelari non può essere soddisfatta, avendo il primo giudice compensato le spese e non essendo stata mossa sul relativo capo decisionale specifica impugnazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 11/13 La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1032/2016, emessa il Pt_1
26.6.2016 dal Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute dalle controparti nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gregorio Tino e Tiziana
Catricalà, dichiaratisi antistatari;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 avente ad oggetto cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole e vertente tra nata a [...], l'[...], C.F.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Soverato C.F._1
(CZ), via Giordano Bruno n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Barbale, C.F.: , dal quale è C.F._2 anche rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Raffaele Fristachi, C.F.: ; C.F._3
- appellante
e
(già Controparte_1
, corrente Controparte_2 in Chiaravalle Centrale alla Via Ancinale, n. 370, P.I.
in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. c.f. Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
Gregorio Tino (C.F. e Tiziana Catricalà C.F._5
(C.F. ) in virtù di procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Chiaravalle Centrale, alla Via Luigi Razza n.37;
- appellata nonché
, C. F. , nata a Controparte_4 C.F._7
Simbario il 12.02.1970 e residente a [...]C.le alla Via
S. Antonio, quale responsabile di
[...]
rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Gregorio Tino e Tiziana Catricalà, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Chiaravalle
Centrale (Cz), via L. Razza, n. 37;
- appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Si chiede che l'adita Corte di Parte_1
Appello Voglia accogliere lo spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere:
pag. 2/13 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle appellate nei confronti della SI.ra con conseguente Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto;
2) condannare inoltre le appellate al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , in qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante dell'emittente radio-televisiva “Radiotelejonio”, quantificati nella somma di € 87.797,67 (pari a £ 170.000.000)
o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali;
3) Condannare le appellate alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1 CP_1
e per : “Piaccia all'Ill.ma Corte
[...] Controparte_4
d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado;
in via principale rigettare l'appello nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado. Voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello statuire sulle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio dei procedimenti cautelari per sequestro giudiziario.
Si chiede altresì che tali spese e compensi (di primo grado, dei procedimenti cautelari e di questo grado d'appello) siano distratti a favore di questa difesa che dichiarano di averne fatto integrale anticipo”.
pag. 3/13
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
quale titolare e legale rappresentante dell'emittente Pt_1
'Radiotelejonio', citava in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Catanzaro la società Controparte_2 per inadempimento contrattuale,
[...] chiedendo la risoluzione del contratto stipulato con scrittura privata del 9.10.1992, e scrittura modificativa sottoscritta in pari data, per la cessione del marchio 'Radiotelejonio', con avviamento e canali di trasmissione, al prezzo di lire
170.000.000, di cui lire 20.000.000 da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto, lire 50.000.000 da versarsi entro il mese di ottobre del 1993, lire 100.000.000 da corrispondersi entro il mese di dicembre del 1993; quindi ordinarsi la restituzione di tutti i beni oggetto della scrittura privata e il risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro
87.797,67, nonché dei danni da perdita di chance e dei danni connessi all'indebito uso degli impianti ed allo sfruttamento del marchio da parte della convenuta, da determinarsi in via equitativa.
Secondo l'impostazione di parte attrice, la convenuta da oltre 13 anni dolosamente sfruttava - sotto il nome di
> - le attrezzature contenute nella sede della stessa Parte_3 emittente, senza aver mai corrisposto alcunché.
Si costituiva in giudizio in proprio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
(non essendo più, dal 1997, legale rappresentante della
> citata in giudizio, peraltro trasformatasi nel CP_2
pag. 4/13 2001 ed avente da quella data un amministratore CP_5 unico non coincidente con la propria persona) nonché la nullità della citazione della di CP_2 [...]
non essendo tale la denominazione Controparte_2 attuale della società evocata in giudizio;
chiedeva il rigetto nel merito della domanda ex adverso prodotta.
Si costituiva Controparte_1
chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
[...] per comando del giudice, impartito con ordinanza del
6.2.2006, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti per gli indebiti esborsi sostenuti (euro 26.026,72) e per il danno ulteriore subito (per circa euro 150.000), denunciando gli indebiti esborsi sostenuti per le utenze Enel risultate impagate in relazione a consumi anteriori al contratto, gli arretrati stipendiali del direttore della testata giornalistica relativi alle prestazioni da questi svolte dall'agosto 1990 alla data del contratto, il corrispettivo della riparazione di gran parte delle attrezzature non funzionanti, il costo della riparazione dei siti di trasmissione, anch'essi consegnati non funzionanti, il corrispettivo dell'acquisto dei film necessari alla programmazione resosi necessario, essendo risultata inutilizzabile la fornitura consegnata dall'attrice, il costo della riparazione di un ripetitore guasto, la perdita di chance dovuta alla impossibilità di usufruire delle provvidenze annuali del dal 1993 al 2001 a Controparte_6 causa della mancata presentazione da parte della ditta attorea dei bilanci al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il
31.7.1992.
pag. 5/13 All'esito del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e riteneva valida la Controparte_4 citazione nei confronti della Controparte_2 nella sua originaria denominazione.
[...]
Nel merito così provvedeva:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti di parte attrice;
- rigetta la domanda formulata da Controparte_4 nei confronti di parte attrice;
[...]
- spese compensate.
2. Il gravame investe la sentenza n. 1032/2016 nella parte in cui, respingendo la domanda di parte attrice, ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e, a fronte dei reciproci inadempimenti contestati tra le parti, ha valutato più grave quello imputato all'odierna appellante rispetto a quello addebitabile (e pure riconosciuto nella sentenza impugnata) alla convenuta in primo grado.
La sentenza avrebbe pertanto violato:
a) gli artt. 1218, 1453, 1455 e 1460 c.c., avendo fatto malgoverno delle regole e dei principi che presidiano la materia della responsabilità contrattuale, specie nell'ipotesi di contestazione di inadempimenti reciproci, laddove è stato ritenuto, pur a fronte delle incontestabili emergenze fattuali e documentali, che l'inadempimento della fosse più Pt_1 grave di quello delle appellate;
pag. 6/13 b) gli artt. 1175, 1375 c.c., 2 Cost., avendo fatto malgoverno nell'ermeneusi della clausola generale della buona fede, che informa la generalità dei rapporti negoziali intercorrenti tra le parti, laddove non ha ritenuto contraria a buona fede, per le causali di cui al presente atto, l'eccezione di inadempimento spiegata dalle appellate;
c) l'art. 1227 c.c., laddove è stato completamente escluso il diritto della di ottenere il risarcimento da Pt_1 inadempimento contrattuale;
d) gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo fatto malgoverno delle disposizioni sostanziali e processuali che presidiano il riparto dell'onere della prova tra le parti del giudizio ed avendo ritenuto che le odierne appellate avessero dimostrato gli elementi costitutivi della loro pretesa.
Si costituivano congiuntamente ed Controparte_1
resistendo e chiedendo il rigetto Controparte_4 integrale della proposta impugnazione.
La causa è passata in decisione il 10.12.2024.
Motivi della decisione
3. In via preliminare, l'appello non può considerarsi inammissibile in quanto, nel complesso, risultano sufficientemente specificate le censure mosse e le norme che si ritengono violate, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato, secondo cui è sufficiente “(…) che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti
pag. 7/13 e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., sez. II, Ord. n. 2320/2023).
Proseguendo nel merito, il primo giudice ha proceduto ad una comparazione dei reciproci inadempimenti denunciati dalle parti, giudicando più grave quello della odierna appellante, non avendo questa fornito la prova di avere adempiuto l'obbligazione contrattualmente assunta all'art. 4 della scrittura privata versata in atti, in merito alla regolarità amministrativa e contabile dell'emittente, non fornendo dimostrazione di avere corrisposto la retribuzione degli arretrati spettanti al direttore responsabile della testata, non provando di avere pagato le utenze Enel antecedenti al contratto (così come indicate nella documentazione prodotta dalla convenuta), non fornendo prova di essere in regola con le autorizzazioni amministrative presso il Controparte_6
e di avere consegnato attrezzature ed
[...] impianti funzionanti.
Tali inadempienze sono ritenute giustificative dell'eccezione di inadempimento, in relazione al mancato pagamento della somma pattuita a titolo di corrispettivo, soprattutto in considerazione della circostanza del mancato accredito dell'emittente Radiotelejonio presso il
[...]
come evincibile dalla nota del Controparte_6
3.9.1992, in atti, di poco precedente la data di conclusione del contratto.
pag. 8/13 Con un unico, articolato motivo, l'appellante contesta la valutazione effettuata dal primo giudice circa i reciproci inadempimenti, evidenziando che:
- per quanto riguarda la regolarità contabile ed amministrativa dell'azienda, non era stata avanzata alcuna richiesta di verifica da parte della cessionaria;
- in ordine al mancato pagamento degli arretrati al direttore responsabile della testata, oltre che dell'utenza ENEL, non ne era stata fatta alcuna richiesta nei termini previsti dal contratto e in ogni caso la cifra è da considerarsi irrisoria, in quanto ammontante ad euro 4.408,60;
- la cedente era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare e ciò si sarebbe potuto agevolmente accertare se il giudice avesse disposto l'acquisizione delle carte contabili e dell'intero carteggio intrattenuto dalla convenuta con il
Ministero competente.
4. L'appello è infondato.
La comparazione tra le condotte dell'attrice e della convenuta è stata correttamente operata, diversamente da quanto genericamente sostenuto dalla controparte.
Nel redigere l'atto di appello, la omette di Pt_1 confrontarsi con il perfetto ragionamento logico-giuridico seguito dalla sentenza, nel passo in cui è dato leggere, testualmente: “All'esito della comparazione tra
l'inadempimento della convenuta della obbligazione di pagare il corrispettivo della cessione e l'inadempimento di parte attrice devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della
pag. 9/13 eccezione di inadempimento spiegata dalla convenuta, in ragione della maggiore gravità dell'inadempimento posto in essere da parte attrice poiché idoneo a pregiudicare lo stesso funzionamento degli impianti e l'esercizio dell'attività ceduta ancor prima della conclusione del contratto (del 9/10/1992) come vincibile dalla nota (in atti) del 3/9/1992, del
[...]
da cui risulta che la Controparte_6 emittente 'Radio Tele Jonio non risulta inclusa tra quelle aventi titolo alla concessione pertanto ai sensi dell'art. 32 co. 1 gli impianti devono risultare disattivati al 24.08.1992'”.
Nell'impugnare la pronuncia, la salta Pt_1 completamente il fondamentale passaggio. La (maggior) gravità dell'inadempimento viene individuata specificamente nell'aver taciuto alla la disattivazione degli impianti, già CP_2 dall'agosto 1992, in data antecedente la scrittura del 9 ottobre
1992 (1) e quindi nell'aver consegnato una emittente priva del requisito fondamentale.
Si tratta di elemento determinante nella transazione commerciale intervenuta tra le parti.
L'appellante non propone – sfuggendo all'onere della prova che a lei incombeva – una diversa ricostruzione dei fatti, né ha prodotto documentazione idonea a smentire l'assunto di controparte, circa il principale motivo di inadempimento.
Nelle note del 25.9.2008, richiamate a pagina 4 della citazione in appello, è dato riscontrare la mera richiesta di
“acquisizione della documentazione contabile e del carteggio intrattenuto con il per comprendere come è possibile CP_6 1 La lettera del Ministero PP. TT., datata 3.9.1992, in atti, testualmente recita:
Rammentasi che codesta emittente non risulta inclusa tra quelle aventi titolo alla concessione, pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 12 gli impianti devono risultare disattivati al 24.8.1992.
pag. 10/13 gestire una emittente a nome di un altro”. L'istanza non è stata accolta, e non più replicata, ma non è chi non veda come si tratti di adempimento istruttorio – peraltro del tutto genericamente formulato e in contrasto con il documento ministeriale sopra richiamato – che spettava alla deducente coltivare in prima persona e solo dopo eventuale rifiuto dell'ente rimettere alla valutazione del giudice procedente.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
n. 55 del 2014, come modificati dal DM. n. 147 del 2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento per la non particolare complessità del giudizio, fasi: studio/introduttiva/istruttoria/decisionale, valore della controversia indeterminabile – complessità bassa'.
La richiesta di liquidare anche le spese del doppio grado di giudizio dei procedimenti cautelari non può essere soddisfatta, avendo il primo giudice compensato le spese e non essendo stata mossa sul relativo capo decisionale specifica impugnazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 11/13 La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1032/2016, emessa il Pt_1
26.6.2016 dal Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute dalle controparti nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gregorio Tino e Tiziana
Catricalà, dichiaratisi antistatari;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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