Sentenza breve 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 11/01/2023, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2022, proposto da
RO Xie, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Urzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto, Div. P.A.S.I. Cat.A12.2020/immig.Prot. nr. 210/20 datato «15.05.2020», notificato a mani del ricorrente il giorno 2 settembre 2020 in assenza di traduzione, con il quale il Dirigente dell'Ufficio di Immigrazione della Questura di Prato, Dott. Andrea Belelli, assumendo che «la straniera [ma invero il ricorrente è un maschio] non si è presentata neppure al secondo appuntamento» e non «risulta aver fissato alcun appuntamento tramite l'agenda elettronica "Cupa Project"», nonché non avrebbe dato, infine, riscontro alla «comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e contestuale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, introdotto dalla Legge n. 15/2005, datata 19.10.2019 inviata tramite raccomandata postale 61781804521-2», ha disposto l'«ARCHIVIAZIONE della richiesta di rinnovo del permesso, presentata dal sig./sig.ra XIE RO nato in [...] il [...]»;
- occorrendo, l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, ha formulato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Prato;
- con provvedimento 11 maggio 2020 l’istanza è stata archiviata per la mancata presentazione del richiedente a due convocazioni;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, che sarebbe stato inoltrato a un indirizzo errato, e che il medesimo errore sarebbe stato compiuto nell’invio della convocazione datata 29 maggio 2019 presso la Questura di Prato;
- il ricorrente lamenta inoltre che il provvedimento gli sia stato notificato nella sola lingua italiana, a lui sconosciuta, e se pure gli è stato tradotto mediante comunicazione telefonica effettuata da un conoscente al momento della consegna, tuttavia tale modalità non gli avrebbe consentito di maturare una piena conoscenza del suo contenuto e, pertanto, domanda la remissione in termini per procedere all’impugnazione;
- si è costituita con comparsa di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso;
- la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 ed è passata in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- l’atto di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, odiernamente impugnato, è stato notificato a mani del ricorrente il 2 settembre 2020 e nel corso della consegna il suo contenuto è stato tradotto telefonicamente da un suo conoscente, noto al notificante;
- il ricorrente, il 10 settembre 2020, ha conferito mandato all’avv. Urzi per assisterlo nella procedura di rilascio del titolo di soggiorno e può ritenersi quindi che egli abbia compreso il contenuto del provvedimento notificato o che, comunque, fosse in grado di conoscerne il significato almeno dal momento di conferimento della procura al legale;
Ritenuto pertanto di dichiarare il presente ricorso irricevibile per tardività in quanto notificato solo in data 11 novembre 2022, e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cacciari | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO