Decreto presidenziale 8 giugno 2017
Ordinanza cautelare 22 giugno 2017
Sentenza 24 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/06/2022, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 01050/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 277 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Pro Loco Casalabate - Marina di Squinzano, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 19;
contro
- il Comune di Squinzano, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso il TAR;
nei confronti
- della A.S.D. - Pro Casalabate, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione di G.M. n. 219 del 30.11.2016, avente a oggetto l’assegnazione di immobili comunali ad associazioni varie, nei limiti dell’interesse fatto valere;
- di ogni atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi incluse, ove occorra, le note interlocutorie prot. nn.17855 del 2.11.2016, 20254 del 15.12.2016 e 559 del 13.1.2017.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 giugno 2017:
- della determina n. 209 del 26.4.2017 del responsabile del settore n. 2 del Comune di Squinzano, unitamente alla nota prot. n. 6813 del 26.4.2017, con cui è stata disposta la revoca della concessione in comodato d’uso dell’immobile per cui è causa nei confronti della ricorrente medesima e disposto il rilascio per la data del 30.06.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano.
Vista la nota in data 22 aprile 2022 con cui la difesa della ricorrente rappresentava come, avendo quest’ultima reperito una nuova sede, fosse venuto meno l’interesse a una decisione sul merito della causa.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione del difensore della ricorrente in data 22 aprile 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 277 del 2017 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO