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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14957/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AT, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14957/2022 R.G. avente ad oggetto appello a sentenza del giudice di pace di AT tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio URZI';
- appellante -
contro
con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini,
- appellata -
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_2 C.F._2
- appellato contumace – TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12.11.2024, assegnando i termini previsti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, notificato a a mezzo PEC in data Controparte_1
08.11.2022 e a ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 11.11.2022, CP_2 Parte_1
impugnava la sentenza n. 821/22, emessa dal giudice di pace di AT e depositata in
[...]
data 11.04.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni fisici e morali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 27.08.2018.
L'appellante, dopo aver premesso che:
- in data 27.08.2018 alle ore 17.00 circa, si trovava a percorrere a piedi la via Plebiscito nel territorio del Comune di AT;
giunto all'altezza del civico 292, decideva di attraversare la strada ed all'improvviso veniva investito dal motociclo Honda Sh targato
EL07646;
- il violento impatto provocava la rovinosa caduta dell'odierno appellante ma, nell'immediatezza del sinistro, lo stesso non accusava forti dolori;
- il giorno seguente, a causa dell'acuirsi dei dolori, si recava al P.S. dell'Ospedale Vittorio
Emanuele di AT (ove gli veniva diagnosticato, in base al verbale allegato, “Rime di frattura a livello del cuboide piede dx” con prognosi di giorni trenta);
- aveva, pertanto, convenuto in giudizio gli odierni appellati e dinanzi al giudice di pace si era svolta l'attività istruttoria consistita nella audizione del teste Tes_1
[...]
impugnava la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato la domanda.
In particolare, la difesa dell'appellante domandava la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante, i fatti di causa fossero stati pacificamente chiariti con l'escussione del teste di parte attrice pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Testimone_1
Con un secondo motivo di appello, l'appellante contestava la mancata ammissione della richiesta di C.T.U. medico legale, attesa la compatibilità dei postumi invalidanti con il sinistro secondo la valutazione del medico legale di parte.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava nel merito i motivi di Controparte_1
impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, parte appellata sosteneva la correttezza della decisione del giudice di prime cure, evidenziando che:
- il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la domanda avanzata in citazione, atteso che le dichiarazioni del teste sono da Testimone_1
considerarsi non attendibili;
- parimenti, va condiviso il rigetto da parte del giudice di pace della richiesta di assunzione della C.T.U. medico legale.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, riteneva di non doversi costituire in CP_2
giudizio.
§§§§§
All'udienza del 12 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
§§§§§
Merita anzitutto precisare che l'attività istruttoria svolta dinanzi al giudice di pace è consistita sia nella audizione del teste sia nell'assunzione dell'interrogatorio Testimone_1
formale dell'attore Parte_1
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo “[non] provato il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente, per come genericamente descritta in citazione, e le lesioni documentate dai certificati medici in atti”.
§§§§§
In punto di diritto, è opportuno ricordare che "esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria… (…) Di qui, pertanto, la necessità di "distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché possa configurarsi, a monte, una responsabilità
"strutturale" ( e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento Controparte_3
al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria
( " (in motivazione, Cassazione civile sez. III, sent. 13 Controparte_4
settembre 2019, n.22857).
In base al tenore delle conclusioni sopra riportate, la sentenza impugnata ha dunque escluso l'attitudine causale dell'incidente rispetto alle lesioni documentate, arrestando la valutazione negativa in punto di causalità materiale.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che le conclusioni del giudice di pace sono state giustificate da una valutazione di genericità ed inattendibilità delle dichiarazioni del testimone in relazione al sinistro stradale.
In altri termini, nella valutazione del giudice di prime cure, difetta la prova di un sinistro sufficientemente connotato di efficienza causale rispetto all'evento lesivo.
Con tale valutazione, come ampiamente si dirà, il decisum si è arrestato "in limine" rispetto all'applicazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. .
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Merita rammentare altresì che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) – ex multis, Cassazione civile sez. II, sent. 9 agosto 2019, n. 21239.
§§§§§
Tanto premesso, la sentenza impugnata merita conferma.
Invero, coglie anzitutto nel segno l'osservazione dell'appellata circa l'inattendibilità del teste, il quale ha dichiarato di non ricordare se il conducente responsabile si fosse fermato sui luoghi benché lo stesso testimone si sia trattenuto, secondo quanto parimenti dichiarato, per il tempo necessario a prestare soccorso e financo a fornire il proprio recapito telefonico.
In effetti, secondo le dichiarazioni spontanee rese alla Compagnia assicuratrice, parte attrice ha dichiarato di avere scambiato le generalità con il conducente dello scooter.
Ebbene, in assenza di allegazioni circa un primo allontanamento del conducente, è ragionevole presumere che i predetti scambi di informazioni personali (tra il testimone e il pedone, e tra quest'ultimo e il conducente dello scooter) siano intervenuti alla presenza di tutti i soggetti.
Ciononostante, il testimone ha riferito di “non ricordare se [il conducente dello scooter] si era fermato perché mi sono premurato di soccorrere il sig. ”. Pt_1
In ogni caso, in termini che questo giudice ritiene particolarmente rilevanti, deve considerarsi che, ove la persona a bordo del motociclo non si fosse fermata, la circostanza sarebbe rimasta indelebilmente impressa nella memoria (essendosi trattato di un 'pirata della strada') e, per converso, non avere ricordo di un fatto così rilevante avrebbe dovuto condurre il teste a rassegnare, quanto meno, questa circostanza da cui desumere la permanenza sui luoghi del pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
motociclista; il rifugio nel 'non ricordo', viceversa, appare come escamotage del teste per evitare di 'incappare' in dichiarazioni in contrasto con circostanze acquisite agli atti;
discende, quindi un incidenza negativa della dichiarazione sulla complessiva attendibilità del teste.
§§§§§
Oltre a quanto sopra evidenziato, va anche rimarcato che le dichiarazioni del testimone contraddicono frontalmente le dichiarazioni rese da parte attrice.
Invero, in sede di interrogatorio formale, il sig. ha affermato che non Parte_1
attraversava la strada sulle strisce pedonali “perché in quel tratto di strada non vi sono strisce pedonali”.
Il testimone, con riferimento alla posizione del sig. al momento del sinistro, ha Pt_1 invece affermato che “dal punto in cui stava per attraversare la strada vi erano le strisce pedonali”.
Peraltro, solo per completezza di esposizione ed in aggiunta a quanto già esposto, posti i limiti di utilizzabilità dei dati emergenti dalle cd. fonti aperte (nello specifico, il web), la problematica collocazione del luogo dell'incidente secondo le dichiarazioni in atti risulta dal raffronto fra allegazioni in citazione e dichiarazioni testimoniali.
Sul punto va infatti evidenziato che nell'atto di citazione in appello viene indicato quale luogo dell'incidente la via Plebiscito all'altezza del civico 292 (così corretto il refuso contenuto nell'atto di citazione di primo grado, ove risultava altresì indicato il civico 29).
In sede di interrogatorio formale, parte attrice colloca invece l'incidente all'altezza del Bar
Lanzafame.
Il testimone ha dichiarato invece: “mi trovavo in via Plebiscito perché uscivo dalla farmacia”, riferendo genericamente di aver visto il sig. percorrere a piedi la via Plebiscito. Pt_1
Al riguardo basti considerare che la farmacia cui fa riferimento il testimone (presumibilmente la farmacia in via Plebiscito, 329) si trova sul lato opposto della carreggiata rispetto ad una pagina 6 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
piccola piazza alberata, adiacente a sua volta e su lati opposti al civico 292 (direzione del
Porto) e al Bar Lanzafame (in direzione opposta).
§§§§§
Ancora, l'attendibilità del testimone è messa in discussione da un elemento di natura oggettiva, ossia la dichiarazione, di natura confessoria (resa da parte attrice alla Compagnia di assicurazione ed allegata alla comparsa di costituzione di primo grado), dalla quale risulta che
“non vi erano testimoni”.
Sul punto, non convince il chiarimento fornito successivamente dalla stessa parte attrice, in sede di interrogatorio formale.
Parte attrice ha infatti sostenuto che il significato della predetta affermazione all'udienza del
27.12.2021 era nel senso che “intendevo dire che non avevo persone in mia compagnia, mentre hanno assistito al sinistro diverse persone”.
Appare inverosimile che il termine “testimoni”, percepito anche nell'uso comune come riferito a persone che hanno diretta conoscenza di determinati fatti, possa essere stato impiegato nella diversa accezione in seguito rappresentata dallo stesso attore dichiarante.
Pertanto, la riferita assenza di testimoni contraddice la presenza stessa del teste Tes_1
In ogni caso, contraddice il contenuto della relativa dichiarazione secondo cui “c'erano altre persone che soccorrevano il sig. ”. Pt_1
§§§§§
Infine, vale rimarcare l'assenza di precisione e completezza della dichiarazione del testimone.
Egli, infatti, afferma: “non ricordavo [da intendere “non ricordo”, essendo evidente l'errore di trascrizione] dove fosse avvenuto l'impatto ma ricordo che avvertiva dolore al piede. Non ricordo se piede dx o sx. (…) non ricordo se [il conducente] si era fermato (…) e non ricordo se è intervenuta la P.M. [polizia municipale] (…)”.
pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Di là della ricaduta in punto di attendibilità del testimone, si tratta di lacune che ad un tempo valgono a lasciare sprovvisto di prova il fatto costitutivo del diritto risarcitorio fatto valere.
In particolare, rimangono non chiariti l'entità dell'impatto e l'esatto punto di contatto;
più in generale, la dinamica del sinistro quale fatto idoneo a determinare le lesioni del tipo di quelle documentate.
§§§§§
Il deficit probatorio evidenziato non può del resto ritenersi superabile con la astratta compatibilità delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale.
Tanto perché detta compatibilità astratta non prova che, in concreto, si sia verificato proprio il sinistro stradale in relazione al quale è stata proposta la domanda risarcitoria.
Queste considerazioni sono sufficienti per esaurire la valutazione della valenza probatoria del verbale del P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di AT e della consulenza di parte allegati in atti.
§§§§§
In conclusione, la inidoneità (per le ragioni esposte) delle dichiarazioni rese dal testimone, con valutazione del giudice di prime cure condivisa dal Tribunale, ha privato la difesa di parte attrice, in mancanza di altri elementi di prova, della possibilità di provare quanto allegato in citazione.
Pertanto, le uniche prove acquisite nel giudizio di primo grado non permettono di affermare la verificazione del sinistro, almeno nelle modalità prospettate nell'atto introduttivo della causa.
Tanto, lo si ripete, arresta il decisum "in limine" rispetto all'applicazione dell'art. 2054, comma
1, cod. civ, e ad esso rimane pertanto estranea ogni questione relativa alla corretta distribuzione degli oneri probatori in relazione alla fattispecie ivi prevista.
pagina 8 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Infatti, la operatività della presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo a fronte del coinvolgimento di pedoni e velocipedi, pur invertendo l'onere della prova in merito al profilo della colpevolezza, in deroga alla presunzione di pari responsabilità prevista ex art. 2054, comma 2, cod. civ., non esonera l'attore dall'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, quali il fatto, il danno e il nesso di causa.
§§§§§
All'infondatezza del primo motivo di appello consegue la infondatezza del secondo.
In particolare, la sollecitazione all'ammissione della C.T.U. non può essere utilmente invocata dal momento che essa si pone in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui "il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cassazione civile sez. VI, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218).
§§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Vanno dichiarati sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14957/2022 R.G. così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.700,00
[...]
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. , Persona_1
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio e della dott.ssa , funzionario Persona_2
in servizio presso questo Ufficio. CP_5
AT, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AT, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14957/2022 R.G. avente ad oggetto appello a sentenza del giudice di pace di AT tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio URZI';
- appellante -
contro
con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini,
- appellata -
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_2 C.F._2
- appellato contumace – TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12.11.2024, assegnando i termini previsti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, notificato a a mezzo PEC in data Controparte_1
08.11.2022 e a ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 11.11.2022, CP_2 Parte_1
impugnava la sentenza n. 821/22, emessa dal giudice di pace di AT e depositata in
[...]
data 11.04.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni fisici e morali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 27.08.2018.
L'appellante, dopo aver premesso che:
- in data 27.08.2018 alle ore 17.00 circa, si trovava a percorrere a piedi la via Plebiscito nel territorio del Comune di AT;
giunto all'altezza del civico 292, decideva di attraversare la strada ed all'improvviso veniva investito dal motociclo Honda Sh targato
EL07646;
- il violento impatto provocava la rovinosa caduta dell'odierno appellante ma, nell'immediatezza del sinistro, lo stesso non accusava forti dolori;
- il giorno seguente, a causa dell'acuirsi dei dolori, si recava al P.S. dell'Ospedale Vittorio
Emanuele di AT (ove gli veniva diagnosticato, in base al verbale allegato, “Rime di frattura a livello del cuboide piede dx” con prognosi di giorni trenta);
- aveva, pertanto, convenuto in giudizio gli odierni appellati e dinanzi al giudice di pace si era svolta l'attività istruttoria consistita nella audizione del teste Tes_1
[...]
impugnava la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato la domanda.
In particolare, la difesa dell'appellante domandava la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante, i fatti di causa fossero stati pacificamente chiariti con l'escussione del teste di parte attrice pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Testimone_1
Con un secondo motivo di appello, l'appellante contestava la mancata ammissione della richiesta di C.T.U. medico legale, attesa la compatibilità dei postumi invalidanti con il sinistro secondo la valutazione del medico legale di parte.
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava nel merito i motivi di Controparte_1
impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, parte appellata sosteneva la correttezza della decisione del giudice di prime cure, evidenziando che:
- il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la domanda avanzata in citazione, atteso che le dichiarazioni del teste sono da Testimone_1
considerarsi non attendibili;
- parimenti, va condiviso il rigetto da parte del giudice di pace della richiesta di assunzione della C.T.U. medico legale.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, riteneva di non doversi costituire in CP_2
giudizio.
§§§§§
All'udienza del 12 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
§§§§§
Merita anzitutto precisare che l'attività istruttoria svolta dinanzi al giudice di pace è consistita sia nella audizione del teste sia nell'assunzione dell'interrogatorio Testimone_1
formale dell'attore Parte_1
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo “[non] provato il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente, per come genericamente descritta in citazione, e le lesioni documentate dai certificati medici in atti”.
§§§§§
In punto di diritto, è opportuno ricordare che "esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria… (…) Di qui, pertanto, la necessità di "distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché possa configurarsi, a monte, una responsabilità
"strutturale" ( e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento Controparte_3
al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria
( " (in motivazione, Cassazione civile sez. III, sent. 13 Controparte_4
settembre 2019, n.22857).
In base al tenore delle conclusioni sopra riportate, la sentenza impugnata ha dunque escluso l'attitudine causale dell'incidente rispetto alle lesioni documentate, arrestando la valutazione negativa in punto di causalità materiale.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che le conclusioni del giudice di pace sono state giustificate da una valutazione di genericità ed inattendibilità delle dichiarazioni del testimone in relazione al sinistro stradale.
In altri termini, nella valutazione del giudice di prime cure, difetta la prova di un sinistro sufficientemente connotato di efficienza causale rispetto all'evento lesivo.
Con tale valutazione, come ampiamente si dirà, il decisum si è arrestato "in limine" rispetto all'applicazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. .
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Merita rammentare altresì che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) – ex multis, Cassazione civile sez. II, sent. 9 agosto 2019, n. 21239.
§§§§§
Tanto premesso, la sentenza impugnata merita conferma.
Invero, coglie anzitutto nel segno l'osservazione dell'appellata circa l'inattendibilità del teste, il quale ha dichiarato di non ricordare se il conducente responsabile si fosse fermato sui luoghi benché lo stesso testimone si sia trattenuto, secondo quanto parimenti dichiarato, per il tempo necessario a prestare soccorso e financo a fornire il proprio recapito telefonico.
In effetti, secondo le dichiarazioni spontanee rese alla Compagnia assicuratrice, parte attrice ha dichiarato di avere scambiato le generalità con il conducente dello scooter.
Ebbene, in assenza di allegazioni circa un primo allontanamento del conducente, è ragionevole presumere che i predetti scambi di informazioni personali (tra il testimone e il pedone, e tra quest'ultimo e il conducente dello scooter) siano intervenuti alla presenza di tutti i soggetti.
Ciononostante, il testimone ha riferito di “non ricordare se [il conducente dello scooter] si era fermato perché mi sono premurato di soccorrere il sig. ”. Pt_1
In ogni caso, in termini che questo giudice ritiene particolarmente rilevanti, deve considerarsi che, ove la persona a bordo del motociclo non si fosse fermata, la circostanza sarebbe rimasta indelebilmente impressa nella memoria (essendosi trattato di un 'pirata della strada') e, per converso, non avere ricordo di un fatto così rilevante avrebbe dovuto condurre il teste a rassegnare, quanto meno, questa circostanza da cui desumere la permanenza sui luoghi del pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
motociclista; il rifugio nel 'non ricordo', viceversa, appare come escamotage del teste per evitare di 'incappare' in dichiarazioni in contrasto con circostanze acquisite agli atti;
discende, quindi un incidenza negativa della dichiarazione sulla complessiva attendibilità del teste.
§§§§§
Oltre a quanto sopra evidenziato, va anche rimarcato che le dichiarazioni del testimone contraddicono frontalmente le dichiarazioni rese da parte attrice.
Invero, in sede di interrogatorio formale, il sig. ha affermato che non Parte_1
attraversava la strada sulle strisce pedonali “perché in quel tratto di strada non vi sono strisce pedonali”.
Il testimone, con riferimento alla posizione del sig. al momento del sinistro, ha Pt_1 invece affermato che “dal punto in cui stava per attraversare la strada vi erano le strisce pedonali”.
Peraltro, solo per completezza di esposizione ed in aggiunta a quanto già esposto, posti i limiti di utilizzabilità dei dati emergenti dalle cd. fonti aperte (nello specifico, il web), la problematica collocazione del luogo dell'incidente secondo le dichiarazioni in atti risulta dal raffronto fra allegazioni in citazione e dichiarazioni testimoniali.
Sul punto va infatti evidenziato che nell'atto di citazione in appello viene indicato quale luogo dell'incidente la via Plebiscito all'altezza del civico 292 (così corretto il refuso contenuto nell'atto di citazione di primo grado, ove risultava altresì indicato il civico 29).
In sede di interrogatorio formale, parte attrice colloca invece l'incidente all'altezza del Bar
Lanzafame.
Il testimone ha dichiarato invece: “mi trovavo in via Plebiscito perché uscivo dalla farmacia”, riferendo genericamente di aver visto il sig. percorrere a piedi la via Plebiscito. Pt_1
Al riguardo basti considerare che la farmacia cui fa riferimento il testimone (presumibilmente la farmacia in via Plebiscito, 329) si trova sul lato opposto della carreggiata rispetto ad una pagina 6 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
piccola piazza alberata, adiacente a sua volta e su lati opposti al civico 292 (direzione del
Porto) e al Bar Lanzafame (in direzione opposta).
§§§§§
Ancora, l'attendibilità del testimone è messa in discussione da un elemento di natura oggettiva, ossia la dichiarazione, di natura confessoria (resa da parte attrice alla Compagnia di assicurazione ed allegata alla comparsa di costituzione di primo grado), dalla quale risulta che
“non vi erano testimoni”.
Sul punto, non convince il chiarimento fornito successivamente dalla stessa parte attrice, in sede di interrogatorio formale.
Parte attrice ha infatti sostenuto che il significato della predetta affermazione all'udienza del
27.12.2021 era nel senso che “intendevo dire che non avevo persone in mia compagnia, mentre hanno assistito al sinistro diverse persone”.
Appare inverosimile che il termine “testimoni”, percepito anche nell'uso comune come riferito a persone che hanno diretta conoscenza di determinati fatti, possa essere stato impiegato nella diversa accezione in seguito rappresentata dallo stesso attore dichiarante.
Pertanto, la riferita assenza di testimoni contraddice la presenza stessa del teste Tes_1
In ogni caso, contraddice il contenuto della relativa dichiarazione secondo cui “c'erano altre persone che soccorrevano il sig. ”. Pt_1
§§§§§
Infine, vale rimarcare l'assenza di precisione e completezza della dichiarazione del testimone.
Egli, infatti, afferma: “non ricordavo [da intendere “non ricordo”, essendo evidente l'errore di trascrizione] dove fosse avvenuto l'impatto ma ricordo che avvertiva dolore al piede. Non ricordo se piede dx o sx. (…) non ricordo se [il conducente] si era fermato (…) e non ricordo se è intervenuta la P.M. [polizia municipale] (…)”.
pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Di là della ricaduta in punto di attendibilità del testimone, si tratta di lacune che ad un tempo valgono a lasciare sprovvisto di prova il fatto costitutivo del diritto risarcitorio fatto valere.
In particolare, rimangono non chiariti l'entità dell'impatto e l'esatto punto di contatto;
più in generale, la dinamica del sinistro quale fatto idoneo a determinare le lesioni del tipo di quelle documentate.
§§§§§
Il deficit probatorio evidenziato non può del resto ritenersi superabile con la astratta compatibilità delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale.
Tanto perché detta compatibilità astratta non prova che, in concreto, si sia verificato proprio il sinistro stradale in relazione al quale è stata proposta la domanda risarcitoria.
Queste considerazioni sono sufficienti per esaurire la valutazione della valenza probatoria del verbale del P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di AT e della consulenza di parte allegati in atti.
§§§§§
In conclusione, la inidoneità (per le ragioni esposte) delle dichiarazioni rese dal testimone, con valutazione del giudice di prime cure condivisa dal Tribunale, ha privato la difesa di parte attrice, in mancanza di altri elementi di prova, della possibilità di provare quanto allegato in citazione.
Pertanto, le uniche prove acquisite nel giudizio di primo grado non permettono di affermare la verificazione del sinistro, almeno nelle modalità prospettate nell'atto introduttivo della causa.
Tanto, lo si ripete, arresta il decisum "in limine" rispetto all'applicazione dell'art. 2054, comma
1, cod. civ, e ad esso rimane pertanto estranea ogni questione relativa alla corretta distribuzione degli oneri probatori in relazione alla fattispecie ivi prevista.
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Infatti, la operatività della presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo a fronte del coinvolgimento di pedoni e velocipedi, pur invertendo l'onere della prova in merito al profilo della colpevolezza, in deroga alla presunzione di pari responsabilità prevista ex art. 2054, comma 2, cod. civ., non esonera l'attore dall'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, quali il fatto, il danno e il nesso di causa.
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All'infondatezza del primo motivo di appello consegue la infondatezza del secondo.
In particolare, la sollecitazione all'ammissione della C.T.U. non può essere utilmente invocata dal momento che essa si pone in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui "il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cassazione civile sez. VI, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218).
§§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Vanno dichiarati sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14957/2022 R.G. così statuisce:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.700,00
[...]
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
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- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. , Persona_1
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio e della dott.ssa , funzionario Persona_2
in servizio presso questo Ufficio. CP_5
AT, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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