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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2484 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MELATO CATERINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 29.01.2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 7 1. - Le parti hanno contratto matrimonio civile a Carpi in data 12.02.2011 e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
- Con ricorso del 15/05/2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare con collocamento della minore presso di lei e l'affidamento esclusivo della stessa. Quanto al contributo al mantenimento ordinario della minore, la ricorrente ha domandato disporsi a carico del padre un contributo di Euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese e un contributo al proprio mantenimento di euro
200,00 mensili.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti. Nella memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1
c.p.c. depositata in data 17.10.2024 la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni nel merito e ha chiesto in via d'urgenza di disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento dello CP_2
stesso alla moglie e alla figlia minore ed ai luoghi dalle stesse frequentati.
- All'udienza del 27.11.2024 parte ricorrente, rinunciando alla domanda di ordine di protezione, ha confermato le conclusioni contenute nel ricorso. Il Presidente, dichiarata la contumacia di , ha emesso i seguenti provvedimenti ex CP_2
l'art. 473-bis.22 cpc: “I - Considerato il disinteresse del padre, che non si è costituito, e le sue condotte allegate dalla ricorrente (v. sopra e ricorso) visto l'art.
337 quater c.c. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, Per_1
disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); la figlia resterà collocata con la madre nella casa familiare di Carpi, via Brunete n. 11, che viene a lei assegnata;
il padre, potrà vedere la figlia tutte le settimane il sabato o la domenica
a casa della madre di lui (nonna paterna), abitante a Carpi via Persona_2
Benassi 19, previo accordo con la ricorrente, nonché con le stesse modalità durante le festività natalizie previo accordo con la madre;
pagina 2 di 7 II – viste le condizioni economiche delle parti e considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto con mutuo con rata mensile di euro 350 circa - con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
dà atto che l'assegno unico per la figlia spetta integralmente alla madre affidataria esclusiva”.
- Il Presidente ha rinviato all'udienza del 29.01.2025 per decidere sulle istanze istruttorie.
- All'esito dell'udienza del 29.01.2025, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti e il Presidente, ritenuta irrilevante l'attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
3. - Per ciò che concerne la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore formulata dalla madre, questa è meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 337- quater c.c. Invero, dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre non risulta essersi mai occupato della figlia, delegando ogni compito relativo alla sua cura, educazione ed istruzione in via esclusiva alla madre. La ricorrente inoltre riferisce che la figlia prova nei confronti del padre sentimenti di timore e paura Per_1
poiché la minore lo ha visto spesso tornare a casa ubriaco e tenere un contegno aggressivo con la madre. Il disinteresse del padre (dimostrato, altresì, dalla mancata pagina 3 di 7 costituzione in giudizio) e i suoi comportamenti aggressivi rendono contrario all'interesse della minore l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza,
l'affidamento esclusivo alla madre, presso la quale viene collocata e alla Per_1 quale, ai sensi dell'articolo 337-sexies c.c., va assegnata la casa familiare sita in sita in Carpi via Brunete n. 11.
4. - Con riferimento alle frequentazioni con il padre, in considerazione delle allegazioni della ricorrente sul fatto che il padre è spesso ubriaco e la minore non vuole restare da sola con lui, egli potrà vedere la figlia tutte le settimane il sabato o la domenica a casa della madre di lui (nonna paterna con cui la minore ha rapporti),
abitante a Carpi via Benassi 19, previo accordo con la ricorrente, Persona_2
nonché con le stesse modalità durante le festività natalizie previo accordo con la madre.
5. – La madre ricorrente lavora con contratto part-time per una società di Bastiglia con stipendio base netto mensile di euro 369, che con gli straordinari può arrivare ad euro 700 (attività di pulizie presso AIMAG Carpi)
Il padre convenuto lavora come elettricista dipendente con stipendio di euro 2.000 con sede di lavoro a n/F, e torna a Carpi solo nel fine settimana. Per_3
Viste le condizioni economiche delle parti e considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto (con mutuo con rata mensile di euro 350,00 circa) il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
6. - In ragione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre e della collocazione presso la medesima, si dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla CP_3
7. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
pagina 4 di 7 Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
UCRAINA il 20/12/1985) e (nato a [...] il CP_1
10/09/1977) che hanno contratto matrimonio in data 12/02/2011 a CARPI, come risulta dall'atto n. 7, parte I, anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CARPI (MO);
2. affida la figlia minore nata a [...] il Persona_1
23.04.2012 in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. colloca la figlia minore della coppia presso la madre e la residenza della medesima;
4. assegna la casa familiare sita in Carpi, via Brunete n. 11 a Parte_1
unitamente ai relativi arredi;
[...]
5. così regolamenta le frequentazioni tra la figlia minore e il padre: CP_1
potrà vedere la figlia tutte le settimane il sabato o la domenica a casa
[...]
della madre di lui (nonna paterna), abitante a Carpi via Benassi Persona_2
pagina 5 di 7 19, previo accordo con la ricorrente, nonché con le stesse modalità durante le festività natalizie sempre previo accordo con la madre.
6. obbliga a versare a euro 300,00 CP_1 Parte_1
mensili con decorrenza dai provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis.22
c.p.c. contenuti nel verbale di udienza del 27.11.2024 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti pagina 6 di 7 attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_4
l'assegno unico per la prole;
8. condanna a rifondere allo Stato le spese di lite che CP_1
liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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