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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2703/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ARTINI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
Co
P.I ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
GOVERNALI MARIANO
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 19/12/2023:
Il procuratore di ha concluso, in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza Parte_1 dell'8.2.23, per l'ammissione i testi non ancora sentiti di cui alla memoria n. 2,. e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione, chiedendo, pertanto: «1. Revocare, dichiarare nullo o comunque privo di effetti, per tutti i motivi di merito indicati in narrativa, il decreto ingiuntivo n.
796/2018 emesso dal tribunale di Prato nel procedimento n. RG 1553/2018 in data 19.6.2018, su ricorso della nei confronti della 2. Condannare in via Parte_2 Parte_1 riconvenzionale la ditta che le ha con in persona del suo legale rappresentante Parte_2
[…], con sede in Prato Via Sieve 25, al pagamento alla della somma di € 2655,67, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, VI comma c.c., dalla presente domanda al saldo. In ogni caso con condanna alle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario».
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie come da memorie Parte_2 istruttorie nn. 1, 2 e 3 e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, chiedendo, pertanto:
pagina 1 di 8 «nel merito, rigettare l'opposizione in ogni sua parte, ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale, giacché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, e per l'effetto, accertato il credito dell'istante, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 796/2018 emesso dal Tribunale di Prato, per tutti i motivi di cui al presente atto;
[…] In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia Controparte_1 nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della Parte_1 somma di € 7.936,00 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver sottoscritto il 4.12.17 un contratto di appalto con per Parte_1
l'esecuzione di lavori di intonacatura e finiture edili;
- che il pagamento dei lavori, oltre ad un acconto di € 2.000,00, doveva eseguirsi ogni 500 mq di intonaco;
- di aver emesso fatture n. 3 del 23.2.2018 per € 5000,00 e n. 8 del 04.04.2018 per € 7.936,00, la seconda delle quali non era stata saldata.
Ha proposto opposizione , concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e la condanna, in riconvenzionale, al risarcimento del danno nella misura di € 2.655,67, già compiuta la compensazione con il corrispettivo che ha ammesso dovuto alla controparte.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Parte_1
- che l'appalto era a misura e prevedeva un corrispettivo di € 5,5 al mq;
- che non era stato offerto un conteggio delle opere compiute;
- che parte opposta non aveva completato i lavori, in quanto in due appartamenti non era stato dato il “velo”, nei vani scala non erano stati intonacati i vani ascensori e il lato scala, e non erano stati intonacati i rispostigli degli appartamenti;
- che i metri quadri di intonaco completati erano 1.698,97, per un corrispettivo di € 9.344,33;
- che complessivamente era stata versata la somma di € 8.000,00 (di cui 3.000,00 con assegno circolare);
- che il residuo di € 1.344,33 doveva ritenersi non dovuto perché parte opposta aveva lasciato il cantiere senza smaltire gli scarti, il che aveva reso necessarie 64 ore di lavoro per la pulizia, per un corso di € 1.664,00, il mancato completamento dei vani ascensore aveva reso necessario un maggior costo per completarli, pari a n. 80 ore di lavoro, e parte dell'intonaco realizzato presentava angoli fuori squadra,
- che i costi sostenuti in conseguenza dell'altrui inadempimento ammontavano a complessivi
€ 4.000,00, da ritenersi danno risarcibile.
pagina 2 di 8 Si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha esposto: Controparte_1
- che il totale dei metri quadri ultimati era pari ad 2.697,16, per un corrispettivo complessivo di
€ 14.834,38, oltre alle ore svolte in economia per € 1.102,00 (“59x19”), onde, detratti dal totale gli acconti per € 8.000,00, si perveniva alla somma oggetto di ingiunzione;
- che i lavori erano stati sospesi a fronte del mancato pagamento ogni 500 mq di lavoro svolto;
- che l'esecuzione del cappotto era stata affidata ad altra ditta;
- che il velo non era stato eseguito in ragione della sospensione dei lavori, e in ogni caso non era stato fatturato;
- che nel contratto non era previsto un termine ultimo per l'esecuzione dei lavori «per cui certo controparte non [poteva] dolersi del mancato completamento degli stessi»;
- di aver provveduto alla pulizia del cantiere, in cui avevano poi lavorato altre ditte, e che pertanto i costi per la pulizia del cantiere non le erano addebitabili;
- che non v'era prova dei maggiori costi per il completamento dei lavori;
- che i vizi non erano mai stati contestati «se non in modo assolutamente strumentale», ed erano stati contestati solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
All'udienza del 28.3.19 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
In sede di prima memoria istruttoria, ha eccepito che per i due appartamenti Parte_1 del secondo piano non era stato eseguito il velo, onde, stante il pagamento della somma di € 2,50 al mq. per l'esecuzione da parte di altra ditta, il corrispettivo doveva essere ridotto ad € 3,00 al mq;
ha altresì contestato l'esecuzione dei lavori in economia e l'applicazione di prezzi fuori mercato, la fatturazione anche del corrispettivo del velo, essendo stato applicato, nel conteggio avversario, il costo di € 5,50 al mq, e l'illegittimità della sospensione, in quanto «applicando […] la trattenuta del 10% sui 1698,97 mq ultimati, l'acconto spettante alla ditta individuale avrebbe dovuto essere all'incirca Controparte_1 di € 8000,00. E tale importo corrisponde proprio a quello che è stato pacificamente saldato dalla opponente a tale titolo»; ha infine eccepito che i vizi erano stati tempestivamente denunciati all'opposta.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediane prova per testi, con formulazione da parte del giudice della seguente proposta conciliativa: «a totale definizione della lite, pagamento da parte di a della somma di € 5.500,00; spese di lite Parte_1 Controparte_1 integralmente compensate tra le parti», cui le parti non hanno aderito, formulando “controproposte” o apponendo condizioni.
Indi, disposta CTU sul seguente quesito «Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine e sopralluogo, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti e sentiti i loro consulenti tecnici, determini la superficie di pareti e soffitto intonacati da Controparte_1 presso il cantiere di Empoli Via Magolo», la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19/12/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
pagina 3 di 8 1. L'opposizione è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. È pacifica, tra le parti, la stipula del contrario, l'esecuzione di parte dei lavori — essendovi poi controversia sul quantum eseguito — e l'abbandono del cantiere dal parte dell'impresa edile, che questa, tuttavia, assume giustificarsi in ragione del mancato pagamento degli acconti contrattualmente previsti.
1.2. Deve, preliminarmente, rammentarsi che il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: invero, nel caso in cui l'opera non sia stata completata, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019). Pertanto, nel caso di mancato completamento dell'opera, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, tra i quali rientra l'esatto adempimento.
1.3. Tanto premesso, la domanda proposta originariamente in via monitoria, risulta solo parzialmente fondata.
L'opposta, attrice sostanziale, ha precisato la propria domanda in comparsa di costituzione, ammettendo di aver ricevuto acconti per € 8.000,00. L'opposta ha, anzi, affermato di «non [aver] mai negato di aver ricevuto Euro 8000,00 di acconti», benché in sede monitoria avesse dichiarato di aver ricevuto in pagamento soltanto la somma di € 5.000,00, a seguito dell'emissione della fattura n. 3 del 23.2.2018.
L'opposta, ha poi prodotto un “conteggio lavori”, indicante un corrispettivo dovuto a misura di
€ 14.834,38 (per 2.697,16 mq di intonacatura), oltre ad € 1.102,00 per “52x19” ore in economia, con ciò smentendo la propria deduzione, svolta in sede monitoria, di aver emesso le fatture “sulla base dell'avanzamento dei lavori”. Occorre, allora, esaminare separatamente la richiesta concernente il corrispettivo a misura, da quella per i lavori in economia.
1.3.1. Con riferimento a questa seconda voce, la domanda è infondata: la parte opposta, invero, nulla ha allegato in merito alle specifiche opere svolte “in economia”, che non risultano previste in contratto, né risultano da atto scritto ai sensi degli artt. 9 e 10 del contratto. Trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, e incombendo sull'opposta la prova, in difetto, a monte, di allegazione, la relativa pretesa non può, quindi, trovare accoglimento.
1.3.2. Con riferimento, invece, all'opera di intonacatura, per la quale, in sede contrattuale, era previsto un corrispettivo di € 5,50 al mq, deve segnalarsi che la misura dell'opera non risulta originariamente determinata, e che i conteggi delle parti divergono sensibilmente, come evidente da raffronto qui di seguito riportato (con i totali ricalcolati sulla base delle misure indicate dalle parti). Dall'esame del prospetto si ricava, in primo luogo, come le misurazione dell'opposta (doc. non numerato, allegato alla comparsa di costituzione) risultino generalmente superiori a quelle dell'opponente (doc. 8 fasc. opponente), che ha eccepito che non erano stati intonacati i ripostigli, e, altresì, come Parte_1 non abbia computato i lavori nei due appartamenti del secondo piano, rispetto ai quali ha allegato non essere stato completato il “velo” (in prima memoria istruttoria si legge «la stessa ha omesso di Pt_2
pagina 4 di 8 effettuare il c.d. velo a ben altri due appartamenti, entrambi collocati al secondo piano dell'immobile in oggetto, uno di 250 mq e l'altro di 380 mq»).
Controparte_3
252,51 284,68
[...]
252,51 319,00 CP_4
382,35 415,61 CP_4
319,00 CP_5
415,61 CP_5
363,83 425,00 CP_6
SCALA 1 224,00 259,76
SCALA 2 224,00 259,76
1699,20 2698,42
Orbene, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, è onere dell'opposta provare non solo il titolo contrattuale (che è pacifico) ma anche, a fronte della contestazione della controparte,
l'adempimento della prestazione e, pertanto, per quanto ora interessa, il quantum della prestazione eseguita.
Con riferimento ai locali intonacati, la parte opponente ammette che siano stati eseguiti i lavori negli appartamenti (ad eccezione dei ripostigli, e dell'esecuzione del “velo” negli appartamenti del secondo piano) e, in parte, nel vano scale. L'opposto non ha, invece, dato prova del proprio esatto adempimento, giacché alcuna prova è stata richiesta quanto all'intonacatura dei ripostigli, ed il teste sentito Tes_1 all'udienza del 9.5.23, ha dichiarato di aver lavorato per per la stesura del velo (il che CP_1 conferma che fosse oggetto della prestazione dell'appaltatore), e di averlo completato sono negli appartamenti “dove aveva lavorato”, confermando, peraltro, come i lavori non fossero stati completati.
Per la determinazione dell'area delle superfici intonacate, è stata svolta CTU. Il consulente, nell'impossibilità di accedere agli appartamenti, ormai completati e nella disponibilità di soggetti terzi, ha provveduto alle misurazione dirette sui soli vani scala, facendo ricorso ai grafici dello stato finale per gli altri locali (all. 1 alla CTU). All'esito delle operazioni, il CTU ha ritenuto di non essere in grado, sulla base delle informazioni a disposizione, di determinare le superfici intonacate dall'opposta, ciò che il giudicante, sulla base dei calcoli del CTU, e alla stregua degli elementi probatori sopra illustrati, può, invece, in questa sede compiere, tenuto conto che:
a) debbono essere considerati gli appartamenti del secondo piano, in cui l'intonacatura è stata eseguita (salve le precisazioni che seguono);
b) debbono essere esclusi i ripostigli degli appartamenti, non essendovi prova che siano stati intonacati;
c) devono essere escluse le superfici indicate da come non completate quanto ai Parte_1 vani scale, non avendo provato altrimenti. Controparte_1
Risulta, pertanto, che sia stata eseguita integralmente l'intonacatura per 1847,86 mq, nonché, parzialmente, e, in particolare, ad eccezione del velo, per 680,78 mq. Il compenso dovuto all'opposto,
pagina 5 di 8 sulla base del corrispettivo contrattuale, ammonta, quindi, a € 10.163,23 per l'intonacatura completata e
(salvo quanto si dirà in prosieguo quanto al richiesto risarcimento) € 3.744,29 per quanto riguarda l'opera incompleta eseguita negli appartamenti del secondo piano. Poiché è pacifico che sia stato corrisposto l'importo € 8.000,00, e dal contratto emerge che fosse previsto il pagamento ogni 500,00 mq eseguiti, tenuto conto che l'opera negli appartamenti del secondo piano non può ritenersi compiuta, deve segnalarsi che il pagamento eseguito corrisponde a 1.454,55 mq di intonacatura, cosicché, nel momento in cui il cantiere è stato lasciato dall'opposta, non risultava versato il corrispettivo per 302,31 mq di opera completata e, pertanto, non erano dovuti ulteriori acconti, dal che consegue che la sospensione dei lavori non potesse qualificarsi come legittimo esercizio sostanziale dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, con le (astratte) conseguenze in termini risarcitori.
Il compenso, invece, dovuto, per l'opera compiuta, come sopra determinato — atteso che l'opponente non ha domandato la risoluzione del contratto ed ha richiesto soltanto il risarcimento del danno, senza precisare le proprie conclusioni, all'esito del deposito della prima memoria istruttoria, con domanda di riduzione del corrispettivo quanto all'esecuzione incompleta degli intonaci negli appartamenti del secondo piano, pur essendo detta riduzione prospettata nel corpo dell'atto — ammonta ad € 13.907,52.
Detratto l'acconto di € 8.000,00 risulta, quindi, dovuto un corrispettivo di € 5.907,52.
2. La domanda riconvenzionale è infondata.
L'opponente ha indicato in € 4.000,00 il danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta, danno da identificarsi:
a) nella mancata esecuzione della pulizia del cantiere, «che [h]a reso necessaria 64 ore di lavoro per la pulizia con un costo di € 1664,00;
b) nel maggior costo per completare i lavori nei vani ascensori con «rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente nel caso di esecuzione dei lavori senza soluzione di continuità, per n. 80 ore di lavoro»;
c) nell'esecuzione di lavori per emenda di angoli fuori squadra e per la riparazione delle crepe riscontrare nell'immobile.
2.1. Con riferimento alla mancata esecuzione della pulizia, osserva il Tribunale che non è stata offerta la prova della spesa che si afferma sostenuta per l'esecuzione della pulizia, non risultando prodotta alcuna fattura, ancorché il teste abbia riferito di aver eseguito egli stesso tale attività. Il risarcimento Tes_2 richiesto risulta, pertanto, sprovvisto di supporto probatorio con riferimento al quantum, il che in sé preclude a questo giudice di procedere ad una liquidazione equitativa, non potendosi supplire, per tal via, alle carenze di allegazione e prova delle parte.
2.2. Per quanto concerne, invece, il maggior costo per il completamento dei lavori, premesso che tale voce risarcitoria è, in astratto, correttamente prospettata, giacché, a fronte della mancata esecuzione e del conseguente mancato pagamento del prezzo, il danno non sarebbe rappresentato dall'intero costo di riappalto, ma dalla differenza tra questo e il corrispettivo che sarebbe comunque stato versato all'appaltatore inadempiente, deve segnalarsi che, già sotto il profilo allegatorio, nell'atto di citazione in opposizione non risulta indicato per quale ragione sarebbero state necessarie ottanta ore di lavoro ulteriore. Né, sotto il profilo probatorio, risultando decaduta la parte opponente dall'assunzione della prova orale, con provvedimento da intendersi qui richiamato, le fatture prodotte con la seconda memoria pagina 6 di 8 istruttoria (doc. 11 fasc. appaiono fornire un utile apporto, risultando generica la Parte_1 descrizione dell'attività, pagata e corpo e non a ore, e, comunque, non essendovi prova del saldo delle prestazioni alla . CP_7
2.3. Avuto riguardo, infine, alla rettifica degli angoli fuori squadra e alla riparazione delle crepe, debbono richiamarsi le considerazioni testé svolte, non essendovi né la specifica indicazione dei difetti riscontrati — risultando la documentazione fotografica, sia pur confermata dal teste , di difficile Tes_2 decifrabilità — né una quantificazione separata dei costi per la riparazione, e risultando insufficienti, ai fini della quantificazione dei costi per la riparazione, le fatture prodotte.
2.4. La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata.
3. Poiché, nonostante il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, non sono state formulate domande restitutore, la parte opponente, all'esito del giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve condannarsi al pagamento della somma di € 5.907,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 — non risultando la prova dell'invio della fattura, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. cit. — dalla notifica del decreto ingiuntivo
(26 giugno 2018, doc. 5 fasc. alla data del pagamento. Parte_1
4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario.
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, prossimo ai limiti inferiori dello scaglione, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori medi per la fase istruttoria. Si liquidano secondo i parametri medi le spese del procedimento monitorio.
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in favore di , debbono Parte_3 essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 796/2018, pronunciato il 21 giugno 2018;
- condanna al pagamento a della somma di Parte_1 Parte_2
€ 5.907,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 26 giugno 2018 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 145,50 per spese, € 567,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria,
€ 3.379,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19 dicembre 2023, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 28 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2703/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ARTINI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
Co
P.I ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
GOVERNALI MARIANO
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 19/12/2023:
Il procuratore di ha concluso, in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza Parte_1 dell'8.2.23, per l'ammissione i testi non ancora sentiti di cui alla memoria n. 2,. e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione, chiedendo, pertanto: «1. Revocare, dichiarare nullo o comunque privo di effetti, per tutti i motivi di merito indicati in narrativa, il decreto ingiuntivo n.
796/2018 emesso dal tribunale di Prato nel procedimento n. RG 1553/2018 in data 19.6.2018, su ricorso della nei confronti della 2. Condannare in via Parte_2 Parte_1 riconvenzionale la ditta che le ha con in persona del suo legale rappresentante Parte_2
[…], con sede in Prato Via Sieve 25, al pagamento alla della somma di € 2655,67, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, VI comma c.c., dalla presente domanda al saldo. In ogni caso con condanna alle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario».
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie come da memorie Parte_2 istruttorie nn. 1, 2 e 3 e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, chiedendo, pertanto:
pagina 1 di 8 «nel merito, rigettare l'opposizione in ogni sua parte, ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale, giacché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, e per l'effetto, accertato il credito dell'istante, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 796/2018 emesso dal Tribunale di Prato, per tutti i motivi di cui al presente atto;
[…] In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia Controparte_1 nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della Parte_1 somma di € 7.936,00 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver sottoscritto il 4.12.17 un contratto di appalto con per Parte_1
l'esecuzione di lavori di intonacatura e finiture edili;
- che il pagamento dei lavori, oltre ad un acconto di € 2.000,00, doveva eseguirsi ogni 500 mq di intonaco;
- di aver emesso fatture n. 3 del 23.2.2018 per € 5000,00 e n. 8 del 04.04.2018 per € 7.936,00, la seconda delle quali non era stata saldata.
Ha proposto opposizione , concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e la condanna, in riconvenzionale, al risarcimento del danno nella misura di € 2.655,67, già compiuta la compensazione con il corrispettivo che ha ammesso dovuto alla controparte.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Parte_1
- che l'appalto era a misura e prevedeva un corrispettivo di € 5,5 al mq;
- che non era stato offerto un conteggio delle opere compiute;
- che parte opposta non aveva completato i lavori, in quanto in due appartamenti non era stato dato il “velo”, nei vani scala non erano stati intonacati i vani ascensori e il lato scala, e non erano stati intonacati i rispostigli degli appartamenti;
- che i metri quadri di intonaco completati erano 1.698,97, per un corrispettivo di € 9.344,33;
- che complessivamente era stata versata la somma di € 8.000,00 (di cui 3.000,00 con assegno circolare);
- che il residuo di € 1.344,33 doveva ritenersi non dovuto perché parte opposta aveva lasciato il cantiere senza smaltire gli scarti, il che aveva reso necessarie 64 ore di lavoro per la pulizia, per un corso di € 1.664,00, il mancato completamento dei vani ascensore aveva reso necessario un maggior costo per completarli, pari a n. 80 ore di lavoro, e parte dell'intonaco realizzato presentava angoli fuori squadra,
- che i costi sostenuti in conseguenza dell'altrui inadempimento ammontavano a complessivi
€ 4.000,00, da ritenersi danno risarcibile.
pagina 2 di 8 Si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha esposto: Controparte_1
- che il totale dei metri quadri ultimati era pari ad 2.697,16, per un corrispettivo complessivo di
€ 14.834,38, oltre alle ore svolte in economia per € 1.102,00 (“59x19”), onde, detratti dal totale gli acconti per € 8.000,00, si perveniva alla somma oggetto di ingiunzione;
- che i lavori erano stati sospesi a fronte del mancato pagamento ogni 500 mq di lavoro svolto;
- che l'esecuzione del cappotto era stata affidata ad altra ditta;
- che il velo non era stato eseguito in ragione della sospensione dei lavori, e in ogni caso non era stato fatturato;
- che nel contratto non era previsto un termine ultimo per l'esecuzione dei lavori «per cui certo controparte non [poteva] dolersi del mancato completamento degli stessi»;
- di aver provveduto alla pulizia del cantiere, in cui avevano poi lavorato altre ditte, e che pertanto i costi per la pulizia del cantiere non le erano addebitabili;
- che non v'era prova dei maggiori costi per il completamento dei lavori;
- che i vizi non erano mai stati contestati «se non in modo assolutamente strumentale», ed erano stati contestati solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
All'udienza del 28.3.19 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
In sede di prima memoria istruttoria, ha eccepito che per i due appartamenti Parte_1 del secondo piano non era stato eseguito il velo, onde, stante il pagamento della somma di € 2,50 al mq. per l'esecuzione da parte di altra ditta, il corrispettivo doveva essere ridotto ad € 3,00 al mq;
ha altresì contestato l'esecuzione dei lavori in economia e l'applicazione di prezzi fuori mercato, la fatturazione anche del corrispettivo del velo, essendo stato applicato, nel conteggio avversario, il costo di € 5,50 al mq, e l'illegittimità della sospensione, in quanto «applicando […] la trattenuta del 10% sui 1698,97 mq ultimati, l'acconto spettante alla ditta individuale avrebbe dovuto essere all'incirca Controparte_1 di € 8000,00. E tale importo corrisponde proprio a quello che è stato pacificamente saldato dalla opponente a tale titolo»; ha infine eccepito che i vizi erano stati tempestivamente denunciati all'opposta.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediane prova per testi, con formulazione da parte del giudice della seguente proposta conciliativa: «a totale definizione della lite, pagamento da parte di a della somma di € 5.500,00; spese di lite Parte_1 Controparte_1 integralmente compensate tra le parti», cui le parti non hanno aderito, formulando “controproposte” o apponendo condizioni.
Indi, disposta CTU sul seguente quesito «Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine e sopralluogo, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti e sentiti i loro consulenti tecnici, determini la superficie di pareti e soffitto intonacati da Controparte_1 presso il cantiere di Empoli Via Magolo», la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19/12/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
pagina 3 di 8 1. L'opposizione è parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. È pacifica, tra le parti, la stipula del contrario, l'esecuzione di parte dei lavori — essendovi poi controversia sul quantum eseguito — e l'abbandono del cantiere dal parte dell'impresa edile, che questa, tuttavia, assume giustificarsi in ragione del mancato pagamento degli acconti contrattualmente previsti.
1.2. Deve, preliminarmente, rammentarsi che il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: invero, nel caso in cui l'opera non sia stata completata, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019). Pertanto, nel caso di mancato completamento dell'opera, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, tra i quali rientra l'esatto adempimento.
1.3. Tanto premesso, la domanda proposta originariamente in via monitoria, risulta solo parzialmente fondata.
L'opposta, attrice sostanziale, ha precisato la propria domanda in comparsa di costituzione, ammettendo di aver ricevuto acconti per € 8.000,00. L'opposta ha, anzi, affermato di «non [aver] mai negato di aver ricevuto Euro 8000,00 di acconti», benché in sede monitoria avesse dichiarato di aver ricevuto in pagamento soltanto la somma di € 5.000,00, a seguito dell'emissione della fattura n. 3 del 23.2.2018.
L'opposta, ha poi prodotto un “conteggio lavori”, indicante un corrispettivo dovuto a misura di
€ 14.834,38 (per 2.697,16 mq di intonacatura), oltre ad € 1.102,00 per “52x19” ore in economia, con ciò smentendo la propria deduzione, svolta in sede monitoria, di aver emesso le fatture “sulla base dell'avanzamento dei lavori”. Occorre, allora, esaminare separatamente la richiesta concernente il corrispettivo a misura, da quella per i lavori in economia.
1.3.1. Con riferimento a questa seconda voce, la domanda è infondata: la parte opposta, invero, nulla ha allegato in merito alle specifiche opere svolte “in economia”, che non risultano previste in contratto, né risultano da atto scritto ai sensi degli artt. 9 e 10 del contratto. Trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, e incombendo sull'opposta la prova, in difetto, a monte, di allegazione, la relativa pretesa non può, quindi, trovare accoglimento.
1.3.2. Con riferimento, invece, all'opera di intonacatura, per la quale, in sede contrattuale, era previsto un corrispettivo di € 5,50 al mq, deve segnalarsi che la misura dell'opera non risulta originariamente determinata, e che i conteggi delle parti divergono sensibilmente, come evidente da raffronto qui di seguito riportato (con i totali ricalcolati sulla base delle misure indicate dalle parti). Dall'esame del prospetto si ricava, in primo luogo, come le misurazione dell'opposta (doc. non numerato, allegato alla comparsa di costituzione) risultino generalmente superiori a quelle dell'opponente (doc. 8 fasc. opponente), che ha eccepito che non erano stati intonacati i ripostigli, e, altresì, come Parte_1 non abbia computato i lavori nei due appartamenti del secondo piano, rispetto ai quali ha allegato non essere stato completato il “velo” (in prima memoria istruttoria si legge «la stessa ha omesso di Pt_2
pagina 4 di 8 effettuare il c.d. velo a ben altri due appartamenti, entrambi collocati al secondo piano dell'immobile in oggetto, uno di 250 mq e l'altro di 380 mq»).
Controparte_3
252,51 284,68
[...]
252,51 319,00 CP_4
382,35 415,61 CP_4
319,00 CP_5
415,61 CP_5
363,83 425,00 CP_6
SCALA 1 224,00 259,76
SCALA 2 224,00 259,76
1699,20 2698,42
Orbene, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, è onere dell'opposta provare non solo il titolo contrattuale (che è pacifico) ma anche, a fronte della contestazione della controparte,
l'adempimento della prestazione e, pertanto, per quanto ora interessa, il quantum della prestazione eseguita.
Con riferimento ai locali intonacati, la parte opponente ammette che siano stati eseguiti i lavori negli appartamenti (ad eccezione dei ripostigli, e dell'esecuzione del “velo” negli appartamenti del secondo piano) e, in parte, nel vano scale. L'opposto non ha, invece, dato prova del proprio esatto adempimento, giacché alcuna prova è stata richiesta quanto all'intonacatura dei ripostigli, ed il teste sentito Tes_1 all'udienza del 9.5.23, ha dichiarato di aver lavorato per per la stesura del velo (il che CP_1 conferma che fosse oggetto della prestazione dell'appaltatore), e di averlo completato sono negli appartamenti “dove aveva lavorato”, confermando, peraltro, come i lavori non fossero stati completati.
Per la determinazione dell'area delle superfici intonacate, è stata svolta CTU. Il consulente, nell'impossibilità di accedere agli appartamenti, ormai completati e nella disponibilità di soggetti terzi, ha provveduto alle misurazione dirette sui soli vani scala, facendo ricorso ai grafici dello stato finale per gli altri locali (all. 1 alla CTU). All'esito delle operazioni, il CTU ha ritenuto di non essere in grado, sulla base delle informazioni a disposizione, di determinare le superfici intonacate dall'opposta, ciò che il giudicante, sulla base dei calcoli del CTU, e alla stregua degli elementi probatori sopra illustrati, può, invece, in questa sede compiere, tenuto conto che:
a) debbono essere considerati gli appartamenti del secondo piano, in cui l'intonacatura è stata eseguita (salve le precisazioni che seguono);
b) debbono essere esclusi i ripostigli degli appartamenti, non essendovi prova che siano stati intonacati;
c) devono essere escluse le superfici indicate da come non completate quanto ai Parte_1 vani scale, non avendo provato altrimenti. Controparte_1
Risulta, pertanto, che sia stata eseguita integralmente l'intonacatura per 1847,86 mq, nonché, parzialmente, e, in particolare, ad eccezione del velo, per 680,78 mq. Il compenso dovuto all'opposto,
pagina 5 di 8 sulla base del corrispettivo contrattuale, ammonta, quindi, a € 10.163,23 per l'intonacatura completata e
(salvo quanto si dirà in prosieguo quanto al richiesto risarcimento) € 3.744,29 per quanto riguarda l'opera incompleta eseguita negli appartamenti del secondo piano. Poiché è pacifico che sia stato corrisposto l'importo € 8.000,00, e dal contratto emerge che fosse previsto il pagamento ogni 500,00 mq eseguiti, tenuto conto che l'opera negli appartamenti del secondo piano non può ritenersi compiuta, deve segnalarsi che il pagamento eseguito corrisponde a 1.454,55 mq di intonacatura, cosicché, nel momento in cui il cantiere è stato lasciato dall'opposta, non risultava versato il corrispettivo per 302,31 mq di opera completata e, pertanto, non erano dovuti ulteriori acconti, dal che consegue che la sospensione dei lavori non potesse qualificarsi come legittimo esercizio sostanziale dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, con le (astratte) conseguenze in termini risarcitori.
Il compenso, invece, dovuto, per l'opera compiuta, come sopra determinato — atteso che l'opponente non ha domandato la risoluzione del contratto ed ha richiesto soltanto il risarcimento del danno, senza precisare le proprie conclusioni, all'esito del deposito della prima memoria istruttoria, con domanda di riduzione del corrispettivo quanto all'esecuzione incompleta degli intonaci negli appartamenti del secondo piano, pur essendo detta riduzione prospettata nel corpo dell'atto — ammonta ad € 13.907,52.
Detratto l'acconto di € 8.000,00 risulta, quindi, dovuto un corrispettivo di € 5.907,52.
2. La domanda riconvenzionale è infondata.
L'opponente ha indicato in € 4.000,00 il danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta, danno da identificarsi:
a) nella mancata esecuzione della pulizia del cantiere, «che [h]a reso necessaria 64 ore di lavoro per la pulizia con un costo di € 1664,00;
b) nel maggior costo per completare i lavori nei vani ascensori con «rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente nel caso di esecuzione dei lavori senza soluzione di continuità, per n. 80 ore di lavoro»;
c) nell'esecuzione di lavori per emenda di angoli fuori squadra e per la riparazione delle crepe riscontrare nell'immobile.
2.1. Con riferimento alla mancata esecuzione della pulizia, osserva il Tribunale che non è stata offerta la prova della spesa che si afferma sostenuta per l'esecuzione della pulizia, non risultando prodotta alcuna fattura, ancorché il teste abbia riferito di aver eseguito egli stesso tale attività. Il risarcimento Tes_2 richiesto risulta, pertanto, sprovvisto di supporto probatorio con riferimento al quantum, il che in sé preclude a questo giudice di procedere ad una liquidazione equitativa, non potendosi supplire, per tal via, alle carenze di allegazione e prova delle parte.
2.2. Per quanto concerne, invece, il maggior costo per il completamento dei lavori, premesso che tale voce risarcitoria è, in astratto, correttamente prospettata, giacché, a fronte della mancata esecuzione e del conseguente mancato pagamento del prezzo, il danno non sarebbe rappresentato dall'intero costo di riappalto, ma dalla differenza tra questo e il corrispettivo che sarebbe comunque stato versato all'appaltatore inadempiente, deve segnalarsi che, già sotto il profilo allegatorio, nell'atto di citazione in opposizione non risulta indicato per quale ragione sarebbero state necessarie ottanta ore di lavoro ulteriore. Né, sotto il profilo probatorio, risultando decaduta la parte opponente dall'assunzione della prova orale, con provvedimento da intendersi qui richiamato, le fatture prodotte con la seconda memoria pagina 6 di 8 istruttoria (doc. 11 fasc. appaiono fornire un utile apporto, risultando generica la Parte_1 descrizione dell'attività, pagata e corpo e non a ore, e, comunque, non essendovi prova del saldo delle prestazioni alla . CP_7
2.3. Avuto riguardo, infine, alla rettifica degli angoli fuori squadra e alla riparazione delle crepe, debbono richiamarsi le considerazioni testé svolte, non essendovi né la specifica indicazione dei difetti riscontrati — risultando la documentazione fotografica, sia pur confermata dal teste , di difficile Tes_2 decifrabilità — né una quantificazione separata dei costi per la riparazione, e risultando insufficienti, ai fini della quantificazione dei costi per la riparazione, le fatture prodotte.
2.4. La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata.
3. Poiché, nonostante il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, non sono state formulate domande restitutore, la parte opponente, all'esito del giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve condannarsi al pagamento della somma di € 5.907,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 — non risultando la prova dell'invio della fattura, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. cit. — dalla notifica del decreto ingiuntivo
(26 giugno 2018, doc. 5 fasc. alla data del pagamento. Parte_1
4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario.
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, prossimo ai limiti inferiori dello scaglione, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori medi per la fase istruttoria. Si liquidano secondo i parametri medi le spese del procedimento monitorio.
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in favore di , debbono Parte_3 essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 796/2018, pronunciato il 21 giugno 2018;
- condanna al pagamento a della somma di Parte_1 Parte_2
€ 5.907,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 26 giugno 2018 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 145,50 per spese, € 567,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria,
€ 3.379,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19 dicembre 2023, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 28 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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