Art. 5.
Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142 , che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.
Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142 , che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.