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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Francesco Campagna Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1111 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 09 luglio 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Falticeni -Romania-), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Lucio Strangio e Paola Sergi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio
Calabria, alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n.47 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
17.09.1981), rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Violi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Cimino n.63 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024 svoltasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 31.10.2022 riceveva la comunicazione del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , CP_1
assumendo che:
-il 21.05.2010 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (15.09.2010) e Persona_1 Persona_2
(29.06.2012), entrambi ancora minorenni;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento violento assunto dall'uomo che, dopo la scomparsa della madre avvenuta nel mese di dicembre 2020, aveva sviluppato un'immotivata e morbosa gelosia nei confronti della moglie, sfociata in comportamenti vessatori ed aggressivi, culminati nell'episodio del gennaio 2022 allorquando la donna era stata indotta a sporgere la prima denuncia-querela poiché l'uomo, senza alcun motivo, accusava la consorte di tradirlo e le requisiva il telefono cellulare e il portafogli
(contenente documenti di riconoscimento, carta del reddito di cittadinanza e contanti), costringendola ad accompagnare a piedi i due figli a scuola, e apostrofandola con minacce di morte ed ingiurie proferite per la pubblica via, fino all'arrivo della Polizia che determinava la fuga del CP_1
-in conseguenza di tale episodio, temendo per la propria incolumità e per quella dei due figli, aveva deciso di aderire al protocollo e di porre fine al legame CP_2
matrimoniale, ottenendo l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale, dove tuttavia il faceva ritorno anche nelle ore anche notturne più impensate, CP_1
perseverando nei comportamenti minacciosi e aggressivi;
pagina 2 di 13 -in particolare, in data 02.02.2022 il marito penetrava in casa e aggrediva la moglie, prima verbalmente, e subito dopo sferrandole un violento pugno al volto in presenza dei figli, costringendola a recarsi presso il Pronto Soccorso ove le veniva riconosciuta una prognosi di cinque giorni;
-l'escalation di violenza aveva raggiunto il culmine in data 15.02.2022, allorquando il si recava presso l'abitazione coniugale e, non riuscendo ad entrarvi, avendo la CP_1
moglie nel frattempo provveduto a sostituire la serratura della porta d'ingresso, su espresso suggerimento delle Forze, si appellava al figlio minore con un pretesto, chiedendogli di aprire per porgergli un regalo e che, penetrato in casa ove era presente anche il padre della donna giunto dal Belgio proprio allo scopo di prestarle aiuto, si scagliava prima contro il suocero e, subito dopo, contro la moglie, colpendola in pieno viso, dapprima con una violentissima testata e successivamente con un colpo alla nuca che le faceva perdere i sensi, cagionandole la frattura delle ossa nasali, con necessario intervento chirurgico per la ricomposizione della stessa, eseguito il giorno 17 febbraio;
-in quest'ultima circostanza, interveniva la Polizia e il veniva tratto in arresto, CP_1
risultando poi risultava imputato nel relativo procedimento penale;
-svolgeva saltuariamente attività di interprete, mentre il marito beneficiava di una pensione di invalidità, pur non svolgendo alcun lavoro.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, prevedendosi il diritto di visita e di incontri con il padre con modalità protette;
c) fosse posto a carico del marito un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei figli non inferiore ad €
300,00.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, di causa, si costituiva assumendo che la causa della frattura del rapporto coniugale, CP_1
che aveva spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile, era da ricercarsi nella violazione dell'obbligo di pagina 3 di 13 fedeltà e nei continui tradimenti della in danno del coniuge;
sotto altro profilo, e Pt_1
con riferimento ai figli minori, il osservava di essersi sempre dimostrato un CP_1
genitore amorevole e premuroso, colmandoli di attenzioni e cure, anche nei momenti di maggiore difficoltà nel rapporto con la moglie;
evidenziava che in conseguenza delle patologie da cui era affetto, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, usufruendo di un trattamento pensionistico di € 302,31 mensili.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi senza addebito, fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e fosse posto a suo carico l'obbligo del versamento di un assegno mensile non superiore ad € 150,00 quale contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza presidenziale del 06.10.2022 entrambi i coniugi insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il
31.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava entrambi i figli in via esclusiva alla madre prevedendo modalità di incontri e di visite del padre in modalità protetta e ponendo a carico del l'obbligo del versamento mensile CP_1
dell'importo di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della prole.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, veniva disposta l'audizione dei due figli minori della coppia;
infine, all'udienza del 09.07.2024 svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
pagina 4 di 13 Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando ad esaminare le altre questioni sottoposte al vaglio del Tribunale, e per quanto riguarda innanzitutto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il
Collegio del tutto fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo, Cass.
n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari n.2111/2023; Trib.
pagina 5 di 13 Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa n.1195/2023; Trib.
Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib.
Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza di patteggiamento in forza della quale il è stato CP_1
condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per come espressamente ammesso dallo stesso resistente nel primo scritto difensivo di costituzione.
D'altra parte, a corroborare il convincimento del Collegio vengono in soccorso le inequivoche dichiarazioni rese dai due figli della coppia opportunamente sentiti nel corso dell'istruttoria: “la separazione tra mamma e AP è stata per me traumatica anche perché mi è capitato spesso di assistere a litigi molto accesi tra mamma e AP;
anzi, aggiungo che in alcuni casi ho assistito ad episodi di violenza perpetrata da mio padre nei confronti di mia madre;
a tal proposito, ricordo che una volta rincasando mio padre era nervosissimo, si è messo a gridare e ha dato a mia madre una testata, rompendole il naso;
sia io che mio fratello abbiamo assistito in presa diretta a questa
pagina 6 di 13 scena ed era altresì presente a quella scena mio nonno materno che si trovava a
Reggio; non ricordo se ci fosse un motivo scatenante l'ira di mio padre, ma ricordo che spesso lui faceva abuso di alcool e fumava;
a quell'epoca non sapevo cosa fumasse ma poi mi fu riferito da mia madre che faceva uso di stupefacenti” ( ; Persona_1
“durante il matrimonio i rapporti tra mamma e AP non erano buoni, litigavano spesso, anche perché mia madre lo rimproverava di non lavorare e di trovarsi un lavoro;
ricordo di essere stato presente all'episodio in cui alla presenza di mio nonno materno che era venuto a Reggio per cercare di mettere pace tra mamma e AP, mio padre diede una testata a mia madre, rompendole il naso;
in quella circostanza ricordo che eravamo in casa io e mio nonno e, ad un certo punto, mio padre fece ingresso in casa con una busta contenente una pistola giocattolo per me e un pallone per mio fratello;
ricordo che in quel frangente, dopo avermi consegnato la busta dei regali, si mise a correre verso la stanza da letto, fece vedere a mia madre qualcosa sul suo telefonino, iniziarono a litigare e a gridare e mio padre la colpii con una testata;
in quel frangente mio fratello si trovava a scuola e non ha assistito alla scena;
ricordo anche un altro episodio che si è verificato quando mamma e AP non vivevano più assieme: quel giorno andammo con mio padre che ci aveva detto che ci avrebbe portato al parco per mangiarci un gelato;
in realtà, ci portò a casa di suo fratello e ci tenne lì per un po' di ore, ci chiuse nella stanza del fratello per circa due ore, poi andammo a pranzare in cucina;
in quel frangente sentimmo che lui diceva al fratello che non ci avrebbe più accompagnato da mia madre per i prossimi quarant'anni; a quel punto, mia madre, insospettita che non facevamo rientro a casa, ha avvisato i Carabinieri che sono venuti
a prenderci, ma quando sono arrivati mio padre non era presente in casa, era già andato via;
ricordo anche che, dopo la separazione di fatto tra mio padre e mia madre, mio padre aveva lasciato l'abitazione, una sera venne sotto casa, bussava nelle finestre
e ci ha impedito di dormire ed anzi la mattina seguente ce lo siamo ritrovati nel cortile di casa con una confezione di birra” ( ). Persona_2
pagina 7 di 13 Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne i profili personali della vicenda familiare qui scrutinata, va evidenziato, più in generale, che in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art.155 c.c. ed oggi dall'art.337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza ha evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di pagina 8 di 13 istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dei genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, enunciati i consolidati e condivisi principi che governano la tematica che qui occupa, e soffermandosi sulla vicenda processuale in esame, va detto che le doglianze rappresentate dalla ricorrente in ordine al comportamento di totale disinteresse manifestato dal padre per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei due figli minori non risultano smentite e hanno perciò trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di audizione da e dalle quali è Persona_1 Persona_2
emersa la volontà lucida e determinata dei due minori, oggi rispettivamente di quattordici e di dodici anni, di non voler avere più contatti con il padre, autore peraltro dei gravi fatti puniti penalmente alla presenza dei figli (“non ho voglia di vedere mio padre nemmeno in ambiente protetto, alla presenza di altre persone, perché anche se in questi casi avrei meno paura che lui possa farmi del male, il ricordo di quello che ho visto è troppo forte ancora e, quindi, non riesco a superare questo trauma;
non penso che potrà accadere neanche in futuro perché con la nuova famiglia creata mi trovo benissimo e non ho necessità di avere altre persone;
non sono disponibile a intraprendere un percorso psicologico perché secondo me mio padre non è cambiato e non cambierà mai perché il suo intento è quello di rovinare anche questo nuovo nucleo familiare e portarci via con lui”), “in questo momento non ho voglia di Persona_1
rivedere mio padre anche perché non so in che condizioni si trova attualmente;
ho sempre il terrore che possa “rapirci” e che possa farci del male a noi e a mia madre;
pagina 9 di 13 ancora non me la sento di riallacciare i rapporti con lui perché sono troppo freschi i ricordi di ciò che ha fatto a mia madre;
ADR: sarei disponibile a incontrare mio padre, preferibilmente a Caltanissetta, ma solo alla presenza di altre persone perché in questo caso sarei più sicuro che non mi può succedere niente e che non mi potrebbe portare via con lui” . Persona_2
Ed allora, sulla scorta delle suesposte emergenze processuali, ritiene il Collegio che sebbene non sussistano allo stato elementi idonei ad indurre all'adozione di un qualche provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale a carico del padre, nella vicenda qui scrutinata ricorrono allo stato invece in tutta evidenza le condizioni per dover disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei due figli della coppia, avendo riscontrato e dovendosi correttamente valorizzare l'interesse dei minori nonché rispettare le loro esigenze personali e sociali e la sua manifestata capacità di autodeterminazione nei rapporti con la madre, segnati da una situazione difficile vissuta sin dalla loro tenera età, per come ampiamente sopra evidenziato.
D'altra parte, alla luce del riscontrato rifiuto di e di Persona_1 Persona_2
incontrare il padre, occorre rilevare che nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con i propri figli non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse dei minori da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio;
ed infatti, la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il figlio minore a frequentare il padre, se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo (Cass. n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
Ed invero, a fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita pagina 10 di 13 del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Orbene, ritiene il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti -Caltanissetta, dove ormai sono residenti i due minori- il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti i due ragazzi, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e i figli, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti dei ragazzi con il padre così da consentire ad entrambi di individuare e mantenere entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo dei minori medesimi.
In buona sostanza, per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, ai Servizi Sociali di Caltanissetta va demandato il compito, dopo la valutazione della situazione complessiva, di individuare le più opportune modalità di ripresa dei rapporti e le concrete modalità degli incontri padre-figli, una volta che sia cessata la detenzione del CP_1
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, va subito evidenziato che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, cosicché sulla base della disposizione de qua, il genitore (nel caso di specie il padre), anche ove fosse disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale pagina 11 di 13 deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo eventuale attuale stato di disoccupazione.
In altri termini, lo stato di disoccupazione del genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.
In buona sostanza, alla luce dell'art.316 bis c.c., il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente, seppure in misura minima, dovendosi ritenere che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole (tra le altre, Cass. n.12283/2024; Cass. n.39411/2017; Trib. Roma 12394/2018).
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto, il resistente, sebbene ridotta, ha una capacità lavorativa che non gli impedisce di ricercare un'attività compatibile con le sue condizioni di salute.
Ed allora, va imposto a carico del padre l'obbligo del versamento del contributo per il mantenimento dei due figli di un assegno mensile da quantificarsi nella misura minima non inferiore ad € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo
Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno
Unico Universale, ove percepito, atteso l'affidamento in via esclusiva disposto in favore della ricorrente.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di pagina 12 di 13 separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 06.04.2022, nei confronti di , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_3 Parte_1
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di CP_1
cui in parte motiva;
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori della coppia Per_1
e , prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le
[...] Persona_2
indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di CP_1 Parte_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Parte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Francesco Campagna Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1111 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 09 luglio 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Falticeni -Romania-), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Lucio Strangio e Paola Sergi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio
Calabria, alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n.47 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
17.09.1981), rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Violi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Cimino n.63 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024 svoltasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 31.10.2022 riceveva la comunicazione del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , CP_1
assumendo che:
-il 21.05.2010 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (15.09.2010) e Persona_1 Persona_2
(29.06.2012), entrambi ancora minorenni;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento violento assunto dall'uomo che, dopo la scomparsa della madre avvenuta nel mese di dicembre 2020, aveva sviluppato un'immotivata e morbosa gelosia nei confronti della moglie, sfociata in comportamenti vessatori ed aggressivi, culminati nell'episodio del gennaio 2022 allorquando la donna era stata indotta a sporgere la prima denuncia-querela poiché l'uomo, senza alcun motivo, accusava la consorte di tradirlo e le requisiva il telefono cellulare e il portafogli
(contenente documenti di riconoscimento, carta del reddito di cittadinanza e contanti), costringendola ad accompagnare a piedi i due figli a scuola, e apostrofandola con minacce di morte ed ingiurie proferite per la pubblica via, fino all'arrivo della Polizia che determinava la fuga del CP_1
-in conseguenza di tale episodio, temendo per la propria incolumità e per quella dei due figli, aveva deciso di aderire al protocollo e di porre fine al legame CP_2
matrimoniale, ottenendo l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale, dove tuttavia il faceva ritorno anche nelle ore anche notturne più impensate, CP_1
perseverando nei comportamenti minacciosi e aggressivi;
pagina 2 di 13 -in particolare, in data 02.02.2022 il marito penetrava in casa e aggrediva la moglie, prima verbalmente, e subito dopo sferrandole un violento pugno al volto in presenza dei figli, costringendola a recarsi presso il Pronto Soccorso ove le veniva riconosciuta una prognosi di cinque giorni;
-l'escalation di violenza aveva raggiunto il culmine in data 15.02.2022, allorquando il si recava presso l'abitazione coniugale e, non riuscendo ad entrarvi, avendo la CP_1
moglie nel frattempo provveduto a sostituire la serratura della porta d'ingresso, su espresso suggerimento delle Forze, si appellava al figlio minore con un pretesto, chiedendogli di aprire per porgergli un regalo e che, penetrato in casa ove era presente anche il padre della donna giunto dal Belgio proprio allo scopo di prestarle aiuto, si scagliava prima contro il suocero e, subito dopo, contro la moglie, colpendola in pieno viso, dapprima con una violentissima testata e successivamente con un colpo alla nuca che le faceva perdere i sensi, cagionandole la frattura delle ossa nasali, con necessario intervento chirurgico per la ricomposizione della stessa, eseguito il giorno 17 febbraio;
-in quest'ultima circostanza, interveniva la Polizia e il veniva tratto in arresto, CP_1
risultando poi risultava imputato nel relativo procedimento penale;
-svolgeva saltuariamente attività di interprete, mentre il marito beneficiava di una pensione di invalidità, pur non svolgendo alcun lavoro.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, prevedendosi il diritto di visita e di incontri con il padre con modalità protette;
c) fosse posto a carico del marito un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei figli non inferiore ad €
300,00.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, di causa, si costituiva assumendo che la causa della frattura del rapporto coniugale, CP_1
che aveva spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile, era da ricercarsi nella violazione dell'obbligo di pagina 3 di 13 fedeltà e nei continui tradimenti della in danno del coniuge;
sotto altro profilo, e Pt_1
con riferimento ai figli minori, il osservava di essersi sempre dimostrato un CP_1
genitore amorevole e premuroso, colmandoli di attenzioni e cure, anche nei momenti di maggiore difficoltà nel rapporto con la moglie;
evidenziava che in conseguenza delle patologie da cui era affetto, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, usufruendo di un trattamento pensionistico di € 302,31 mensili.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi senza addebito, fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e fosse posto a suo carico l'obbligo del versamento di un assegno mensile non superiore ad € 150,00 quale contributo per il mantenimento della prole.
All'udienza presidenziale del 06.10.2022 entrambi i coniugi insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il
31.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava entrambi i figli in via esclusiva alla madre prevedendo modalità di incontri e di visite del padre in modalità protetta e ponendo a carico del l'obbligo del versamento mensile CP_1
dell'importo di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della prole.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, veniva disposta l'audizione dei due figli minori della coppia;
infine, all'udienza del 09.07.2024 svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
pagina 4 di 13 Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando ad esaminare le altre questioni sottoposte al vaglio del Tribunale, e per quanto riguarda innanzitutto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il
Collegio del tutto fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo, Cass.
n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari n.2111/2023; Trib.
pagina 5 di 13 Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa n.1195/2023; Trib.
Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib.
Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza di patteggiamento in forza della quale il è stato CP_1
condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per come espressamente ammesso dallo stesso resistente nel primo scritto difensivo di costituzione.
D'altra parte, a corroborare il convincimento del Collegio vengono in soccorso le inequivoche dichiarazioni rese dai due figli della coppia opportunamente sentiti nel corso dell'istruttoria: “la separazione tra mamma e AP è stata per me traumatica anche perché mi è capitato spesso di assistere a litigi molto accesi tra mamma e AP;
anzi, aggiungo che in alcuni casi ho assistito ad episodi di violenza perpetrata da mio padre nei confronti di mia madre;
a tal proposito, ricordo che una volta rincasando mio padre era nervosissimo, si è messo a gridare e ha dato a mia madre una testata, rompendole il naso;
sia io che mio fratello abbiamo assistito in presa diretta a questa
pagina 6 di 13 scena ed era altresì presente a quella scena mio nonno materno che si trovava a
Reggio; non ricordo se ci fosse un motivo scatenante l'ira di mio padre, ma ricordo che spesso lui faceva abuso di alcool e fumava;
a quell'epoca non sapevo cosa fumasse ma poi mi fu riferito da mia madre che faceva uso di stupefacenti” ( ; Persona_1
“durante il matrimonio i rapporti tra mamma e AP non erano buoni, litigavano spesso, anche perché mia madre lo rimproverava di non lavorare e di trovarsi un lavoro;
ricordo di essere stato presente all'episodio in cui alla presenza di mio nonno materno che era venuto a Reggio per cercare di mettere pace tra mamma e AP, mio padre diede una testata a mia madre, rompendole il naso;
in quella circostanza ricordo che eravamo in casa io e mio nonno e, ad un certo punto, mio padre fece ingresso in casa con una busta contenente una pistola giocattolo per me e un pallone per mio fratello;
ricordo che in quel frangente, dopo avermi consegnato la busta dei regali, si mise a correre verso la stanza da letto, fece vedere a mia madre qualcosa sul suo telefonino, iniziarono a litigare e a gridare e mio padre la colpii con una testata;
in quel frangente mio fratello si trovava a scuola e non ha assistito alla scena;
ricordo anche un altro episodio che si è verificato quando mamma e AP non vivevano più assieme: quel giorno andammo con mio padre che ci aveva detto che ci avrebbe portato al parco per mangiarci un gelato;
in realtà, ci portò a casa di suo fratello e ci tenne lì per un po' di ore, ci chiuse nella stanza del fratello per circa due ore, poi andammo a pranzare in cucina;
in quel frangente sentimmo che lui diceva al fratello che non ci avrebbe più accompagnato da mia madre per i prossimi quarant'anni; a quel punto, mia madre, insospettita che non facevamo rientro a casa, ha avvisato i Carabinieri che sono venuti
a prenderci, ma quando sono arrivati mio padre non era presente in casa, era già andato via;
ricordo anche che, dopo la separazione di fatto tra mio padre e mia madre, mio padre aveva lasciato l'abitazione, una sera venne sotto casa, bussava nelle finestre
e ci ha impedito di dormire ed anzi la mattina seguente ce lo siamo ritrovati nel cortile di casa con una confezione di birra” ( ). Persona_2
pagina 7 di 13 Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne i profili personali della vicenda familiare qui scrutinata, va evidenziato, più in generale, che in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art.155 c.c. ed oggi dall'art.337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza ha evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di pagina 8 di 13 istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dei genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, enunciati i consolidati e condivisi principi che governano la tematica che qui occupa, e soffermandosi sulla vicenda processuale in esame, va detto che le doglianze rappresentate dalla ricorrente in ordine al comportamento di totale disinteresse manifestato dal padre per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei due figli minori non risultano smentite e hanno perciò trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di audizione da e dalle quali è Persona_1 Persona_2
emersa la volontà lucida e determinata dei due minori, oggi rispettivamente di quattordici e di dodici anni, di non voler avere più contatti con il padre, autore peraltro dei gravi fatti puniti penalmente alla presenza dei figli (“non ho voglia di vedere mio padre nemmeno in ambiente protetto, alla presenza di altre persone, perché anche se in questi casi avrei meno paura che lui possa farmi del male, il ricordo di quello che ho visto è troppo forte ancora e, quindi, non riesco a superare questo trauma;
non penso che potrà accadere neanche in futuro perché con la nuova famiglia creata mi trovo benissimo e non ho necessità di avere altre persone;
non sono disponibile a intraprendere un percorso psicologico perché secondo me mio padre non è cambiato e non cambierà mai perché il suo intento è quello di rovinare anche questo nuovo nucleo familiare e portarci via con lui”), “in questo momento non ho voglia di Persona_1
rivedere mio padre anche perché non so in che condizioni si trova attualmente;
ho sempre il terrore che possa “rapirci” e che possa farci del male a noi e a mia madre;
pagina 9 di 13 ancora non me la sento di riallacciare i rapporti con lui perché sono troppo freschi i ricordi di ciò che ha fatto a mia madre;
ADR: sarei disponibile a incontrare mio padre, preferibilmente a Caltanissetta, ma solo alla presenza di altre persone perché in questo caso sarei più sicuro che non mi può succedere niente e che non mi potrebbe portare via con lui” . Persona_2
Ed allora, sulla scorta delle suesposte emergenze processuali, ritiene il Collegio che sebbene non sussistano allo stato elementi idonei ad indurre all'adozione di un qualche provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale a carico del padre, nella vicenda qui scrutinata ricorrono allo stato invece in tutta evidenza le condizioni per dover disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei due figli della coppia, avendo riscontrato e dovendosi correttamente valorizzare l'interesse dei minori nonché rispettare le loro esigenze personali e sociali e la sua manifestata capacità di autodeterminazione nei rapporti con la madre, segnati da una situazione difficile vissuta sin dalla loro tenera età, per come ampiamente sopra evidenziato.
D'altra parte, alla luce del riscontrato rifiuto di e di Persona_1 Persona_2
incontrare il padre, occorre rilevare che nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con i propri figli non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse dei minori da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio;
ed infatti, la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il figlio minore a frequentare il padre, se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo (Cass. n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
Ed invero, a fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita pagina 10 di 13 del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Orbene, ritiene il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti -Caltanissetta, dove ormai sono residenti i due minori- il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti i due ragazzi, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e i figli, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti dei ragazzi con il padre così da consentire ad entrambi di individuare e mantenere entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo dei minori medesimi.
In buona sostanza, per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, ai Servizi Sociali di Caltanissetta va demandato il compito, dopo la valutazione della situazione complessiva, di individuare le più opportune modalità di ripresa dei rapporti e le concrete modalità degli incontri padre-figli, una volta che sia cessata la detenzione del CP_1
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, va subito evidenziato che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, cosicché sulla base della disposizione de qua, il genitore (nel caso di specie il padre), anche ove fosse disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale pagina 11 di 13 deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo eventuale attuale stato di disoccupazione.
In altri termini, lo stato di disoccupazione del genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.
In buona sostanza, alla luce dell'art.316 bis c.c., il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente, seppure in misura minima, dovendosi ritenere che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole (tra le altre, Cass. n.12283/2024; Cass. n.39411/2017; Trib. Roma 12394/2018).
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto, il resistente, sebbene ridotta, ha una capacità lavorativa che non gli impedisce di ricercare un'attività compatibile con le sue condizioni di salute.
Ed allora, va imposto a carico del padre l'obbligo del versamento del contributo per il mantenimento dei due figli di un assegno mensile da quantificarsi nella misura minima non inferiore ad € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo
Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno
Unico Universale, ove percepito, atteso l'affidamento in via esclusiva disposto in favore della ricorrente.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di pagina 12 di 13 separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 06.04.2022, nei confronti di , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_3 Parte_1
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di CP_1
cui in parte motiva;
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori della coppia Per_1
e , prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le
[...] Persona_2
indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di CP_1 Parte_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Parte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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