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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2152/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2152/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mirella BERTOLINO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in PI (TO) il 10.9.1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 88, Parte II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio sono nati i figli , a PI (TO) il 5.12.1996 ed a Persona_1 Persona_2
PI (TO) il 12.3.1999.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 16.12.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 417/2024, emessa il
18.12.2024 e pubblicata il 31.12.2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 19.9.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
I) confermano, relativamente alla definizione dei rapporti economico patrimoniali, le condizioni della separazione riportate nelle note scritte integrative depositate telematicamente il 03/12/2024 e richiamate nella sentenza di separazione, dando atto dell'avvenuto integrale adempimento;
II) dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano a richiedersi reciprocamente assegni divorzili;
III) le spese legali della presente procedura sono a totale carico della sig.ra ; Parte_1
Il P.M. è già intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 2.1.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Per_ Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli ed , ormai Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
10.9.1995 in PI (TO) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di PI al n. 88, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 23.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2152/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mirella BERTOLINO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in PI (TO) il 10.9.1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 88, Parte II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio sono nati i figli , a PI (TO) il 5.12.1996 ed a Persona_1 Persona_2
PI (TO) il 12.3.1999.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 16.12.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 417/2024, emessa il
18.12.2024 e pubblicata il 31.12.2024.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 19.9.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
I) confermano, relativamente alla definizione dei rapporti economico patrimoniali, le condizioni della separazione riportate nelle note scritte integrative depositate telematicamente il 03/12/2024 e richiamate nella sentenza di separazione, dando atto dell'avvenuto integrale adempimento;
II) dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano a richiedersi reciprocamente assegni divorzili;
III) le spese legali della presente procedura sono a totale carico della sig.ra ; Parte_1
Il P.M. è già intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 2.1.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Per_ Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli ed , ormai Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
10.9.1995 in PI (TO) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di PI al n. 88, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 23.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi