Articolo 5 della Legge 12 novembre 1968, n. 1201
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1968
Art. 5.
Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142 , che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1968