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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17745/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 3/7/2024, visto e applicato l'art.352, co. VI,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17745/2016 r.g. proposta da
in persona del rappresentante Parte_1 della suddetta Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Romano, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-attrice-
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea D'Agosto, CP_1 domiciliatario, in virtù di mandato allegato alla comparsa di risposta
-convenuto-
in persona del loro Procuratore Generale, e Controparte_2
in persona del suo Procuratore Generale, Controparte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Laura Opilio e Federico Carletti, giuste deleghe e sub delega in calce alla comparsa di risposta pagina 1 di 14 -terza chiamata in causa-
ALLIANZ s.p.a., in persona della Procuratrice e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-terza chiamata in causa-
in persona del suo Procuratore ad Controparte_4 negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-terza chiamata in causa-
Oggetto: azione di risarcimento danni per responsabilità professionale del notaio per invalidità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria del 6/08/1998.
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 3/07/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 11/11/2016, la premettendo che, con atto Parte_1 notarile redatto dal notaio dott. in data 6/8/1998 CP_1
(rep. n. 81456, racc. n. 18528), la (divenuta poi Parte_2
, quale debitrice per crediti propri o per Parte_3 fideiussioni prestate a favore di altre società, le aveva concesso pagina 2 di 14 ipoteca volontaria di secondo grado, fino all'importo di
£6.582.000.000, sul complesso di suoli in agro di Casamassima, della superficie complessiva di 474.660 mq. facente parte del comprensorio
“ , e che, tuttavia, all'esito della declaratoria di Parte_2 fallimento della pronunciata con sentenza del Parte_2
Tribunale di Bari n. 83/2010 del 19/7/2010, in forza del medesimo atto costitutivo della garanzia era stata rigettata la domanda di ammissione al passivo per l'importo di €3.995.311,32 in via chirografaria e per la somma di €3.388.990,00 in via ipotecaria – privilegiata, per difetto di idonea prova della titolarità del credito (decisione confermata anche dal successivo rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98-99 l. fall. con decreto del 25/6/2012 pubblicato il 18/7/2012), sul presupposto della ritenuta invalidità del medesimo atto costitutivo dell'ipoteca per mancata specificazione dell'importo del credito garantito e del titolo causale allo stesso sotteso, ha convenuto in giudizio il notaio rogante, affinché, previo accertamento della nullità dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 18/10/2010 per violazione dei principi di accessorietà e specialità di cui agli artt. 2808 e
2809 c.c., ne fosse accertata la responsabilità professionale ex artt.1176 c.c. e 2043 c.c. nella causazione del pregiudizio patito dall'attrice a causa dell'errore professionale da questi commesso nella rogazione del suindicato atto e lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno quantificabile nella misura di €3.388.990,00 pari al valore del credito che sarebbe stato emesso in via ipotecaria a favore della MPS;
il tutto con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il notaio dott. CP_1 ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice, essendosi l'inerzia di quest'ultima protratta per ben diciannove anni dalla data di rogazione del contestato atto costitutivo della garanzia reale, dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947
pagina 3 di 14 co.1 c.c.; in secondo luogo, l'inopponibilità a sé, quale professionista, della statuizione del giudice fallimentare, tesa peraltro all'accertamento in merito alla sussistenza di un credito nei confronti della massa (ritenuto non adeguatamente provato dall'istituto di credito sul piano dell'an e del quantum debeatur) e non già alla verifica in ordine alla validità dell'atto di garanzia rogato dal notaio;
in terzo luogo, ha contestato la ritenuta nullità dell'ipoteca, atteso che, a norma degli artt. 2839 e 2841 c.c., ai fini della relativa validità sarebbe sufficiente la mera indicazione dell'importo massimo per cui la garanzia era stata prestata e non anche dell'esatto importo del credito del rapporto sottostante.
Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria nel merito, per mancanza di prova del danno effettivamente subito dalla attrice in relazione allo specifico titolo di Pt_1 responsabilità ex art. 2043 c.c., insistendo per il relativo rigetto.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, a titolo di manleva delle compagnie di assicurazioni,
e Allianz s.p.a. per una quota del Controparte_4
40%, in forza del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.
020.536017.58, della società Lloyd'S s.p.a., quale compagnia assicuratrice della polizza n. 1598760 e delle compagnie
[...] per una quota del 30% e Allianz s.p.a. per una quota CP_3 del 20%, quali coassicuratrici di quest'ultima polizza;
il tutto con vittoria di spese giudiziali (comparsa di risposta depositata il
22/2/2017).
I.3.- A seguito del differimento dell'udienza ex art. 269, co.
II c.p.c., le compagnie di assicurazione Controparte_5
e in via preliminare, hanno eccepito, da
[...] Controparte_3 un lato, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c. del notaio nei riguardi della Banca creditrice, in relazione alla quale il dies a quo coinciderebbe con pagina 4 di 14 la redazione dell'atto costitutivo di ipoteca del 6/8/1998; dall'altro lato, l'infondatezza delle domande sia per insussistenza di qualsivoglia profilo di nullità nell'atto notarile costitutivo della garanzia, rispettoso dei requisiti di cui agli artt. 2809 c.c.
2 2839 c.c., in relazione all'art. 2841 c.c.; ed ancora, l'inidonea dimostrazione probatoria del quantum della posta di danno, non essendo oltretutto scontato il soddisfacimento integrale del credito anche ove fosse stato ammesso al passivo in via ipotecaria. Infine, hanno evidenziato la residuale operatività della polizza invocata nei confronti delle stesse e in convenzione n. 1598760, solo in caso di superamento del massimale previsto dalla polizza a primo rischio, ossia quella prestata individualmente dalla in favore Parte_4 del professionista, contraddistinta dal numero 020.536017, in aggiunta, l'applicabilità della franchigia pari a €10.000,00 e del massimale di polizza pari a €3.000.000,00 (comparsa di risposta depositata il 25/7/2016). L'Allianz s.p.a. e la
[...] hanno, invece, con separati e distinti atti Controparte_4 difensivi eccepito l'infondatezza della copertura assicurativa per l'ammontare del danno non eccedente il massimale previsto dalle altre polizze stipulate dal professionista e, in via gradata, l'intervenuta prescrizione sia quinquennale che decennale di ogni e qualsivoglia diritto vantato dalla Banca attrice, adducendo la responsabilità concorrente e prevalente della stessa banca nella produzione degli eventi e/o nella determinazione del pregiudizio lamentato (comparse di risposte depositate il 31/7/2016);
I.4.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale delle parti, è pervenuta all'udienza del
3/07/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- Secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni controverse, si procede anzitutto dall'esame della preliminare pagina 5 di 14 eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale nei termini sollevati dal notaio
, ma a cui hanno prestato adesione anche le compagnie di CP_1 assicurazione terze chiamate.
Al riguardo, è necessario sussumere la specifica forma di responsabilità invocata dalla nei Parte_1 riguardi del notaio rogante l'atto costitutivo dell'ipoteca volontaria in proprio favore e in danno della in data Parte_2
6/8/1998 nell'ambito dello statuto di cui all'art. 2043, venendo, al riguardo, in rilievo un “negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell'accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario;
in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo;
in quest'ultimo caso, benché il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto costitutivo d'ipoteca, che dev'essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19963 del
14/10/2005).
Per vero, tale qualificazione (ricondotta da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 09/01/2025, al principio generale del neminem laedere) ha segnato posizioni di segno diverso favorevoli alla configurazione della responsabilità in termini di contatto sociale qualificato (così Cass. sez. II, n. 19849 del 18/07/2024).
Può, quindi, argomentarsi nel senso dell'insussistenza tra le pagina 6 di 14 parti (banca e notaio) di un rapporto qualificato in termini di contatto sociale qualificato, tale da ricondurne i profili di responsabilità al diverso statuto giuridico dell'art. 1218 c.c.
Pertanto, ne consegue che il diritto al risarcimento del danno in esame risulta soggetto al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c.
Tale conclusione, tuttavia, non avvalora la fondatezza della prospettata eccezione, in quanto il dies a quo non può che decorrere, secondo il più recente e consolidato orientamento, dall'effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio
(così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6947 del 14/03/2024, Rv. 670437 -
01).
Orbene, nel caso di specie, tale momento non può dirsi coincidente con la data di stipulazione dell'atto, ossia il 6/8/1998, né con la ricezione, da parte della Banca attrice, in data
19/11/2009, della notifica dell'atto di citazione da parte di T_
(già nel giudizio, poi interrotto, istaurato Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione IV, GU Dott.ssa De Simone, RG
n. 12883/2009, per sentir dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria (All. nn. 5 e 6), né da quello in cui, i Curatori del comunicavano alla Banca, con raccomandata Parte_5
AR del 29/03/2011 - 05/04/2011 (All. n. 3 doc. attrice), che il
Giudice Delegato incaricato della procedura fallimentare ai danni della aveva rigettato la relativa istanza di Parte_2 insinuazione a causa della mancanza della prova del credito.
Al contrario, il termine di prescrizione deve ritenersi decorrente dal giorno in cui la parte attrice ha acquisito effettiva conoscenza dell'esistenza del potenziale pregiudizio derivante dal giudizio di prevedibile invalidità dell'atto notarile de quo, ossia non tanto dalla comunicazione, da parte dei Curatori, per effetto della raccomandata a/r del 29/3/2011 -5/4/2011, del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, quanto proprio dalla pagina 7 di 14 successiva conferma della decisione contenuta nel decreto del
25/6/2012, pubblicato il 18/7/2012, di rigetto anche dell'opposizione allo stato passivo, contenente un riferimento indiretto al profilo della nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Dunque, risulta evidente che il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi maturato.
Passando, quindi, ad esaminare il merito, il richiamo alle ragioni che nel suddetto decreto del 25/6/2012 hanno indotto il
Tribunale fallimentare a negare l'ammissione del credito della
[...] al passivo del fallimento Parte_1 Parte_2 risiedono essenzialmente nella asserita violazione, da parte del contestato atto notarile, dei principi di accessorietà e specialità dell'ipoteca ex artt. 2808 e 2809 c.c.
Si legge nel provvedimento giudiziale di diniego dell'ammissibilità del credito della che “[...]La sussistenza Pt_1 di una data certa, peraltro, non può desumersi sulla base dell'atto di concessione di ipoteca volontaria per Notar del 6.8.1998, CP_1 nella quale la suddetta scrittura del 9.7.1998 non viene in alcun modo richiamata, pur dandosi atto del fatto che Parte_2 risulta, per crediti propri o per fideiussioni prestate a favore di altre società, debitrice nei confronti del Parte_1
(...) per importi di diverso valore >>, senza peraltro alcuna
[...] specificazione dell'importo del credito (il che rende anche nulla
l'iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del credito: Cass.
3.4.2000 n. 3997)”.
Orbene, non è possibile attribuire alcuna efficacia di giudicato esterno a tale decisione, tra l'altro, non opponibile in alcun modo al professionista rimasto estraneo al momento dell'accertamento del passivo fallimentare.
Il dictum giudiziario è riferito ad una fase di accertamento limitata al contesto della procedura concorsuale e, pur confermata nel contraddittorio giurisdizionale in sede di giudizio di opposizione al passivo, non è di per sé incentrata sulla verifica di pagina 8 di 14 validità dell'iscrizione ipotecaria, essendo stata la ritenuta nullità della stessa “per mancata indicazione del credito” apprezzata all'esclusivo fine di depotenziare il carattere probatorio del credito insito nell'atto costitutivo della garanzia, ove posto in essere validamente.
Dunque, l'inidoneità del suddetto atto a provare il credito garantito non implica di per sé l'avvenuto accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria a monte, essendosi compiuto un accertamento incidenter tantum, strumentale e accessorio alla decisione sull'opposizione allo stato passivo.
Quanto alla nullità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria per violazione dei principi di accessorietà e specialità dell'ipoteca ex artt. 2808 e 2809 c.c., giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, nel senso che debba essere precisata soltanto la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014, Rv. 632034 - 01). La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art.
2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta;
essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta
a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo
l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (cfr. Cass. n.
23669/06).
Tuttavia, la specialità dell'ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo
pagina 9 di 14 costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito” (v. Cass. n.
3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02).
D'altronde, ove si ritenesse necessaria ad substantiam anche l'indicazione dell'importo del credito garantito non si spiegherebbe come mai venga ritenuta valida anche la costituzione della garanzia a fronte di crediti eventuali (si veda, in proposito, Cass. Sez. 1,
21/06/2022, n. 19977, alla cui stregua “al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art.
2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente”).
Nel caso di specie, l'atto costitutivo di ipoteca in esame pur non fornendo indicazioni sull' importo del credito, specifica il limite massimo della garanzia determinato in £6.582.000.000, nonché fa riferimento specifico all'ente beneficiario e alla natura giuridica del rapporto costituente la fonte del credito garantito
(fideiussioni), assicurando così la conformità ai principi di determinatezza e specialità dell'ipoteca, come richiesto dall'art. 2808 e 2809 c.c.
Vi è, inoltre, da considerare che il decreto del 25/6/2012 del
Tribunale fallimentare di Bari, in sede di rigetto dell'opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall., ha sostenuto dubbi di validità dell'iscrizione ipotecaria, facendo, a ben vedere, riferimento alla pagina 10 di 14 diversa ipotesi di cui all'art. 2841 c.c.
In senso conforme opera la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 3221 del 18/02/2015, il cui iter argomentativo ha avuto modo di chiarire che “occorre non confondere la validità dell'iscrizione dell'ipoteca, disciplinata dall'art. 2841 cod. civ., con la validità della scrittura privata costitutiva dell'ipoteca.
Tuttavia, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza ed individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nella impossibilità di costituire una ipoteca per crediti non attuali, fatta eccezione a norma dell'art. 2852 cod. civ., quanto ai crediti condizionali od ai crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente dal soggetto che costituisce
l'ipoteca e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e l'individuabilità del credito”
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. 1, n. 686 del 24/02/1975).
Sicché non può dirsi sufficientemente dimostrata la negligenza professionale.
Inoltre, la domanda attorea risulta oltremodo sfornita di prova idonea a determinare il pregiudizio effettivamente subito dalla Pt_1 in conseguenza del rigetto dell'ammissione al passivo fallimentare, in quanto essendo titolare di ipoteca di secondo grado, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare, anche solo in via prognostica, ma pur sempre sulla scorta di un accertamento probabilistico tipico della causalità civilistica, gli elementi presuntivi del pregiudizio patito, posto che non si è in grado di riconoscere, in alcun modo, la percentuale di soddisfacimento della pretesa creditoria in prospettiva di un futuro riparto finale.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea di risarcimento danni derivanti da responsabilità professionale del convenuto va rigettata per infondatezza.
Da tale rigetto, consegue l'assorbimento delle domande di pagina 11 di 14 garanzia nei confronti delle compagnie di assicurazioni
[...]
Allianz s.p.a., Controparte_4 Controparte_5
e . Controparte_6
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti del convenuto e delle terze chiamate.
Nella specie, non può dirsi che la chiamata in causa del terzo risulti manifestamente infondata o palesemente arbitraria, alla stregua del verificarsi dei fatti costitutivi della dedotta responsabilità professionale nel periodo di copertura assicurativa, nonché della dubbia configurabilità di una restrizione alla garanzia assicurativa derivante dall'apposizione alle condizioni generali di polizza della cd. clausola claims made, assoggettata ora ad un controllo di tipicità/meritevolezza ex art. 1322, co. I, c.c. cfr.
Cass. S.U. 9140/2016) ora di validità/nullità (cfr. Cass. n. 9616 del
11/04/2023), rendendosi, peraltro, necessario, accertare la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, con attenzione non solo al ma anche alla fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive).
Ne discende che, in omaggio al principio della causalità, le spese del terzo chiamato vanno poste, altresì, a carico dell'attrice, ma in considerazione dell'assorbimento delle relative ragioni in quelle determinanti il rigetto della domanda principale si ritiene opportuno procedere ad una liquidazione entro i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché in misura del 70% per quella istruttoria. In considerazione della presenza di plurimi rapporti assicurativi a garanzia della medesima posizione professionale del convenuto, circostanza non agevolmente prevedibile pagina 12 di 14 da parte attrice, si reputa che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le medesime spese di lite in loro favore.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Si procede, inoltre, alla liquidazione di un compenso unitario per la comune difesa processuale in favore, da un lato, di
[...]
e di dall'altro, in favore di Controparte_5 Controparte_3
Allianz s.p.a. e di Controparte_4
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data
11/11/2016, nei confronti di + altri, così provvede: CP_1
a) RIGETTA la domanda attorea;
b) CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore del professionista convenuto, liquidandole in complessivi
€26.554,60, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea
d'Agosto, dichiaratosi anticipatario;
c) CONDANNA, altresì, l'attrice al pagamento della metà delle spese del presente giudizio in favore dei terzi chiamati, ossia di e di liquidandole Controparte_5 Controparte_3
unitariamente per entrambe nel complessivo importo di €10.046,80,
nonché in favore di e di Allianz Controparte_4
pagina 13 di 14 s.p.a., per il medesimo importo di €10.046,80 per entrambe, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la metà restante.
Si comunichi.
Bari, 18/02/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 3/7/2024, visto e applicato l'art.352, co. VI,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17745/2016 r.g. proposta da
in persona del rappresentante Parte_1 della suddetta Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Romano, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-attrice-
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea D'Agosto, CP_1 domiciliatario, in virtù di mandato allegato alla comparsa di risposta
-convenuto-
in persona del loro Procuratore Generale, e Controparte_2
in persona del suo Procuratore Generale, Controparte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Laura Opilio e Federico Carletti, giuste deleghe e sub delega in calce alla comparsa di risposta pagina 1 di 14 -terza chiamata in causa-
ALLIANZ s.p.a., in persona della Procuratrice e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-terza chiamata in causa-
in persona del suo Procuratore ad Controparte_4 negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-terza chiamata in causa-
Oggetto: azione di risarcimento danni per responsabilità professionale del notaio per invalidità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria del 6/08/1998.
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 3/07/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 11/11/2016, la premettendo che, con atto Parte_1 notarile redatto dal notaio dott. in data 6/8/1998 CP_1
(rep. n. 81456, racc. n. 18528), la (divenuta poi Parte_2
, quale debitrice per crediti propri o per Parte_3 fideiussioni prestate a favore di altre società, le aveva concesso pagina 2 di 14 ipoteca volontaria di secondo grado, fino all'importo di
£6.582.000.000, sul complesso di suoli in agro di Casamassima, della superficie complessiva di 474.660 mq. facente parte del comprensorio
“ , e che, tuttavia, all'esito della declaratoria di Parte_2 fallimento della pronunciata con sentenza del Parte_2
Tribunale di Bari n. 83/2010 del 19/7/2010, in forza del medesimo atto costitutivo della garanzia era stata rigettata la domanda di ammissione al passivo per l'importo di €3.995.311,32 in via chirografaria e per la somma di €3.388.990,00 in via ipotecaria – privilegiata, per difetto di idonea prova della titolarità del credito (decisione confermata anche dal successivo rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98-99 l. fall. con decreto del 25/6/2012 pubblicato il 18/7/2012), sul presupposto della ritenuta invalidità del medesimo atto costitutivo dell'ipoteca per mancata specificazione dell'importo del credito garantito e del titolo causale allo stesso sotteso, ha convenuto in giudizio il notaio rogante, affinché, previo accertamento della nullità dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria del 18/10/2010 per violazione dei principi di accessorietà e specialità di cui agli artt. 2808 e
2809 c.c., ne fosse accertata la responsabilità professionale ex artt.1176 c.c. e 2043 c.c. nella causazione del pregiudizio patito dall'attrice a causa dell'errore professionale da questi commesso nella rogazione del suindicato atto e lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno quantificabile nella misura di €3.388.990,00 pari al valore del credito che sarebbe stato emesso in via ipotecaria a favore della MPS;
il tutto con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il notaio dott. CP_1 ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice, essendosi l'inerzia di quest'ultima protratta per ben diciannove anni dalla data di rogazione del contestato atto costitutivo della garanzia reale, dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947
pagina 3 di 14 co.1 c.c.; in secondo luogo, l'inopponibilità a sé, quale professionista, della statuizione del giudice fallimentare, tesa peraltro all'accertamento in merito alla sussistenza di un credito nei confronti della massa (ritenuto non adeguatamente provato dall'istituto di credito sul piano dell'an e del quantum debeatur) e non già alla verifica in ordine alla validità dell'atto di garanzia rogato dal notaio;
in terzo luogo, ha contestato la ritenuta nullità dell'ipoteca, atteso che, a norma degli artt. 2839 e 2841 c.c., ai fini della relativa validità sarebbe sufficiente la mera indicazione dell'importo massimo per cui la garanzia era stata prestata e non anche dell'esatto importo del credito del rapporto sottostante.
Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria nel merito, per mancanza di prova del danno effettivamente subito dalla attrice in relazione allo specifico titolo di Pt_1 responsabilità ex art. 2043 c.c., insistendo per il relativo rigetto.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, a titolo di manleva delle compagnie di assicurazioni,
e Allianz s.p.a. per una quota del Controparte_4
40%, in forza del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.
020.536017.58, della società Lloyd'S s.p.a., quale compagnia assicuratrice della polizza n. 1598760 e delle compagnie
[...] per una quota del 30% e Allianz s.p.a. per una quota CP_3 del 20%, quali coassicuratrici di quest'ultima polizza;
il tutto con vittoria di spese giudiziali (comparsa di risposta depositata il
22/2/2017).
I.3.- A seguito del differimento dell'udienza ex art. 269, co.
II c.p.c., le compagnie di assicurazione Controparte_5
e in via preliminare, hanno eccepito, da
[...] Controparte_3 un lato, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c. del notaio nei riguardi della Banca creditrice, in relazione alla quale il dies a quo coinciderebbe con pagina 4 di 14 la redazione dell'atto costitutivo di ipoteca del 6/8/1998; dall'altro lato, l'infondatezza delle domande sia per insussistenza di qualsivoglia profilo di nullità nell'atto notarile costitutivo della garanzia, rispettoso dei requisiti di cui agli artt. 2809 c.c.
2 2839 c.c., in relazione all'art. 2841 c.c.; ed ancora, l'inidonea dimostrazione probatoria del quantum della posta di danno, non essendo oltretutto scontato il soddisfacimento integrale del credito anche ove fosse stato ammesso al passivo in via ipotecaria. Infine, hanno evidenziato la residuale operatività della polizza invocata nei confronti delle stesse e in convenzione n. 1598760, solo in caso di superamento del massimale previsto dalla polizza a primo rischio, ossia quella prestata individualmente dalla in favore Parte_4 del professionista, contraddistinta dal numero 020.536017, in aggiunta, l'applicabilità della franchigia pari a €10.000,00 e del massimale di polizza pari a €3.000.000,00 (comparsa di risposta depositata il 25/7/2016). L'Allianz s.p.a. e la
[...] hanno, invece, con separati e distinti atti Controparte_4 difensivi eccepito l'infondatezza della copertura assicurativa per l'ammontare del danno non eccedente il massimale previsto dalle altre polizze stipulate dal professionista e, in via gradata, l'intervenuta prescrizione sia quinquennale che decennale di ogni e qualsivoglia diritto vantato dalla Banca attrice, adducendo la responsabilità concorrente e prevalente della stessa banca nella produzione degli eventi e/o nella determinazione del pregiudizio lamentato (comparse di risposte depositate il 31/7/2016);
I.4.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale delle parti, è pervenuta all'udienza del
3/07/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- Secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni controverse, si procede anzitutto dall'esame della preliminare pagina 5 di 14 eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale nei termini sollevati dal notaio
, ma a cui hanno prestato adesione anche le compagnie di CP_1 assicurazione terze chiamate.
Al riguardo, è necessario sussumere la specifica forma di responsabilità invocata dalla nei Parte_1 riguardi del notaio rogante l'atto costitutivo dell'ipoteca volontaria in proprio favore e in danno della in data Parte_2
6/8/1998 nell'ambito dello statuto di cui all'art. 2043, venendo, al riguardo, in rilievo un “negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell'accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario;
in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo;
in quest'ultimo caso, benché il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto costitutivo d'ipoteca, che dev'essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19963 del
14/10/2005).
Per vero, tale qualificazione (ricondotta da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 09/01/2025, al principio generale del neminem laedere) ha segnato posizioni di segno diverso favorevoli alla configurazione della responsabilità in termini di contatto sociale qualificato (così Cass. sez. II, n. 19849 del 18/07/2024).
Può, quindi, argomentarsi nel senso dell'insussistenza tra le pagina 6 di 14 parti (banca e notaio) di un rapporto qualificato in termini di contatto sociale qualificato, tale da ricondurne i profili di responsabilità al diverso statuto giuridico dell'art. 1218 c.c.
Pertanto, ne consegue che il diritto al risarcimento del danno in esame risulta soggetto al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c.
Tale conclusione, tuttavia, non avvalora la fondatezza della prospettata eccezione, in quanto il dies a quo non può che decorrere, secondo il più recente e consolidato orientamento, dall'effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio
(così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6947 del 14/03/2024, Rv. 670437 -
01).
Orbene, nel caso di specie, tale momento non può dirsi coincidente con la data di stipulazione dell'atto, ossia il 6/8/1998, né con la ricezione, da parte della Banca attrice, in data
19/11/2009, della notifica dell'atto di citazione da parte di T_
(già nel giudizio, poi interrotto, istaurato Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione IV, GU Dott.ssa De Simone, RG
n. 12883/2009, per sentir dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria (All. nn. 5 e 6), né da quello in cui, i Curatori del comunicavano alla Banca, con raccomandata Parte_5
AR del 29/03/2011 - 05/04/2011 (All. n. 3 doc. attrice), che il
Giudice Delegato incaricato della procedura fallimentare ai danni della aveva rigettato la relativa istanza di Parte_2 insinuazione a causa della mancanza della prova del credito.
Al contrario, il termine di prescrizione deve ritenersi decorrente dal giorno in cui la parte attrice ha acquisito effettiva conoscenza dell'esistenza del potenziale pregiudizio derivante dal giudizio di prevedibile invalidità dell'atto notarile de quo, ossia non tanto dalla comunicazione, da parte dei Curatori, per effetto della raccomandata a/r del 29/3/2011 -5/4/2011, del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, quanto proprio dalla pagina 7 di 14 successiva conferma della decisione contenuta nel decreto del
25/6/2012, pubblicato il 18/7/2012, di rigetto anche dell'opposizione allo stato passivo, contenente un riferimento indiretto al profilo della nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Dunque, risulta evidente che il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi maturato.
Passando, quindi, ad esaminare il merito, il richiamo alle ragioni che nel suddetto decreto del 25/6/2012 hanno indotto il
Tribunale fallimentare a negare l'ammissione del credito della
[...] al passivo del fallimento Parte_1 Parte_2 risiedono essenzialmente nella asserita violazione, da parte del contestato atto notarile, dei principi di accessorietà e specialità dell'ipoteca ex artt. 2808 e 2809 c.c.
Si legge nel provvedimento giudiziale di diniego dell'ammissibilità del credito della che “[...]La sussistenza Pt_1 di una data certa, peraltro, non può desumersi sulla base dell'atto di concessione di ipoteca volontaria per Notar del 6.8.1998, CP_1 nella quale la suddetta scrittura del 9.7.1998 non viene in alcun modo richiamata, pur dandosi atto del fatto che Parte_2 risulta, per crediti propri o per fideiussioni prestate a favore di altre società, debitrice nei confronti del Parte_1
(...) per importi di diverso valore >>, senza peraltro alcuna
[...] specificazione dell'importo del credito (il che rende anche nulla
l'iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del credito: Cass.
3.4.2000 n. 3997)”.
Orbene, non è possibile attribuire alcuna efficacia di giudicato esterno a tale decisione, tra l'altro, non opponibile in alcun modo al professionista rimasto estraneo al momento dell'accertamento del passivo fallimentare.
Il dictum giudiziario è riferito ad una fase di accertamento limitata al contesto della procedura concorsuale e, pur confermata nel contraddittorio giurisdizionale in sede di giudizio di opposizione al passivo, non è di per sé incentrata sulla verifica di pagina 8 di 14 validità dell'iscrizione ipotecaria, essendo stata la ritenuta nullità della stessa “per mancata indicazione del credito” apprezzata all'esclusivo fine di depotenziare il carattere probatorio del credito insito nell'atto costitutivo della garanzia, ove posto in essere validamente.
Dunque, l'inidoneità del suddetto atto a provare il credito garantito non implica di per sé l'avvenuto accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria a monte, essendosi compiuto un accertamento incidenter tantum, strumentale e accessorio alla decisione sull'opposizione allo stato passivo.
Quanto alla nullità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria per violazione dei principi di accessorietà e specialità dell'ipoteca ex artt. 2808 e 2809 c.c., giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, nel senso che debba essere precisata soltanto la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014, Rv. 632034 - 01). La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art.
2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta;
essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta
a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo
l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (cfr. Cass. n.
23669/06).
Tuttavia, la specialità dell'ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo
pagina 9 di 14 costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito” (v. Cass. n.
3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02).
D'altronde, ove si ritenesse necessaria ad substantiam anche l'indicazione dell'importo del credito garantito non si spiegherebbe come mai venga ritenuta valida anche la costituzione della garanzia a fronte di crediti eventuali (si veda, in proposito, Cass. Sez. 1,
21/06/2022, n. 19977, alla cui stregua “al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art.
2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente”).
Nel caso di specie, l'atto costitutivo di ipoteca in esame pur non fornendo indicazioni sull' importo del credito, specifica il limite massimo della garanzia determinato in £6.582.000.000, nonché fa riferimento specifico all'ente beneficiario e alla natura giuridica del rapporto costituente la fonte del credito garantito
(fideiussioni), assicurando così la conformità ai principi di determinatezza e specialità dell'ipoteca, come richiesto dall'art. 2808 e 2809 c.c.
Vi è, inoltre, da considerare che il decreto del 25/6/2012 del
Tribunale fallimentare di Bari, in sede di rigetto dell'opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall., ha sostenuto dubbi di validità dell'iscrizione ipotecaria, facendo, a ben vedere, riferimento alla pagina 10 di 14 diversa ipotesi di cui all'art. 2841 c.c.
In senso conforme opera la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 3221 del 18/02/2015, il cui iter argomentativo ha avuto modo di chiarire che “occorre non confondere la validità dell'iscrizione dell'ipoteca, disciplinata dall'art. 2841 cod. civ., con la validità della scrittura privata costitutiva dell'ipoteca.
Tuttavia, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza ed individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nella impossibilità di costituire una ipoteca per crediti non attuali, fatta eccezione a norma dell'art. 2852 cod. civ., quanto ai crediti condizionali od ai crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente dal soggetto che costituisce
l'ipoteca e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e l'individuabilità del credito”
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. 1, n. 686 del 24/02/1975).
Sicché non può dirsi sufficientemente dimostrata la negligenza professionale.
Inoltre, la domanda attorea risulta oltremodo sfornita di prova idonea a determinare il pregiudizio effettivamente subito dalla Pt_1 in conseguenza del rigetto dell'ammissione al passivo fallimentare, in quanto essendo titolare di ipoteca di secondo grado, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare, anche solo in via prognostica, ma pur sempre sulla scorta di un accertamento probabilistico tipico della causalità civilistica, gli elementi presuntivi del pregiudizio patito, posto che non si è in grado di riconoscere, in alcun modo, la percentuale di soddisfacimento della pretesa creditoria in prospettiva di un futuro riparto finale.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea di risarcimento danni derivanti da responsabilità professionale del convenuto va rigettata per infondatezza.
Da tale rigetto, consegue l'assorbimento delle domande di pagina 11 di 14 garanzia nei confronti delle compagnie di assicurazioni
[...]
Allianz s.p.a., Controparte_4 Controparte_5
e . Controparte_6
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti del convenuto e delle terze chiamate.
Nella specie, non può dirsi che la chiamata in causa del terzo risulti manifestamente infondata o palesemente arbitraria, alla stregua del verificarsi dei fatti costitutivi della dedotta responsabilità professionale nel periodo di copertura assicurativa, nonché della dubbia configurabilità di una restrizione alla garanzia assicurativa derivante dall'apposizione alle condizioni generali di polizza della cd. clausola claims made, assoggettata ora ad un controllo di tipicità/meritevolezza ex art. 1322, co. I, c.c. cfr.
Cass. S.U. 9140/2016) ora di validità/nullità (cfr. Cass. n. 9616 del
11/04/2023), rendendosi, peraltro, necessario, accertare la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, con attenzione non solo al ma anche alla fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive).
Ne discende che, in omaggio al principio della causalità, le spese del terzo chiamato vanno poste, altresì, a carico dell'attrice, ma in considerazione dell'assorbimento delle relative ragioni in quelle determinanti il rigetto della domanda principale si ritiene opportuno procedere ad una liquidazione entro i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché in misura del 70% per quella istruttoria. In considerazione della presenza di plurimi rapporti assicurativi a garanzia della medesima posizione professionale del convenuto, circostanza non agevolmente prevedibile pagina 12 di 14 da parte attrice, si reputa che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le medesime spese di lite in loro favore.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Si procede, inoltre, alla liquidazione di un compenso unitario per la comune difesa processuale in favore, da un lato, di
[...]
e di dall'altro, in favore di Controparte_5 Controparte_3
Allianz s.p.a. e di Controparte_4
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data
11/11/2016, nei confronti di + altri, così provvede: CP_1
a) RIGETTA la domanda attorea;
b) CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore del professionista convenuto, liquidandole in complessivi
€26.554,60, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea
d'Agosto, dichiaratosi anticipatario;
c) CONDANNA, altresì, l'attrice al pagamento della metà delle spese del presente giudizio in favore dei terzi chiamati, ossia di e di liquidandole Controparte_5 Controparte_3
unitariamente per entrambe nel complessivo importo di €10.046,80,
nonché in favore di e di Allianz Controparte_4
pagina 13 di 14 s.p.a., per il medesimo importo di €10.046,80 per entrambe, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la metà restante.
Si comunichi.
Bari, 18/02/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14