Art. 3.
Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di eta' saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante-organiche degli uffici.
Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.
Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di eta' saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante-organiche degli uffici.
Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.