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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14388/2024 promossa da:
, in proprio a titolo di avvocato con studio in Bologna Via F. Albergati n. Parte_1 10, ove ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA CP_1 BIANCA, presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'On. Tribunale adito, voglia, contrariis reiectis:
- viste le allegazioni e segnalazioni, ex art. 473 bis 6 c.p.c., delle condotte della Sig.ra CP_1 tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra le figlie CA ed
e il padre, nonché le allegazioni relative alla possibile perpetrazione dei reati ex artt. 76 D.P.R. Per_1 n. 445/2000 e 483 c.p., anche ai fini della trasmissione della notizia alla Procura ex art. 331 c.p.p., per l'effetto emanare gli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- viste le allegazioni e segnalazioni delle condotte della Sig.ra di grave e reiterato CP_1 inadempimento alle disposizioni del Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese del 15.3.2016, con particolare riferimento all'applicazione del suo art. 7, nonché accertata la mancanza di mezzi pagina 1 di 3 sufficienti del ricorrente e, pertanto, la sua attuale impossibilità a sostenere il pagamento di un contributo al mantenimento a favore delle figlie CA ed , anche in ragione della comprovata, Per_1 concreta e piena soddisfazione del loro diritto grazie al patrimonio di cui sono titolari con la madre, per l'effetto modificare ex art. 473 bis 29 c.p.c. le condizioni economiche di cui decreto Tribunale di Torino n. 1456/2023 del 24/10/2023 stabilendo che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, tanto per spese ordinarie quanto per spese straordinarie;
e come da verbale del 10.4.2025 : chiede, altresì, sospensione del giudizio in essere vista la pendenza del ricorso per Cassazione ed in subordine chiede affidamento esclusivo delle minori previa istruzione della causa mediante audizione delle minori e richiesta di informazioni alla PM;
insiste nell'affidamento esclusivo in quanto le figlie minori sono in questo momento “vittime di atti pregiudizievoli della loro salute psicofisica per atti perpetrati dalla madre”.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio in pendenza di giudizio in Cassazione sul medesimo provvedimento di cui si chiede la modifica. In ogni caso, nel merito Rigettare integralmente il ricorso avversario. Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art 96 cpc. Con riserva istruttoria nel prosieguo del giudizio.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/08/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del Decreto della Corte di Appello di Torino n. 503/2024 del 9.5.2024 per il quale il ricorrente ha depositato ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.
Parte convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4.11.2024 instaurato il contraddittorio in punto istanza ex art 473 bis 39 c.p.c. depositata da parte ricorrente unitamente al ricorso principale, innanzi al Giudice Relatore, sono state sentite le parti e all'esito, con ordinanza del 7.12.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza ex art 473 bis 39 c.p.c.
All'udienza del 10.4.2025 sono state sentite le parti e all'esito, il Giudice delegato ritenendo matura la causa per la decisione, invitava le parti alla discussione orale ed alla precisazione delle rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva il Collegio che il ricorrente ha promosso ricorso per Cassazione avverso il Decreto della Corte di Appello di Torino n. 503 /2024 del 9.5.2024, reso nel procedimento n. 491/2023 V.G., con il quale il Giudice di secondo grado rigettava il reclamo proposto dall'avv. Parte_1
pagina 2 di 3 contro la signora nei confronti del decreto del Tribunale di Torino, emesso il 16 ottobre CP_1 2023, che confermava.
Ritiene il Collegio che, essendo pendente avanti la Suprema Corte di Casaazione ricorso rispetto al provvedimento di cui si chiede, in questa sede, la modifica, il ricorso oggi al vaglio del Tribunale debba essere dichiarato inammissibile, stante la pendenza di un giudizio di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del ricorrente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'inammissibilità del ricorso. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 CP_1 loro intero ammontare, in complessivi € 2.905,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14388/2024 promossa da:
, in proprio a titolo di avvocato con studio in Bologna Via F. Albergati n. Parte_1 10, ove ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GHISLIERI COSTA DI POLONGHERA CP_1 BIANCA, presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'On. Tribunale adito, voglia, contrariis reiectis:
- viste le allegazioni e segnalazioni, ex art. 473 bis 6 c.p.c., delle condotte della Sig.ra CP_1 tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra le figlie CA ed
e il padre, nonché le allegazioni relative alla possibile perpetrazione dei reati ex artt. 76 D.P.R. Per_1 n. 445/2000 e 483 c.p., anche ai fini della trasmissione della notizia alla Procura ex art. 331 c.p.p., per l'effetto emanare gli opportuni provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- viste le allegazioni e segnalazioni delle condotte della Sig.ra di grave e reiterato CP_1 inadempimento alle disposizioni del Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese del 15.3.2016, con particolare riferimento all'applicazione del suo art. 7, nonché accertata la mancanza di mezzi pagina 1 di 3 sufficienti del ricorrente e, pertanto, la sua attuale impossibilità a sostenere il pagamento di un contributo al mantenimento a favore delle figlie CA ed , anche in ragione della comprovata, Per_1 concreta e piena soddisfazione del loro diritto grazie al patrimonio di cui sono titolari con la madre, per l'effetto modificare ex art. 473 bis 29 c.p.c. le condizioni economiche di cui decreto Tribunale di Torino n. 1456/2023 del 24/10/2023 stabilendo che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, tanto per spese ordinarie quanto per spese straordinarie;
e come da verbale del 10.4.2025 : chiede, altresì, sospensione del giudizio in essere vista la pendenza del ricorso per Cassazione ed in subordine chiede affidamento esclusivo delle minori previa istruzione della causa mediante audizione delle minori e richiesta di informazioni alla PM;
insiste nell'affidamento esclusivo in quanto le figlie minori sono in questo momento “vittime di atti pregiudizievoli della loro salute psicofisica per atti perpetrati dalla madre”.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio in pendenza di giudizio in Cassazione sul medesimo provvedimento di cui si chiede la modifica. In ogni caso, nel merito Rigettare integralmente il ricorso avversario. Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art 96 cpc. Con riserva istruttoria nel prosieguo del giudizio.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/08/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del Decreto della Corte di Appello di Torino n. 503/2024 del 9.5.2024 per il quale il ricorrente ha depositato ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.
Parte convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4.11.2024 instaurato il contraddittorio in punto istanza ex art 473 bis 39 c.p.c. depositata da parte ricorrente unitamente al ricorso principale, innanzi al Giudice Relatore, sono state sentite le parti e all'esito, con ordinanza del 7.12.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza ex art 473 bis 39 c.p.c.
All'udienza del 10.4.2025 sono state sentite le parti e all'esito, il Giudice delegato ritenendo matura la causa per la decisione, invitava le parti alla discussione orale ed alla precisazione delle rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva il Collegio che il ricorrente ha promosso ricorso per Cassazione avverso il Decreto della Corte di Appello di Torino n. 503 /2024 del 9.5.2024, reso nel procedimento n. 491/2023 V.G., con il quale il Giudice di secondo grado rigettava il reclamo proposto dall'avv. Parte_1
pagina 2 di 3 contro la signora nei confronti del decreto del Tribunale di Torino, emesso il 16 ottobre CP_1 2023, che confermava.
Ritiene il Collegio che, essendo pendente avanti la Suprema Corte di Casaazione ricorso rispetto al provvedimento di cui si chiede, in questa sede, la modifica, il ricorso oggi al vaglio del Tribunale debba essere dichiarato inammissibile, stante la pendenza di un giudizio di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del ricorrente.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'inammissibilità del ricorso. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 CP_1 loro intero ammontare, in complessivi € 2.905,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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