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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA IORIO ATTORE Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca VETERE CONVENUTO CP_1
(GIÀ ) con gli avv.ti Controparte_2 CP_3
ALBERTO MONTI, FRANCO MONTI E DOMENICO ANTONINI TERZO CHIAMATO on il patrocinio dell'avv. MICHELE TAVAZZI Controparte_4
TERZA CHIAMATA
OGGETTO:responsabilità medica - inoperatività polizza ex art. 1892 e 1893 c.c. -difetto di legittimazione passiva
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 4 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 702bis cpc del 19 febbraio 2022 la signora conveniva avanti Parte_1 all'intestato Tribunale il dottor a richiesto all'adito Tribunale per sentire accertare e CP_1 dichiarare la risoluzione del rapporto professionale attesa la sussistenza di un inadempimento rilevante anche a norma dell'art. 1455 c.c.; accertare e dichiarare che il danno dalla stessa subito è riconducibile alla condotta dell'odontoiatra con conseguente condanna del resistente al risarcimento dei CP_1 danni, patrimoniali, patrimoniali futuri e non patrimoniali, pari ad € 55.183,50, salva diversa somma riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
pagina 1 di 11 Con decreto del 27.2.22, il G.I. designato fissava ai sensi dell'art. 702 bis comma 3 c.p. la comparizione parti per l'udienza del 21.6.22.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10 giugno 2022 si costituiva in giudizio il dottor CP_1 chiedendo preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della e della Parte_2 [...]
Nel merito, si associava alla richiesta di risoluzione del contratto con conseguente Controparte_4 condanna della sig.ra alla restituzione delle prestazioni rese dallo stesso e, quindi, al controvalore Pt_1 delle stesse, ossia ad €.
5.000 per le prestazioni professionali eseguite;
rigettare la domanda risarcitoria perché infondata e non provata e, in caso di accoglimento della stessa, ridurre l'ammontare dell'eventuale credito risarcitorio che il Tribunale dovesse riconoscere all'istante in misura pari ad €. 5.000,00 - quale controvalore delle prestazioni che la ricorrente sarà tenuta a restituire per la invocata ed accettata risoluzione del contratto - e, altresì, in misura pari al concorrente grado di responsabilità ascrivibile alla sig.ra per il mancato rispetto delle prescrizioni farmacologiche e igieniche fornite dal Dr. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive. CP_1
Con decreto del 16.6.2022, il G.I. autorizzava la chiamata dei terzi chiamati per l'effetto differendo la prima udienza al 6.12.22.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2022 si costituiva ritualmente in giudizio , già , chiedendo, in via principale il Controparte_2 CP_3 rigetto di ogni domanda;
in subordine in caso di ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna formulata nei confronti del dottor al risarcimento del danno per condotte illecite CP_1 colpose (essendo quelle dolose escluse ex lege dall'invocata garanzia assicurativa) e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia impropria svolta nei confronti di accertare e CP_3 dichiarare che trova applicazione alla fattispecie la garanzia di cui alla Polizza n.GT18/A/100000136, vigente nel periodo 9 marzo 2018 – 9 marzo 2019 e, per l'effetto Limitare la condanna nel CP_3 rispetto delle condizioni e dei limiti tutti previsti dal citato contratto, tenuto conto che la franchigia contrattuale applicabile ad ogni sinistro, pari ad Euro 2.500,00 (due mila cinque cento/00), deve restare a carico dell'assicurato. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 25.11.2022 chiedendo in via preliminare Controparte_5 dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, disporne la sua estromissione dal giudizio;
in via principale rigettare tutte le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e in Pt_1 diritto, eccessive, sproporzionate e, in ogni caso, non provate;
in via subordinata ridurre l'entità delle domande avverse, nella denegata ipotesi di condanna, limitare le eventuali poste risarcitorie alle previsioni tutte di polizza ed escludere tutte le somme non costituenti il rischio assicurato.
pagina 2 di 11 All'udienza del 6 dicembre 2022, il G.I., valutate le difese svolte dalle parti e ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria, fissava in data 21 marzo 2023 l'udienza ex articolo 183 cpc.
La causa veniva istruita con la prova orale formulata da parte convenuta e da Parte_3
Con ordinanza del 30 luglio 2024 il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 4 marzo 2025 ove la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Ed invero, la vicenda per cui ha processo trae origine da un trattamento sanitario di implantologia dentale effettuato dal dr. nei confronti della sig.ra allorquando, nel febbraio CP_1 Parte_1
2017, si rivolgeva al professionista odontoiatra presso il di lui studio in Luzzi (CS), Via San Giuliano, per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici.
Il trattamento terapeutico proposto si è protratto sino alla primavera del 2018, prevedeva un costo di €.
11.000,00, da effettuarsi su entrambi le arcate dentarie superiore ed inferiore e consistente in terapia chirurgica estrattiva, terapia endodontica (trattamenti canalari) e a cure implanto protesiche (impianti dentali o supporti a protesi).
Va premesso che il rapporto tra medico dentista e paziente è riconducibile al contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c.
Trattasi di responsabilità di tipo contrattuale poiché il convenuto dott. ha eseguito la propria CP_1 prestazione professionale come libero professionista presso il proprio studio.
Quindi, trattandosi di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione odontoiatrica il paziente danneggiato ha l'onere di provare il rapporto contrattuale, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie determinate dall'intervento del medico dentista, provare la sussistenza del nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico dentista.
Con riferimento alla prova del nesso causale, la Corte di Cassazione ha ribadito che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno di cui viene richiesto il risarcimento e, quindi, dimostrare che il peggioramento del proprio stato di salute è causato dalla condotta del sanitario.
Il nesso eziologico necessita di prova sia sotto il profilo della causalità materiale intesa come derivazione dell'evento lesivo dalla condotta del sanitario, sia della causalità giuridica in termini di individuazione delle singole e specifiche conseguenze pregiudizievoli (Cass. 07/03/2019 n. 6593). pagina 3 di 11 Tale onere probatorio va assolto “dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno” (Cass. n. 18392/17).
Al contrario, il medico dentista deve fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esatto adempimento secondo il criterio della maggiore vicinanza della prova, provare di avere eseguito la prestazione professionale diligentemente e che gli esiti lamentati dal paziente sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'accertamento del nesso di causalità è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non) la quale con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece , al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. Sez. 3, ord. N. 5922 del 5.3.2024).
Incontestato il rapporto contrattuale tra la ed il per trattamento odontoiatrico tra il Pt_1 CP_1 febbraio 2017 e l'aprile 2018.
Tale trattamento consisteva in estrazioni dentarie seguite dal posizionamento di otto impianti endossei (sei superiori e due inferiori).
Lo stato di salute orale della sig.ra prima dell'intervento è cristallizzato e documentato dalle Pt_1 ortopanoramiche eseguite dallo stesso dott. e consegnate alla paziente (doc. 4) e dopo grazie alla CP_1
TAC Cone Beam del maggio 2018 la quale rileva infezioni purulente, mobilità degli impianti, fuoriuscita di pus, presenza di tessuto di granulazione e perimplantite diffusa.
Tali condizioni patologiche appaiono in collegamento eziologico con la condotta negligente di parte convenuta.
Lo stesso dott. nella denuncia del sinistro del 30.05.2018 alla propria compagnia assicurativa CP_1
(doc. 4 fascicolo di parte convenuta), ammette la perdita di due impianti per infezione.
A ciò si è aggiunta, nei mesi successivi, la compromissione di altri tre impianti.
La fase successiva alla perdita degli impianti ed all'infezione, è ben descritta nella consulenza espletata in pagina 4 di 11 sede di ATP (RG n. 1249/2020) la quale viene posta a base della presente decisione in quanto logica e congruamente motivata e priva di contraddizioni interne e, in uno con la documentazione medica e diagnostica, descrive la natura e l'entità delle lesioni subite nonché accerta in via percipiente il nesso di causa tra l'evento e la condotta medica del professionista.
Come accertato dai consulenti, la sig.ra già dai primi interventi accusava infiammazioni, dolori ed Pt_1 ascessi sino ad un graduale peggioramento sino a venirne pregiudicata anche la funzionalità e l'estetica del volto e della bocca. Il programmato intervento venne interrotto da parte dello stesso convenuto.
Nel maggio del 2018, l'attrice si vedeva costretta a rivolgersi ad altro odontoiatra, dr. il Persona_1 quale ricostruiva il percorso terapeutico intrapreso dal precedente odontoiatra.
Dall'esame clinico odontoiatrico - eseguito nel maggio 2018 dal dr. e che consentiva di Per_1 cristallizzarne lo “stato di salute” della bocca - veniva riscontrato sull'arcata superiore: protesi incongrua
(per incongruenza delle chiusure marginali e per la mobilità pretenaturale degli impianti fissi) con struttura in metallo ceramica avvitata su 6 impianti;
sull'arcata inferiore: protesi fissa provvisoria in resina decementata da 3.4 a 4.2 su pilastri naturali non correttamente monconizzati, corti, ed alcuni dei quali cariati con 2 elementi a bandiera 4.3- 4.4.
All'esito dell'indagine radiologica TC Cone Beam prescritta ed eseguita il 24.05.2018 (Cfr. Doc. n. 5 cit.), il dr. diagnosticava, in uno con quanto refertato dallo specialista radiologo, “infezione purulenta degli Per_1 impianti in posizione 1.2, 2.2 e 2.4 con notevole mobilità dell'impianto in sede 1.2, evidente fuoriuscita di pus, presenza di tessuto di granulazione e perimplantite a livello degli impianti in sede 2.2 e 2.4”.
Al nuovo professionista, la corrispondeva, per il necessario trattamento rigenerativo volto peraltro Pt_1
a contrastare l'infezione purulenta degli impianti, la somma di €. 5.000,00 (Doc. n. 7).
Dal canto suo, il non ha fornito prova contraria della condotta descritta e/o di un interruzione CP_1 del nesso di causalità.
Dalla ctu emerge il necessario e preliminare studio delle arcate dentarie con la completa valutazione dello stato degli elementi dentari.
Co La Cone Beam fornendo immagini tridimensionali e di alta accuratezza si pone come esame imprescindibile nello studio odontoiatrico e nella pianificazione della strategia implantologica. Mentre
l'affidamento alla sola con visione bidimensionale costituisce un errore di condotta per Parte_4 negligenza, imprudenza ed imperizia .
Tanto più che nel caso di specie il paziente era già stato sottoposto a precedenti interventi odontoiatrici idonei a modificare la normale morfologia e struttura degli elementi dentari e delle arcate.
pagina 5 di 11 La mancata accurata valutazione degli elementi dentari ha causato un insuccesso impiantare di 5 impianti su
8.
I consulenti evidenziano altresì che, nel caso oggetto di valutazione, sotto il profilo diagnostico emerge la omessa compilazione della cartella odontoiatrica, l'omessa esecuzione della TC Cone Beam con l'affidamento della strategia diagnostica al solo esame Ortopanoramico, l'assenza di ogni altro elemento documentale.
L'omessa esecuzione di un corretto percorso diagnostico e di rilievi iconografici e l'omesso salvataggio di elementi dentari ancora utilizzabili configurano condanna negligente a carico del professionista in rapporto di causalità tra l'evento trattamento odontoiatrico iniziato nel febbraio 2017 , le lesioni prodotte e le conseguenti menomazioni insorte in breve tempo.
Dalla ctu emerge che: risulta rispettato il criterio cronologico in relazione ai tempi di produzione della patologia e di accertamento della stessa;
il criterio modale in relazione alla compatibilità tra la dinamica con cui si è concretizzato l'evento lesivo e le lesioni prodotte;
il criterio topografico tra sede dell'attività odontoiatrica e sede del quadro patologico.
Le cure prestate dal convenuto non sono state adeguate, sia sotto il profilo della corretta informazione, sia e soprattutto sotto il profilo della corretta esecuzione, determinando la necessità di procedere ad una serie di trattamenti successivi.
Pertanto, considerato che per effetto della risoluzione le prestazioni già eseguite risultano sine causa, dev'essere accolta la richiesta di restituzione della somma di € 5.000 pagata a titolo di acconto dall'attrice documentata con bonifico e non ulteriori esborsi in quanto oggetto di contestazione e non documentati.
Nella consulenza sono state valutate le spese necessarie da sostenere sub specie di danno emergente per l'errata attività professionale e ritenute congrue e precisamente: per l'arcata superiore Euro 10.000, per 7 impianti in titanio osteo integrati comprensivi di monconi avvitati Euro 1.500, per 2 cicli di provvisori
Euro 12.000, per elementi di protesi fissa in l.n.p /zirconia e porcellana Arcata Inferiore, Euro 3000,00 per posizionamento di due impianti in titanio osteointegrati comprensivi di monconi avvitati (cfr. pag. 21 ctu).
Sul danno non patrimoniale.
In ordine alla richiesta risarcitoria, appare equo liquidare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, ritenute applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11) e rivalutate all'attualità, il danno biologico c.d. unitario, comprensivo del danno morale.
La CTU medico-legale ha accertato: un danno biologico permanente pari al 6%; una inabilità temporanea al pagina 6 di 11 75% per 30 giorni;
una inabilità temporanea al 50% per 60 giorni;
una inabilità temporanea al 25% per 120 giorni.
Pertanto, può riconoscersi in favore dell'attrice (di anni 50 all'epoca dell'evento essendo nata il [...]) la somma di € 1.242,90 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.657,20 per ITP al 50% ed € 1.657,20 per l'inabilità temporanea parziale al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di € 4.557,30.
Inoltre, il danno biologico - pari a 6 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata all'aggiornato
Decreto Ministeriale del 9.1.2019, va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 50 anni all'epoca) nella misura di € 7.729,97.
Pertanto, applicata la tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del D.L.vo 209/05 il danno non patrimoniale può essere quantificato nella complessiva somma di € 12.287,27.
Il comma 3 del citato art. 139 consente la risarcibilità anche del danno morale, ricorrendo in concreto i presupposti del quale il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico (cfr. Corte Cost. 235/14).
Tuttavia, anche il danno morale deve essere provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Il danneggiato deve, dunque, allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornire prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. 17209/15). Nel caso in esame, la domanda sul punto deve essere rigettata, in quanto l'istante ha avanzato la richiesta di ristoro del danno morale deducendone il danno senza fornire elementi specifici di personalizzazione ulteriore rispetto a quelli già da ritenere ricompresi nella liquidazione sopra operata.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
-Sul Difetto di legittimazione passiva in capo alla ed estromissione. Controparte_4
L'eccezione trova accoglimento.
Parte convenuta chiama in giudizio la in riferimento alla polizza n. Controparte_7
GT18/A/100000136 sottoscritta con la e nella conclusione dell'atto di chiamata chiede di Controparte_3
“manlevare, garantire e, comunque, tenere indenne il Dr. in caso di accoglimento della domanda CP_1
pagina 7 di 11 proposta dalla sig.ra con consequenziale condanna di e di Parte_1 Parte_2 [...] all'integrale risarcimento dei danni reclamati dalla stessa, nella misura in cui il Giudice Controparte_4 quantificherà la pretesa, secondo il suo prudente apprezzamento”.
Non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria per danni da responsabilità professionale ma risulta proposta nei confronti della a medesima domanda di manleva sulla polizza di RC professionale n. CP_4
GT18/A/100000136 proposta nei confronti della Controparte_3
La polizza citata risulta sottoscritta tra il dott. e la e rispetto alla stessa la CP_1 Controparte_3 [...]
è terzo. CP_8
-Sulla chiamata in giudizio di , già ( ”) e Controparte_2 CP_3 Pt_2 inoperatività della polizza.
Parte convenuta oppone l'inoperatività delle garanzie per grave inesattezza e reticenza delle informazioni precontrattuali e a tale fine invoca l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 18.b. di Polizza che sancisce “le garanzie non operano per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a
Circostanze che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza prima del Periodo di Parte_5
Assicurazione, ed atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
Secondo la prospettazione di parte convenuta il dott. era consapevole dell'esito infausto CP_1 dell'intervento de quo e della conseguente interruzione del rapporto fiduciario con la signora Pt_1 quantomeno nel corso del 2017 (Doc.3), ossia in tempo antecedente la redazione del questionario in atti del
7 marzo 2018 oltre a non disporre dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico odontoiatra
(Doc.4 e doc.6), di non disporre dell'autorizzazione sanitaria ad esercitare l'attività medica nello studio dove si sono svolti i fatti di causa.
Sempre secondo la prospettazione di parte convenuta opera l'esclusione di cui all'articolo 18.d. di Polizza in quanto gli interventi sono eseguiti anche dai signori e non autorizzati Controparte_9 CP_10 allo svolgimento dell'attività medica odontoiatrica ed in uno studio odontoiatrico carente dell'autorizzazione sanitaria prescritta dalla Legge Regionale Calabria n.10/2016.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ed invero, va premesso che sulla base del questionario sopra indicato e delle informazioni ivi rese, Pt_2 ha emesso in data 9 marzo 2018 la “Polizza di Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista
Odontoiatra Igenista Dentale” n.GT18/A/100000136 con periodo di validità della garanzia corrente tra il 9 marzo 2018 ed il 9 marzo 2019, con retroattività illimitata e limite di massimale pattuito in Euro 750.000,00
(sette cento cinquanta mila/00), previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 (due mila pagina 8 di 11 cinque cento/00) per ciascun sinistro.
Le garanzie assicurative sono state prestate da su base c.d. claims made, ossia con riferimento alle Pt_2 sole richieste di risarcimento che vengano presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza (cfr. articolo 20 di Polizza).
La data di interesse è quindi quella di presentazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato o data della comunicazione all'assicuratore della circostanza idonea a dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Parte convenuta lamenta che il dottor ha descritto in modo gravemente inesatto e reticente le CP_1 caratteristiche essenziali del rischio.
Ciò in quanto dai primi interventi odontoiatrici, nel mese di febbraio 2017, ossia circa un anno prima della stipula della Polizza, la signora accusava dolori e ascessi e ha continuato a lamentare dolori Pt_1 durante tutte le successive visite di controllo fino all'interruzione del rapporto con il dottor CP_1 occorso nel mese di febbraio 2018, ossia a distanza di pochi giorni dalla redazione del Questionario.
Non ricorrono le condizioni richieste dall'art.1892 c.c., norma a garanzia dell'assicuratore, per l'annullamento del contratto: -la inesatta o reticente dichiarazione resa dall'assicurato; -il dolo o la colpa grave (anche a non volere ritenere che l'assicurato abbia scientemente e volontariamente reso una dichiarazione inesatta o reticente, nel caso di specie quest'ultima è comunque frutto di una grave negligenza: la coscienza della inesattezza/reticenza della dichiarazione con la consapevolezza della importanza dell'informazione, inesatta o omessa, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni – cfr Cass.. n. Cass. 2020, n. 11115; Cass. N. 12086 del 10/06/2015); -la rilevanza della dichiarazione nella formazione del consenso dell'assicuratore.
La convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente in ordine alla sussistenza delle predette condizioni che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa (Cass. n. 11115 del 10/06/2020).
Orbene, la deduzione di un comportamento doloso da parte dell'assicurato impone anche che l'assicuratore deduca in quale modo il proprio consenso sia stato determinato da detto comportamento.
Occorre dunque che l'assicurato non solo abbia taciuto o impropriamente riportato taluni fatti, ma è anche necessario che egli fosse a conoscenza del valore determinante di questi fatti al fine del consenso da parte della compagnia assicuratrice.
La prova della volontà fraudolenta o della grave ed inescusabile leggerezza che presuppone la piena conoscenza della inesattezza delle informazioni cade in capo all'assicuratore.
pagina 9 di 11 La stessa Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che “In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese”.
Prima d'altro, va messo in rilievo che il convenuto è autorizzato ad esercitare la professione odontoiatrica e non ha subito sanzione, sospensione o interdizione giusta documentazione prodotta in atti (doc. n. 26-27).
In merito alle prove orali espletate non emergono elementi decisivi per ricostruire il rapporto ed i tempi precisi della sua esecuzione.
Le lamentele della paziente non conducono in sé sole a ritenere sicuro l'avvio di esercizio di una azione giudiziaria, rientrando nel normale rapporto che si instaura fra la figura professionale del medico ed il proprio paziente durante cure importanti e che si protraggono nel tempo.
Anzi il teste ha collocato temporalmente l'interruzione del rapporto ai primi del mese di maggio CP_9
2018, ovvero in epoca coincidente con il passaggio dell'attrice alle cure di altro professionista.
Dopo aver eseguito l'esame strumentale del 17 aprile 2018, la proposta di ulteriori cure indica che il rapporto non aveva ancora raggiunto la fase patologica e lascia escludere che il convenuto avesse già maturato la consapevolezza di una richiesta risarcitoria.
Non emergono elementi precipui per ritenere che il Dr. abbia taciuto circostanze a lui note il CP_1
07.03.2018.
Il contratto in relazione al quale parte convenuta chiede di essere manlevato risulta stipulato appunto a marzo 2018 e la richiesta risarcitoria della sig.ra risale al 31 maggio 2018. Pt_1
Inoltre, va sottolineato che quando il dentista ricevette la contestazione della paziente ha prontamente denunciato il sinistro (doc. n. 4) anche all'indirizzo pec della . Pt_2
Non assumono rilievo decisivo le contestazioni del convenuto circa l'opponibilità a sé delle condizioni di polizza prodotte dalla di cui alla Polizza n. GT18/A/100000136 (doc. n. 3)” trattandosi di CP_3 documento che non reca sottoscrizione del CP_1
Le condizioni contrattuali prodotte dalla terza chiamata sono le medesime prodotte da quest'ultimo in sede di costituzione (doc. 3) il quale egli stesso invoca e documenta per la copertura assicurativa e dare prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e comunque clausole di cui agli artt. 18b e 18d di Polizza rientrano tra quelle che definiscono il rischio assicurato, ovvero l'oggetto stesso del contratto, e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Va, su tali basi, accolta la domanda di manleva.
pagina 10 di 11 Deve tenersi conto, tuttavia, della franchigia contrattualmente prevista e destinata a rimanere a carico dell'assicurato, in misura pari ad € 2.500 per ogni sinistro (art. 1 condizioni generali di contratto) ovvero la parte del danno risarcibile a termini di Polizza – indicato in un ammontare fisso nel Modulo di Polizza - che rimane a carico dell' . Parte_5
Gli Assicuratori sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo della Franchigia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai parametri medi in relazione all'attività difensiva svolta.
Le ragioni della decisione e la complessità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 12.287,27 e per danno patrimoniali che liquida in € 5.000 a titolo di restituzione ed € 26.500 quale danno emergente oltre accessori come in parte motiva;
-accoglie la domanda di manleva e per l'effetto dichiara parte convenuta Controparte_2
(giaà ) a manlevare, al netto della franchigia prevista, di quanto lo stesso sarà
[...] CP_11 tenuto a corrispondere a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
-compensa integralmente le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Avv. Gianluca Iorio, procuratore antistatario.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA IORIO ATTORE Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca VETERE CONVENUTO CP_1
(GIÀ ) con gli avv.ti Controparte_2 CP_3
ALBERTO MONTI, FRANCO MONTI E DOMENICO ANTONINI TERZO CHIAMATO on il patrocinio dell'avv. MICHELE TAVAZZI Controparte_4
TERZA CHIAMATA
OGGETTO:responsabilità medica - inoperatività polizza ex art. 1892 e 1893 c.c. -difetto di legittimazione passiva
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 4 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 702bis cpc del 19 febbraio 2022 la signora conveniva avanti Parte_1 all'intestato Tribunale il dottor a richiesto all'adito Tribunale per sentire accertare e CP_1 dichiarare la risoluzione del rapporto professionale attesa la sussistenza di un inadempimento rilevante anche a norma dell'art. 1455 c.c.; accertare e dichiarare che il danno dalla stessa subito è riconducibile alla condotta dell'odontoiatra con conseguente condanna del resistente al risarcimento dei CP_1 danni, patrimoniali, patrimoniali futuri e non patrimoniali, pari ad € 55.183,50, salva diversa somma riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
pagina 1 di 11 Con decreto del 27.2.22, il G.I. designato fissava ai sensi dell'art. 702 bis comma 3 c.p. la comparizione parti per l'udienza del 21.6.22.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10 giugno 2022 si costituiva in giudizio il dottor CP_1 chiedendo preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della e della Parte_2 [...]
Nel merito, si associava alla richiesta di risoluzione del contratto con conseguente Controparte_4 condanna della sig.ra alla restituzione delle prestazioni rese dallo stesso e, quindi, al controvalore Pt_1 delle stesse, ossia ad €.
5.000 per le prestazioni professionali eseguite;
rigettare la domanda risarcitoria perché infondata e non provata e, in caso di accoglimento della stessa, ridurre l'ammontare dell'eventuale credito risarcitorio che il Tribunale dovesse riconoscere all'istante in misura pari ad €. 5.000,00 - quale controvalore delle prestazioni che la ricorrente sarà tenuta a restituire per la invocata ed accettata risoluzione del contratto - e, altresì, in misura pari al concorrente grado di responsabilità ascrivibile alla sig.ra per il mancato rispetto delle prescrizioni farmacologiche e igieniche fornite dal Dr. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive. CP_1
Con decreto del 16.6.2022, il G.I. autorizzava la chiamata dei terzi chiamati per l'effetto differendo la prima udienza al 6.12.22.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2022 si costituiva ritualmente in giudizio , già , chiedendo, in via principale il Controparte_2 CP_3 rigetto di ogni domanda;
in subordine in caso di ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna formulata nei confronti del dottor al risarcimento del danno per condotte illecite CP_1 colpose (essendo quelle dolose escluse ex lege dall'invocata garanzia assicurativa) e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia impropria svolta nei confronti di accertare e CP_3 dichiarare che trova applicazione alla fattispecie la garanzia di cui alla Polizza n.GT18/A/100000136, vigente nel periodo 9 marzo 2018 – 9 marzo 2019 e, per l'effetto Limitare la condanna nel CP_3 rispetto delle condizioni e dei limiti tutti previsti dal citato contratto, tenuto conto che la franchigia contrattuale applicabile ad ogni sinistro, pari ad Euro 2.500,00 (due mila cinque cento/00), deve restare a carico dell'assicurato. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 25.11.2022 chiedendo in via preliminare Controparte_5 dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, disporne la sua estromissione dal giudizio;
in via principale rigettare tutte le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e in Pt_1 diritto, eccessive, sproporzionate e, in ogni caso, non provate;
in via subordinata ridurre l'entità delle domande avverse, nella denegata ipotesi di condanna, limitare le eventuali poste risarcitorie alle previsioni tutte di polizza ed escludere tutte le somme non costituenti il rischio assicurato.
pagina 2 di 11 All'udienza del 6 dicembre 2022, il G.I., valutate le difese svolte dalle parti e ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria, fissava in data 21 marzo 2023 l'udienza ex articolo 183 cpc.
La causa veniva istruita con la prova orale formulata da parte convenuta e da Parte_3
Con ordinanza del 30 luglio 2024 il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 4 marzo 2025 ove la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Ed invero, la vicenda per cui ha processo trae origine da un trattamento sanitario di implantologia dentale effettuato dal dr. nei confronti della sig.ra allorquando, nel febbraio CP_1 Parte_1
2017, si rivolgeva al professionista odontoiatra presso il di lui studio in Luzzi (CS), Via San Giuliano, per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici.
Il trattamento terapeutico proposto si è protratto sino alla primavera del 2018, prevedeva un costo di €.
11.000,00, da effettuarsi su entrambi le arcate dentarie superiore ed inferiore e consistente in terapia chirurgica estrattiva, terapia endodontica (trattamenti canalari) e a cure implanto protesiche (impianti dentali o supporti a protesi).
Va premesso che il rapporto tra medico dentista e paziente è riconducibile al contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c.
Trattasi di responsabilità di tipo contrattuale poiché il convenuto dott. ha eseguito la propria CP_1 prestazione professionale come libero professionista presso il proprio studio.
Quindi, trattandosi di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione odontoiatrica il paziente danneggiato ha l'onere di provare il rapporto contrattuale, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie determinate dall'intervento del medico dentista, provare la sussistenza del nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico dentista.
Con riferimento alla prova del nesso causale, la Corte di Cassazione ha ribadito che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno di cui viene richiesto il risarcimento e, quindi, dimostrare che il peggioramento del proprio stato di salute è causato dalla condotta del sanitario.
Il nesso eziologico necessita di prova sia sotto il profilo della causalità materiale intesa come derivazione dell'evento lesivo dalla condotta del sanitario, sia della causalità giuridica in termini di individuazione delle singole e specifiche conseguenze pregiudizievoli (Cass. 07/03/2019 n. 6593). pagina 3 di 11 Tale onere probatorio va assolto “dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno” (Cass. n. 18392/17).
Al contrario, il medico dentista deve fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esatto adempimento secondo il criterio della maggiore vicinanza della prova, provare di avere eseguito la prestazione professionale diligentemente e che gli esiti lamentati dal paziente sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'accertamento del nesso di causalità è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non) la quale con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece , al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. Sez. 3, ord. N. 5922 del 5.3.2024).
Incontestato il rapporto contrattuale tra la ed il per trattamento odontoiatrico tra il Pt_1 CP_1 febbraio 2017 e l'aprile 2018.
Tale trattamento consisteva in estrazioni dentarie seguite dal posizionamento di otto impianti endossei (sei superiori e due inferiori).
Lo stato di salute orale della sig.ra prima dell'intervento è cristallizzato e documentato dalle Pt_1 ortopanoramiche eseguite dallo stesso dott. e consegnate alla paziente (doc. 4) e dopo grazie alla CP_1
TAC Cone Beam del maggio 2018 la quale rileva infezioni purulente, mobilità degli impianti, fuoriuscita di pus, presenza di tessuto di granulazione e perimplantite diffusa.
Tali condizioni patologiche appaiono in collegamento eziologico con la condotta negligente di parte convenuta.
Lo stesso dott. nella denuncia del sinistro del 30.05.2018 alla propria compagnia assicurativa CP_1
(doc. 4 fascicolo di parte convenuta), ammette la perdita di due impianti per infezione.
A ciò si è aggiunta, nei mesi successivi, la compromissione di altri tre impianti.
La fase successiva alla perdita degli impianti ed all'infezione, è ben descritta nella consulenza espletata in pagina 4 di 11 sede di ATP (RG n. 1249/2020) la quale viene posta a base della presente decisione in quanto logica e congruamente motivata e priva di contraddizioni interne e, in uno con la documentazione medica e diagnostica, descrive la natura e l'entità delle lesioni subite nonché accerta in via percipiente il nesso di causa tra l'evento e la condotta medica del professionista.
Come accertato dai consulenti, la sig.ra già dai primi interventi accusava infiammazioni, dolori ed Pt_1 ascessi sino ad un graduale peggioramento sino a venirne pregiudicata anche la funzionalità e l'estetica del volto e della bocca. Il programmato intervento venne interrotto da parte dello stesso convenuto.
Nel maggio del 2018, l'attrice si vedeva costretta a rivolgersi ad altro odontoiatra, dr. il Persona_1 quale ricostruiva il percorso terapeutico intrapreso dal precedente odontoiatra.
Dall'esame clinico odontoiatrico - eseguito nel maggio 2018 dal dr. e che consentiva di Per_1 cristallizzarne lo “stato di salute” della bocca - veniva riscontrato sull'arcata superiore: protesi incongrua
(per incongruenza delle chiusure marginali e per la mobilità pretenaturale degli impianti fissi) con struttura in metallo ceramica avvitata su 6 impianti;
sull'arcata inferiore: protesi fissa provvisoria in resina decementata da 3.4 a 4.2 su pilastri naturali non correttamente monconizzati, corti, ed alcuni dei quali cariati con 2 elementi a bandiera 4.3- 4.4.
All'esito dell'indagine radiologica TC Cone Beam prescritta ed eseguita il 24.05.2018 (Cfr. Doc. n. 5 cit.), il dr. diagnosticava, in uno con quanto refertato dallo specialista radiologo, “infezione purulenta degli Per_1 impianti in posizione 1.2, 2.2 e 2.4 con notevole mobilità dell'impianto in sede 1.2, evidente fuoriuscita di pus, presenza di tessuto di granulazione e perimplantite a livello degli impianti in sede 2.2 e 2.4”.
Al nuovo professionista, la corrispondeva, per il necessario trattamento rigenerativo volto peraltro Pt_1
a contrastare l'infezione purulenta degli impianti, la somma di €. 5.000,00 (Doc. n. 7).
Dal canto suo, il non ha fornito prova contraria della condotta descritta e/o di un interruzione CP_1 del nesso di causalità.
Dalla ctu emerge il necessario e preliminare studio delle arcate dentarie con la completa valutazione dello stato degli elementi dentari.
Co La Cone Beam fornendo immagini tridimensionali e di alta accuratezza si pone come esame imprescindibile nello studio odontoiatrico e nella pianificazione della strategia implantologica. Mentre
l'affidamento alla sola con visione bidimensionale costituisce un errore di condotta per Parte_4 negligenza, imprudenza ed imperizia .
Tanto più che nel caso di specie il paziente era già stato sottoposto a precedenti interventi odontoiatrici idonei a modificare la normale morfologia e struttura degli elementi dentari e delle arcate.
pagina 5 di 11 La mancata accurata valutazione degli elementi dentari ha causato un insuccesso impiantare di 5 impianti su
8.
I consulenti evidenziano altresì che, nel caso oggetto di valutazione, sotto il profilo diagnostico emerge la omessa compilazione della cartella odontoiatrica, l'omessa esecuzione della TC Cone Beam con l'affidamento della strategia diagnostica al solo esame Ortopanoramico, l'assenza di ogni altro elemento documentale.
L'omessa esecuzione di un corretto percorso diagnostico e di rilievi iconografici e l'omesso salvataggio di elementi dentari ancora utilizzabili configurano condanna negligente a carico del professionista in rapporto di causalità tra l'evento trattamento odontoiatrico iniziato nel febbraio 2017 , le lesioni prodotte e le conseguenti menomazioni insorte in breve tempo.
Dalla ctu emerge che: risulta rispettato il criterio cronologico in relazione ai tempi di produzione della patologia e di accertamento della stessa;
il criterio modale in relazione alla compatibilità tra la dinamica con cui si è concretizzato l'evento lesivo e le lesioni prodotte;
il criterio topografico tra sede dell'attività odontoiatrica e sede del quadro patologico.
Le cure prestate dal convenuto non sono state adeguate, sia sotto il profilo della corretta informazione, sia e soprattutto sotto il profilo della corretta esecuzione, determinando la necessità di procedere ad una serie di trattamenti successivi.
Pertanto, considerato che per effetto della risoluzione le prestazioni già eseguite risultano sine causa, dev'essere accolta la richiesta di restituzione della somma di € 5.000 pagata a titolo di acconto dall'attrice documentata con bonifico e non ulteriori esborsi in quanto oggetto di contestazione e non documentati.
Nella consulenza sono state valutate le spese necessarie da sostenere sub specie di danno emergente per l'errata attività professionale e ritenute congrue e precisamente: per l'arcata superiore Euro 10.000, per 7 impianti in titanio osteo integrati comprensivi di monconi avvitati Euro 1.500, per 2 cicli di provvisori
Euro 12.000, per elementi di protesi fissa in l.n.p /zirconia e porcellana Arcata Inferiore, Euro 3000,00 per posizionamento di due impianti in titanio osteointegrati comprensivi di monconi avvitati (cfr. pag. 21 ctu).
Sul danno non patrimoniale.
In ordine alla richiesta risarcitoria, appare equo liquidare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, ritenute applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11) e rivalutate all'attualità, il danno biologico c.d. unitario, comprensivo del danno morale.
La CTU medico-legale ha accertato: un danno biologico permanente pari al 6%; una inabilità temporanea al pagina 6 di 11 75% per 30 giorni;
una inabilità temporanea al 50% per 60 giorni;
una inabilità temporanea al 25% per 120 giorni.
Pertanto, può riconoscersi in favore dell'attrice (di anni 50 all'epoca dell'evento essendo nata il [...]) la somma di € 1.242,90 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.657,20 per ITP al 50% ed € 1.657,20 per l'inabilità temporanea parziale al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di € 4.557,30.
Inoltre, il danno biologico - pari a 6 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata all'aggiornato
Decreto Ministeriale del 9.1.2019, va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 50 anni all'epoca) nella misura di € 7.729,97.
Pertanto, applicata la tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del D.L.vo 209/05 il danno non patrimoniale può essere quantificato nella complessiva somma di € 12.287,27.
Il comma 3 del citato art. 139 consente la risarcibilità anche del danno morale, ricorrendo in concreto i presupposti del quale il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico (cfr. Corte Cost. 235/14).
Tuttavia, anche il danno morale deve essere provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Il danneggiato deve, dunque, allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornire prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. 17209/15). Nel caso in esame, la domanda sul punto deve essere rigettata, in quanto l'istante ha avanzato la richiesta di ristoro del danno morale deducendone il danno senza fornire elementi specifici di personalizzazione ulteriore rispetto a quelli già da ritenere ricompresi nella liquidazione sopra operata.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
-Sul Difetto di legittimazione passiva in capo alla ed estromissione. Controparte_4
L'eccezione trova accoglimento.
Parte convenuta chiama in giudizio la in riferimento alla polizza n. Controparte_7
GT18/A/100000136 sottoscritta con la e nella conclusione dell'atto di chiamata chiede di Controparte_3
“manlevare, garantire e, comunque, tenere indenne il Dr. in caso di accoglimento della domanda CP_1
pagina 7 di 11 proposta dalla sig.ra con consequenziale condanna di e di Parte_1 Parte_2 [...] all'integrale risarcimento dei danni reclamati dalla stessa, nella misura in cui il Giudice Controparte_4 quantificherà la pretesa, secondo il suo prudente apprezzamento”.
Non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria per danni da responsabilità professionale ma risulta proposta nei confronti della a medesima domanda di manleva sulla polizza di RC professionale n. CP_4
GT18/A/100000136 proposta nei confronti della Controparte_3
La polizza citata risulta sottoscritta tra il dott. e la e rispetto alla stessa la CP_1 Controparte_3 [...]
è terzo. CP_8
-Sulla chiamata in giudizio di , già ( ”) e Controparte_2 CP_3 Pt_2 inoperatività della polizza.
Parte convenuta oppone l'inoperatività delle garanzie per grave inesattezza e reticenza delle informazioni precontrattuali e a tale fine invoca l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 18.b. di Polizza che sancisce “le garanzie non operano per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a
Circostanze che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza prima del Periodo di Parte_5
Assicurazione, ed atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui”.
Secondo la prospettazione di parte convenuta il dott. era consapevole dell'esito infausto CP_1 dell'intervento de quo e della conseguente interruzione del rapporto fiduciario con la signora Pt_1 quantomeno nel corso del 2017 (Doc.3), ossia in tempo antecedente la redazione del questionario in atti del
7 marzo 2018 oltre a non disporre dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico odontoiatra
(Doc.4 e doc.6), di non disporre dell'autorizzazione sanitaria ad esercitare l'attività medica nello studio dove si sono svolti i fatti di causa.
Sempre secondo la prospettazione di parte convenuta opera l'esclusione di cui all'articolo 18.d. di Polizza in quanto gli interventi sono eseguiti anche dai signori e non autorizzati Controparte_9 CP_10 allo svolgimento dell'attività medica odontoiatrica ed in uno studio odontoiatrico carente dell'autorizzazione sanitaria prescritta dalla Legge Regionale Calabria n.10/2016.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ed invero, va premesso che sulla base del questionario sopra indicato e delle informazioni ivi rese, Pt_2 ha emesso in data 9 marzo 2018 la “Polizza di Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista
Odontoiatra Igenista Dentale” n.GT18/A/100000136 con periodo di validità della garanzia corrente tra il 9 marzo 2018 ed il 9 marzo 2019, con retroattività illimitata e limite di massimale pattuito in Euro 750.000,00
(sette cento cinquanta mila/00), previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 (due mila pagina 8 di 11 cinque cento/00) per ciascun sinistro.
Le garanzie assicurative sono state prestate da su base c.d. claims made, ossia con riferimento alle Pt_2 sole richieste di risarcimento che vengano presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza (cfr. articolo 20 di Polizza).
La data di interesse è quindi quella di presentazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato o data della comunicazione all'assicuratore della circostanza idonea a dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Parte convenuta lamenta che il dottor ha descritto in modo gravemente inesatto e reticente le CP_1 caratteristiche essenziali del rischio.
Ciò in quanto dai primi interventi odontoiatrici, nel mese di febbraio 2017, ossia circa un anno prima della stipula della Polizza, la signora accusava dolori e ascessi e ha continuato a lamentare dolori Pt_1 durante tutte le successive visite di controllo fino all'interruzione del rapporto con il dottor CP_1 occorso nel mese di febbraio 2018, ossia a distanza di pochi giorni dalla redazione del Questionario.
Non ricorrono le condizioni richieste dall'art.1892 c.c., norma a garanzia dell'assicuratore, per l'annullamento del contratto: -la inesatta o reticente dichiarazione resa dall'assicurato; -il dolo o la colpa grave (anche a non volere ritenere che l'assicurato abbia scientemente e volontariamente reso una dichiarazione inesatta o reticente, nel caso di specie quest'ultima è comunque frutto di una grave negligenza: la coscienza della inesattezza/reticenza della dichiarazione con la consapevolezza della importanza dell'informazione, inesatta o omessa, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni – cfr Cass.. n. Cass. 2020, n. 11115; Cass. N. 12086 del 10/06/2015); -la rilevanza della dichiarazione nella formazione del consenso dell'assicuratore.
La convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente in ordine alla sussistenza delle predette condizioni che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa (Cass. n. 11115 del 10/06/2020).
Orbene, la deduzione di un comportamento doloso da parte dell'assicurato impone anche che l'assicuratore deduca in quale modo il proprio consenso sia stato determinato da detto comportamento.
Occorre dunque che l'assicurato non solo abbia taciuto o impropriamente riportato taluni fatti, ma è anche necessario che egli fosse a conoscenza del valore determinante di questi fatti al fine del consenso da parte della compagnia assicuratrice.
La prova della volontà fraudolenta o della grave ed inescusabile leggerezza che presuppone la piena conoscenza della inesattezza delle informazioni cade in capo all'assicuratore.
pagina 9 di 11 La stessa Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che “In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese”.
Prima d'altro, va messo in rilievo che il convenuto è autorizzato ad esercitare la professione odontoiatrica e non ha subito sanzione, sospensione o interdizione giusta documentazione prodotta in atti (doc. n. 26-27).
In merito alle prove orali espletate non emergono elementi decisivi per ricostruire il rapporto ed i tempi precisi della sua esecuzione.
Le lamentele della paziente non conducono in sé sole a ritenere sicuro l'avvio di esercizio di una azione giudiziaria, rientrando nel normale rapporto che si instaura fra la figura professionale del medico ed il proprio paziente durante cure importanti e che si protraggono nel tempo.
Anzi il teste ha collocato temporalmente l'interruzione del rapporto ai primi del mese di maggio CP_9
2018, ovvero in epoca coincidente con il passaggio dell'attrice alle cure di altro professionista.
Dopo aver eseguito l'esame strumentale del 17 aprile 2018, la proposta di ulteriori cure indica che il rapporto non aveva ancora raggiunto la fase patologica e lascia escludere che il convenuto avesse già maturato la consapevolezza di una richiesta risarcitoria.
Non emergono elementi precipui per ritenere che il Dr. abbia taciuto circostanze a lui note il CP_1
07.03.2018.
Il contratto in relazione al quale parte convenuta chiede di essere manlevato risulta stipulato appunto a marzo 2018 e la richiesta risarcitoria della sig.ra risale al 31 maggio 2018. Pt_1
Inoltre, va sottolineato che quando il dentista ricevette la contestazione della paziente ha prontamente denunciato il sinistro (doc. n. 4) anche all'indirizzo pec della . Pt_2
Non assumono rilievo decisivo le contestazioni del convenuto circa l'opponibilità a sé delle condizioni di polizza prodotte dalla di cui alla Polizza n. GT18/A/100000136 (doc. n. 3)” trattandosi di CP_3 documento che non reca sottoscrizione del CP_1
Le condizioni contrattuali prodotte dalla terza chiamata sono le medesime prodotte da quest'ultimo in sede di costituzione (doc. 3) il quale egli stesso invoca e documenta per la copertura assicurativa e dare prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e comunque clausole di cui agli artt. 18b e 18d di Polizza rientrano tra quelle che definiscono il rischio assicurato, ovvero l'oggetto stesso del contratto, e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Va, su tali basi, accolta la domanda di manleva.
pagina 10 di 11 Deve tenersi conto, tuttavia, della franchigia contrattualmente prevista e destinata a rimanere a carico dell'assicurato, in misura pari ad € 2.500 per ogni sinistro (art. 1 condizioni generali di contratto) ovvero la parte del danno risarcibile a termini di Polizza – indicato in un ammontare fisso nel Modulo di Polizza - che rimane a carico dell' . Parte_5
Gli Assicuratori sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo della Franchigia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai parametri medi in relazione all'attività difensiva svolta.
Le ragioni della decisione e la complessità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 12.287,27 e per danno patrimoniali che liquida in € 5.000 a titolo di restituzione ed € 26.500 quale danno emergente oltre accessori come in parte motiva;
-accoglie la domanda di manleva e per l'effetto dichiara parte convenuta Controparte_2
(giaà ) a manlevare, al netto della franchigia prevista, di quanto lo stesso sarà
[...] CP_11 tenuto a corrispondere a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
-compensa integralmente le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Avv. Gianluca Iorio, procuratore antistatario.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
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