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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 22/10/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 13.20 compaiono:
l'avv. VERONICA BARZANTI per Controparte_1
nessuno per Controparte_2
nessuno per Controparte_3
Il giudice invita il procuratore a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Barzanti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
Pagina | 1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 22/10/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2075/2023 tra le parti:
Attore: , con l'avv. BARZANTI VERONICA Controparte_1
Convenuti: , contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (di Controparte_1 seguito, per ragioni di brevità, “ ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1
86/2023 del 16.2.2023 emessa nel giudizio RG. 1790/22, non notificata, con la quale il
Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da CP_3 Controparte_2
annullando plurime ingiunzioni fiscali emesse dalla stessa a seguito del mancato
[...] pagamento di verbali di accertamento e contestazione per violazione al C.d.S. (412933,
412936, 413071, 413178, 413267, 413346, 413371, 413407, 413592, 413602, 413734, 414358,
414458, 414670, 415102, 415377, 416152, 416850, 417037, 417086, 417170 tutte dell'anno
2022 notificate in data 8/4/2022), compensando tra le parti le spese di lite.
In primo grado la società , con ricorso depositato ai sensi dell'art. Controparte_2
615 c.p.c., aveva adito il Giudice di Pace di affinché dichiarasse la nullità delle CP_3 ingiunzioni di pagamento ricevute per il mancato invio della comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo ex art. 1 comma 544 L. 228/2012, nonchè la nullità delle ingiunzioni per mancanza della motivazione, per la mancata allegazione dei
Pagina | 2 verbali presupposti alle ingiunzioni e con riferimento a questi ultimi aveva dedotto l'insussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla società di noleggio che avrebbe comunicato tempestivamente i dati dei soggetti locatari, autori dell'infrazione.
La società ricorrente, specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli, aveva riferito di aver prontamente comunicato i dati dei locatari alla Polizia Municipale di e che l'art. 196 C.d.S. doveva essere interpretato nel senso che la responsabilità CP_3 relativamente alle violazioni al C.d.S. è solidale tra il locatario e l'autore della violazione, con esclusione del proprietario – locatore.
L'odierna appellante, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e la piena legittimità delle ingiunzioni di pagamento impugnate.
Il Giudice di Pace di , con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione CP_3 ritenendo violato l'obbligo di comunicazione preventiva dei debiti iscritti a ruolo di cui all'art. 1 comma 544 legge 228/2012, risultando la stessa obbligatoria non solo per le cartelle esattoriali ma anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D. 639/1910.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, l'ha Parte_2 impugnata affermando che il primo giudice ha errato nel ritenere applicabile la norma sopra richiamata anche con riferimento alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse ex R.D. 639/1910 parificando l'ingiunzione di pagamento alla cartella esattoriale. Secondo l'appellante, infatti, nel caso di specie, nessun obbligo sussisteva a carico della medesima circa l'invio di tale comunicazione in quanto l'atto, oltre a non poter essere qualificato all'interno del sistema dei ruoli, non è qualificabile, né formalmente né sostanzialmente, quale atto esecutivo o cautelare. Le ingiunzioni fiscali impugnate, infatti, costituiscono un atto funzionale all'avvio, in caso di mancato pagamento o in caso di tempestiva impugnazione, dell'eventuale fase cautelare o esecutiva.
Relativamente agli altri motivi di ricorso in primo grado, non decisi in quanto assorbiti dalla sentenza emessa, ha dedotto che le ingiunzioni di pagamento recano una motivazione per relationem ai precedenti verbali al C.d.S. regolarmente notificati, ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione (Cass. 22510/2019) e comunque, le stesse ingiunzioni recano in modo non equivoco la specificazione tipologica della pretesa creditoria insoluta, ivi indicando la data di emissione, la data di notificazione e l'importo dovuto.
Pagina | 3 In merito, poi, alla asserita carenza di legittimazione passiva parte appellante ha evidenziato che l'adempimento dell'obbligo di comunicare i dati del soggetto locatario non esclude la responsabilità solidale della proprietaria locatrice, come affermato dall'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione e la modifica dell'art. 196
C.d.S. introdotta dal D.L. 10.9.2021 n. 121 non ha effetto retroattivo.
Per tali ragioni, l'appellante ha formulato richiesta di riforma totale della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come indicate in epigrafe.
Il e la società pur ritualmente citate, non si Controparte_3 Controparte_2 sono costituite in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, nonché fascicolo di parte appellata (Cass. SS.UU. 4835/2023) la causa è stata Controparte_2 discussa oralmente all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni di parte appellante così come indicate nel verbale.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Mancato invio della comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente attribuito all'ingiunzione fiscale natura di atto esecutivo e su tale presupposto ha ritenuto che tale atto dovesse essere preceduto, almeno centoventi giorni prima, da una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 in mancanza della quale non sono possibili azioni cautelari ed esecutive.
Tuttavia, occorre considerare che l'ingiunzione fiscale è atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, svolge una funzione accertativa “in quanto atto complesso volto
a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicchè non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione.” (cfr. Cass. 18940/2016). Trattasi, pertanto, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la stessa funzione della cartella di pagamento (cfr. Cass. Ordinanza SS.UU. 10958/2005: “In tema di riscossione dei tributi locali, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa (nella fattispecie, in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, poiché
l'ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546. In considerazione, infatti, dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale
Pagina | 4 tributario nel suo complesso - con particolare riferimento agli strumenti di tutela apprestati per il contribuente, quale, ad esempio, il potere delle commissioni tributarie di sospendere
l'esecutività dell'atto impugnato, introdotto dal detto d.lgs. n. 546 del 1992 -, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione.”). Ne consegue che “nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicchè, attesa l'inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto.” (cfr. Cass. 12674/2016).
Mancanza di motivazione delle ingiunzioni di pagamento.
Il secondo motivo di opposizione, non esaminato dal giudice di primo grado, ma in questa sede da esaminare per l'effetto completamente devolutivo dell'atto di appello, non merita accoglimento.
La motivazione per relationem contenuta nelle ingiunzioni di pagamento deve ritenersi del tutto legittima, tenuto conto che nella stessa vengono indicati la tipologia del credito relativo a sanzione amministrativa, il numero del verbale di accertamento, la targa del veicolo, la data di emissione dell'atto e la data della sua notifica, nonché
l'importo dovuto. Emerge, inoltre, dalla disamina del fascicolo di parte appellata che i verbali di accertamento sono stati tutti regolarmente notificati, tanto che ad ogni ingiunzione di pagamento è allegata comunicazione della società appellata relativa ai dati del soggetto conducente che aveva concretamente commesso le infrazioni rilevate.
(cfr. Cass. 18073/2008: “in tema di motivazione 'per relationem' degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause
d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli.”).
Pagina | 5 Insussistenza della obbligazione solidale in capo alla società di noleggio che avrebbe comunicato tempestivamente i dati dei soggetti locatari, autori delle infrazioni.
L'eccezione sollevata dalla società in primo grado non merita Controparte_2 accoglimento.
Il difetto di legittimazione passiva contestato dall'odierna appellata doveva essere fatto valere proponendo opposizione ai verbali di accertamento notificati ai sensi degli artt.
203 e 204 Codice della Strada e articolo 7 D.lgs. 150/2011 e non in sede di opposizione per la prima volta, posto che i verbali di accertamento, non opposti nei termini di legge, acquistano efficacia di titolo esecutivo anche per ipotesi viziato (cfr. Cass.
32920/2022: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall'inapplicabilità, alla società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204 bis
c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicchè l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”. ; Cass. Ordinanza 9059/2021: “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che
l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).”.).
Tanto basta per accogliere l'appello.
Le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado dovranno essere poste a carico di parte appellata in applicazione del principio della Controparte_4 soccombenza.
Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività concretamente svolta e del valore della controversia.
Pagina | 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 86/2023, conferma le ingiunzioni di pagamento n. 412933, 412936, CP_3
413071, 413178, 413267, 413346, 413371, 413407, 413592, 413602, 413734, 414358,
414458, 414670, 415102, 415377, 416152, 416850, 417037, 417086, 417170 tutte dell'anno 2022 notificate in data 8/4/2022;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese Controparte_2 processuali sostenute da parte appellante nei due gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 2.090,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in euro
2.547,00 per compensi, euro 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Prato, 22.10.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
Pagina | 7
UDIENZA del 22/10/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 13.20 compaiono:
l'avv. VERONICA BARZANTI per Controparte_1
nessuno per Controparte_2
nessuno per Controparte_3
Il giudice invita il procuratore a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Barzanti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
Pagina | 1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 22/10/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2075/2023 tra le parti:
Attore: , con l'avv. BARZANTI VERONICA Controparte_1
Convenuti: , contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (di Controparte_1 seguito, per ragioni di brevità, “ ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1
86/2023 del 16.2.2023 emessa nel giudizio RG. 1790/22, non notificata, con la quale il
Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da CP_3 Controparte_2
annullando plurime ingiunzioni fiscali emesse dalla stessa a seguito del mancato
[...] pagamento di verbali di accertamento e contestazione per violazione al C.d.S. (412933,
412936, 413071, 413178, 413267, 413346, 413371, 413407, 413592, 413602, 413734, 414358,
414458, 414670, 415102, 415377, 416152, 416850, 417037, 417086, 417170 tutte dell'anno
2022 notificate in data 8/4/2022), compensando tra le parti le spese di lite.
In primo grado la società , con ricorso depositato ai sensi dell'art. Controparte_2
615 c.p.c., aveva adito il Giudice di Pace di affinché dichiarasse la nullità delle CP_3 ingiunzioni di pagamento ricevute per il mancato invio della comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo ex art. 1 comma 544 L. 228/2012, nonchè la nullità delle ingiunzioni per mancanza della motivazione, per la mancata allegazione dei
Pagina | 2 verbali presupposti alle ingiunzioni e con riferimento a questi ultimi aveva dedotto l'insussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla società di noleggio che avrebbe comunicato tempestivamente i dati dei soggetti locatari, autori dell'infrazione.
La società ricorrente, specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli, aveva riferito di aver prontamente comunicato i dati dei locatari alla Polizia Municipale di e che l'art. 196 C.d.S. doveva essere interpretato nel senso che la responsabilità CP_3 relativamente alle violazioni al C.d.S. è solidale tra il locatario e l'autore della violazione, con esclusione del proprietario – locatore.
L'odierna appellante, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e la piena legittimità delle ingiunzioni di pagamento impugnate.
Il Giudice di Pace di , con la sentenza appellata, ha accolto l'opposizione CP_3 ritenendo violato l'obbligo di comunicazione preventiva dei debiti iscritti a ruolo di cui all'art. 1 comma 544 legge 228/2012, risultando la stessa obbligatoria non solo per le cartelle esattoriali ma anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D. 639/1910.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, l'ha Parte_2 impugnata affermando che il primo giudice ha errato nel ritenere applicabile la norma sopra richiamata anche con riferimento alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse ex R.D. 639/1910 parificando l'ingiunzione di pagamento alla cartella esattoriale. Secondo l'appellante, infatti, nel caso di specie, nessun obbligo sussisteva a carico della medesima circa l'invio di tale comunicazione in quanto l'atto, oltre a non poter essere qualificato all'interno del sistema dei ruoli, non è qualificabile, né formalmente né sostanzialmente, quale atto esecutivo o cautelare. Le ingiunzioni fiscali impugnate, infatti, costituiscono un atto funzionale all'avvio, in caso di mancato pagamento o in caso di tempestiva impugnazione, dell'eventuale fase cautelare o esecutiva.
Relativamente agli altri motivi di ricorso in primo grado, non decisi in quanto assorbiti dalla sentenza emessa, ha dedotto che le ingiunzioni di pagamento recano una motivazione per relationem ai precedenti verbali al C.d.S. regolarmente notificati, ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione (Cass. 22510/2019) e comunque, le stesse ingiunzioni recano in modo non equivoco la specificazione tipologica della pretesa creditoria insoluta, ivi indicando la data di emissione, la data di notificazione e l'importo dovuto.
Pagina | 3 In merito, poi, alla asserita carenza di legittimazione passiva parte appellante ha evidenziato che l'adempimento dell'obbligo di comunicare i dati del soggetto locatario non esclude la responsabilità solidale della proprietaria locatrice, come affermato dall'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione e la modifica dell'art. 196
C.d.S. introdotta dal D.L. 10.9.2021 n. 121 non ha effetto retroattivo.
Per tali ragioni, l'appellante ha formulato richiesta di riforma totale della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come indicate in epigrafe.
Il e la società pur ritualmente citate, non si Controparte_3 Controparte_2 sono costituite in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, nonché fascicolo di parte appellata (Cass. SS.UU. 4835/2023) la causa è stata Controparte_2 discussa oralmente all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni di parte appellante così come indicate nel verbale.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Mancato invio della comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente attribuito all'ingiunzione fiscale natura di atto esecutivo e su tale presupposto ha ritenuto che tale atto dovesse essere preceduto, almeno centoventi giorni prima, da una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 in mancanza della quale non sono possibili azioni cautelari ed esecutive.
Tuttavia, occorre considerare che l'ingiunzione fiscale è atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, svolge una funzione accertativa “in quanto atto complesso volto
a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicchè non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione.” (cfr. Cass. 18940/2016). Trattasi, pertanto, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la stessa funzione della cartella di pagamento (cfr. Cass. Ordinanza SS.UU. 10958/2005: “In tema di riscossione dei tributi locali, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa (nella fattispecie, in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, poiché
l'ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546. In considerazione, infatti, dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale
Pagina | 4 tributario nel suo complesso - con particolare riferimento agli strumenti di tutela apprestati per il contribuente, quale, ad esempio, il potere delle commissioni tributarie di sospendere
l'esecutività dell'atto impugnato, introdotto dal detto d.lgs. n. 546 del 1992 -, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione.”). Ne consegue che “nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicchè, attesa l'inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto.” (cfr. Cass. 12674/2016).
Mancanza di motivazione delle ingiunzioni di pagamento.
Il secondo motivo di opposizione, non esaminato dal giudice di primo grado, ma in questa sede da esaminare per l'effetto completamente devolutivo dell'atto di appello, non merita accoglimento.
La motivazione per relationem contenuta nelle ingiunzioni di pagamento deve ritenersi del tutto legittima, tenuto conto che nella stessa vengono indicati la tipologia del credito relativo a sanzione amministrativa, il numero del verbale di accertamento, la targa del veicolo, la data di emissione dell'atto e la data della sua notifica, nonché
l'importo dovuto. Emerge, inoltre, dalla disamina del fascicolo di parte appellata che i verbali di accertamento sono stati tutti regolarmente notificati, tanto che ad ogni ingiunzione di pagamento è allegata comunicazione della società appellata relativa ai dati del soggetto conducente che aveva concretamente commesso le infrazioni rilevate.
(cfr. Cass. 18073/2008: “in tema di motivazione 'per relationem' degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione;
infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause
d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli.”).
Pagina | 5 Insussistenza della obbligazione solidale in capo alla società di noleggio che avrebbe comunicato tempestivamente i dati dei soggetti locatari, autori delle infrazioni.
L'eccezione sollevata dalla società in primo grado non merita Controparte_2 accoglimento.
Il difetto di legittimazione passiva contestato dall'odierna appellata doveva essere fatto valere proponendo opposizione ai verbali di accertamento notificati ai sensi degli artt.
203 e 204 Codice della Strada e articolo 7 D.lgs. 150/2011 e non in sede di opposizione per la prima volta, posto che i verbali di accertamento, non opposti nei termini di legge, acquistano efficacia di titolo esecutivo anche per ipotesi viziato (cfr. Cass.
32920/2022: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall'inapplicabilità, alla società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204 bis
c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicchè l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”. ; Cass. Ordinanza 9059/2021: “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che
l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).”.).
Tanto basta per accogliere l'appello.
Le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado dovranno essere poste a carico di parte appellata in applicazione del principio della Controparte_4 soccombenza.
Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività concretamente svolta e del valore della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 86/2023, conferma le ingiunzioni di pagamento n. 412933, 412936, CP_3
413071, 413178, 413267, 413346, 413371, 413407, 413592, 413602, 413734, 414358,
414458, 414670, 415102, 415377, 416152, 416850, 417037, 417086, 417170 tutte dell'anno 2022 notificate in data 8/4/2022;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese Controparte_2 processuali sostenute da parte appellante nei due gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 2.090,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in euro
2.547,00 per compensi, euro 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Prato, 22.10.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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