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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 maggio 2024,
da
, C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed Elisa Caretta giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 - c. 3 c.p.c. che forma parte integrante del presente ricorso. PEC:
Email_1 Email_2
Email_3
appellante
contro
Controparte_1
( - C.F. in persona del legale
[...] CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore per il Veneto, con gli avv.ti Odetta Donazzan e Maria
Antonella Borsetto, per mandato generale alle liti del 29.08.2024 rep. n. 118.151 e racc.
n. 33798 pec: Email_4 Email_5
appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Vicenza n. 561/2023 d.d.
30.11.2023, non notificata.-
In punto: riconoscimento malattia professionale.-
CONCLUSIONI
Antonietta: Parte_1
1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza dell'evento infortunistico / malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; 2. per tali effetti, condannare la resistente:
Controparte_3
P. Iva C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 pro tempore con sede in Roma, p.le G. Pastore n. 6, c.a.p. 00144 e domiciliato presso la sede provinciale di , v.le Milano n. 61/63, c.a.p. 36100, a corrispondere alla CP_1 ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
3. il tutto con maggiorazione degli interessi legali dal centuventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (23.05.2022) fino al saldo ai sensi dell'art.
16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006;
4. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, sia di primo grado
e sia di quello corrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
INAIL:
1)Respingersi l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza Parte_2
n. 56172023 del Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, resa inter partes, confermandosi per
l'effetto in ogni sua parte l'impugnata decisione, attesa l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto atti a riconoscere le prestazioni previdenziali assicurative invocate nel giudizio di prime cure, anche all'esito della CTU espletata, per prescrizione, o con qualunque altra statuizione. IN OGNI CASO: spese di lite come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29.04.2022, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della natura tecnopatica della patologia spondilodiscopatia del rachide lombare, con conseguente diritto alle prestazioni assicurative.
2 Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto -ai sensi CP_2 dell'art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965 - essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui l'assicurata aveva maturato la consapevolezza della possibile dipendenza da causa lavorativa della patologia e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso, compensava le spese di lite e poneva i costi della CTU in capo alla parte resistente.
In parte motiva evidenziava che: “La ricorrente ritiene di Parte_1 avere contratto malattia professionale (spondilodiscopatia del rachide lombare) in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La ricorrente ha svolto, dal 2004 al 2008, mansioni di addetta pulizie e di operaia per il confezionamento prodotti e dal
2010 lavora presso la Casa di Riposo “Bonagura” in qualità di O.S.S., dapprima con orario di lavoro pieno e, in seguito alle prime manifestazioni della patologia alla schiena, con orario di lavoro progressivamente ridotto (da 38 a 27, da 27 a 24 e infine da 24 a 20 ore settimanali). La dipendente afferma di avere sempre svolto attività comportante movimentazione manuale di carichi ed uso di forza con assunzione di posture incongrue. Inizialmente, infatti, la stessa si è occupata del trasferimento dei degenti dal letto alla carrozzina, dell'accompagnamento degli stessi al bagno, del cambio di postura dei pazienti allettati e del trasporto di pesanti sacchi di rifiuti. La
allega di avere continuato a svolgere mansioni gravose dopo la prima Pt_1 riduzione di orario, avvenuta nel 2015, e anche dopo avere conseguito giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni (non idoneità alla movimentazione dei carichi), intervenuto nel 2017. Ella sostiene infatti di essere stata addetta al carico/scarico della lavastoviglie e delle vasche d'acqua del carrello alimenti nonché ad attività di riordino
e di cucina. La lavoratrice si duole quindi del mancato riconoscimento della malattia professionale da parte del resistente , motivato da “rischio lavorativo non CP_1 idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata”, e ne domanda la condanna alla corresponsione delle prestazioni di legge. Resiste in giudizio CP_2 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla lavoratrice, essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui la ha maturato la consapevolezza Pt_1 della possibile dipendenza da causa lavorativa della patologia sofferta, e contestando la fondatezza delle avversarie pretese. Ricostruite le mansioni svolte dalla dipendente alla luce della documentazione agli atti e dei fatti descritti in ricorso, la causa è stata istruita a mezzo consulenza medico-legale, con somministrazione del seguente
3 quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, effettuata la visita della ricorrente, accerti il CTU la sussistenza del nesso di causalità, l'incidenza del fattore di rischio lavorativo determinando il grado di invalidità derivante e la data in cui tale invalidità si è manifestata, nonché la congruità delle spese mediche sostenute”. * * * Il ricorso deve essere rigettato. Il CTU, con valutazione che appare immune da vizi logici e non posta in crisi dalle osservazioni del CTP attoreo, ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la patologia sofferta dalla ricorrente e l'attività lavorativa descritta in ricorso. Il consulente, in particolare, dopo avere escluso che l'attività svolta prima del 2010
(mansioni di addetta alle pulizie, operaia e addetta al confezionamento) sia stata concretamente lesiva per il rachide della lavoratrice, ha affermato: “gli elementi a disposizione conducono ad affermare che non sussiste il nesso di causa tra
l'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi e le spondilodiscopatie lombari (RMN del 2015, 2017 e 2019). L'esposizione al rischio fu discontinua prima del 2010, continua per quattro anni e mezzo (periodo non particolarmente prolungato)
e ridotta o annullata per periodi di tempo al di sotto dell'orario di turno completo dal
2016 / 2017 in presenza di un quadro artrosico preesistente (cfr. risonanza magnetica del 2015). È “possibile”. Non è “più probabile che non”.” Nessuna correlazione causale può dunque dirsi sussistente tra l'attività lavorativa svolta e la menomazione lamentata dalla ricorrente. Ne deriva il rigetto della domanda azionata. Alla luce del principio della ragione più liquida, l'esame di ogni ulteriore questione, anche in punto prescrizione, deve ritenersi superflua. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 152 disp. att. cpc.”
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Pt_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dei principi di diritto in materia di onere della prova in punto di mancata rinnovazione della CTU, che risulta gravemente viziata da un'errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle circostanze e dei documenti di causa nonché omessa applicazione dei criteri medico-legali nell'accertamento del nesso di causa.
In particolare, evidenzia che l'espletata CTU non avrebbe rispettato i criteri medico-legali in merito al nesso eziologico, non valorizzando la durata di esposizione al rischio lavorativo e la documentazione in atti.
In relazione all'effettiva durata dell'esposizione rileva che contrariamente alle statuizioni del consulente, la ha lavorato nel periodo compreso tra il 01.08.2010 al Pt_1
24.10.2015, che tale periodo ha svolto un ruolo concausale determinante sotto il profilo
4 del nesso eziologico e che la stessa nel caso delle patologie del rachide considera CP_2 congruo il periodo di esposizione di cinque anni.
Valorizza, altresì, la circostanza che la riduzione dell'orario di lavoro disposta in data
24.10.2015 è stata determinata proprio dalle condizioni fisiche della ricorrente e che nonostante la riduzione dell'orario di lavoro e le limitazioni stabilite dal medico del lavoro la ricorrente è sempre stata esposta ai rischi professionali da MMC.
Rileva che la risonanza magnetica del 2015 non indica una preesistenza, come erroneamente stabilito dal consulente, ma la patologia derivante dal lavoro espletato dal
2010 al 2019.
Evidenzia che le considerazioni del CTU sono fondate su errate valutazioni dei fatti e su errati presupposti medico scientifici laddove le mansioni espletate hanno determinato una chiara e precisa esposizione ai rischi professionali MMC e che il DVR è da considerarsi un documento privo di valore decisivo rilevando, altresì, che il DVR del 2019 depositato da controparte con riferimento alle mansioni di fatto espletate dalla ricorrente indica un rischio di grado medio.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio logico-giuridico nella parte in cui il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni della CTU medico legale e all'errata ricostruzione dei fatti, contestati tra le parti, senza procedere al loro accertamento tramite prova per testi al fine di accertare le mansioni di fatto espletate e l'esposizione ai rischi professionali
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per nullità per effetto della violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. atteso che il Tribunale non ha preso posizione rispetto alle censure sollevate da parte ricorrente alla CTU medico legale.
3. Radicatosi il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo rigetto e CP_2 ripropone, altresì, l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 112 del T.U. 1124/1965 non esaminata dal giudice di prime cure.
In particolare, rileva che non solo dalla documentazione in atti ma anche da quanto esposto nel ricorso introduttivo risulta pacifico che la patologia per cui è causa fosse oggettivamente conoscibile dalla ricorrente molti anni prima della formalizzazione della denuncia per malattia professionale all' del 29.01.2020. CP_2
Richiama sul punto conforme giurisprudenza di questa Corte territoriale (sentenza n.
172/2022).
3.1. Sul primo motivo di appello evidenzia, in via preliminare, che è pacifico tra le parti che l'attività svolta anteriormente al 2010 non abbia mai assunto carattere di gravosità, così
5 come riconosciuto e dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di anamnesi e al CTU CP_2 nonché l'irrilevanza della prova testimoniale volta ad accertare la rischiosità della mansione.
Con particolare riferimento al livello di esposizione rileva che le attività che prevedevano la movimentazione manuale delle persone erano svolte per pochi e brevi momenti della giornata e che il numero dei pazienti non autosufficienti era esiguo rispetto al numero degli operatori presenti in struttura, con la conseguenza che il rischio MMP non può essere considerato significativo e che il livello espositivo era ridotto considerando la corretta formazione della ricorrente e l'utilizzo degli ausili necessari per la prevenzione dei disturbi lombari, così come confermato dalla (doc. 7 fasc. primo grado). Pt_1
In merito alla durata dell'esposizione a rischio MMP rileva che la ricorrente ha svolto mansioni di OSS a decorrere da agosto 2010 e che dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la patologia si è manifestata come sintomatica già nel settembre 2015, che dall'estratto contributivo si evincono lunghi periodi di assenza (doc. 8), che dal mese CP_4 di novembre 2015 la ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta con orario part time e che nell'anno 2016 ha usufruito di lunghissimi periodi di assenza per malattia e che tale situazione morbosa è cessata nel 2017 allorquando il medico competente giudicava l'assicurata idonea con limitazioni con conseguente adibizione a mansioni leggere.
3.2. Sul secondo e terzo motivo evidenzia che, in merito alla presunta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. non sussiste alcun obbligo di dare dettagliate motivazioni in relazione alle doglianze sul contenuto della CTU.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. L'eccezione di prescrizione, esaminabile ex art. 346 c.p.c. siccome rimasta assorbita in primo grado (cfr. Cass. S.U. 24172/2025), laddove il giudice berico ha inteso espressamente non pronunciarsi sulla questione, è fondata.
Il Collegio ritiene accertata la conoscibilità della malattia professionale in capo alla quantomeno sin dal 2015, allorché la stessa veniva sottoposta a RMN Pt_1 del rachide lombare, a cicli di F.K.T. nonché a terapia farmacologica.
6 Risale poi alla data del 20 ottobre 2015 l'adibizione ad altre mansioni dell'assicurata per motivi di salute con orario a tempo parziale (cfr. doc. 3 ricorrente).
Dunque, dai documenti prodotti e da quanto esposto nel ricorso introduttivo risulta che la patologia era conoscibile molti anni prima della denuncia di malattia professionale del 29.01.2020.
In particolare, nella parte relativa all'anamnesi del dipendente, è certificato quanto riferito dalla stessa : “i primi disturbi al rachide risalgono al 2015” e nel Pt_1 ricorso introduttivo la stessa ricorrente riferiva che i sintomi si erano manifestati nel 2015.
Sul punto il Collegio non può che richiamare - ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- altro precedente di questa Corte (sentenza n. 172/2022) che ha affrontato in altro contenzioso, questioni relative alla medesima vicenda.
In particolare, è stato affermato: “la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 DPR n.
1124/1965, può ritenersi verificata quanto sussiste la oggettiva possibilità che
l'esistenza della malattia ed i suoi caratteri siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi lo specifico grado di conoscenza e di cultura del soggetto interessato (cfr. Cass. 598/2016; Cass. 1822/2013). Il Giudice di primo grado ha pertanto fatto corretta applicazione di tale principio, ribadito, fra le tante, anche dalla recente Cass. 19091/2018, la quale ha osservato: “costituisce infatti ius receptum, qui condiviso perché fondato sull'evidente presupposto che solo un diritto conoscibile può essere esercitato e quindi soggiacere a prescrizione, quello per cui, anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno correlato a malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti con correnti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale (Cass. 28 giugno 2011, n. 14281;
Cass. 8 maggio 2007, n . 10441; per analoghi principi nel contiguo ambito di domanda di indennizzo v. più di recente, Cass. 15 gennaio 2016, n. 598 e Cass. 6 CP_2 febbraio 2018, n. 2842, in quest'ultimo caso con la precisazione espressa, valida anche
7 rispetto alla vicenda oggetto di questa causa, per cui non si può identificare “la conoscenza dell'origine professionale della malattia….con l'esistenza della stessa)”.
D'altronde ancorare il dies a quo della prescrizione e dunque della “manifestazione della malattia professionale” alla soggettiva percezione dell'assistito invece che alla presenza di fatti oggettivi ed esterni, significherebbe svuotare di contenuti il dettato dell'art. 112 T.U. con un termine di prescrizione “mobile” che allora non decorrerebbe mai.
6.1. Ad abundantiam la Corte ritiene insussistente il nesso eziologico tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa, così come descritta in ricorso
In merito alla CTU espletata in primo grado, l'odierno appellante lamenta, come detto, che il Giudice si sia limitato ad aderire alle conclusioni rassegnate e ritiene che le stesse siano viziate.
Invero, che le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, basato sulle nozioni correnti della scienza medica,
, appaiono pienamente condivisibili – tenuto anche conto che si tratta di tecnopatia non tabellata - in quanto esaustivamente motivate anche in ordine alle osservazioni formulate dalle parti, sorrette da adeguata motivazione medico–legale, del tutto immune da vizi logico–giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori e/o omissioni.
Ha osservato, in particolare, il c.t.u.: “dovendo questo CTU esprimere il giudizio medico-legale attraverso il criterio “del più probabile che non”, gli elementi a disposizione conducono ad affermare che non sussiste il nesso di causa tra
l'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi e le spondilodiscopatie lombari (RMN del 2015, 2017 e 2019); l'esposizione a rischio fu discontinua prima del
2010, continua per quattro anni e mezzo (periodo non particolarmente prolungato) e ridotta o annullata per periodi di tempo al di sotto dell'orario di turno completo dal
2016/2017 in presenza di un quadro artrosico preesistente (cfr. risonanza magnetica del 2015)”.
A seguito di chiarimenti disposti dal giudice di prime cure, il consulente chiariva che “il fattore preesistente è, come già evidenziato nella relazione di consulenza, un quadro artrosico (cfr. risonanza magnetica del 2015) patologia naturale a carattere degenerativo e progressivo. Nella fattispecie non vi sono evidenziati sufficienti elementi per poter affermare che i “Modesti fenomeni protrusivi…..disco
8 intervertebrale L4-L5 ed L5S1”, documentati dal sopra citato esame strumentale, siano correlati ad usura lavorativa”
Tali valutazioni e conclusioni del CTU possono, conclusivamente, essere fatte proprie dal Collegio.
Sul punto si richiama – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice a fronte di una consulenza che ha preso in considerazione anche le osservazioni dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie), non è tenuto a motivare la sua adesione alle risultanze del perito.
Così in tema, tra le altre, Cass. n. 21566/2019, n. 10747/2019 e n. 21504/2018 per le quali “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”.
6.2. In definitiva, non risulta provato lo svolgimento di mansioni lavorative che abbiano determinato – anche solo con effetto concausale - un sovraccarico funzionale o, comunque, una situazione di rischio professionale per il rachide lombare.
Il precedente citato dalla difesa dell'assistita nel corso della discussione orale
(Cass. n. 11488/2023) non è pertinente laddove nel caso esaminato dalla Suprema
Corte – a differenza del presente trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale – l'art. 145 del d.p.r. n. 1124/1965 prevede il nesso causale tra silicosi e morte dell'assicurato.
6.3. Correttamente, inoltre, il giudice non ha ammesso la prova testimoniale, così come articolata dalla ricorrente, formulata in maniera generica ecomunque non tale da apportare elementi significativi ai fini della prova rigorosa della rischiosità e nocività della mansione espletata che, invero, non avrebbe trovato conferma neppure dall'escussione testimoniale (sulla cui ammissione insiste la parte anche in questo giudizio) in ragione della circostanza che il rischio e la nocività delle mansioni espletate devono essere misurate con metodi o strumenti altamente tecnici e specifici e non attraverso l'escussione testimoniale.
Peraltro, non c'è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 1532/2018, Cass. n. 11644/2024) che ha ritenuto che “l'appellante ha
9 l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese”.
7. Le spese di lite sono irripetibili, avendo la parte ricorrente dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese processuali del presente grado, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Venezia, 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 maggio 2024,
da
, C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed Elisa Caretta giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 - c. 3 c.p.c. che forma parte integrante del presente ricorso. PEC:
Email_1 Email_2
Email_3
appellante
contro
Controparte_1
( - C.F. in persona del legale
[...] CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore per il Veneto, con gli avv.ti Odetta Donazzan e Maria
Antonella Borsetto, per mandato generale alle liti del 29.08.2024 rep. n. 118.151 e racc.
n. 33798 pec: Email_4 Email_5
appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Vicenza n. 561/2023 d.d.
30.11.2023, non notificata.-
In punto: riconoscimento malattia professionale.-
CONCLUSIONI
Antonietta: Parte_1
1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza dell'evento infortunistico / malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; 2. per tali effetti, condannare la resistente:
Controparte_3
P. Iva C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 pro tempore con sede in Roma, p.le G. Pastore n. 6, c.a.p. 00144 e domiciliato presso la sede provinciale di , v.le Milano n. 61/63, c.a.p. 36100, a corrispondere alla CP_1 ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
3. il tutto con maggiorazione degli interessi legali dal centuventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (23.05.2022) fino al saldo ai sensi dell'art.
16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006;
4. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, sia di primo grado
e sia di quello corrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
INAIL:
1)Respingersi l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza Parte_2
n. 56172023 del Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, resa inter partes, confermandosi per
l'effetto in ogni sua parte l'impugnata decisione, attesa l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto atti a riconoscere le prestazioni previdenziali assicurative invocate nel giudizio di prime cure, anche all'esito della CTU espletata, per prescrizione, o con qualunque altra statuizione. IN OGNI CASO: spese di lite come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29.04.2022, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della natura tecnopatica della patologia spondilodiscopatia del rachide lombare, con conseguente diritto alle prestazioni assicurative.
2 Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto -ai sensi CP_2 dell'art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965 - essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui l'assicurata aveva maturato la consapevolezza della possibile dipendenza da causa lavorativa della patologia e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso, compensava le spese di lite e poneva i costi della CTU in capo alla parte resistente.
In parte motiva evidenziava che: “La ricorrente ritiene di Parte_1 avere contratto malattia professionale (spondilodiscopatia del rachide lombare) in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La ricorrente ha svolto, dal 2004 al 2008, mansioni di addetta pulizie e di operaia per il confezionamento prodotti e dal
2010 lavora presso la Casa di Riposo “Bonagura” in qualità di O.S.S., dapprima con orario di lavoro pieno e, in seguito alle prime manifestazioni della patologia alla schiena, con orario di lavoro progressivamente ridotto (da 38 a 27, da 27 a 24 e infine da 24 a 20 ore settimanali). La dipendente afferma di avere sempre svolto attività comportante movimentazione manuale di carichi ed uso di forza con assunzione di posture incongrue. Inizialmente, infatti, la stessa si è occupata del trasferimento dei degenti dal letto alla carrozzina, dell'accompagnamento degli stessi al bagno, del cambio di postura dei pazienti allettati e del trasporto di pesanti sacchi di rifiuti. La
allega di avere continuato a svolgere mansioni gravose dopo la prima Pt_1 riduzione di orario, avvenuta nel 2015, e anche dopo avere conseguito giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni (non idoneità alla movimentazione dei carichi), intervenuto nel 2017. Ella sostiene infatti di essere stata addetta al carico/scarico della lavastoviglie e delle vasche d'acqua del carrello alimenti nonché ad attività di riordino
e di cucina. La lavoratrice si duole quindi del mancato riconoscimento della malattia professionale da parte del resistente , motivato da “rischio lavorativo non CP_1 idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata”, e ne domanda la condanna alla corresponsione delle prestazioni di legge. Resiste in giudizio CP_2 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla lavoratrice, essendo decorsi più di tre anni dal momento in cui la ha maturato la consapevolezza Pt_1 della possibile dipendenza da causa lavorativa della patologia sofferta, e contestando la fondatezza delle avversarie pretese. Ricostruite le mansioni svolte dalla dipendente alla luce della documentazione agli atti e dei fatti descritti in ricorso, la causa è stata istruita a mezzo consulenza medico-legale, con somministrazione del seguente
3 quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, effettuata la visita della ricorrente, accerti il CTU la sussistenza del nesso di causalità, l'incidenza del fattore di rischio lavorativo determinando il grado di invalidità derivante e la data in cui tale invalidità si è manifestata, nonché la congruità delle spese mediche sostenute”. * * * Il ricorso deve essere rigettato. Il CTU, con valutazione che appare immune da vizi logici e non posta in crisi dalle osservazioni del CTP attoreo, ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la patologia sofferta dalla ricorrente e l'attività lavorativa descritta in ricorso. Il consulente, in particolare, dopo avere escluso che l'attività svolta prima del 2010
(mansioni di addetta alle pulizie, operaia e addetta al confezionamento) sia stata concretamente lesiva per il rachide della lavoratrice, ha affermato: “gli elementi a disposizione conducono ad affermare che non sussiste il nesso di causa tra
l'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi e le spondilodiscopatie lombari (RMN del 2015, 2017 e 2019). L'esposizione al rischio fu discontinua prima del 2010, continua per quattro anni e mezzo (periodo non particolarmente prolungato)
e ridotta o annullata per periodi di tempo al di sotto dell'orario di turno completo dal
2016 / 2017 in presenza di un quadro artrosico preesistente (cfr. risonanza magnetica del 2015). È “possibile”. Non è “più probabile che non”.” Nessuna correlazione causale può dunque dirsi sussistente tra l'attività lavorativa svolta e la menomazione lamentata dalla ricorrente. Ne deriva il rigetto della domanda azionata. Alla luce del principio della ragione più liquida, l'esame di ogni ulteriore questione, anche in punto prescrizione, deve ritenersi superflua. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 152 disp. att. cpc.”
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Pt_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dei principi di diritto in materia di onere della prova in punto di mancata rinnovazione della CTU, che risulta gravemente viziata da un'errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle circostanze e dei documenti di causa nonché omessa applicazione dei criteri medico-legali nell'accertamento del nesso di causa.
In particolare, evidenzia che l'espletata CTU non avrebbe rispettato i criteri medico-legali in merito al nesso eziologico, non valorizzando la durata di esposizione al rischio lavorativo e la documentazione in atti.
In relazione all'effettiva durata dell'esposizione rileva che contrariamente alle statuizioni del consulente, la ha lavorato nel periodo compreso tra il 01.08.2010 al Pt_1
24.10.2015, che tale periodo ha svolto un ruolo concausale determinante sotto il profilo
4 del nesso eziologico e che la stessa nel caso delle patologie del rachide considera CP_2 congruo il periodo di esposizione di cinque anni.
Valorizza, altresì, la circostanza che la riduzione dell'orario di lavoro disposta in data
24.10.2015 è stata determinata proprio dalle condizioni fisiche della ricorrente e che nonostante la riduzione dell'orario di lavoro e le limitazioni stabilite dal medico del lavoro la ricorrente è sempre stata esposta ai rischi professionali da MMC.
Rileva che la risonanza magnetica del 2015 non indica una preesistenza, come erroneamente stabilito dal consulente, ma la patologia derivante dal lavoro espletato dal
2010 al 2019.
Evidenzia che le considerazioni del CTU sono fondate su errate valutazioni dei fatti e su errati presupposti medico scientifici laddove le mansioni espletate hanno determinato una chiara e precisa esposizione ai rischi professionali MMC e che il DVR è da considerarsi un documento privo di valore decisivo rilevando, altresì, che il DVR del 2019 depositato da controparte con riferimento alle mansioni di fatto espletate dalla ricorrente indica un rischio di grado medio.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio logico-giuridico nella parte in cui il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni della CTU medico legale e all'errata ricostruzione dei fatti, contestati tra le parti, senza procedere al loro accertamento tramite prova per testi al fine di accertare le mansioni di fatto espletate e l'esposizione ai rischi professionali
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per nullità per effetto della violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. atteso che il Tribunale non ha preso posizione rispetto alle censure sollevate da parte ricorrente alla CTU medico legale.
3. Radicatosi il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo rigetto e CP_2 ripropone, altresì, l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 112 del T.U. 1124/1965 non esaminata dal giudice di prime cure.
In particolare, rileva che non solo dalla documentazione in atti ma anche da quanto esposto nel ricorso introduttivo risulta pacifico che la patologia per cui è causa fosse oggettivamente conoscibile dalla ricorrente molti anni prima della formalizzazione della denuncia per malattia professionale all' del 29.01.2020. CP_2
Richiama sul punto conforme giurisprudenza di questa Corte territoriale (sentenza n.
172/2022).
3.1. Sul primo motivo di appello evidenzia, in via preliminare, che è pacifico tra le parti che l'attività svolta anteriormente al 2010 non abbia mai assunto carattere di gravosità, così
5 come riconosciuto e dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di anamnesi e al CTU CP_2 nonché l'irrilevanza della prova testimoniale volta ad accertare la rischiosità della mansione.
Con particolare riferimento al livello di esposizione rileva che le attività che prevedevano la movimentazione manuale delle persone erano svolte per pochi e brevi momenti della giornata e che il numero dei pazienti non autosufficienti era esiguo rispetto al numero degli operatori presenti in struttura, con la conseguenza che il rischio MMP non può essere considerato significativo e che il livello espositivo era ridotto considerando la corretta formazione della ricorrente e l'utilizzo degli ausili necessari per la prevenzione dei disturbi lombari, così come confermato dalla (doc. 7 fasc. primo grado). Pt_1
In merito alla durata dell'esposizione a rischio MMP rileva che la ricorrente ha svolto mansioni di OSS a decorrere da agosto 2010 e che dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la patologia si è manifestata come sintomatica già nel settembre 2015, che dall'estratto contributivo si evincono lunghi periodi di assenza (doc. 8), che dal mese CP_4 di novembre 2015 la ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta con orario part time e che nell'anno 2016 ha usufruito di lunghissimi periodi di assenza per malattia e che tale situazione morbosa è cessata nel 2017 allorquando il medico competente giudicava l'assicurata idonea con limitazioni con conseguente adibizione a mansioni leggere.
3.2. Sul secondo e terzo motivo evidenzia che, in merito alla presunta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. non sussiste alcun obbligo di dare dettagliate motivazioni in relazione alle doglianze sul contenuto della CTU.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. L'eccezione di prescrizione, esaminabile ex art. 346 c.p.c. siccome rimasta assorbita in primo grado (cfr. Cass. S.U. 24172/2025), laddove il giudice berico ha inteso espressamente non pronunciarsi sulla questione, è fondata.
Il Collegio ritiene accertata la conoscibilità della malattia professionale in capo alla quantomeno sin dal 2015, allorché la stessa veniva sottoposta a RMN Pt_1 del rachide lombare, a cicli di F.K.T. nonché a terapia farmacologica.
6 Risale poi alla data del 20 ottobre 2015 l'adibizione ad altre mansioni dell'assicurata per motivi di salute con orario a tempo parziale (cfr. doc. 3 ricorrente).
Dunque, dai documenti prodotti e da quanto esposto nel ricorso introduttivo risulta che la patologia era conoscibile molti anni prima della denuncia di malattia professionale del 29.01.2020.
In particolare, nella parte relativa all'anamnesi del dipendente, è certificato quanto riferito dalla stessa : “i primi disturbi al rachide risalgono al 2015” e nel Pt_1 ricorso introduttivo la stessa ricorrente riferiva che i sintomi si erano manifestati nel 2015.
Sul punto il Collegio non può che richiamare - ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- altro precedente di questa Corte (sentenza n. 172/2022) che ha affrontato in altro contenzioso, questioni relative alla medesima vicenda.
In particolare, è stato affermato: “la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 DPR n.
1124/1965, può ritenersi verificata quanto sussiste la oggettiva possibilità che
l'esistenza della malattia ed i suoi caratteri siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi lo specifico grado di conoscenza e di cultura del soggetto interessato (cfr. Cass. 598/2016; Cass. 1822/2013). Il Giudice di primo grado ha pertanto fatto corretta applicazione di tale principio, ribadito, fra le tante, anche dalla recente Cass. 19091/2018, la quale ha osservato: “costituisce infatti ius receptum, qui condiviso perché fondato sull'evidente presupposto che solo un diritto conoscibile può essere esercitato e quindi soggiacere a prescrizione, quello per cui, anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno correlato a malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti con correnti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale (Cass. 28 giugno 2011, n. 14281;
Cass. 8 maggio 2007, n . 10441; per analoghi principi nel contiguo ambito di domanda di indennizzo v. più di recente, Cass. 15 gennaio 2016, n. 598 e Cass. 6 CP_2 febbraio 2018, n. 2842, in quest'ultimo caso con la precisazione espressa, valida anche
7 rispetto alla vicenda oggetto di questa causa, per cui non si può identificare “la conoscenza dell'origine professionale della malattia….con l'esistenza della stessa)”.
D'altronde ancorare il dies a quo della prescrizione e dunque della “manifestazione della malattia professionale” alla soggettiva percezione dell'assistito invece che alla presenza di fatti oggettivi ed esterni, significherebbe svuotare di contenuti il dettato dell'art. 112 T.U. con un termine di prescrizione “mobile” che allora non decorrerebbe mai.
6.1. Ad abundantiam la Corte ritiene insussistente il nesso eziologico tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa, così come descritta in ricorso
In merito alla CTU espletata in primo grado, l'odierno appellante lamenta, come detto, che il Giudice si sia limitato ad aderire alle conclusioni rassegnate e ritiene che le stesse siano viziate.
Invero, che le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, basato sulle nozioni correnti della scienza medica,
, appaiono pienamente condivisibili – tenuto anche conto che si tratta di tecnopatia non tabellata - in quanto esaustivamente motivate anche in ordine alle osservazioni formulate dalle parti, sorrette da adeguata motivazione medico–legale, del tutto immune da vizi logico–giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori e/o omissioni.
Ha osservato, in particolare, il c.t.u.: “dovendo questo CTU esprimere il giudizio medico-legale attraverso il criterio “del più probabile che non”, gli elementi a disposizione conducono ad affermare che non sussiste il nesso di causa tra
l'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi e le spondilodiscopatie lombari (RMN del 2015, 2017 e 2019); l'esposizione a rischio fu discontinua prima del
2010, continua per quattro anni e mezzo (periodo non particolarmente prolungato) e ridotta o annullata per periodi di tempo al di sotto dell'orario di turno completo dal
2016/2017 in presenza di un quadro artrosico preesistente (cfr. risonanza magnetica del 2015)”.
A seguito di chiarimenti disposti dal giudice di prime cure, il consulente chiariva che “il fattore preesistente è, come già evidenziato nella relazione di consulenza, un quadro artrosico (cfr. risonanza magnetica del 2015) patologia naturale a carattere degenerativo e progressivo. Nella fattispecie non vi sono evidenziati sufficienti elementi per poter affermare che i “Modesti fenomeni protrusivi…..disco
8 intervertebrale L4-L5 ed L5S1”, documentati dal sopra citato esame strumentale, siano correlati ad usura lavorativa”
Tali valutazioni e conclusioni del CTU possono, conclusivamente, essere fatte proprie dal Collegio.
Sul punto si richiama – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice a fronte di una consulenza che ha preso in considerazione anche le osservazioni dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie), non è tenuto a motivare la sua adesione alle risultanze del perito.
Così in tema, tra le altre, Cass. n. 21566/2019, n. 10747/2019 e n. 21504/2018 per le quali “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”.
6.2. In definitiva, non risulta provato lo svolgimento di mansioni lavorative che abbiano determinato – anche solo con effetto concausale - un sovraccarico funzionale o, comunque, una situazione di rischio professionale per il rachide lombare.
Il precedente citato dalla difesa dell'assistita nel corso della discussione orale
(Cass. n. 11488/2023) non è pertinente laddove nel caso esaminato dalla Suprema
Corte – a differenza del presente trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale – l'art. 145 del d.p.r. n. 1124/1965 prevede il nesso causale tra silicosi e morte dell'assicurato.
6.3. Correttamente, inoltre, il giudice non ha ammesso la prova testimoniale, così come articolata dalla ricorrente, formulata in maniera generica ecomunque non tale da apportare elementi significativi ai fini della prova rigorosa della rischiosità e nocività della mansione espletata che, invero, non avrebbe trovato conferma neppure dall'escussione testimoniale (sulla cui ammissione insiste la parte anche in questo giudizio) in ragione della circostanza che il rischio e la nocività delle mansioni espletate devono essere misurate con metodi o strumenti altamente tecnici e specifici e non attraverso l'escussione testimoniale.
Peraltro, non c'è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 1532/2018, Cass. n. 11644/2024) che ha ritenuto che “l'appellante ha
9 l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese”.
7. Le spese di lite sono irripetibili, avendo la parte ricorrente dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese processuali del presente grado, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Venezia, 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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