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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27248/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CESARO CARLO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. BASSU FILIPPO ) VIA MANNO, 11 07100 SASSARI;
C.F._1
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIMATI FILIPPO Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
emetteva provvedimento di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 2 e 3 Controparte_2
RD 639/1910, 228 e 229 DLGS 51/1998, nei confronti di (per brevità: Controparte_1
) per l'importo di euro 36.408,17, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di CP_1 acqua.
propone opposizione verso il provvedimento ingiuntivo, eccependo in Controparte_1 primo luogo l'illegittimità o comunque l'inidoneità di tale provvedimento amministrativo a costituire titolo esecutivo, in quanto , non essendo un ente pubblico, sarebbe privo della potestà CP_2 di imperio che lo legittimerebbe ad emettere provvedimenti dotati di autonoma forza coattiva.
replica alla eccezione di invalidità del provvedimento impugnato proponendo una CP_2 lettura sistematica delle norme attributive del relativo potere alla categoria di enti cui appartiene la società opposta.
L'interpretazione di cui sopra, già fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1951/2022), è condivisa da questo Tribunale, che la riporta nei termini seguenti.
In forza del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 del DL 248/07 e dell'art. 52 comma 5 del 446/97, alle società partecipate integralmente dagli enti pubblici locali, può essere affidata dai medesimi enti pubblici la riscossione delle loro entrate. Ciò che si verifica nel caso di specie, in cui l'ente Città Metropolitana di Milano ha affidato a la gestione del servizio idrico, CP_2 comprensiva della riscossione delle relative entrate, dotandola dei medesimi poteri esecutivi che fanno capo all'ente pubblico partecipante.
Nel merito del credito ingiunto, l'opponente eccepisce l'anomalia dei consumi che le vengono addebitati, evidenziando che, nel periodo tra giugno 2022 e agosto 2023, si è verificata una decuplicazione dei consumi rispetto al periodo maggio/luglio 2020, a parità di uso della risorsa idrica da parte sua. Ciò dipenderebbe, secondo l'opponente, da un guasto del misuratore, il cui esatto funzionamento dovrebbe in ogni caso essere provato dall'ente erogatore, cui ne è affidata la gestione e la manutenzione. sostiene, inoltre, di aver avvisato la società erogatrice dei consumi CP_1 sproporzionati e che questa sarebbe intervenuta con un tecnico che non avrebbe verificato il funzionamento del contatore, né l'esistenza di eventuali perdite per spiegare l'anomalia e che, invece, sarebbe stata essa opponente a verificare, mediante un tecnico, che non vi fosse alcuna perdita occulta.
La convenuta replica, e documenta, che aveva avvisato l'utente, a settembre 2021, dell'anomalia dei consumi (doc. 12), e che a tale segnalazione aveva fatto riscontro la comunicazione di una foto del contatore, senza alcun commento da parte di (doc. 13), che a marzo 2022, ha inviato in loco CP_1 un tecnico, che ha redatto verbale riportando la lettura del contatore, e che l'anomalia era probabilmente dovuta ad una perdita d'acqua (doc. 14). Nuovamente, a luglio 2022, CP_2 inviava una comunicazione che segnalava la persistenza dei consumi anomali (doc. 15), senza che a ciò seguisse alcun riscontro da parte di . CP_1
Il Tribunale reputa che si possa considerare accertato in via presuntiva la dipendenza della anomalia dei consumi dalla presenza di una perdita d'acqua, ovviamente a valle del contatore, e non da un difetto del misuratore. Ciò perché, sebbene l'opponente affermi di aver verificato mediante un tecnico l'assenza di perdite d'acqua, non produce alcuna traccia documentale di ciò, né spiega il motivo per il quale abbia omesso di produrla, e neppure spiega perché abbia omesso di dare alcun riscontro di ciò prima del giudizio all'ente erogatore.
Pertanto, rivelatasi infondata l'unica eccezione sul merito del credito, esso deve considerarsi accertato e si deve confermare il provvedimento ingiuntivo portatore di esso, comprensivo dei 40 euro per il ritardo nel pagamento della fattura ingiunta e dei relativi interessi, secondo le previsioni del DLGS pagina 2 di 3 231/02, trattandosi di erogazione di acqua ad una società commerciale finalizzata al perseguimento del suo oggetto sociale.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il provvedimento di ingiunzione di pagamento n. 5860 del 16/5/23, emesso da;
Controparte_2
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini ncenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27248/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CESARO CARLO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. BASSU FILIPPO ) VIA MANNO, 11 07100 SASSARI;
C.F._1
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIMATI FILIPPO Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
emetteva provvedimento di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 2 e 3 Controparte_2
RD 639/1910, 228 e 229 DLGS 51/1998, nei confronti di (per brevità: Controparte_1
) per l'importo di euro 36.408,17, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di CP_1 acqua.
propone opposizione verso il provvedimento ingiuntivo, eccependo in Controparte_1 primo luogo l'illegittimità o comunque l'inidoneità di tale provvedimento amministrativo a costituire titolo esecutivo, in quanto , non essendo un ente pubblico, sarebbe privo della potestà CP_2 di imperio che lo legittimerebbe ad emettere provvedimenti dotati di autonoma forza coattiva.
replica alla eccezione di invalidità del provvedimento impugnato proponendo una CP_2 lettura sistematica delle norme attributive del relativo potere alla categoria di enti cui appartiene la società opposta.
L'interpretazione di cui sopra, già fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1951/2022), è condivisa da questo Tribunale, che la riporta nei termini seguenti.
In forza del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 del DL 248/07 e dell'art. 52 comma 5 del 446/97, alle società partecipate integralmente dagli enti pubblici locali, può essere affidata dai medesimi enti pubblici la riscossione delle loro entrate. Ciò che si verifica nel caso di specie, in cui l'ente Città Metropolitana di Milano ha affidato a la gestione del servizio idrico, CP_2 comprensiva della riscossione delle relative entrate, dotandola dei medesimi poteri esecutivi che fanno capo all'ente pubblico partecipante.
Nel merito del credito ingiunto, l'opponente eccepisce l'anomalia dei consumi che le vengono addebitati, evidenziando che, nel periodo tra giugno 2022 e agosto 2023, si è verificata una decuplicazione dei consumi rispetto al periodo maggio/luglio 2020, a parità di uso della risorsa idrica da parte sua. Ciò dipenderebbe, secondo l'opponente, da un guasto del misuratore, il cui esatto funzionamento dovrebbe in ogni caso essere provato dall'ente erogatore, cui ne è affidata la gestione e la manutenzione. sostiene, inoltre, di aver avvisato la società erogatrice dei consumi CP_1 sproporzionati e che questa sarebbe intervenuta con un tecnico che non avrebbe verificato il funzionamento del contatore, né l'esistenza di eventuali perdite per spiegare l'anomalia e che, invece, sarebbe stata essa opponente a verificare, mediante un tecnico, che non vi fosse alcuna perdita occulta.
La convenuta replica, e documenta, che aveva avvisato l'utente, a settembre 2021, dell'anomalia dei consumi (doc. 12), e che a tale segnalazione aveva fatto riscontro la comunicazione di una foto del contatore, senza alcun commento da parte di (doc. 13), che a marzo 2022, ha inviato in loco CP_1 un tecnico, che ha redatto verbale riportando la lettura del contatore, e che l'anomalia era probabilmente dovuta ad una perdita d'acqua (doc. 14). Nuovamente, a luglio 2022, CP_2 inviava una comunicazione che segnalava la persistenza dei consumi anomali (doc. 15), senza che a ciò seguisse alcun riscontro da parte di . CP_1
Il Tribunale reputa che si possa considerare accertato in via presuntiva la dipendenza della anomalia dei consumi dalla presenza di una perdita d'acqua, ovviamente a valle del contatore, e non da un difetto del misuratore. Ciò perché, sebbene l'opponente affermi di aver verificato mediante un tecnico l'assenza di perdite d'acqua, non produce alcuna traccia documentale di ciò, né spiega il motivo per il quale abbia omesso di produrla, e neppure spiega perché abbia omesso di dare alcun riscontro di ciò prima del giudizio all'ente erogatore.
Pertanto, rivelatasi infondata l'unica eccezione sul merito del credito, esso deve considerarsi accertato e si deve confermare il provvedimento ingiuntivo portatore di esso, comprensivo dei 40 euro per il ritardo nel pagamento della fattura ingiunta e dei relativi interessi, secondo le previsioni del DLGS pagina 2 di 3 231/02, trattandosi di erogazione di acqua ad una società commerciale finalizzata al perseguimento del suo oggetto sociale.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il provvedimento di ingiunzione di pagamento n. 5860 del 16/5/23, emesso da;
Controparte_2
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini ncenzo Nicolini
pagina 3 di 3