Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4832/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv GAETANO DANILO PRISCO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità
e della pensione di inabilità ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “ Ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, bpco con dispnea, ivc cronica arti inferiori con limitazione funzionale, esiti di safenectomia bilaterale, esiti di ernioplastica epigastrica, ipoacusia bilaterale, steatosi epatica, depressione endoreattiva grave, astenia, apatia, reflusso gastroesofageo, artrosi polidistrettuale marcata con limitazione funzionale, scoliosi, gonartrosi bilaterale, coxartrosi bilaterale, discopatie multiple con lombosciatalgia cronica ed algia continua, rizoartrosi alle mani”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate.
Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa motivando le proprie Persona_1 conclusioni sulla base della documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, riteneva la ricorrente invalida nella misura del 67%.
Parte ricorrente, con la proposta opposizione, nel richiamare la relazione del proprio consulente di parte, contestava le risultanze della CTU per la superficialità clinico- argomentativa con cui il consulente avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità nonché per aver il CTU sottostimato la patologia cardiologica, denunciando, altresì, l'omessa valutazione della patologica psichica. Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso sulla base della documentazione prodotta ed in sede di esame obiettivo, avendo il CTU riscontrato a carico dell'apparato cardiovascolare una “inizialissima ipertrofia ventricolare sinistra” (in sede di esame clinico si dava atto di assenza di bozze e di rientranze dell'aia cardiaca).
Quanto alla contestazione relativa all'omessa valutazione della patologia psichica va osservato che il CTU escludeva che sussistesse una sindrome depressiva significativa anche in ragione dell'assenza di terapia. Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza dell'11/06/2025 (certificato dell' dell'8/07/2024) deve rilevarsi che l'istante C.F._1 non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P..
Ad abundantiam va in ogni modo rilevato che anche a voler ritenere la parte affetta da una patologia cardiovascolare inquadrabile nella II classe NYHA, il codice 6442 prevede un range compreso tra il 41% ed il 50% e che, anche a voler riconoscere la percentuale minima del 41% come dedotto dallo stesso CTP nella relazione del 15-7-2024, applicando il calcolo riduzionistico e ferme le altre percentuali accordate dal CTU, in quanto condivisibili e corrette, comunque non sarebbe raggiunta la soglia del 74%.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11/06/2025 IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci