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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 145/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, VIA
GIUSEPPE VERDI 20A, 25010 BORGOSATOLLO (BS), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Borgosatollo
(BS), via Giuseppe verdi n. 20A, giusta delega allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti POLONIOLI GIOVANNI e BERTACCHI
1 CARLO, VIA DELLA MOSTRA / MUSTERGASSE 3 39100
BOLZANO / BOZEN, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Polonioli in VIA DELLA MOSTRA, 3, 39100
BOLZANO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di primo grado,
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Tribunale
di Bolzano del 26.01.2023,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 15.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte appellante:
Il sig. chiedendo preliminarmente il rigetto Parte_1
dell'appello incidentale proposto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e di seguito pedissequamente riportate:
“1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare che la sentenza n.
67/2023 del Tribunale civile di Bolzano è illegittima ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per i motivi meglio illustrati in narrativa e
2 che il convenuto è incorso nelle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 67/2023,
pronunciata dal Tribunale di Bolzano il 26/01/2023 nel giudizio contraddistinto a R.G. con il n. 811/2022, accertando e dichiarando che ha violato l'obbligo di cui Controparte_1
all'art. 8) della scrittura privata datata 29/01/2018 e per l'effetto di tale inadempimento, condannare il predetto CP_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
€ 200.000,00 a titolo di penale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
del procuratore di parte appellante:
“I procuratori del signor concludono come in Controparte_1
Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del
7 febbraio 2024 e segnatamente:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza o ragione rigettata,
1. in via principale: rigettare l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante per le ragioni dedotte in Parte_1
narrative, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto;
di conseguenza confermare sul punto le statuizioni di
3 cui alla sentenza n. 67/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023,
del Tribunale di Bolzano, resa nel procedimento sub n.
811/2022 R.G., salvo quanto oggetto di appello incidentale;
2. in via di appello incidentale: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa e in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, la carenza di legittimazione attiva in capo al signor con tutte le conseguenti statuizioni in Pt_1
riforma della sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Bolzano;
3. in ogni caso: con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, Cap e Iva in misura di legge.
4. In via istruttoria: per il caso in cui non si ritenesse la causa matura per la decisione, si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze, con esclusione di eventuali giudizi:
a) … omissis …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierno appellante ha citato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento in suo favore della penale contrattuale,
pari a € 200.000,00, prevista nel contratto di transazione stipulato in data 29.01.2018, essendosi il convenuto asseritamente reso inadempiente all'obbligo ivi assunto di non sporgere denuncia penale nei confronti dell'attore in riferimento a tutte le vicende connesse alla controversia transatta e a tutti i rapporti intercorsi tra le parti.
4 2. L'appellato si è costituito resistendo alla domanda, anche perché l'attore non sarebbe legittimato attivamente, essendo intervenuto nella transazione esclusivamente quale procuratore speciale della parte , sua coniuge. Controparte_2
3. Il Tribunale, dopo avere accertato che l'attore
[...]
“contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, Pt_1
risulti parte sostanziale della transazione conclusa il 29.1.2018”,
ha rigettato nel merito la domanda, con l'aggravio delle spese di lite ex art. 91 cpc in danno dell'attore, sul rilievo che “… la
condotta di in occasione dell'audizione ai sensi Controparte_1
dell'art. 351 c.p.p. da parte della Guardia di Finanza il
25.10.2018, non possa ritenersi violativa delle obbligazioni dal
medesimo assunte in forza del punto 7 della citata scrittura
transattiva”, non avendo ivi il convenuto attribuito la sottoscrizione della cambiale all'attore o ad altri soggetti in particolare, “essendosi semplicemente limitato a dichiarare di
non aver mai emesso una cambiale e di non averla, quindi, mai
firmata in proprio.” Inoltre, emergerebbe, secondo il Tribunale,
dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio prodotta dall'attore che l'imputazione non riguarda neppure la falsificazione della sottoscrizione “e non risulta pertanto neppure in connessione con
le dichiarazioni di , e anzi si legge nel capo di Controparte_1
imputazione che il reato di falso non è perseguibile in difetto di
querela.”
4. Avverso questa decisione ha interposto appello Aldo
5 affidato a due motivi. Ha chiesto, anche, la Pt_1
sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza in considerazione “del danno grave ed irreparabile derivante
dall'esecuzione.”
5. si è costituito, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto. Ha, comunque, gravato la sentenza con appello incidentale nella parte in cui ha riconosciuto che l'attore
è risultato essere parte sostanziale della transazione del
29.01.2018.
6. Con ordinanza collegiale del 28.2.2024 la Corte ha rigettato l'istanza cautelare ex artt. 283 e 351 cpc.
7. La causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine di cui all'art. 352 cpc e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle censure alla sentenza di primo grado:
1.1. Con il primo motivo dell'appello principale Parte_1
denuncia una violazione dell'art. 112 cpc (“per omessa
pronuncia”), perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla inammissibilità delle eccezioni in senso stretto sollevate dal convenuto per essersi questi tardivamente costituito in giudizio (solo il giorno precedente l'udienza di trattazione del
30.06.2022). Nonostante la difesa dell'attore avesse dedotto
“l'intervenuta decadenza rispetto all'eccezione di carenza di
legittimazione attiva e anche con riferimento all'assunto con il
6 quale si contestava la domanda attorea nel merito sostenendo
che non avesse proposto alcuna querela in suo Controparte_1
danno”, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'esplicita conclusione rassegnata (“in via preliminare:
accertare e dichiarare che il convenuto è incorso nelle decadenze
di cui all'art. 167 cpc con ogni conseguenza di legge”),
incorrendo pertanto nel vizio denunciato, non integrante “un
aspetto di secondaria importanza, in quanto, ove se ne fosse
riconosciuta la sussistenza, avrebbe invalidato gran parte
dell'impianto difensivo del convenuto.”
1.2. Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione delle
prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del
disposto di cui all'art. 115 cpc”, l'appellante Parte_1
censura l'apprezzamento istruttorio del Tribunale, laddove non avrebbe tenuto conto del “generico” riferimento nella transazione a “denunce penali”, della natura sostanzialmente
“accusatoria” delle dichiarazioni del convenuto, della costituzione di parte civile dello stesso per supportare le accuse mosse contro l'appellante, stante anche l'avvertimento risultante dal verbale a SIT della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni ai sensi degli artt. 197, 199 e 200 cpp. Con la conseguenza che, in riforma della sentenza, l'appellato sarebbe da considerare inadempiente alla transazione, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale.
7 1.3. Con l'unico motivo di gravame incidentale l'appellato critica la sentenza per avere affermato che Controparte_1
l'attore rivestiva il ruolo di parte sostanziale della transazione e che, quindi, fosse il titolare del diritto azionato in giudizio. In
realtà, l'attore in quella transazione sarebbe intervenuto unicamente quale procuratore speciale della moglie _2
, dopo avere instaurato e coltivato in nome e per conto
[...]
di questa “15 anni di liti a tutti i livelli contri i familiari della
stessa”, come risulterebbe dall'epigrafe della transazione,
contenente la regolamentazione della controversia ereditaria in morte di (rispetto alla quale l'attore non era Controparte_3
erede).
2. Il primo motivo dell'appello principale e l'unico motivo di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. Nel giudizio di primo grado il convenuto Controparte_1
si è costituito con deposito della comparsa di costituzione il giorno precedente a quello (30.06.2022) di svolgimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 cpc).
Si è costituito, quindi, tardivamente incorrendo nelle decadenze di cui al secondo comma dell'art. 167 cpc (decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio).
2.2. L'appellante principale sostiene, quindi, Parte_1
che la contestazione della “legittimazione attiva” rispetto al
8 diritto azionato in giudizio, sul rilievo che egli non era parte sostanziale dell'atto di transazione, costituirebbe “eccezione di
merito in senso stretto”, non rilevabile d'ufficio e che il convenuto / appellato sarebbe decaduto dalla Controparte_1
proposizione di tale eccezione per effetto della tardiva costituzione in giudizio.
2.3. È noto che va distinta dalla legittimazione attiva ad
causam (dal lato attivo e/o passivo), intesa quale prospettazione, da parte di chi propone l'azione in giudizio, di essere titolare di un determinato diritto, la diversa questione della titolarità effettiva della situazione di diritto dedotta in giudizio, riconosciuta (o negata) nel merito all'esito del giudizio.
Il difetto di legittimazione ad causam per giurisprudenza pacifica è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
salvi i limiti del giudicato interno, e non ha bisogno di deduzioni e allegazioni nel rispetto dei termini processuali (cfr. Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 2951/2016, in motivazione, punti
30 e ss: “30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la
titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81
c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo
un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una
tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che
in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la
9 domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 31.0ggetto di
analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad
agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere
titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la
prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica
legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva
dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella
domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa
situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui
l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno
implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione
passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà
accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non
era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la
controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al
merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere
un processo. L'attore perderà la causa, con le relative
conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. 33.Da quest'analisi
emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa
sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in
giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto
sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza
10 della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente,
diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la
giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può
essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi
probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della
prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la
questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa
non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a
chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per
farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e
l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi
trascurabile. … ”).
2.4. La contestazione, invece, della titolarità effettiva del diritto, attiene al merito del diritto controverso e, come tale,
segue le scansioni e regole processuali.
2.5. E da quest'ultima circostanza un primo orientamento giurisprudenziale di legittimità ha tratto la conseguenza che detta contestazione, anche laddove non sia caratterizzata dalla contrapposizione e allegazione di fatti estintivi o modificativi della pretesa attorea, ma – in ipotesi – si esaurisca nella mera negazione della titolarità del diritto e/o nell'argomentazione difensiva fondata sui medesimi fatti già introdotti dall'attore,
debba essere immancabilmente sollevata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 167 comma 2 cpc (cfr., ad
11 esempio, Corte di Cassazione, n. 24457/2005, massima: “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al
principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una
sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al
soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a
quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con
conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato
interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i
soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma
che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta
distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva
e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio,
poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si
configura come una questione che attiene al merito della lite e
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio
della parte interessata. (Nella specie, la S.C., accogliendo il
relativo motivo del ricorso proposto e ritenendo l'assorbimento
degli altri, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la
quale il giudice di appello aveva proceduto - malgrado la
questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo
grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame - al
rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il quale, secondo la
specificazione che ne aveva dato l'attore, aveva ad oggetto la
12 responsabilità dell' per l'omessa Controparte_4
adozione della cautele dirette ad impedire che la fauna selvatica
arrecasse danni a terzi).”; cfr., anche, Corte di Cassazione, n.
4796/2006).
2.6. Un secondo orientamento giurisprudenziale era, invece,
orientato nel senso che la titolarità del diritto, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio, doveva essere oggetto di allegazione e, in caso di contestazione/negazione, anche di prova da parte dell'attore e che, quindi, non vi era, in sé, predicabile alcuna decadenza al di fuori delle ipotesi delle “eccezioni in senso stretto” (o
“tecnico”), a cui soltanto il precetto ex art. 167 comma 2 cpc è
riferibile (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, sentenza n.
23657/2015, così massimata: “La questione relativa alla
titolarità del rapporto controverso, attinente al merito della lite,
non costituisce una eccezione in senso stretto, soggetta al regime
decadenziale disciplinato nel sistema processuale, ma,
involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto
azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi
e probatori della parte interessata e, quando con essa introdotti
nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta
identificazione del "thema decidendum" e del "thema
probandum", con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal
"thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati - come tali
inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo
13 allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne
l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze
ritualmente acquisite.”).
2.7. Il contrasto giurisprudenziale è stato composto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
sentenza n. 2951/2016, già citata, in favore di quest'ultimo orientamento. La Suprema Corte in motivazione ai punti 60 e ss. riassume i seguenti concetti (le sottolineature sono nostre,
n.d.r.): “… 60. La legittimazione ad agire attiene al diritto di
azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto
assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. 61. Cosa diversa dalla titolarità del diritto
ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La
titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di
allegare e di provare. 63. Può essere provata in positivo
dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che
siano incompatibili con la negazione della titolarità. 64. La difesa
con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente
argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti
impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del
14 diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la
quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo,
né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di
decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non
rilevabile d'ufficio. 65. Essa, pertanto, può essere proposta in
ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di
legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua
volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del
diritto anche d'ufficio. 66.La contumacia del convenuto non vale a
rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la
ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad
escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti
costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto,
costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si
trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità
di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e
prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli
atti. …”.
2.8. Nel caso di specie impropriamente il convenuto appellato ha ragionato in termini di “legittimazione attiva”, quando ha dedotto l'infondatezza della domanda per non essere l'attore parte sostanziale del contratto di transazione. Con ciò,
evidentemente, non è in gioco l'astratta legittimazione ad
causam (nel senso sopra precisato di “prospettazione” di titolarità del diritto controverso), ma la titolarità stessa del
15 diritto in questione (diritto al pagamento della penale per inadempimento dell'obbligo assunto di non “presentare denunce
penali”).
2.9. Il convenuto non ha contrapposto al diritto azionato dall'attore un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma più
semplicemente una difesa argomentata sulla base della medesima transazione.
2.10. Non rileva, quindi, la tardiva costituzione in giudizio.
Nessuna decadenza nel senso prospettata dall'appellante è
maturata.
2.11. Quanto precede, vale a maggior ragione per la (mera)
difesa svolta dal convenuto, secondo cui nel caso di specie nessun inadempimento della transazione gli era addebitabile non avendo egli proposto alcuna querela o denuncia in danno all'attore.
2.12. Il primo motivo dell'appello principale va, quindi,
disatteso.
2.13. Va disatteso anche il gravame incidentale.
2.14. Invero, lo stesso appellante incidentale in modo contraddittorio deduce che nella transazione “… vi sono solo
due disposizioni in cui il signor entra in gioco “in Pt_1
proprio” e non solo quale procuratore della moglie e
segnatamente: (i) all'art. 5, ove si indica che (anche) il signor
in proprio dichiara di non aver nulla da pretendere “per Pt_1
qualsiasi causale o titolo presente passato o futuro, anche
16 diverse o ulteriori da quelle già oggetto di controversie”; e (ii)
all'art. 6, ove si indica che anche il signor in proprio Pt_1
dichiara di non aver presentato ulteriori esposti alla Guardia di
Finanza ovvero all'Agenzia delle Entrate in relazione alla
gestione della VA BE & Co. NC., ed è in relazione a
queste dichiarazioni che la transazione è sottoscritta anche dal
” Pt_1
2.15. Con ciò l'appellante incidentale, pure non citando in maniera completa la clausola n. 6 (secondo cui, anche, “ _2
ed … rinunciano al diritto di querela e si
[...] Parte_1
obbligano a non presentare denunce penali con riferimento a …”)
in realtà conferma l'accertamento compiuto dal Tribunale,
secondo cui al punto 6 della transazione ha Parte_1
assunto in proprio una precisa obbligazione di condotta,
obbligazione posta specularmente anche a carico delle controparti dell'atto al punto 7 della transazione (cfr. sentenza,
a pagina 4, ultimo capoverso, e pagina 5: “ … inoltre, ai punti 6
e 7 dell'atto assume, in proprio, l'impegno di tenere una propria
precisa personale condotta nei confronti delle altre parti
intervenienti all'atto. In particolare, al punto 6) egli dichiara, in
proprio, di non avere presentato esposti alla Guardia di Finanza
o all'Agenzia delle Entrate in relazione alla gestione della
VA & Co. NC successivo a quello già noto, rinuncia al diritto
di querela, si obbliga a non presentare denunce penali rispetto a
tutte le vicende connesse ai rapporti intercorsi nonché a
17 formalizzare eventuale remissione di querela dinnanzi alla
Polizia Giudiziaria nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
e VA BE & Co. NC. La medesima Controparte_1
obbligazione viene assunta al punto 7 dalle dette parti CP_5
, , e VA BE & Co.
[...] Controparte_6 Controparte_1
NC. nei confronti di e .”). Controparte_2 Parte_1
2.16. A ciò si aggiunge l'utilizzo, in epigrafe, della congiunzione
“e” nell'identificazione delle parti ( e il suo Controparte_2
procuratore speciale , e non , Parte_1 Controparte_2
rappresentata dal procuratore speciale …) e dalla distinzione degli spazi dedicati in calce alla transazione alla sottoscrizione delle parti ( e . Controparte_2 Parte_1
2.17. La Corte, quindi, condivide l'accertamento del Tribunale
secondo cui “ risulta, sia dal punto di vista letterale Parte_1
che sostanziale, intervenuto all'atto come parte dello stesso,
essendo titolare attivo e passivo di un rapporto obbligatorio nei
confronti di , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_1
VA BE & Co. NC scaturente dall'atto.” (sentenza,
pagina 5, terzo cpv.).
3. Con il secondo motivo dell'appello principale
[...]
censura come erroneo l'apprezzamento istruttorio da Pt_1
parte del primo Giudice. La critica poggia sul duplice assunto,
secondo cui la clausola della transazione, contenente l'obbligazione di condotta, sarebbe da intendersi
“genericamente”, cioè latamente/secondo l'intenzione, e che la
18 condotta posta in essere dal convenuto sia “sostanzialmente
accusatoria”, con la costituzione di parte civile anche adesiva all'impianto accusatorio sostenuto dal PM nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Verona e, quindi, compiuta in violazione dell'impegno assunto con l'atto transattivo.
3.1. La transazione, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, così dispone: “… 6) ed in Controparte_2 Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , Controparte_2
dichiarano di non avere presentato esposti alla Guardia di
Finanza ovvero all'Agenzia delle Entrate in relazione alla
gestione della ER BE & C. S.n.c. successivamente a
quello già noto alle parti, rinunciano al diritto di querela e si
obbligano a non presentare denunce penali, con riferimento a
tutte le vicende connesse a tutti i rapporti intercorsi obbligandosi
a formalizzare eventuale remissione avanti alla Polizia
Giudiziaria, nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
e i quali accettano Controparte_1 Controparte_7
detta rinuncia;
7) , , CP_5 Controparte_6 Controparte_1
e a loro volta rinunciano al diritto di Controparte_7
querela e si obbligano a non presentare denunce penali, con
riferimento a tutte le vicende connesse a tutti i rapporti intercorsi,
obbligandosi a formalizzare eventuale remissione avanti alla
Polizia Giudiziaria, nei confronti di e/o Controparte_2 [...]
i quali accettano detta rinuncia;
8) eventuale violazione Pt_1
di ciascuno degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che
19 precedono comporterà a carico di chi si sia reso inadempiente
una penale di € 200.000,00 …fatto salvo l'eventuale maggior
danno e comunque fatta salva la pretesa ed azione per
l'adempimento del dovuto in forza della presente transazione.”
3.2. Nelle premesse della transazione del 29.1.2018 si rinviene l'ampia descrizione dell'annosa controversia ereditaria che ha visto contrapposti (con il coniuge e procuratore Controparte_2
speciale e i suoi familiari (madre e fratelli nonché Parte_1
l'azienda VA RI & C. S.nc.). All'atto della transazione era pendente il giudizio di Cassazione, proposto da _2
e nel quale questa aveva affermato transatta la vertenza
[...]
sulla base di “scrittura transattiva, asseritamente garantita da
cambiale pagabile a vista per € 211.000,00”. Si erano costituiti nel giudizio di cassazione le controparti, tra l'altro “formalmente
disconoscendo la sottoscrizione della transazione”. Sempre nelle premesse si dava, infine, atto che “ Controparte_8
ha presentato la suddetta cambiale per l'incasso,
[...]
sospendendola poi in prospettiva della conclusione del presente
accordo transattivo.”
3.3. Successivamente, in data 25.10.2018, il convenuto /
appellato è stato sentito a sommarie informazioni ex art. 351
cpp da parte degli agenti della Guardia di Finanza (Tenenza di
Cavalese), delegati dalla Procura della Repubblica di Trento
nell'ambito del procedimento penale n. 2976/18 RGNR Mod.
21, in quanto egli “avrebbe emesso in data 18.01.2011 a favore
20 della OR la cambiale scadente “dopo il 31 Controparte_2
gennaio 2017” dell'importo di € 211.000,00 ad apparente firma
dello stesso”. È la cambiale a cui si riferiscono anche le premesse dell'accordo di transazione (cfr. copia della cambiale allegata all'atto di transazione sub doc. n. 1 di parte attrice /
appellante). Richiesto se riconosce come sua la sottoscrizione apposta su detta cambiale, VA RI ha risposto agli agenti: “Faccio presente che a seguito della morte di mio padre
avvenuta nel 2003, si è innescata una Controparte_3
controversia giudiziaria che vedeva, quali parti chiamate in
causa, il sottoscritto, mia OR , mia madre CP_6 CP_5
e la VA BE NC e, quale parte attrice, mia OR
. La controversia in questione verteva sul valore Controparte_2
attribuito da un perito da noi incaricato – dott. di Persona_1
Cavalese – alle quote della che non era Controparte_7
stato ritenuto dalla stessa congruo. La lite in questione si è
protratta per circa 10 anni. A seguito della sentenza di appello
del 7 dicembre 2016 la parte soccombente, rappresentata da mia
OR , proponeva ricorso per cassazione eccependo tra _2
l'altro la presenza di una scrittura transattiva asseritamente
garantita da una cambiale pagabile a vista dell'importo di €
211.000,00. Tale scrittura prodotta in giudizio congiuntamente a
perizia calligrafica di parte che attestava l'autenticità della firma
in essa contenuta mi è pervenuta con raccomandata di data
04.04.2017. Nel merito faccio presente che tale lettera non è
21 stata né redatta né firmata dal sottoscritto, si tratta, quindi, di un
documento falso, … Successivamente, al fine di evitare che i
tempi di giustizia e i costi legali si allungassero ulteriormente,
tramite il nostro legale abbiamo cercato di trovare un accordo
stragiudiziale con la controparte. Nel corso di tali trattative,
improvvisamente e senza preavviso sono stato contattato dal
direttore della Cassa Rurale Val di Fiemme …., il quale mi ha
avvertito che era stata posta all'incasso una cambiale
dell'importo di € 211.000,00… Pur essendo certo di non aver mai
emesso, in tutta la mia vita, alcuna cambiale, mi sono allarmato
molto …Con il mio legale abbiamo quindi cercato ancora con più
vigore di trovare un accordo transattivo con la controparte che
effettivamente abbiamo poi trovato nei primi mesi dell'anno
2018… Intendo far presente di non avere mai firmato la cambiale
in questione. Come vi ho detto prima, non ho mai emesso alcuna
cambiale. Nel ricorso per cassazione presentato dai legali di mia
OR vi è una perizia calligrafica di parte che riconosceva come
mia tale firma, che ribadisco essere tuttavia apocrifa”.
3.4. Nell'atto di citazione l'odierno appellante ha argomentato l'inadempimento dell'impegno assunto nell'atto di transazione
(di rinunciare al diritto di querela e di non presentare denunce penali) perché: - il convenuto non sarebbe stato obbligato a rispondere agli agenti, vista la facoltà di astensione ex artt. 199
cpp e 307 cpp, e per effetto di quanto pattuito nella transazione
“avrebbe dovuto astenersi dal rispondere”; - decidendo di
22 rispondere, avrebbe dovuto dire la verità, e non prodursi “in
affermazioni mendaci e gravemente pregiudizievoli per il sig.
che hanno avuto l'effetto di confortare/confermare la Pt_1
tesi accusatoria della Procura della Repubblica di Trento”; - le
“propalazioni” del convenuto avrebbero “la sostanza di una
denuncia.” Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc l'attore ha arricchito la propria tesi richiamando l'atto di costituzione di parte civile del convenuto nel procedimento penale n. 2976/2018 ormai pendente dinanzi al Tribunale di
Verona (sub doc. n. 7 dell'attore), assumendo che “le
dichiarazioni del nel particolare contesto in cui sono CP_1
state complessivamente rese, sono un incontrovertibile atto di
accusa (calunnioso) rivolto al ” Pt_1
3.5. L'attore appellante nell'appello sostiene che il termine
“non presentare denunce penali” sia da intendersi
“genericamente”, senza “individuare specifici requisiti di forma”,
essendo sufficiente “la natura accusatoria delle dichiarazioni del
convenuto e la circostanza che lo stesso si fosse costituito parte
civile nel procedimento penale in questione, supportando le
accuse mosse contro l'odierno appellante.”
3.6. L'assunto non è condivisibile.
3.7. L'atto di transazione è stato redatto con l'ausilio dei rispettivi Avvocati patrocinatori delle parti nel processo ereditario (cfr. l'epigrafe dell'atto, che richiama “l'assistenza e
difesa” dei rispettivi legali, che hanno anche sottoscritto l'atto
23 “per attestazione della sottoscrizione delle parti, avvenuta alla
presenza personale degli avvocati e per rinuncia dei medesimi
alla solidarietà” ai sensi della legge professionale).
3.8. La “denuncia penale” è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato (perseguibile d'ufficio) ne informa il Pubblico
Ministero o un Ufficiale della polizia giudiziaria. Può essere presentata in forma orale o scritta. È in genere un atto facoltativo, salvi i casi espressamente previsti (che nel caso di specie non rilevano). La querela, invece, è la dichiarazione con la quale la persona che ha subìto un reato esprime nei confronti del Pubblico Ministero la volontà che si proceda per punire il
(presunto) colpevole.
3.9. L'assistenza professionale nella redazione dell'atto transattivo induce a ritenere, che le parti (art. 1362 comma 1
cc), che hanno rinunciato al diritto di querela, abbiano voluto impegnarsi reciprocamente ed ulteriormente, che nessuno si faccia parte attiva nella presentazione alle Autorità (Procura,
Polizia giudiziaria, etc.) di denunce e/o anche esposti in relazione ai fatti connessi con la lite ereditaria.
3.10. Il chiaro significato dei termini giuridici utilizzati nella transazione non consente, quindi, di allargare il contenuto della condotta omissiva dedotta in obbligazione “genericamente” e in modo tale da abbracciare anche un obbligo di astensione dal rendere dichiarazioni su richiesta della Polizia giudiziaria e/o a deporre in qualità di testimone.
24 3.11. Non è conferente il richiamo all'art. 199 cpp. Non solo non può dedursi, per quanto detto, dall'atto di transazione un obbligo di non rendere dichiarazioni e/o di non deporre come teste in un procedimento penale. Ma la disposizione al comma 1
seconda frase prevede, contrariamente all'assunto dell'appellante, un vero e proprio obbligo giuridico a carico della persona offesa dal reato a deporre. Risulta dalla richiesta e dal decreto di rinvio a giudizio (cfr. sub doc. n. 4 di parte attrice /
appellante) che insieme ad altri (tra cui un certo Parte_1
è stato imputato della commissione di diversi Persona_2
reati (di formazione di testamenti falsi, contraffazione e uso di valori bollati falsi, etc.) e che, con riferimento al terzo capo d'imputazione, è stata individuata come persona offesa l'odierno appellato (cfr. anche il verbale di audizione di Controparte_1
all'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Controparte_1
penale di Verona di data 27.03.2024, prodotto dalla difesa dell'appellato, in cui il Giudice ha ritenuto che abbia l'obbligo di deporre in qualità di persona offesa).
3.12. Come ha già evidenziato il Tribunale, nelle dichiarazioni rese dal convenuto / appellato alla Polizia giudiziaria e sopra per esteso richiamate, egli non ha mai attribuito la falsità della sottoscrizione all'attore / appellante, che non ha mai nominato nel contesto della vicenda relativa alla cambiale. CP_1
si è limitato ad affermare di non avere mai emesso
[...]
cambiali in vita sua e di non avere sottoscritto, nello specifico,
25 la cambiale oggetto di causa. Non ha utilizzato l'occasione offertagli dall'impulso investigativo della Procura per incolpare l'appellante. Le dichiarazioni rese, quindi, non costituiscono una “denuncia penale” né in senso tecnico del termine né nel senso attribuitogli nella transazione.
3.13. Del resto, lo stesso capo d'imputazione contenuto nella richiesta di rinvio per il reato di cui agli artt. 110 e 464 cp è
limitato al concorso nell'acquisto e utilizzo di valori bollati contraffatti, che il avrebbe utilizzato apponendoli, tra Pt_1
l'altro, alla cambiale ad apparente firma di , Controparte_1
nonostante la falsità anche della firma e della data, reato quest'ultimo non perseguibile per mancanza di querela
(“anch'essa falsa – falso non procedibile per mancanza di
querela”). Il che significa, a contrario, che il convenuto si è
attenuto all'obbligo di comportamento assunto nella transazione e che le sue dichiarazioni rese alla Polizia
Giudiziaria, non vertenti sull'acquisto e sull'uso di valori bollati contraffatti, non hanno avuto alcun effetto di
“confortare/confermare la tesi accusatoria”.
3.14. Infine, anche la costituzione di parte civile di CP_1
nel processo penale sopra citato non può essere
[...]
valutata come condotta di che viola l'obbligo di comportamento assunto nei confronti di per una duplice Parte_1
ragione: a) si è costituito parte civile Controparte_1
unicamente nei confronti del co-imputato ( e solo Persona_2
26 nei confronti di questi ha formulato una domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti;
b) la transazione impone l'obbligo di non presentare denunce penali per dare impulso a un procedimento penale a carico della controparte, ma non vieta di costituirsi parte civile in un procedimento penale, comunque instauratosi, nei confronti,
peraltro, di imputato diverso dalla controparte contrattuale.
3.15. Anche il secondo motivo dell'appello principale va, quindi,
rigettato.
4. Le spese del grado vanno poste per intero a carico dell'appellante in ossequio al principio di Parte_1
soccombenza (art. 91 cpc), non pesando – sotto il profilo del principio causale – l'unico motivo del gravame incidentale, pure rigettato (ragione per cui non si riconosce, però, in favore dell'appellato l'importo versato a titolo di contributo unificato).
Tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01
ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché della mancata richiesta di un compenso per la fase di trattazione in appello (cfr. nota spese depositata dall'appellato), in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellato i compensi medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e quindi: € 2.977,00 per studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente € 9.991,00 per compensi
27 d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione in appello notificato il 26.07.2023 e depositato in cancelleria in data 04.09.2023 avverso la sentenza n. 67/2023
del Tribunale di Bolzano del 26.01.2023,
rigetta
l'appello principale proposto da;
Parte_1
rigetta
l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
9.991,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte Parte_1
dell'appellante incidentale , ai sensi del Controparte_1
28 co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 145/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA, VIA
GIUSEPPE VERDI 20A, 25010 BORGOSATOLLO (BS), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Borgosatollo
(BS), via Giuseppe verdi n. 20A, giusta delega allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti POLONIOLI GIOVANNI e BERTACCHI
1 CARLO, VIA DELLA MOSTRA / MUSTERGASSE 3 39100
BOLZANO / BOZEN, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Polonioli in VIA DELLA MOSTRA, 3, 39100
BOLZANO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di primo grado,
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Tribunale
di Bolzano del 26.01.2023,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 15.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte appellante:
Il sig. chiedendo preliminarmente il rigetto Parte_1
dell'appello incidentale proposto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e di seguito pedissequamente riportate:
“1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare che la sentenza n.
67/2023 del Tribunale civile di Bolzano è illegittima ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per i motivi meglio illustrati in narrativa e
2 che il convenuto è incorso nelle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 67/2023,
pronunciata dal Tribunale di Bolzano il 26/01/2023 nel giudizio contraddistinto a R.G. con il n. 811/2022, accertando e dichiarando che ha violato l'obbligo di cui Controparte_1
all'art. 8) della scrittura privata datata 29/01/2018 e per l'effetto di tale inadempimento, condannare il predetto CP_1
al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1
€ 200.000,00 a titolo di penale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
del procuratore di parte appellante:
“I procuratori del signor concludono come in Controparte_1
Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del
7 febbraio 2024 e segnatamente:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza o ragione rigettata,
1. in via principale: rigettare l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante per le ragioni dedotte in Parte_1
narrative, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto;
di conseguenza confermare sul punto le statuizioni di
3 cui alla sentenza n. 67/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023,
del Tribunale di Bolzano, resa nel procedimento sub n.
811/2022 R.G., salvo quanto oggetto di appello incidentale;
2. in via di appello incidentale: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa e in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, la carenza di legittimazione attiva in capo al signor con tutte le conseguenti statuizioni in Pt_1
riforma della sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Bolzano;
3. in ogni caso: con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, Cap e Iva in misura di legge.
4. In via istruttoria: per il caso in cui non si ritenesse la causa matura per la decisione, si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze, con esclusione di eventuali giudizi:
a) … omissis …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierno appellante ha citato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento in suo favore della penale contrattuale,
pari a € 200.000,00, prevista nel contratto di transazione stipulato in data 29.01.2018, essendosi il convenuto asseritamente reso inadempiente all'obbligo ivi assunto di non sporgere denuncia penale nei confronti dell'attore in riferimento a tutte le vicende connesse alla controversia transatta e a tutti i rapporti intercorsi tra le parti.
4 2. L'appellato si è costituito resistendo alla domanda, anche perché l'attore non sarebbe legittimato attivamente, essendo intervenuto nella transazione esclusivamente quale procuratore speciale della parte , sua coniuge. Controparte_2
3. Il Tribunale, dopo avere accertato che l'attore
[...]
“contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, Pt_1
risulti parte sostanziale della transazione conclusa il 29.1.2018”,
ha rigettato nel merito la domanda, con l'aggravio delle spese di lite ex art. 91 cpc in danno dell'attore, sul rilievo che “… la
condotta di in occasione dell'audizione ai sensi Controparte_1
dell'art. 351 c.p.p. da parte della Guardia di Finanza il
25.10.2018, non possa ritenersi violativa delle obbligazioni dal
medesimo assunte in forza del punto 7 della citata scrittura
transattiva”, non avendo ivi il convenuto attribuito la sottoscrizione della cambiale all'attore o ad altri soggetti in particolare, “essendosi semplicemente limitato a dichiarare di
non aver mai emesso una cambiale e di non averla, quindi, mai
firmata in proprio.” Inoltre, emergerebbe, secondo il Tribunale,
dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio prodotta dall'attore che l'imputazione non riguarda neppure la falsificazione della sottoscrizione “e non risulta pertanto neppure in connessione con
le dichiarazioni di , e anzi si legge nel capo di Controparte_1
imputazione che il reato di falso non è perseguibile in difetto di
querela.”
4. Avverso questa decisione ha interposto appello Aldo
5 affidato a due motivi. Ha chiesto, anche, la Pt_1
sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza in considerazione “del danno grave ed irreparabile derivante
dall'esecuzione.”
5. si è costituito, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto. Ha, comunque, gravato la sentenza con appello incidentale nella parte in cui ha riconosciuto che l'attore
è risultato essere parte sostanziale della transazione del
29.01.2018.
6. Con ordinanza collegiale del 28.2.2024 la Corte ha rigettato l'istanza cautelare ex artt. 283 e 351 cpc.
7. La causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine di cui all'art. 352 cpc e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle censure alla sentenza di primo grado:
1.1. Con il primo motivo dell'appello principale Parte_1
denuncia una violazione dell'art. 112 cpc (“per omessa
pronuncia”), perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla inammissibilità delle eccezioni in senso stretto sollevate dal convenuto per essersi questi tardivamente costituito in giudizio (solo il giorno precedente l'udienza di trattazione del
30.06.2022). Nonostante la difesa dell'attore avesse dedotto
“l'intervenuta decadenza rispetto all'eccezione di carenza di
legittimazione attiva e anche con riferimento all'assunto con il
6 quale si contestava la domanda attorea nel merito sostenendo
che non avesse proposto alcuna querela in suo Controparte_1
danno”, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'esplicita conclusione rassegnata (“in via preliminare:
accertare e dichiarare che il convenuto è incorso nelle decadenze
di cui all'art. 167 cpc con ogni conseguenza di legge”),
incorrendo pertanto nel vizio denunciato, non integrante “un
aspetto di secondaria importanza, in quanto, ove se ne fosse
riconosciuta la sussistenza, avrebbe invalidato gran parte
dell'impianto difensivo del convenuto.”
1.2. Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione delle
prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del
disposto di cui all'art. 115 cpc”, l'appellante Parte_1
censura l'apprezzamento istruttorio del Tribunale, laddove non avrebbe tenuto conto del “generico” riferimento nella transazione a “denunce penali”, della natura sostanzialmente
“accusatoria” delle dichiarazioni del convenuto, della costituzione di parte civile dello stesso per supportare le accuse mosse contro l'appellante, stante anche l'avvertimento risultante dal verbale a SIT della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni ai sensi degli artt. 197, 199 e 200 cpp. Con la conseguenza che, in riforma della sentenza, l'appellato sarebbe da considerare inadempiente alla transazione, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale.
7 1.3. Con l'unico motivo di gravame incidentale l'appellato critica la sentenza per avere affermato che Controparte_1
l'attore rivestiva il ruolo di parte sostanziale della transazione e che, quindi, fosse il titolare del diritto azionato in giudizio. In
realtà, l'attore in quella transazione sarebbe intervenuto unicamente quale procuratore speciale della moglie _2
, dopo avere instaurato e coltivato in nome e per conto
[...]
di questa “15 anni di liti a tutti i livelli contri i familiari della
stessa”, come risulterebbe dall'epigrafe della transazione,
contenente la regolamentazione della controversia ereditaria in morte di (rispetto alla quale l'attore non era Controparte_3
erede).
2. Il primo motivo dell'appello principale e l'unico motivo di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. Nel giudizio di primo grado il convenuto Controparte_1
si è costituito con deposito della comparsa di costituzione il giorno precedente a quello (30.06.2022) di svolgimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 cpc).
Si è costituito, quindi, tardivamente incorrendo nelle decadenze di cui al secondo comma dell'art. 167 cpc (decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio).
2.2. L'appellante principale sostiene, quindi, Parte_1
che la contestazione della “legittimazione attiva” rispetto al
8 diritto azionato in giudizio, sul rilievo che egli non era parte sostanziale dell'atto di transazione, costituirebbe “eccezione di
merito in senso stretto”, non rilevabile d'ufficio e che il convenuto / appellato sarebbe decaduto dalla Controparte_1
proposizione di tale eccezione per effetto della tardiva costituzione in giudizio.
2.3. È noto che va distinta dalla legittimazione attiva ad
causam (dal lato attivo e/o passivo), intesa quale prospettazione, da parte di chi propone l'azione in giudizio, di essere titolare di un determinato diritto, la diversa questione della titolarità effettiva della situazione di diritto dedotta in giudizio, riconosciuta (o negata) nel merito all'esito del giudizio.
Il difetto di legittimazione ad causam per giurisprudenza pacifica è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
salvi i limiti del giudicato interno, e non ha bisogno di deduzioni e allegazioni nel rispetto dei termini processuali (cfr. Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 2951/2016, in motivazione, punti
30 e ss: “30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la
titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81
c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo
un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una
tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che
in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la
9 domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 31.0ggetto di
analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad
agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere
titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la
prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica
legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva
dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella
domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa
situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui
l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno
implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione
passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà
accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non
era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la
controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al
merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere
un processo. L'attore perderà la causa, con le relative
conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. 33.Da quest'analisi
emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa
sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in
giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto
sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza
10 della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente,
diversi. 34. Come si è visto, è consolidata ed univoca la
giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può
essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi
probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della
prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la
questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa
non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a
chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per
farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e
l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi
trascurabile. … ”).
2.4. La contestazione, invece, della titolarità effettiva del diritto, attiene al merito del diritto controverso e, come tale,
segue le scansioni e regole processuali.
2.5. E da quest'ultima circostanza un primo orientamento giurisprudenziale di legittimità ha tratto la conseguenza che detta contestazione, anche laddove non sia caratterizzata dalla contrapposizione e allegazione di fatti estintivi o modificativi della pretesa attorea, ma – in ipotesi – si esaurisca nella mera negazione della titolarità del diritto e/o nell'argomentazione difensiva fondata sui medesimi fatti già introdotti dall'attore,
debba essere immancabilmente sollevata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 167 comma 2 cpc (cfr., ad
11 esempio, Corte di Cassazione, n. 24457/2005, massima: “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al
principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una
sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al
soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a
quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con
conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato
interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i
soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma
che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta
distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva
e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio,
poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si
configura come una questione che attiene al merito della lite e
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio
della parte interessata. (Nella specie, la S.C., accogliendo il
relativo motivo del ricorso proposto e ritenendo l'assorbimento
degli altri, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la
quale il giudice di appello aveva proceduto - malgrado la
questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo
grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame - al
rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il quale, secondo la
specificazione che ne aveva dato l'attore, aveva ad oggetto la
12 responsabilità dell' per l'omessa Controparte_4
adozione della cautele dirette ad impedire che la fauna selvatica
arrecasse danni a terzi).”; cfr., anche, Corte di Cassazione, n.
4796/2006).
2.6. Un secondo orientamento giurisprudenziale era, invece,
orientato nel senso che la titolarità del diritto, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio, doveva essere oggetto di allegazione e, in caso di contestazione/negazione, anche di prova da parte dell'attore e che, quindi, non vi era, in sé, predicabile alcuna decadenza al di fuori delle ipotesi delle “eccezioni in senso stretto” (o
“tecnico”), a cui soltanto il precetto ex art. 167 comma 2 cpc è
riferibile (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, sentenza n.
23657/2015, così massimata: “La questione relativa alla
titolarità del rapporto controverso, attinente al merito della lite,
non costituisce una eccezione in senso stretto, soggetta al regime
decadenziale disciplinato nel sistema processuale, ma,
involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto
azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi
e probatori della parte interessata e, quando con essa introdotti
nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta
identificazione del "thema decidendum" e del "thema
probandum", con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal
"thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati - come tali
inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo
13 allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne
l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze
ritualmente acquisite.”).
2.7. Il contrasto giurisprudenziale è stato composto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
sentenza n. 2951/2016, già citata, in favore di quest'ultimo orientamento. La Suprema Corte in motivazione ai punti 60 e ss. riassume i seguenti concetti (le sottolineature sono nostre,
n.d.r.): “… 60. La legittimazione ad agire attiene al diritto di
azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto
assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. 61. Cosa diversa dalla titolarità del diritto
ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La
titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di
allegare e di provare. 63. Può essere provata in positivo
dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che
siano incompatibili con la negazione della titolarità. 64. La difesa
con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente
argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti
impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del
14 diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la
quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo,
né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di
decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non
rilevabile d'ufficio. 65. Essa, pertanto, può essere proposta in
ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di
legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua
volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del
diritto anche d'ufficio. 66.La contumacia del convenuto non vale a
rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la
ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad
escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti
costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto,
costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si
trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità
di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e
prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli
atti. …”.
2.8. Nel caso di specie impropriamente il convenuto appellato ha ragionato in termini di “legittimazione attiva”, quando ha dedotto l'infondatezza della domanda per non essere l'attore parte sostanziale del contratto di transazione. Con ciò,
evidentemente, non è in gioco l'astratta legittimazione ad
causam (nel senso sopra precisato di “prospettazione” di titolarità del diritto controverso), ma la titolarità stessa del
15 diritto in questione (diritto al pagamento della penale per inadempimento dell'obbligo assunto di non “presentare denunce
penali”).
2.9. Il convenuto non ha contrapposto al diritto azionato dall'attore un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma più
semplicemente una difesa argomentata sulla base della medesima transazione.
2.10. Non rileva, quindi, la tardiva costituzione in giudizio.
Nessuna decadenza nel senso prospettata dall'appellante è
maturata.
2.11. Quanto precede, vale a maggior ragione per la (mera)
difesa svolta dal convenuto, secondo cui nel caso di specie nessun inadempimento della transazione gli era addebitabile non avendo egli proposto alcuna querela o denuncia in danno all'attore.
2.12. Il primo motivo dell'appello principale va, quindi,
disatteso.
2.13. Va disatteso anche il gravame incidentale.
2.14. Invero, lo stesso appellante incidentale in modo contraddittorio deduce che nella transazione “… vi sono solo
due disposizioni in cui il signor entra in gioco “in Pt_1
proprio” e non solo quale procuratore della moglie e
segnatamente: (i) all'art. 5, ove si indica che (anche) il signor
in proprio dichiara di non aver nulla da pretendere “per Pt_1
qualsiasi causale o titolo presente passato o futuro, anche
16 diverse o ulteriori da quelle già oggetto di controversie”; e (ii)
all'art. 6, ove si indica che anche il signor in proprio Pt_1
dichiara di non aver presentato ulteriori esposti alla Guardia di
Finanza ovvero all'Agenzia delle Entrate in relazione alla
gestione della VA BE & Co. NC., ed è in relazione a
queste dichiarazioni che la transazione è sottoscritta anche dal
” Pt_1
2.15. Con ciò l'appellante incidentale, pure non citando in maniera completa la clausola n. 6 (secondo cui, anche, “ _2
ed … rinunciano al diritto di querela e si
[...] Parte_1
obbligano a non presentare denunce penali con riferimento a …”)
in realtà conferma l'accertamento compiuto dal Tribunale,
secondo cui al punto 6 della transazione ha Parte_1
assunto in proprio una precisa obbligazione di condotta,
obbligazione posta specularmente anche a carico delle controparti dell'atto al punto 7 della transazione (cfr. sentenza,
a pagina 4, ultimo capoverso, e pagina 5: “ … inoltre, ai punti 6
e 7 dell'atto assume, in proprio, l'impegno di tenere una propria
precisa personale condotta nei confronti delle altre parti
intervenienti all'atto. In particolare, al punto 6) egli dichiara, in
proprio, di non avere presentato esposti alla Guardia di Finanza
o all'Agenzia delle Entrate in relazione alla gestione della
VA & Co. NC successivo a quello già noto, rinuncia al diritto
di querela, si obbliga a non presentare denunce penali rispetto a
tutte le vicende connesse ai rapporti intercorsi nonché a
17 formalizzare eventuale remissione di querela dinnanzi alla
Polizia Giudiziaria nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
e VA BE & Co. NC. La medesima Controparte_1
obbligazione viene assunta al punto 7 dalle dette parti CP_5
, , e VA BE & Co.
[...] Controparte_6 Controparte_1
NC. nei confronti di e .”). Controparte_2 Parte_1
2.16. A ciò si aggiunge l'utilizzo, in epigrafe, della congiunzione
“e” nell'identificazione delle parti ( e il suo Controparte_2
procuratore speciale , e non , Parte_1 Controparte_2
rappresentata dal procuratore speciale …) e dalla distinzione degli spazi dedicati in calce alla transazione alla sottoscrizione delle parti ( e . Controparte_2 Parte_1
2.17. La Corte, quindi, condivide l'accertamento del Tribunale
secondo cui “ risulta, sia dal punto di vista letterale Parte_1
che sostanziale, intervenuto all'atto come parte dello stesso,
essendo titolare attivo e passivo di un rapporto obbligatorio nei
confronti di , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_1
VA BE & Co. NC scaturente dall'atto.” (sentenza,
pagina 5, terzo cpv.).
3. Con il secondo motivo dell'appello principale
[...]
censura come erroneo l'apprezzamento istruttorio da Pt_1
parte del primo Giudice. La critica poggia sul duplice assunto,
secondo cui la clausola della transazione, contenente l'obbligazione di condotta, sarebbe da intendersi
“genericamente”, cioè latamente/secondo l'intenzione, e che la
18 condotta posta in essere dal convenuto sia “sostanzialmente
accusatoria”, con la costituzione di parte civile anche adesiva all'impianto accusatorio sostenuto dal PM nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Verona e, quindi, compiuta in violazione dell'impegno assunto con l'atto transattivo.
3.1. La transazione, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, così dispone: “… 6) ed in Controparte_2 Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , Controparte_2
dichiarano di non avere presentato esposti alla Guardia di
Finanza ovvero all'Agenzia delle Entrate in relazione alla
gestione della ER BE & C. S.n.c. successivamente a
quello già noto alle parti, rinunciano al diritto di querela e si
obbligano a non presentare denunce penali, con riferimento a
tutte le vicende connesse a tutti i rapporti intercorsi obbligandosi
a formalizzare eventuale remissione avanti alla Polizia
Giudiziaria, nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
e i quali accettano Controparte_1 Controparte_7
detta rinuncia;
7) , , CP_5 Controparte_6 Controparte_1
e a loro volta rinunciano al diritto di Controparte_7
querela e si obbligano a non presentare denunce penali, con
riferimento a tutte le vicende connesse a tutti i rapporti intercorsi,
obbligandosi a formalizzare eventuale remissione avanti alla
Polizia Giudiziaria, nei confronti di e/o Controparte_2 [...]
i quali accettano detta rinuncia;
8) eventuale violazione Pt_1
di ciascuno degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che
19 precedono comporterà a carico di chi si sia reso inadempiente
una penale di € 200.000,00 …fatto salvo l'eventuale maggior
danno e comunque fatta salva la pretesa ed azione per
l'adempimento del dovuto in forza della presente transazione.”
3.2. Nelle premesse della transazione del 29.1.2018 si rinviene l'ampia descrizione dell'annosa controversia ereditaria che ha visto contrapposti (con il coniuge e procuratore Controparte_2
speciale e i suoi familiari (madre e fratelli nonché Parte_1
l'azienda VA RI & C. S.nc.). All'atto della transazione era pendente il giudizio di Cassazione, proposto da _2
e nel quale questa aveva affermato transatta la vertenza
[...]
sulla base di “scrittura transattiva, asseritamente garantita da
cambiale pagabile a vista per € 211.000,00”. Si erano costituiti nel giudizio di cassazione le controparti, tra l'altro “formalmente
disconoscendo la sottoscrizione della transazione”. Sempre nelle premesse si dava, infine, atto che “ Controparte_8
ha presentato la suddetta cambiale per l'incasso,
[...]
sospendendola poi in prospettiva della conclusione del presente
accordo transattivo.”
3.3. Successivamente, in data 25.10.2018, il convenuto /
appellato è stato sentito a sommarie informazioni ex art. 351
cpp da parte degli agenti della Guardia di Finanza (Tenenza di
Cavalese), delegati dalla Procura della Repubblica di Trento
nell'ambito del procedimento penale n. 2976/18 RGNR Mod.
21, in quanto egli “avrebbe emesso in data 18.01.2011 a favore
20 della OR la cambiale scadente “dopo il 31 Controparte_2
gennaio 2017” dell'importo di € 211.000,00 ad apparente firma
dello stesso”. È la cambiale a cui si riferiscono anche le premesse dell'accordo di transazione (cfr. copia della cambiale allegata all'atto di transazione sub doc. n. 1 di parte attrice /
appellante). Richiesto se riconosce come sua la sottoscrizione apposta su detta cambiale, VA RI ha risposto agli agenti: “Faccio presente che a seguito della morte di mio padre
avvenuta nel 2003, si è innescata una Controparte_3
controversia giudiziaria che vedeva, quali parti chiamate in
causa, il sottoscritto, mia OR , mia madre CP_6 CP_5
e la VA BE NC e, quale parte attrice, mia OR
. La controversia in questione verteva sul valore Controparte_2
attribuito da un perito da noi incaricato – dott. di Persona_1
Cavalese – alle quote della che non era Controparte_7
stato ritenuto dalla stessa congruo. La lite in questione si è
protratta per circa 10 anni. A seguito della sentenza di appello
del 7 dicembre 2016 la parte soccombente, rappresentata da mia
OR , proponeva ricorso per cassazione eccependo tra _2
l'altro la presenza di una scrittura transattiva asseritamente
garantita da una cambiale pagabile a vista dell'importo di €
211.000,00. Tale scrittura prodotta in giudizio congiuntamente a
perizia calligrafica di parte che attestava l'autenticità della firma
in essa contenuta mi è pervenuta con raccomandata di data
04.04.2017. Nel merito faccio presente che tale lettera non è
21 stata né redatta né firmata dal sottoscritto, si tratta, quindi, di un
documento falso, … Successivamente, al fine di evitare che i
tempi di giustizia e i costi legali si allungassero ulteriormente,
tramite il nostro legale abbiamo cercato di trovare un accordo
stragiudiziale con la controparte. Nel corso di tali trattative,
improvvisamente e senza preavviso sono stato contattato dal
direttore della Cassa Rurale Val di Fiemme …., il quale mi ha
avvertito che era stata posta all'incasso una cambiale
dell'importo di € 211.000,00… Pur essendo certo di non aver mai
emesso, in tutta la mia vita, alcuna cambiale, mi sono allarmato
molto …Con il mio legale abbiamo quindi cercato ancora con più
vigore di trovare un accordo transattivo con la controparte che
effettivamente abbiamo poi trovato nei primi mesi dell'anno
2018… Intendo far presente di non avere mai firmato la cambiale
in questione. Come vi ho detto prima, non ho mai emesso alcuna
cambiale. Nel ricorso per cassazione presentato dai legali di mia
OR vi è una perizia calligrafica di parte che riconosceva come
mia tale firma, che ribadisco essere tuttavia apocrifa”.
3.4. Nell'atto di citazione l'odierno appellante ha argomentato l'inadempimento dell'impegno assunto nell'atto di transazione
(di rinunciare al diritto di querela e di non presentare denunce penali) perché: - il convenuto non sarebbe stato obbligato a rispondere agli agenti, vista la facoltà di astensione ex artt. 199
cpp e 307 cpp, e per effetto di quanto pattuito nella transazione
“avrebbe dovuto astenersi dal rispondere”; - decidendo di
22 rispondere, avrebbe dovuto dire la verità, e non prodursi “in
affermazioni mendaci e gravemente pregiudizievoli per il sig.
che hanno avuto l'effetto di confortare/confermare la Pt_1
tesi accusatoria della Procura della Repubblica di Trento”; - le
“propalazioni” del convenuto avrebbero “la sostanza di una
denuncia.” Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc l'attore ha arricchito la propria tesi richiamando l'atto di costituzione di parte civile del convenuto nel procedimento penale n. 2976/2018 ormai pendente dinanzi al Tribunale di
Verona (sub doc. n. 7 dell'attore), assumendo che “le
dichiarazioni del nel particolare contesto in cui sono CP_1
state complessivamente rese, sono un incontrovertibile atto di
accusa (calunnioso) rivolto al ” Pt_1
3.5. L'attore appellante nell'appello sostiene che il termine
“non presentare denunce penali” sia da intendersi
“genericamente”, senza “individuare specifici requisiti di forma”,
essendo sufficiente “la natura accusatoria delle dichiarazioni del
convenuto e la circostanza che lo stesso si fosse costituito parte
civile nel procedimento penale in questione, supportando le
accuse mosse contro l'odierno appellante.”
3.6. L'assunto non è condivisibile.
3.7. L'atto di transazione è stato redatto con l'ausilio dei rispettivi Avvocati patrocinatori delle parti nel processo ereditario (cfr. l'epigrafe dell'atto, che richiama “l'assistenza e
difesa” dei rispettivi legali, che hanno anche sottoscritto l'atto
23 “per attestazione della sottoscrizione delle parti, avvenuta alla
presenza personale degli avvocati e per rinuncia dei medesimi
alla solidarietà” ai sensi della legge professionale).
3.8. La “denuncia penale” è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato (perseguibile d'ufficio) ne informa il Pubblico
Ministero o un Ufficiale della polizia giudiziaria. Può essere presentata in forma orale o scritta. È in genere un atto facoltativo, salvi i casi espressamente previsti (che nel caso di specie non rilevano). La querela, invece, è la dichiarazione con la quale la persona che ha subìto un reato esprime nei confronti del Pubblico Ministero la volontà che si proceda per punire il
(presunto) colpevole.
3.9. L'assistenza professionale nella redazione dell'atto transattivo induce a ritenere, che le parti (art. 1362 comma 1
cc), che hanno rinunciato al diritto di querela, abbiano voluto impegnarsi reciprocamente ed ulteriormente, che nessuno si faccia parte attiva nella presentazione alle Autorità (Procura,
Polizia giudiziaria, etc.) di denunce e/o anche esposti in relazione ai fatti connessi con la lite ereditaria.
3.10. Il chiaro significato dei termini giuridici utilizzati nella transazione non consente, quindi, di allargare il contenuto della condotta omissiva dedotta in obbligazione “genericamente” e in modo tale da abbracciare anche un obbligo di astensione dal rendere dichiarazioni su richiesta della Polizia giudiziaria e/o a deporre in qualità di testimone.
24 3.11. Non è conferente il richiamo all'art. 199 cpp. Non solo non può dedursi, per quanto detto, dall'atto di transazione un obbligo di non rendere dichiarazioni e/o di non deporre come teste in un procedimento penale. Ma la disposizione al comma 1
seconda frase prevede, contrariamente all'assunto dell'appellante, un vero e proprio obbligo giuridico a carico della persona offesa dal reato a deporre. Risulta dalla richiesta e dal decreto di rinvio a giudizio (cfr. sub doc. n. 4 di parte attrice /
appellante) che insieme ad altri (tra cui un certo Parte_1
è stato imputato della commissione di diversi Persona_2
reati (di formazione di testamenti falsi, contraffazione e uso di valori bollati falsi, etc.) e che, con riferimento al terzo capo d'imputazione, è stata individuata come persona offesa l'odierno appellato (cfr. anche il verbale di audizione di Controparte_1
all'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Controparte_1
penale di Verona di data 27.03.2024, prodotto dalla difesa dell'appellato, in cui il Giudice ha ritenuto che abbia l'obbligo di deporre in qualità di persona offesa).
3.12. Come ha già evidenziato il Tribunale, nelle dichiarazioni rese dal convenuto / appellato alla Polizia giudiziaria e sopra per esteso richiamate, egli non ha mai attribuito la falsità della sottoscrizione all'attore / appellante, che non ha mai nominato nel contesto della vicenda relativa alla cambiale. CP_1
si è limitato ad affermare di non avere mai emesso
[...]
cambiali in vita sua e di non avere sottoscritto, nello specifico,
25 la cambiale oggetto di causa. Non ha utilizzato l'occasione offertagli dall'impulso investigativo della Procura per incolpare l'appellante. Le dichiarazioni rese, quindi, non costituiscono una “denuncia penale” né in senso tecnico del termine né nel senso attribuitogli nella transazione.
3.13. Del resto, lo stesso capo d'imputazione contenuto nella richiesta di rinvio per il reato di cui agli artt. 110 e 464 cp è
limitato al concorso nell'acquisto e utilizzo di valori bollati contraffatti, che il avrebbe utilizzato apponendoli, tra Pt_1
l'altro, alla cambiale ad apparente firma di , Controparte_1
nonostante la falsità anche della firma e della data, reato quest'ultimo non perseguibile per mancanza di querela
(“anch'essa falsa – falso non procedibile per mancanza di
querela”). Il che significa, a contrario, che il convenuto si è
attenuto all'obbligo di comportamento assunto nella transazione e che le sue dichiarazioni rese alla Polizia
Giudiziaria, non vertenti sull'acquisto e sull'uso di valori bollati contraffatti, non hanno avuto alcun effetto di
“confortare/confermare la tesi accusatoria”.
3.14. Infine, anche la costituzione di parte civile di CP_1
nel processo penale sopra citato non può essere
[...]
valutata come condotta di che viola l'obbligo di comportamento assunto nei confronti di per una duplice Parte_1
ragione: a) si è costituito parte civile Controparte_1
unicamente nei confronti del co-imputato ( e solo Persona_2
26 nei confronti di questi ha formulato una domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti;
b) la transazione impone l'obbligo di non presentare denunce penali per dare impulso a un procedimento penale a carico della controparte, ma non vieta di costituirsi parte civile in un procedimento penale, comunque instauratosi, nei confronti,
peraltro, di imputato diverso dalla controparte contrattuale.
3.15. Anche il secondo motivo dell'appello principale va, quindi,
rigettato.
4. Le spese del grado vanno poste per intero a carico dell'appellante in ossequio al principio di Parte_1
soccombenza (art. 91 cpc), non pesando – sotto il profilo del principio causale – l'unico motivo del gravame incidentale, pure rigettato (ragione per cui non si riconosce, però, in favore dell'appellato l'importo versato a titolo di contributo unificato).
Tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01
ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché della mancata richiesta di un compenso per la fase di trattazione in appello (cfr. nota spese depositata dall'appellato), in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellato i compensi medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e quindi: € 2.977,00 per studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente € 9.991,00 per compensi
27 d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione in appello notificato il 26.07.2023 e depositato in cancelleria in data 04.09.2023 avverso la sentenza n. 67/2023
del Tribunale di Bolzano del 26.01.2023,
rigetta
l'appello principale proposto da;
Parte_1
rigetta
l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
9.991,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte Parte_1
dell'appellante incidentale , ai sensi del Controparte_1
28 co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
29