Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 5/06/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 598 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MARABETE GIUSEPPE e GIGANTE VITO, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.CALIO' MARINCOLA SCULCO P.IVA_1
ANGELA , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: apprendistato professionalizzante per percettore di SP.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso depositato in data 19/03/205, ha evocato Parte_1
in giudizio l' , proponendo azione di accertamento negativo rispetto al provvedimento CP_1
prot.n.8200.03/09/2024.0268373 del 03.09.2024, avente in oggetto il recupero di benefici contributivi fruiti per un lavoratore assunto con contratto di apprendistato, dell'importo di complessivi € 17.959,88 (di cui € 15.786,43 per contributi ed di € 2.173,45 per sanzioni civili).
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che l , nel disconoscere a CP_1
fini previdenziali il rapporto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore
[...]
era incorso in errore di calcolo del periodo complessivo di fruizione della Per_1
1
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che il periodo di fruizione della SP andava dal 27.07.2018 al 16.05.2020 pari a gg.648 ,mentre l'assunzione era avvenuta in data 8/6/2020 e che non poteva essere riconosciuto un periodo piu' ampio per intervenuta decadenza.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'art. 47 co. 4 D.Lgs. 81/2015 prevede un regime contributivo agevolato per coloro che provvedono ad instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante con soggetti fruitori di NASPI (in deroga ai limiti di età).
In particolare, la disposizione citata prevede che “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma
4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
Requisito quindi per conseguire il beneficio in esame è che il lavoratore da assumere sia percettore di indennità di disoccupazione SP, quindi che il trattamento di disoccupazione sia in atto al momento della assunzione.
Nel caso in esame, la parte ricorrente deduce che il lavoratore (a monte) aveva diritto a n. giorni 730 giorni, ossia n. 104 settimane con decorrenza dal 27.07.2018 fino al
25.07.2020, atteso che il precedente rapporto di lavoro, da porre a base di calcolo per le settimane di contribuzione, era durato 4 anni e 8 mesi circa (dal 22.10.2013 al 15.07.2018
2 data di licenziamento), “ così come comprovato dalle denunce AV (cfr. doc.2 allegati n.1,2 e 3)”.
Osserva il decidente che, il lavoratore in forza del provvedimento di Persona_1
concessione del beneficio emesso dall' in data 8/08/2018, era beneficiario di n. 648 CP_1
giorni di prestazione con decorrenza dal 27/07/2018 e pertanto, come sostenuto dall , lo stesso difettava , al memento dell'assunzione (8/6/2020) della qualità di CP_1
soggetto percettore di SP, in quanto il trattamento era cessato in data 16/5/2020.
La questione giuridica se il datore di lavoro può contestare a monte il provvedimento di concessione del beneficio in favore del lavoratore, ai fini della fruizione del CP_1
regime contributivo agevolato mediante instaurazione del rapporto di apprendistato, deve avere risposta negativa, per l'assorbente motivo che il provvedimento di concessione della
SP , prestazione temporanea, a sua volta non è stato oggetto di impugnazione da parte del lavoratore, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70 dall'azione giudiziale poiché trascorsi oltre un anno e 300 giorni dalla domanda.
In altri termini, il lavoratore destinatario del contratto di apprendistato professionalizzante non era beneficiario di indennità SP al momento dell'assunzione ed in questa sede non
è possibile il riesame, in quanto precluso dalle norme richiamate, del provvedimento CP_1
di concessione del beneficio al lavoratore, che costituisce uno dei presupposti per fruire dello speciale regime contributivo da parte del datore di lavoro.
In definitiva, il ricorso va respinto per carenza del requisito in capo al lavoratore della qualità di percettore di SP al momento dell'assunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte resistente.
Trapani, 5/06/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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