Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 627 degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Cardella per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, via Tortora n. 21 parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Francesco Misurale per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, via Fieschi n. 3/4 parte resistente
E C O N T R O
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliata per la carica presso i suoi uffici siti in
Torino, via Arsenale n. 21 parte resistente
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
Conclusioni: per parte ricorrente: come in ricorso per le parti resistenti: come in memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/07/2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01020230001670120000, notificata il
1
17/5/2023 dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme corrispostele dall'Ente Strumentale alla (di seguito per brevità anche solo Ente o Controparte_2
a titolo di indennità per la messa in disponibilità ed iscritte a ruolo dall'Ente CP_3 fino alla concorrenza di € 5.200,76, del quale chiedeva l'annullamento.
A sostegno della domanda contestava il diritto alla riscossione della predetta somma, essendo il presunto credito di oggetto di controversia nel giudizio R.G. n. CP_3
1039/2022 pendente avanti il giudice amministrativo.
Premetteva che con sentenza n. 1205/2019 resa dal Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 153/2020 divenuta irrevocabile, le era stato riconosciuto il diritto alla stabilizzazione nell'organico da questo CP_3 illegittimamente negato, e alla sua messa in disponibilità e che, stante l'inerzia dell'Ente, aveva proposto giudizio di ottemperanza all'esito del quale, con sentenza n. 645/2021, il aveva ordinato a parte convenuta di darvi esecuzione, nominando in Parte_2 caso di protratta inottemperanza un Commissario ad acta.
Soggiungeva che l'Ente aveva interposto appello avverso la sentenza del T.A.R. e che, nelle more, il Commissario ad acta aveva disposto, con le Determinazioni Dipartimentali
n. 352/2021 del 08/11/2021 e n. 385 del 01/12/2021, la propria assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza giuridica dal 30/05/2008 ed CP_3 economica dal 01/12/2021 e da tale giorno la sua messa in disponibilità in vista della ricollocazione presso altre amministrazioni.
Esponeva che, trasferita in data 26/04/2022 nel ruolo del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4352 del 30/05/2022, che aveva riformato la sentenza del n. 645/2021, Parte_2 dichiarando inammissibile il ricorso di ottemperanza da ella proposto per contrasto col divieto di esecuzioni individuali in pendenza di procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Concludeva che, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato, con Determinazione
Dipartimentale n. 292 del 29/07/2022 l'Ente aveva annullato ex tunc le citate
Determinazioni Dipartimentali.
Suppostane la natura di atto amministrativo di annullamento in autotutela, sosteneva l'illegittimità della citata Determinazione n. 292/2022, perché emessa dall'ESACRI in assenza dei presupposti di legge e in violazione delle norme in materia di procedimento
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amministrativo, e deduceva di aver, pertanto, impugnato il provvedimento davanti al
T.A.R. in data 18/10/2022. Pt_2
Tanto premesso in fatto, chiedeva, previa disapplicazione della Determinazione
Dipartimentale n. 292/2022 ex art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia, anche parziale, dell'iscrizione a ruolo sottesa al titolo opposto e quindi l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di indennità per la messa in disponibilità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' Controparte_4
, che eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...] per essere i motivi di opposizione inerenti i presupposti al procedimento di riscossione, chiedendo in subordine di essere garantito e/o manlevato dall' a ogni domanda CP_3 nei propri confronti proposta dalla odierna opponente.
Si costituiva altresì l' che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_3 per la pendenza avanti il del giudizio R.G. n. 1039/2022 e nel merito Parte_2 contestava la natura di atto amministrativo in autotutela della Determinazione
Dipartimentale n. 292/2022, perché assunta da nell'esercizio dei poteri del CP_3 privato datore di lavoro, rilevandone la piena legittimità in quanto emessa in adempimento delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 4352/2022 e dunque atto dovuto.
Disposta inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione provvisoria della cartella impugnata ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, senza alcuna istruttoria, indi all'udienza del 21/02/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall' in ragione della pendenza avanti il del giudizio CP_3 Parte_2 portante il R.G. n. 1039/2022, seppure oggettivamente e soggettivamente identico alla presente causa.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la litispendenza disciplinata dall'art. 39, comma 1, c.p.c., si risolve secondo il criterio della prevenzione, “si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della
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giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda” (Cass. civ. n. 16834/2007; in senso conforme Cass. civ. n.
18024/2013, secondo la quale: “La situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario;
ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con
i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto
l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ., per il quale si finirebbe con il fare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice tributario con riguardo a pretesa litispendenza avanti al giudice amministrativo, di un inammissibile criterio di prevenzione”).
1.1. Dalla documentazione in atti (si veda doc. 17 in atti di emerge, inoltre, che CP_3 con sentenza n. 1147 del 19/12/2022 il ha dichiarato l'inammissibilità Parte_2 per difetto di giurisdizione del ricorso proposto da colleghi della ricorrente avverso la stessa Determinazione Dipartimentale n. 292 del 29/07/2022, ritenendo che detto provvedimento sia stato assunto da ell'esercizio dei poteri del privato datore di CP_3 lavoro e non nell'esercizio dei poteri amministrativi, e ha declinato, pertanto, la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La suddetta pronuncia di inammissibilità è stata, peraltro, richiamata e posta a fondamento della sentenza n. 454/2024 emessa in data 21/02/2024 dal Tribunale di
Torino, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 3006/2024 promosso dai medesimi lavoratori e versata in atti dalla ricorrente.
In definitiva non vi è motivo di ritenere che diverso possa essere l'esito del ricorso al
T.A.R. Piemonte proposto in data 19/10/2022 dalla odierna opponente avverso la medesima Determinazione Dipartimentale n. 292/2022 e introduttivo del giudizio R.G.
n. 1039/2022 (cfr. docc. 18 e 19 in atti di parte ricorrente).
2. Tanto in limine premesso, giova in primo luogo procedere alla corretta qualificazione dell'azione proposta dall'opponente, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento della doglianza sollevata a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, rammentando che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli
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articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, - per quanto di interesse - consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
2.1. Nel caso in esame la ricorrente contesta unicamente il diritto di ESACRI di ripetere le somme iscritte a ruolo, di guisa che il presente giudizio risulta introduttivo di una unica azione da qualificarsi come opposizione all'esecuzione in quanto diretta a contestare il diritto di procedere “in executivis”, facendo falere fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva dell'Ente convenuto quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore.
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Del resto, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
2.2. D'altro canto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare in tema di riscossione dei crediti previdenziali, nell'ambito di un procedimento di riscossione che ricalca quello impiegato dall' convenuto, che “l'incaricato della riscossione è carente di CP_2 legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”
(Cass. civ. n. 19985/2024).
3. Venendo al merito, è certamente da condividere quanto affermato dalla sentenza n.
454/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, secondo la quale, alla luce del citato pronunciamento n. 1147/2022 con cui il ha risolto la questione di Parte_2 giurisdizione in favore del giudice ordinario, la Determinazione Dipartimentale ESACRI
n. 292 del 29/07/2022 è da ritenersi atto di natura paritetica e non di natura amministrativa, essendo stata assunta dall'Ente convenuto come privato datore di lavoro e non come Pubblica Amministrazione.
Come tale, la Determinazione Dipartimentale ESACRI n. 292 cit. andrà, pertanto, valutata alla luce delle disposizioni di legge in materia e dei principi di buona fede e correttezza che vincolano l'Amministrazione in veste di privato datore di lavoro.
3.1. Ciò posto, non vi è dubbio che, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n.
1205/2019 del Tribunale di Torino, si è consolidato il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 519 L. n. 296/2006 nell'organico del personale a tempo indeterminato dell Controparte_2
a decorrere dal 31/05/2008 e ad essere inserita nelle procedure di
[...] mobilità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 178/2012.
È perciò incontroversa la vincolatività per l'Ente convenuto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1205/2019 del Tribunale di Torino.
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3.2. È parimenti indiscutibile che l'attività del Commissario ad acta - nominato dal
[...] con la sentenza n. 645/2021, con la quale ha ordinato all'Amministrazione, Pt_2 rimasta inerte, di dare esecuzione a tale giudicato - è stata portata a compimento prima che Consiglio di Stato si pronunciasse nel giudizio di appello avverso detta sentenza.
Ed invero, l'assunzione in servizio a tempo determinato della ricorrente è stata disposta dal Commissario con determina n. 352 del 8/11/2021, mentre la sentenza n. 4352 del
Consiglio di Stato è del 30/05/2022.
La determinazione di decadenza n. 292 del 29/07/2022, volta a porre nel nulla l'attività esecutiva del Commissario ad acta, è, quindi, da ritenersi in contrasto con il principio di irrevocabilità ed immodificabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione che abbiano avuto completa esecuzione sancito dall'art. 487 c.p.c.
La norma citata, infatti, non consente al giudice di ordinare la remissione in pristino di ciò che sia stato eseguito, perché pone un limite di carattere generale (cfr. Cass. civ.
30/09/2015 n. 19572), che può essere esteso anche al giudizio di ottemperanza in assenza di disposizioni incompatibili nel codice del processo amministrativo (art. 39).
3.3. Non c'è dubbio, invero, che nel caso di specie il ha svolto nel Parte_2 giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente la funzione di giudice dell'esecuzione, tale giudizio avendo avuto ad oggetto l'attuazione della pronuncia del
Giudice ordinario del lavoro (sentenza n. 1205/2019 del Tribunale di Torino). Non può trovare, invece, applicazione analogica al giudizio di ottemperanza – stante lo specifico fine che qui ha avuto di giudizio di esecuzione - il principio sancito dall'art. 336, comma
2, c.p.c., su cui è motivata la determinazione n. 292/2022 qui impugnata, posto che tale principio è dettato specificamente in relazione al giudizio di cognizione, tenuto conto che, in ragione del richiamo operato dall'art. 39 del c.p.a., al processo amministrativo si applicano per quanto non disciplinato da detto codice “le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressioni di principi generali”.
3.4. Vale, inoltre, richiamare la disposizione di cui all'art. 63 D.lgs. n. 165/2001 secondo la quale “Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”.
La sentenza n. 1205/2019, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Torino ha accertato il diritto dell'odierna ricorrente ad essere stabilizzata nell'organico del personale a tempo indeterminato dell' , con Controparte_2
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decorrenza dal 31/05/2008, ha dunque avuto l'effetto di costituire il rapporto con effetti retroattivi, eliminando il termine ai rapporti di lavoro già instaurati e provocando la trasformazione dei contratti già intercorsi in rapporti a tempo indeterminato.
In forza dell'efficacia costitutiva della richiamata sentenza, la ricorrente è, pertanto, non già aspirante all'assunzione da parte di bensì dipendente a tempo CP_3 indeterminato dell'Ente ed alla sottoscrizione del contratto individuale di assunzione da parte del Commissario ad acta deve riconoscersi esclusivamente efficacia ricognitiva, finalizzata alla riattivazione del rapporto e non costitutiva del medesimo.
Per quanto sopra esposto, la determinazione di messa in disponibilità della ricorrente era atto dovuto dell'Amministrazione, a prescindere dall'esecuzione del giudicato in sede di ottemperanza, e trova una propria ragion d'essere indipendentemente dall'eventuale caducazione dell'attività compiuta in sede esecutiva.
4. Come del resto precisato dalla locale Corte d'Appello nel gravame proposto avverso la richiamata pronuncia del Tribunale di Torino, “Né a tale conclusione possono essere di ostacolo le argomentazioni svolte dall'appellante in merito al fatto che, a seguito del dato normativo rappresentato dal D.Lgs n.178/2912, con l'articolata procedura prevista per la mobilità di tutto il personale verso altre PP.AA., a far data dal 1.1.2018, mancherebbe un organico dell'Ente Strumentale alla C.R.I. per poter stabilizzare gli odierni appellati, trattandosi di questioni coperte dalla pronuncia passata in giudicato, neppure dedotte in prime cure. Ed, Invero, con l'originaria memoria costitutiva è stata la stessa difesa dell'Ente a evidenziare che, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, il Dipartimento della
Funzione Pubblica (in data 13/6/2022, v.doc.12), aveva informato della disponibilità ad avvalersi della collaborazione degli originari ricorrenti, in posizione di comando, da parte dell e che, il medesimo Dipartimento, richiesto di Parte_3 esprimersi in merito alla fattibilità dell'ipotesi del comando, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4352-2022, con nota del 28/6/2022 (doc.14), aveva comunicato di non ravvisare elementi ostativi all'attuazione di tale comando presso l Parte_3
[...]
3.5. Si osserva, infine, come la determinazione oggetto di opposizione non solo appaia ingiustificata, ma si ponga anche in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede che incombono sul datore di lavoro a tutela dei diritti dei propri dipendenti: va sottolineato infatti che la ricorrente aveva abbandonato la propria precedente occupazione per
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prendere servizio presso l'Ente ed era tenuta a restare a disposizione in attesa della ricollocazione presso altra amministrazione” (cfr. sentenza n. 337/2024).
5. Alla luce delle considerazioni svolte, poiché le conclusioni di cui al ricorso sono riferite – per quanto non coincidente con le statuizioni già oggetto di giudicato – all'accertamento della decorrenza economica della disposta stabilizzazione a far data dal
01/12/2021 e al permanere nelle procedure di mobilità ex art. 6 D.Lgs. 178/2012, il ricorso merita integrale accoglimento, anche in relazione alla domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità per la messa in disponibilità.
6. La soccombenza giustifica la condanna dell'Ente convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione eseguita alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14 in relazione allo scaglione compreso tra €
5.200 e 26.000, alla luce della complessità delle questioni di diritto trattate.
6.1. Ricorrono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell' , verso il quale non è stata avanzata Controparte_5 alcuna domanda e al quale il ricorso è stato notificato al solo scopo di portarlo a conoscenza della pendenza della lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
Annulla la cartella di pagamento opposta.
Condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_3 liquidano in € 2.700, oltre € 118,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'opponente e l'
[...]
. Controparte_1
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 21/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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