Decreto cautelare 26 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto da MJ SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento datato 19/02/2025, codice pratica P-BS/L/Q/2024/108125, notificato in pari data, con cui la Prefettura di IA ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che con il ricorso in epigrafe MJ SI ha impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di IA ha revocato il nulla osta alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato precedentemente rilasciato al ricorrente, in quanto egli non risultava in possesso di un permesso di soggiorno per motivo stagionale in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza di conversione, avvenuta il 21.3.2024;
che con ordinanza cautelare n. 125/25 emessa all’esito dell’udienza camerale del 26 marzo 2025 il Collegio ha disposto un remand così motivato “ dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di IA solo in data 13.1.2025 tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ma con scadenza al 17.1.2024, prima della data in cui ha presentato la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione; che tale circostanza non poteva essere adeguatamente considerata dallo S.U.I. all’atto dell’emissione del provvedimento di revoca e va pertanto ordinato di riesaminare la posizione del ricorrente tenendone conto, pervenendo ad una nuova motivata determinazione; che la nuova decisione andrà assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la relativa documentazione nello stesso termine presso la Segreteria della Sezione ”;
che in data 4 giugno 2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio la nota del S.U.I. di IA nella quale si è dato atto della revoca del provvedimento impugnato, insistendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate;
che con atto del 9 giugno 2025 il difensore del ricorrente ha comunicato l’intervenuto rilascio del nulla osta alla conversione del permesso, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito “essendo venuta meno la materia del contendere”, ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite;
che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che l’avvenuta revoca del provvedimento impugnato e il conseguente rilascio del nulla osta alla conversione sono pienamente satisfattivi delle pretese del ricorrente, essendo stato conseguito il bene della vita alla cui tutela era finalizzato il ricorso;
che tuttavia il Collegio reputa di compensare le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda oggetto di causa;
che va nondimeno disposta in favore del ricorrente la restituzione del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio e condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO