Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 999
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una causa civile promossa da una paziente nei confronti di un odontoiatra, lamentando inadempimenti professionali relativi a un trattamento di implantologia dentale. La paziente ha chiesto l'accertamento della risoluzione del rapporto professionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 55.183,50. Il convenuto odontoiatra ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa e di un altro professionista, chiedendo nel merito il rigetto della domanda risarcitoria o, in subordine, la sua riduzione al controvalore delle prestazioni rese (€ 5.000) e la considerazione del concorso di colpa della paziente. La compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'inoperatività della polizza per reticenza e inesattezza delle dichiarazioni precontrattuali ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., invocando le clausole di esclusione previste dalla polizza.

Il Tribunale ha accolto la domanda della paziente, accertando la responsabilità contrattuale dell'odontoiatra per inesatto adempimento della prestazione professionale. La decisione si fonda sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista e le lesioni subite dalla paziente, evidenziate dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione medica, che hanno portato alla perdita di impianti dentali e a infezioni. Il Giudice ha liquidato il danno non patrimoniale in € 12.287,27, sulla base dei parametri tabellari e della CTU, e il danno patrimoniale in € 5.000 per la restituzione delle somme versate e € 26.500 per danno emergente, oltre accessori. È stata accolta la domanda di manleva proposta dall'odontoiatra nei confronti della sua compagnia assicurativa, con esclusione della franchigia contrattuale di € 2.500. È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata e le spese di lite sono state compensate nei confronti dei terzi chiamati, mentre la parte convenuta è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. L'eccezione di inoperatività della polizza è stata rigettata, non essendo stata provata dall'assicuratore la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato nella compilazione del questionario precontrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 999
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 999
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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