Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 15 MAGGIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1230/2024 R.G.
TRA
nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Lucia Casaburo Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 23.01.20234, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di persona disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetta la periziata non determina né
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Infine, la parte ricorrente fa riferimento ad alcune patologie documentate, che non sarebbero state considerate in maniera approfondita dal CTU, quali l'epilessia, in buon compenso farmacologico e la cecità, che il CTu ha, invece, diligentemente esaminato e valutato e in relazione alle quali ha affermato che il complesso patologico riscontrato non incide sulle conclusioni diagnostiche.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, ( già dichiarato dalla Commissione Medica invalido nella misura del 100%) tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Di contro, il CTu ha evidenziato come il quadro clinico non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo il ricorrente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In particolare, il CTU ha rilevato che tutte le alterazioni riscontrate (Esiti di meningioma trattato chirurgicamente. Epilessia generalizzata. Disturbo depressivo. Trombofilia ereditaria. Microlitiasi renale) da cui è affetto il ricorrente non determinano un deficit funzionale di gravità tale da abolire o ridurre gravemente la autonomia del periziato e sono del tutto compatibili con lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, consentendo, sebbene lentamente e sia pure per brevi tragitti, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. Si legge nell'elaborato: “Le affezioni de quo, in accordo e di conforto con quanto emerso all'esame clinico, non risultano foriere di incidenza significativa sull'assolvimento autonomo delle basilari mansioni quotidiane, atte alla cura e mantenimento della propria persona, non giustificando dunque la necessità di assistenza continua”, né sono integrati i requisiti per il riconoscimento del benefico di cui alla l 104/92 art.
3.comma 3° giacchè le alterazioni, seppur significative, non sono risultate “ascrivibili alla connotazione di gravità”.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, (cfr RMN Cranio rilasciato dal Centro Medicina Futura in data 05.02.2025 e del certificato
ASL Na3 – ambulatorio FKT del 16.02.2024) senza fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alle prestazioni richieste in giudizio con la decorrenza auspicata. (Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023). In ogni caso,
dagli stessi non si evince l'impossibilità alla deambulazione autonoma ovvero una impossibilità al compimento autonomo degli atti della vita quotidiana;
anzi dal referto della RMN del 05.02.2025, si evince la non sussistenza di apprezzabili elementi di patologia acuta e/o subacuta nello studio di diffusione. Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento e al beneficio di persona disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art.3 comma
3°.
CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 16 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini