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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11841 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17000 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto:
contratto di trasporto – inadempimento contrattuale
TRA
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli in data 21.08.1967, elettivamente domiciliato in
Sant'AS (NA) alla via Kennedy n. 25, presso lo studio dell'avv.
IE ON, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede in Napoli, alla via delle Repubbliche Marinare n.
109, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Chiatamone n. 53/C, presso lo studio dell'avv. Massimo De Feo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la società per chiedere di Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di quest'ultima per aver danneggiato e/o non riconsegnato beni mobili nell'effettuarne il trasporto da un luogo all'altro nonché la condanna alla restituzione dei beni smarriti e al pagamento, a titolo di risarcimento, dell'importo di euro 6.540,00 per il valore materiale di mercato dei beni non riconsegnati e di euro 33.002,00 per quelli danneggiati.
premesso che:
con contratto del 05.07.2017 l'attore incaricava la Controparte_1
del trasporto dei propri beni mobili dall'appartamento sito in
[...]
Napoli alla via Salita Due Porte n. 20 a quello sito in Portici alla via
Lauzieres n. 19/A per il prezzo complessivo di euro 1.450,00 oltre Iva;
in data 25.07.2017, previo sopralluogo effettuato in data 24.06.2017, gli incaricati della società convenuta davano inizio alle attività di trasloco provvedendo alle operazioni di imballaggio dei beni da trasportare alla presenza di ex coniuge del sig. Persona_1
Parte_1
in data 26.07.2017, su richiesta dell'attore, ricoverato in quella data presso il II° Policlinico di Napoli, i beni venivano posti in deposito presso i locali della , in cui rimanevano fino al CP_1
10.08.2017;
in data 10.08.2017 i beni imballati venivano trasportati al nuovo domicilio dell'attore, sito in Portici alla via Lauzieres n. 19/A che contestava la mancanza di alcuni oggetti e corrispondeva l'importo di euro 2.180,00 a saldo del trasloco, ricevendo la fattura n. 648 soltanto in data 17.04.2018;
in data 02.09.2017 venivano consegnati gli ultimi beni e, dopo l'apertura degli imballaggi, il riscontrava danni sulla Parte_1
mobilia recapitata per complessivi euro 33.002,00, nonché la mancata consegna di alcuni oggetti per il valore complessivo di euro 6.540,00, redigendo un verbale sottoscritto anche dall'incaricato della società convenuta;
nonostante i numerosi solleciti gli oggetti mancanti non venivano restituiti;
con missiva del 16.11.2017 e con Pec del 20.02.2018, l'attore chiedeva alla controparte il risarcimento dei danni subiti e la restituzione dei beni non riconsegnati, senza ricevere alcun riscontro e per tale ragione conveniva la società in giudizio. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla produzione dei danni de quibus;
- ordinare alla convenuta la restituzione dei beni mobili non riconsegnati all'istante;
- condannare, qualora i beni mancanti non venissero restituiti, la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore di
€ 6.540,00 (euro seimilacinquecentoquaranta/00) quale risarcimento per il valore materiale di mercato dei beni non riconsegnati, ovvero alla somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
- condannare, in ogni caso, la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore di € 33.002,00 (euro trentatremiladue/00), quale risarcimento per il valore materiale di mercato dei beni danneggiati, ovvero, in subordine, alla somma necessaria, che verrà accertata a mezzo di CTU, per la riparazione/restauro dei beni, qualora riparabili/restaurabili, oltre a spese di trasporto per il restauro, e risarcimento per la conseguente perdita di valore dei beni, o alla diversa somma che verrà ritenuta di
giustizia, quale risarcimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Condannare, in ogni caso, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese di lite, oltre a spese generali, IVA e CPA.”
Si costituiva ritualmente eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di notifica dell'atto di citazione e chiedeva la rimessione in termini per procedere alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_2
[...]
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria di controparte, in quanto l'attore incaricava la di trasportare i CP_1
beni in giornata e solo successivamente le chiedeva di tenerli in deposito per alcuni giorni, sicché l'imballaggio praticato non si rivelava adeguato alla custodia in magazzino per un tempo prolungato.
Rappresentava, inoltre, che l'attore non aveva indicato alla società che i beni oggetto di trasporto erano pregiati e di elevato valore, consentendo al vettore di adottare tutte le cautele previste e che le contestazioni effettuate dall'attore non erano contestuali alla consegna delle suppellettili, in quanto venivano rese in data 02.09.2017, essendosi il recato presso la sede della convenuta. Parte_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente rimettere in termine la per non Controparte_1
aver mai ricevuto la notifica telematica dell'atto di citazione;
- Nel merito, in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dall'attore in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le causali tutte esposte.
- Condannare l'attore al pagamento delle competenze e spese di giudizio.”
Alla prima udienza del 22.10.2018 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 29.10.2018, nel corso della quale accertata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 31.10.2019 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice.
All'udienza del 10.12.2020 si escuteva il teste e alla Testimone_1
successiva udienza del 13.05.2021 venivano escussi i testi Per_1
e ; all'esito parte attrice chiedeva disporsi
[...] Testimone_2
una CTU per la quantificazione dei danni subiti dall'attore.
All'udienza del 27.09.2021 il Giudice nominava il CTU ing. Per_2
il quale depositava la relazione finale in data 20.12.2022.
[...]
All'udienza del 16.03.2023 in sostituzione del Giudice precedente, la scrivente si riservava sulla richiesta di integrazione della CTU e con ordinanza del 28.06.2023, ritenuto di dover procedere alla quantificazione dei danni con l'ausilio di un esperto estimatore, nominava il CTU arch. che depositava la relazione in Persona_3 data 05.08.2024.
All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 29.05.2025.
La domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di notifica dell'atto introduttivo sollevata da parte convenuta in quanto la stessa deve ritenersi rituale, avendo parte attrice allegato la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione alla controparte mediante Pec del 29.05.2018 (cfr. all. atto di citazione).
Passando al merito, deve considerarsi pacifica la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, documentalmente provato dalla produzione del “preventivo di spedizione” del 05.07.2017 (cfr. all. 1 atto di citazione), seguito alla richiesta del servizio di trasporto da parte dell'attore e al sopralluogo effettuato dalla convenuta, nonchè dalla fattura n. 648 del 10.08.2018 (cfr. all. 3 ibidem) relativa al corrispettivo pattuito, la cui descrizione reca la dicitura “Re: spedizione di tipo trasloco da Napoli, salita 2 porte n. 20 a Portici, via de Lauzieres 19/A”, dal verbale di contestazione cose mancanti
(cfr. all. 2 ibidem) e dal verbale di contestazione cose danneggiate (cfr. all. 4 ibidem) entrambi sottoscritti sia dal sia dal Parte_1
responsabile, incaricato dalla convenuta. Tes_2
Orbene, di là dalla terminologia utilizzata nel preventivo, la fattispecie integra un contratto di trasporto di cose ai sensi dell'art. 1678 c.c., a norma del quale il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro;
inoltre, ai sensi dell'art. 1693
c.c. il vettore risponde della perdita e dell'avaria delle cose trasportate dal momento della ricezione fino alla consegna, salvo che provi che il danno derivi da caso fortuito, dalla natura o vizio delle cose o da fatto del mittente o del destinatario: trattasi, secondo costante giurisprudenza di legittimità di una “presunzione di responsabilità "ex recepto", che può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso” (cfr. Cass., sent. 28612/2013)
Il mittente che agisce nei confronti del vettore per l'accertamento della responsabilità, ex art. 1693 c.c., deve provare il nesso causale tra le operazioni di trasporto e il danneggiamento delle cose trasportate ed in tal caso il vettore deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass.
n.13958/2022; Cass. n. 9811/2018).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che prima di eseguire il trasporto la convenuta ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione sita in
Napoli Salita 2 porte n. 20, prendendo visione dei beni oggetto del trasporto, ai fini sia dell'organizzazione del mezzo di trasporto per il carico e scarico degli stessi, sia delle tecniche di imballaggio idonee alla tipologia degli oggetti.
Considerato che
alla data prevista per il trasloco di detti beni le operazioni di imballaggio sono state effettuate dalla alla presenza della ex coniuge dell'attore, sebbene CP_1
non sia stato redatto alcun inventario, si deve ritenere provata l'integrità dei beni in questione prima dell'esecuzione del trasporto e che il danno si sia verificato durante le operazioni di competenza del vettore. D' altra parte l'incaricato della medesima società di trasporti sottoscriveva in data 02.09.2017 l'elenco degli oggetti danneggiati durante il trasporto, di cui al verbale di contestazione, nonché l'elenco dei beni mancanti (cfr. all 2 atto di citazione), come confermava in sede testimoniale.
Quanto alla sussistenza dei danni, di cui ai rilievi fotografici di parte attrice (cfr. all. 7 atto di citazione), e al citato verbale, essa viene confermata prima dalla relazione tecnica del CTU ing. Per_2
ed anche, per la quantificazione complessiva comprensiva
[...]
degli oggetti di valore artistico, dal CTU arch. , Persona_3
tecnico estimatore.
Privo di fondamento è, dunque, il rilievo di parte convenuta secondo cui i danni sarebbero ascrivibili all'attore che dopo le operazioni di imballaggio chiedeva di custodire i beni in deposito essendo stato ricoverato in ospedale. Secondo la giurisprudenza di legittimità
l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico prefissato, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento (cfr. Cass. sent. 5700/99).
Dalla documentazione in atti risulta provato che l'imballaggio è stato curato dalla convenuta mentre per contro non si riscontra alcuna riserva da parte della stessa, la norma soprarichiamata prevede, infatti, una presunzione di responsabilità derivante dal fatto che il vettore assume la custodia delle cose da trasportare che si estende anche alle operazioni accessorie di carico e scarico e che può essere vinta
“soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore”(Cass. n. 28612/20139).
Parimenti infondata appare la contestazione della sulla CP_1
mancata indicazione dell'elevato valore degli oggetti da trasportare, atteso che nelle condizioni di trasporto di cui al preventivo del
05.07.2017 si legge espressamente che il vettore si impegnava ad eseguire le seguenti attività: “fornitura scatole per imballo contenuti fragili, libri, biancheria, quadri”; “smontaggio e imballaggio del mobilio con materiale adeguato per un sicuro trasporto”; “disimballo e
[…] controllo di integrità oggetti fragili imballati dal ns. personale”.
Un vettore professionale, come la società convenuta, avrebbe potuto e dovuto adottare le misure più idonee, in relazione al tipo di trasporto e alla natura dei beni trasportati secondo il criterio della diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
D'altro canto, la medesima società convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità ex art. 1693 c.c. di CP_1
e, pertanto, la stessa va condannata al risarcimento dei
[...]
danni.
Con riguardo alla quantificazione dei danni si richiama in particolare la Relazione tecnica del CTU Arch. , al quale sono Persona_3
stati conferiti i seguenti quesiti “1) Accerti il Ctu il valore degli oggetti trasportati in occasione del trasloco dalla società convenuta;
2) Accerti altresì l'eventuale danneggiamento e ne stabilisca le cause.
Dica il Ctu se gli oggetti che risultano danneggiati sono riparabili oppure no e quantifichi i danni;3) Dica quant'altro utile ai fini della causa”.
Quanto al primo quesito, il tecnico, dopo aver esaminato gli atti di causa e aver effettuato vari sopralluoghi, ha operato una stima dei beni consegnati alla società convenuta sulla base di indagini di mercato presso esperti ed on line, comparando i valori così ottenuti con i parametri indicati dall'attore. Il CTU ha stimato il valore dei beni danneggiati in complessivi euro 24.479,00, che diverge dalla somma complessiva indicata dall'attore nell'importo di euro 33.002,00 senza adeguati riferimenti. In particolare, in relazione al mobile settimino dichiarato “danneggiato e restaurato”, ma del quale non viene indicato alcun valore nè vengono fornite specifiche in merito al danneggiamento ed al successivo restauro dopo le opportune verifiche, il tecnico non ha redatto alcuna stima, affermando che non
è ascrivibile al trasloco o ad una lavorazione commissionata dalla
Controparte_1
Rispetto ai beni mancanti, il CTU ha chiarito di non aver provveduto ad una stima, non avendo alcuna documentazione ad essi relativa, richiamando il valore attribuito dalla attrice per complessivi euro
5.840,00. Da tale elenco veniva eliminato il “ventaglio facente parte di gruppo di due piccoli figurini di fattura orientale” in quanto già stimato nell'elenco dei beni danneggiati.
Sul secondo quesito, ha accertato che i danni descritti dall'attore sono tutti effettivamente sussistenti, trattandosi, in particolare, di rotture, distacchi o lesioni di parti di beni artistici o di collezionismo mentre per ciò che concerne gli elettrodomestici, ha riscontrato solo delle piccole punzonature e graffi. Il CTU, inoltre, nell'individuazione delle cause di danno, ha rilevato che i beni artistici e di collezionismo, essendo oggetti estremamente fragili, potevano essere trasportati solo ed unicamente previo un opportuno imballaggio mentre per gli elettrodomestici si poteva ipotizzare piuttosto l'inadeguatezza dell'imballaggio. Ha poi redatto una stima percentuale per ogni singolo bene, in base all'entità del danno e alla riparabilità dell'oggetto, ad eccezione dei casi in cui il bene era andato distrutto o non poteva essere recuperato, quantificando i danni in complessivi euro 9.155,00 e per i beni perduti nell' ulteriore importo di euro 5.840,00, secondo il valore attribuito dall'attore, in assenza di documentazione, per un totale di euro 14.995,00. Infine, ha quantificato in euro 200,00 le spese dei trasporti assicurati per i restauri.
Tanto premesso, alla luce delle conclusioni formulate dal CTU, che questo Giudicante ritiene di condividere, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 9.355,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Quanto ai beni perduti, non v'è in atti alcuna prova, nè è riscontrabile qualsivoglia documentazione che consenta di stimarne il valore reale, sicché nessuna somma può essere liquidata a tale titolo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, stante l'accoglimento parziale si compensano nella misura di 1/3 e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attrice condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno che si liquida nell'importo complessivo di euro 9.355,00 in favore di parte attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle
[...]
spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro
3.700,00 oltre s.g., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore avv. ON per averne fatto anticipo.
3. Le spese di Ctu vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1
Così deciso in Napoli il 09.12.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti