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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere Rep. N.
Dott. Michele Stagno Consigliere R. Gen. N. 1263/2019 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1263/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
22 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 dicembre 2022
d a
, (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Largo Ochi n.7, Capriolo (BS), in persona del liquidatore pro tempore Sig. OGGETTO: Pt_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIUSEPPE (deposito bancario,
[...]
( ), del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da cassetta di sicurezza, C.F._1
procura in atti. apertura di credito bancario)
APPELLANTE
c o n t r o Codice: P.IVA_2
(già Controparte_2 Controparte_3
, (C.F. , con sede a Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, in
[...] P.IVA_3
persona del procuratore munito di rappresentanza Dott.ssa Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2
del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e pagina 1 di 21
(C.F. ), con sede legale in Torino, Controparte_5 P.IVA_4
Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2
del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 23 luglio
2019, n.1749.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1749/2019 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
24.07.2019
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da
[...]
ei confronti di Controparte_3 Controparte_6 con specifico riferimento al tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.12.2013, in relazione al Conto
Corrente di Corrispondenza misto n. 78.078, a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge
n. 108/96), di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario dal 1.7.2000 al 31.12.2013, commissione di
pagina 2 di 21 massimo scoperto e similari, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.12.2013 gli addebiti per tali titoli illegittimi sul Conto Corrente di Corrispondenza misto n. 78.078, come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per l'effetto accertare l'esatto saldo del conto corrente n. 78.078 a credito dell'attrice per euro 246.146,30 alla data del 31.12.2013.
In via istruttoria:
A) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti della convenuta di copie conformi all'originale di tutte le comunicazioni di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla all'attrice ex art. 118 T.U.B. e CP_3
degli estratti conto mensili mancanti per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2002.
In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) Nel merito
2.1 respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente infondato per i motivi tutti dedotti in atti confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 1749/2019 emessa il 23/07/2019 e pubblicata in data 24/07/2019 dal Tribunale di Bergamo G.U. Dott. Tommaso Del Giudice;
2.2 in subordine: respingere comunque tutte le domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'appellante perché inammissibili e comunque giuridicamente infondate per i motivi tutti di cui in atti.
2) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio compreso rimborso forfettario generale, contributo previdenziale ed Iva.
3) In via istruttoria: disporre l'integrazione della CTU del dott. Persona_1 affinché il perito dell'ufficio predisponga i conteggi e risponda alle contestazioni ed osservazioni formulate da parte appellata nelle proprie note ex art. 127 ter cpc
pagina 3 di 21 depositate per l'udienza del 13.3.2024, da intendersi qui ritrascritte “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva in giudizio affinché Pt_1 Parte_1 Controparte_3
venissero dichiarate le nullità inerenti al rapporto di conto corrente stipulato fra le parti, attualmente ancora in essere, e conseguentemente fosse accertato l'esatto saldo del conto n.78.078, alla data del 31/12/2013.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente le domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Preso atto delle risultanze della CTU svolta, il tribunale rilevava quanto segue:
-tutti i contratti depositati da parte attrice risultavano sottoscritti in osservanza dei principi espressi dalle S.U. n.989/18, e che “la formulazione di tali negozi non inficia
l'evidente provenienza dei moduli stessi dalla banca e dunque la manifestazione di volontà di quest'ultima”.
-Il contratto di conto corrente, stipulato in data 26/11/1999, indicava in termini determinati le spese e le valute applicabili.
-La CMS risultava pattuita in termini determinati, essendo stato definito il tasso percentuale, il parametro dello “scoperto” e la periodicità.
Inoltre, il tribunale, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la CMS risulta sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione, rigettava le doglianze attoree relative alla carenza di causa della suddetta commissione.
-Il tribunale rilevava che i tassi di interesse risultavano percentualmente pattuiti sia nell'originario contratto di conto corrente del 26/11/1999, sia nelle successive aperture di credito, di cui la prima stipulata il 27/11/1999. Inoltre, l'art. 7 del contratto di conto corrente prevedeva la periodicità di addebito degli interessi, oltre che delle commissioni e delle spese.
-Il tribunale riteneva non fondate le doglianze in tema di usura, considerato che secondo la giurisprudenza ““è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria “allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis, Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223 e
pagina 4 di 21 Cass., ord. n. 2311 del 2008)”.
Nel caso di specie il giudice di prime cure rilevava che parte attrice aveva allegato analisi distanti dall'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia ed entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel merito, il tribunale aderiva all'orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n.16303/2018, e osservava che discostarsi dai criteri della Banca d'Italia, fatti propri dai decreti ministeriali, comporterebbe una disapplicazione di questi ultimi, nonché l'effettuazione di un implicito sindacato sostitutivo e lesivo della discrezionalità tecnica, riconosciuta in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Ulteriormente il tribunale osservava che la CMS ha in genere presupposti di applicazione e di metodologia di calcolo diversi dagli interessi, pertanto, non appariva irragionevole il differente rilevo delle due poste.
-Il tribunale riteneva parimenti infondate le censure in tema di usura degli interessi moratori.
-Ulteriormente il tribunale rigettava la domanda relativa all'usura soggettiva, considerato che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, ed inoltre nel caso di specie nulla era stato allegato e provato circa il parametro per ravvisare la sproporzione.
-Con riferimento alle doglianze in tema di anatocismo, il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, accertando la nullità della pattuizione per il periodo sino al
30/06/2000 e per il periodo a partire dal 01/01/2014.
Il giudice di prime cure riteneva invece che la clausola anatocistica fosse stata successivamente validamente sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30/06/2000 e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
-In ogni caso, il tribunale reputava che le sopraindicate conclusioni non determinavano nemmeno in parte l'accoglimento della domanda di accertamento del saldo emendato dagli addebiti illegittimi, in quanto, come ravvisato anche dal CTU, la documentazione relativa agli estratti conto depositata da parte attrice non era pagina 5 di 21 posteriore all'anno 2013 e risultava incompleta per il periodo precedente.
Il giudice di prime cure osservava infatti che la produzione dei soli scalari non consentiva in termini esaustivi e certi la necessaria individuazione delle rimesse solutorie e ripetibili.
Ulteriormente, il tribunale osservava che non vi era alcuna ragione per derogare all'onere della prova gravante sul correntista, esonerandolo dalla produzione degli estratti conto analitici e completi.
-“Conclusioni diverse da quelle suesposte non possono essere nemmeno tratte dall'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto inammissibile.
Invero, anche a ritenere detta istanza osservante l'art. 94 disp. att. c.p.c., ostano all'accoglimento di detta istanza istruttoria la circostanza che l'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata in superamento dell'onere probatorio e
l'assunto che parte attrice aveva l'onere di conservazione dei contratti bancari e degli estratti conto (ex multis, in tal senso Cass., ord. n. 6511 del 2016, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 534 del 2018 e Trib. Marsala, sent. n. 1222 del 2018), tanto più trattandosi di soggetto imprenditoriale.”
-Infine considerato quanto premesso, il tribunale riteneva ultroneo l'esame dell'eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie indebite riguardanti l'anatocismo ante 2000, “fatto estintivo del credito che – a prescindere da quanto indicato dal CTU - risulta comunque maturato alla luce dell'esiguità degli interessi anatocistici addebitati, delle ben maggiori e successive movimentazioni sul conto corrente, e dell'inidoneità – pertanto – di detti accessori a concorrere ad una rideterminazione dell'ammontare del saldo anche nell'ipotesi di azione di accertamento e per carenza di interesse ad agire per importi – per tali ragioni – irripetibili”.
-Preso atto della mancata presentazione della banca convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il tribunale condannava la stessa al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato, in favore dell'entrata del bilancio.
Tutto quanto considerato il tribunale i) ha accertato e dichiarato la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori, del contratto di conto pagina 6 di 21 corrente intercorso fra le parti, sino alla data del 30/06/2000, nonché la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi per lo stesso rapporto a partire dal
01/01/2014; ii) ha rigettato le restanti domande attoree;
iii) ha condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, Parte_1
in favore di già Controparte_2 [...] delle spese processuali, liquidate in € 16.310,00 per Controparte_3
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% e delle spese di CTU.
[...]
ha interposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza per i seguenti motivi:
1)Onere della prova gravante sul correntista -attore: la società appellante ha anzitutto sottoposto a censura la pronuncia impugnata nella parte in cui vi si afferma non rinvenuta una compiuta e specifica allegazione con riguardo alle commissioni previste dalla legge di conversione n.2/09 e poi dall'art. 117 bis TUB, all'esercizio dello ius variandi ed in tema di usura.
L'appellante ha dedotto di aver offerto in comunicazione tutta la documentazione in proprio possesso e di aver, prima dell'istaurazione del presente giudizio, fatto richiesta all'istituto di credito ex art. 119 TUB di copia della documentazione bancaria in suo possesso, aggiungendo che detta richiesta era stata solo parzialmente accolta.
Ha pertanto formulato anche nel presente grado di giudizio istanza ex art. 210 c.p.c. onde ottenere l'ordine alla banca di produrre le comunicazioni ex art. 118 TUB di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla banca al correntista, e gli estratti conto trimestrali scalari e mensili mancanti per il periodo dal 1/01/2000 al
31/12/2002.
Ha poi sostenuto non esser necessaria la produzione di tutti gli estratti conto completi per dar corso all'accertamento richiesto, dovendosi in ogni caso procedere al ricalcolo con riferimento al solo periodo documentato. Il tribunale avrebbe pertanto dovuto accertare gli indebiti attraverso gli estratti conto prodotti nel corso del giudizio.
L'appellante ha quindi richiesto disporsi la rimessione della causa in istruttoria per lo pagina 7 di 21 svolgimento di una perizia integrativa, previo ordine alla banca di produzione delle comunicazioni inviate con riferimento alle modifiche unilaterali ex art. 118 TUB e degli estratti conto mensili e trimestrali scalari mancanti, per il periodo dal 1/01/2000 al 31/12/2002.
2)Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: parte appellante ha sottoposto a censura il rigetto da parte del giudice di primo grado dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
a tal fine sostenendo che la soddisfazione soltanto parziale della richiesta ex art. 119
TUB – cui corrisponde il diritto sostanziale ad ottenere copia della documentazione riferita alle operazioni svolte nel decennio antecedente - legittimerebbe di per sé
l'istanza di esibizione.
“Nondimeno, i contratti non costituiscono singole operazioni, ma i documenti contrattuali che regolano l'intero rapporto, sicchè il limite temporale dell'art. 119
TUB ed essi non si può applicare e in costanza di rapporto, come nel caso di specie, la banca non può eccepire la decorrenza del termine decennale”.
Parte appellante ha quindi sostenuto che per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210
c.p.c. non sarebbe risultato significativo il periodo temporale cui riferire la formazione del documento da esibire, ma la sua rilevanza ai fini processuali.
3) La commissione di MO TO: parte appellante ha sottoposto a censura quanto statuito dal tribunale con riferimento alla CMS.
Nello specifico parte appellante ha dedotto che nel caso di specie la CMS non era stata validamente pattuita, in quanto le copie prodotte del contratto di conto corrente e dei contratti di affidamento non recano alcuna sottoscrizione per accettazione della banca;
ha sostenuto, inoltre, che ne sarebbe derivata la nullità delle pattuizioni relative alla CMS e alle commissioni sostitutive.
Ha sostenuto inoltre che, comunque, nel contratto di conto corrente n. 78.078 e nelle relative aperture di credito la CMS non avrebbe potuto ritenersi validamente pattuita, non essendo indicate nei contratti il metodo e la base di computo della stessa, ma solo la sua percentuale.
Con riferimento al periodo successivo al 01/07/2010, l'appellante ha inoltre lamentato esser stata applicata una commissione per messa a disposizione fondi
(CDF) nei contratti di apertura di conto corrente e anticipo effetti S.b.f. in assenza di pagina 8 di 21 valida pattuizione, poiché i contratti del 01/07/2010 e del 25/08/2010 non risultano essere stati datati né sottoscritti dal correntista.
Ulteriormente, l'appellante ha osservato che nel caso in esame la CMS sarebbe illegittima e priva di causa, in quanto applicata non sulle somme accordate bensì su quelle utilizzate.
L'appellante, preso atto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato tale commissione, ha inoltre osservato che dal 28/12/2011, data di introduzione dell'art. 117 bis TUB, nei rapporti di apertura di credito di nuova stipulazione poteva essere introdotta una commissione onnicomprensiva ove stabilita in contratto, il che non si sarebbe verificato nel caso di specie, in assenza di approvazione per iscritto degli accordi contrattuali recanti gli oneri in discorso.
L'appellante ha inoltre evidenziato che in assenza di un'apertura di credito e qualora si verifichino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi (CIV), aggiungendo che il legislatore è intervenuto anche per regolamentare i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il D.M. n. 644/2012 all'art. 5, comma 4 disciplina, infatti, la transizione al nuovo modello legale “I contratti in corso allo luglio 2012 sono adeguati entro il 10 ottobre 2012 con
l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 10 ottobre 2012.” L'appellante ha così affermato che l'adeguamento dei contratti già in essere costituirebbe ex art. 118 TUB un giustificato motivo per la modifica unilaterale da parte della banca di tassi, prezzi e altre condizioni previste dal contratto, salvo l'obbligo di darne comunicazione al cliente.
Nella specie la società appellante eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ex art. 118 TUB atta a legittimare l'introduzione unilaterale delle commissioni sostitutive (CDF) e (CIV), e di non aver mai sottoscritto alcuna pagina 9 di 21 pattuizione sul punto.
4) La sottoscrizione: parte appellante ha posto in evidenza il fatto che le copie dei contratti prodotti recano sottoscrizione della banca non per accettazione, bensì solo per autenticazione della sottoscrizione del correntista, eccependo, pertanto, , il mancato rispetto del requisito di forma scritta ab substantiam previsto dall'art. 117
TUB. Ha dedotto, quindi, l'invalidità dei contratti, e la nullità delle pattuizioni in essi contenute, per contrarietà all'art. 117 TUB.
5) I tassi di interesse: parte appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver questa ritenuto che i tassi di interesse fossero stati correttamente pattuiti, sia nell'originario contratto di conto corrente, sia nelle successive aperture di credito. Ha inoltre lamentato la mancanza dell'indicazione del riferimento alla tipologia di tasso indicato, non essendosi precisato se si trattava di tasso nominale
(TAN) o di tasso effettivo (TEG). Ha sostenuto che soltanto nel contratto di apertura di credito del 2002 erano stati correttamente pattuiti i tassi debitori ultralegali, con indicazione di TAN e TEG.
L'appellante ha pertanto sostenuto che il tasso debitorio applicato alla società, in misura superiore al saggio legale, non sarebbe stato sorretto da valida pattuizione per iscritto, quanto meno per il periodo dal 26/11/1999 al 18/09/2002, con conseguente applicabilità alla fattispecie del tasso sostitutivo fissato all'art. 117, comma 7 TUB.
6)L'usurarietà degli interessi: parte appellante ha inoltre sottoposto a censura la pronuncia impugnata per aver il tribunale ritenuto non fondate le doglianze in materia di usura, per omessa allegazione dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso soglia. Ha fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe ritenuto estranea alla normativa anti-usura la CMS allorquando essa tragga causa dalla messa in disponibilità della provvista, ossia quando viene calcolata sull'importo accordato, e non sull'importo utilizzato. Ha sostenuto che, invece, nelle ipotesi in cui la CMS viene applicata all'utilizzo e non all'accordato, essa dovrebbe essere considerata ai fini della verifica dell'usurarietà del TEG del rapporto, risultando in tal caso un accessorio del credito e non un mero servizio bancario.
L'appellante ha quindi reiterato la domanda di verifica circa il rispetto del Tasso
Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese, in conformità alla pagina 10 di 21 formula prevista dalla L. n. 108/96, o in subordine con formula della Banca d'Italia,
e nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 16303/2018.
Ha poi lamentato che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, le previsioni stabilite dalla l. n. 108/96.
Ha sostenuto che per il TEG rileva il costo effettivo dell'operazione e che esso va determinato secondo il criterio fissato dall'art. 644 c.p., risultando pertanto comprensivo di ogni corrispettivo, remunerazione o spesa, escluse imposte e tasse, e va ragguagliato al c.d. tasso soglia.
Ha affermato, poi, che i criteri di formazione del TEGM e del TEG risultano accostabili, ma rimangono entità distinte e separate per funzione, non stabilendo la legge alcun criterio di omogeneità fra detti parametri.
Ha aggiunto che la confusione fra i due tassi sarebbe stata determinata dai decreti ministeriali che, violando la riserva di legge e la tassativa gerarchia delle fonti, avrebbero accostato i due concetti.
Premesso che il tasso soglia è costituito in maggioranza dal TEGM e che nello specifico all'originaria maggiorazione del 50% del TEGM era stata sostituita nel
2011 la maggiorazione del 25% + 4 punti percentuali, e considerato che “Tale maggiorazione al fine del computo del c.d. tasso soglia serve a garantire la libertà contrattuale delle parti e a rassicurare gli istituti di credito in merito all'impossibilità che singoli accessori non rilevati (quali i tassi di mora, gli oneri assimilabili o cms), se pattuiti singolarmente in termini non usurari, possano influire sulla pattuizione accessoria degli interessi al punto da renderla usuraria e per ciò nulla.”, ha sostenuto che in tema di criteri per la determinazione del tasso effettivo praticato dalla banca nessuna efficacia vincolante potrebbe essere attribuita alle circolari della Banca d'Italia. Allo stesso modo, essendo i decreti ministeriali fonti di rango secondario, neppure ad essi potrebbe essere attribuita la facoltà di derogare o modificare il disposto delle fonti di rango primario (l. n. 108/96, art. 1815, comma 2
c.c. e art. 644 c.p.) le quali stabiliscono di considerare qualsiasi corrispettivo, remunerazione o spesa, connessa o collegata all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse.
L'appellante ha sostenuto quindi doversi ritenere irrilevante il criterio indicato dalla pagina 11 di 21 Banca d'Italia per la rilevazione di un tasso soglia riferito alla mora o alla CMS, e ciò perché la legge n. 108/96 non consente tale specificazione per tipologia di interesse o onere, bensì solo per categorie di credito.
Ha rilevato, infine, che le Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 si sono espresse in senso conforme alla tesi difensiva sostenuta, affermando che la CMS “in quanto corrispettivo pagato dal cliente… non può non rientrare fra le commissioni e le remunerazioni del credito, menzionate, sia dall'art. 644 c.p. quarto comma, sia dall'art. 2, comma 1 legge 108/96, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”.
Ne ha dedotto che, in conformità all'orientamento nomofilattico, la CMS dovrebbe essere necessariamente ricompresa nel calcolo del TEG e rileva ai fini della verifica dell'usura, pur con metodologia che si discosta dalla l. n. 108/96.
Ha infine sostenuto non dover trovare applicazione le soglie individuate ad hoc dalla
Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà comprensiva della CMS, bensì quelle già previste per le singole tipologie di operazione, previa disapplicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia che risultino contrarie al disposto normativo.
L'appellante ha osservato in proposito che, a partire dal 2010, le Istruzioni della
Banca d'Italia hanno introdotto la separata categoria degli scoperti senza affidamento, andando così a creare una soglia per i fidi revocati maggiore di 1/3 rispetto alle soglie già fissate per le ordinarie categorie di operazioni. L'appellante ha osservato al riguardo che “tale diversa categoria è del tutto priva di fondamento giacchè lo “scoperto” non è una tipologia di credito ordinario bensì uno stato del rapporto bancario, che peraltro dovrebbero avere natura occasionale e temporanea”.
Inoltre, il correntista si è lamentato dell'utilizzo da parte della Banca d'Italia di una formula che sarebbe sconosciuta alla matematica finanziaria, ed allenterebbe il vincolo disposto dall'art. 644 c.p., differenziando nel computo del TEG gli interessi dalle commissioni, spese e oneri, e riferendo i primi al credito erogato ed i secondi a quello accordato. Ha infine osservato che, nel denegato caso di adesione alle
Indicazioni della Banca d'Italia, l'incidenza degli oneri del prestito avrebbe dovuto essere determinata con riferimento all'importo accordato.
pagina 12 di 21 7)L'usura soggettiva: parte appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver essa rigettato la doglianza formulata in tema di usura soggettiva.
Ha sostenuto che il rapporto di conto corrente si sarebbe caratterizzato per l'applicazione di tassi di interesse usurari, in quanto superiori al TEGM, in presenza di condizioni di difficoltà finanziaria della società, evincibile dai bilanci relativi agli anni dal 2005 al 2011.
8)L'Anatocismo: l'appellante ha sottoposto a censura la decisione impugnata per aver accolto solo parzialmente la domanda di accertamento dell'invalidità contrattuale per violazione del divieto dell'anatocismo.
In particolare, ha sostenuto esser erronea l'affermazione, fatta dal giudice di prime cure, secondo il quale l'approvazione specifica per iscritto della clausola contemplante l'anatocismo trimestrale degli interessi potrebbe essere validamente sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30/06/2000 e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ha a tale proposito sostenuto che per i contratti sottoscritti ante delibera CICR la capitalizzazione sarebbe stata illegittimamente applicata non solo per il periodo temporale sino al giugno 2000, ma anche per quello successivo. Ne ha dedotto che nel caso di specie al contratto di conto corrente n.
78.078 avrebbe dovuto essere espunta ogni capitalizzazione per il periodo sino al
01/01/2014.
Per i predetti motivi l'appellante ha chiesto che la causa venisse rimessa in istruttoria, al fine di svolgere gli opportuni accertamenti e ricalcoli peritali.
9) Il gioco delle valute: l'appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver essa ritenuto che le clausole relative a valute e spese non palesassero un'indeterminatezza tale da implicare un'invalidità negoziale.
Nel caso di specie i contratti prodotti non recavano sottoscrizione per accettazione della banca, ragion per ci le pattuizioni relative alla c.d. valuta bancaria sarebbero risultate nulle, anche per indeterminatezza.
10) La prescrizione: l'appellante, premesso in fatto che il conto corrente n. 78.078 era ancora in essere e operativo, ha osservato che la domanda formulata era di mero accertamento e non di ripetizione e che pertanto il termine di prescrizione applicabile sarebbe stato quello ordinario decennale, con la precisazione, che, in conformità a pagina 13 di 21 quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, il termine di prescrizione relativo al contratto di conto corrente affidato avrebbe avuto decorrenza dalla data di chiusura del rapporto, salva dimostrazione da parte della banca della sussistenza di precedenti rimesse solutorie.
Considerato, quindi, che il conto corrente n. 78.078, affidato dal 27/11/1999, era ancora in esecuzione, l'appellante ha sostenuto non esser maturata alcuna prescrizione. Infatti, essendo pacifico l'affidamento del conto, tutte le rimesse operate dalla società correntista avrebbero dovuto presumersi ripristinatorie. Ha inoltre affermato che l'eccezione di prescrizione, così come formulata dalla banca in primo grado, sarebbe risultata inammissibile oltre che infondata, in quanto formulata in termini generici, mentre la banca avrebbe dovuto, entro i termini previsti dall'art. 167 c.p.c., indicare in atti le singole rimesse solutorie, ossia i singoli pagamenti, e la causale per ritenerle tali.
In conclusione, l'appellante ha chiesto che il saldo contabile venga accertato espungendo dalle poste passive gli addebiti illegittimi per nullità della relativa pattuizione, e che l'eccezione di prescrizione venga rigettata in quanto generica ed infondata.
11)L'infondatezza delle eccezioni di decadenza: l'appellante, prendendo le mosse dal rigetto dell'eccezione di decadenza formulata dalla banca in primo grado per non aver il correntista tempestivamente contestato gli estratti conto periodici a lui inoltrati dalla banca, ha sottolineato il fatto che nessuna valenza confessoria avrebbe potuto essere attribuita agli estratti conto, in quanto questi ultimi, se non contestati, fanno prova circa l'appostazione contabile, non invece quanto ad effettiva debenza volta che sia stata contestata la legittimità e la validità della causale di addebito.
12)Sull'irripetibilità delle somme corrisposte alla a titolo di interessi passivi CP_3
ultralegali capitalizzati, commissioni accessorie e spese fisse: l'appellante ha poi preso posizione relativamente all'eccezione, formulata dalla banca in primo grado, concernente l'irripetibilità di quanto corrisposto dal correntista nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi, osservando che nel caso di specie il pagamento di tali voci non avrebbe concretizzato l'adempimento di un'obbligazione naturale, ma semplicemente costituito l'adempimento di un'obbligazione derivante dai rapporti pagina 14 di 21 contrattuali in essere fra la banca e la società.
13)La consulenza tecnica d'ufficio espletata: l'appellante ha lamentato che il tribunale avesse ritenuto opportuno ammettere la CTU unicamente con riferimento alla censura relativa all'anatocismo trimestrale degli interessi debitori anteriori al
30/06/2000 ed ha pertanto richiesto disporsi l'integrazione della CTU, onde sottoporgli le questioni analiticamente indicate in sede di precisazione delle conclusioni.
14)Impugnazione del capo di condanna alle spese: l'appellante ha infine eccepito che il parziale accoglimento della domanda attorea in materia di anatocismo non avrebbe determinato la soccombenza integrale della stessa nel corso del giudizio di primo grado. Considerato l'esito complessivo del giudizio, il tribunale avrebbe pertanto dovuto disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione del fatto che la parte attrice era risultata parzialmente vittoriosa.
***
Costituendosi in giudizio (già Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto respingersi il gravame avversario.
[...]
In data 21 aprile 2022 si è costituita quale Controparte_5
incorporante di in forza di atto di fusione del Controparte_2
26/03/2021, facendo proprie tutte le domande, deduzioni ed istanze formulate da compresa ogni produzione documentale effettuata, Controparte_2
nonché riproponendo le medesime conclusioni.
***
Precisate le conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2022, con sentenza parziale depositata in data 9 maggio 2023 questa Corte così ha statuito:
” -rigetta il terzo, il quarto, il quinto, il settimo ed il nono motivo di appello, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Bergamo n.1749/2019.
-Accoglie per quanto di ragione la richiesta ex art. 210 c.p.c., ordinando a parte appellata l'esibizione in giudizio delle comunicazioni di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla banca ex art. 118 TUB nel periodo ricompreso fra il
30/11/2005 ed il 30/11/2015.
-Accoglie l'ottavo motivo di appello, e conseguentemente dispone la rimessione in
pagina 15 di 21 istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.
-Preso atto della rimessione in istruttoria della causa, la Corte, in parziale accoglimento del tredicesimo motivo, dispone l'espletamento di una CTU integrativa al fine di verificare, secondo i principi espressi dalle S.U. nella sentenza n.
16303/2018, l'eventuale usurarietà del rapporto, come da quesito formulato nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU.”
In particolare, per quanto concerne il tema della prescrizione, di cui al decimo motivo di gravame, la Corte così si è espressa:
<< Quanto al decimo motivo di appello, concernente la prescrizione, ritiene la Corte opportuno riservare ogni valutazione al riguardo al termine dell'espletamento delle attività istruttorie, non senza tuttavia sottolineare che, ex art.1422 cc, è prescrittibile
l'azione di ripetizione dell'indebito, ma non anche quella di accertamento della nullità contrattuale, e nel contempo evidenziare come nelle conclusioni di parte appellante risulti – salvo errore – esser stata formulata nei confronti della banca soltanto una domanda di mero accertamento, e non di condanna alla restituzione di somme di denaro, in quanto indebitamente corrisposte (se così fosse potrebbe risultarne assorbito l'esame dell'eccezione in discorso, e, con essa, della questione relativa al carattere solutorio - oppure meramente ripristinatorio della provvista - delle rimesse effettuate dalla correntista nel corso del rapporto).>>
Per le anzidette considerazioni la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo
CTU sul seguente quesito:” <
- verifichi se a partire dal 30/06/2000 vi sia stata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed in caso affermativo, proceda all'eliminazione dal saldo del conto di tutte le somme a tale titolo addebitate;
-considerato che le Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 hanno chiarito che
“nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo
pagina 16 di 21 globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(Cms) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la "Cms soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”, verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del con-tratto di apertura di conto, ma anche con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto conto delle commissioni applicate, nonché preso atto anche della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. >>”
In data 28 febbraio 2024 il CTU incaricato ha depositato la perizia effettuata, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente pronuncia vengono analizzati il sesto motivo e l'ottavo motivo proposti da parte appellante, in considerazione delle risultanze istruttorie.
Con il sesto motivo parte appellante eccepiva l'usurarietà degli interessi applicati, in particolare riteneva che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG essendo rilevante ai fini della verifica dell'usura.
Ritenendo fondata la censura, in quanto << In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del
pagina 17 di 21 tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del
1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>> (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018), si è disposta CTU al riguardo.
La CTU ha tuttavia verificato esservi stato rispetto del tasso soglia di usura per l'intero periodo compreso fra l'apertura del conto ed il 31/12/2013, “atteso che i tassi più elevati applicati dalla banca in ciascun trimestre non hanno mai superato i tassi di interesse usurari di riferimento”.
Quanto alla CMS il CTU pur rilevando il superamento della CMS soglia a partire dal secondo trimestre 2001 sino al quarto trimestre 2002, ha osservato che tuttavia “la maggior CMS applicata dalla banca risulta interamente compensata dal margine di interessi residuo, dato dalla differenza fra l'importo degli interessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati nel periodo medesimo”, ovvero il superamento rientra nella differenza fra il tasso soglia ed il TEGM, pertanto l'interesse complessivamente considerato risulta inferiore al tasso soglia.
Ne consegue il rigetto del sesto motivo di appello.
Quanto all'ottavo motivo di appello esso veniva accolto dalla Corte nella sentenza parziale n.784/2023, e conseguentemente veniva rimessa in istruttoria la causa al fine di rideterminare il saldo dalla data indicata previa esclusione dal conto di tutti gli addebiti a titolo di anatocismo, in quanto la Corte, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta aveva rilevato che in nessun contratto prodotto successivo al 30/06/2000 era contenuta una specifica pattuizione, sottoscritta dal correntista, avente ad oggetto la clausola anatocistica. Pertanto, il contratto non era stato pagina 18 di 21 adeguato alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 intervenuta in materia di anatocismo con le modalità richieste dalla legge.
Il CTU incaricato ha dunque proceduto ad effettuare il ricalcolo del conto corrente epurandolo dalla capitalizzazione: si precisa che risulta inconferente il conteggio effettuato con riferimento agli interessi attivi.
Pertanto, sulla base delle verifiche effettuate dal CTU il saldo del conto corrente epurato dalla capitalizzazione risulta essere pari a 81.822,48 € a favore del correntista.
Da ultimo si deve prender posizione sull'eccezione di prescrizione in relazione alla quale, così come riferito nella parte in fatto, nella sentenza parziale si era riservata la relativa valutazione all'esito dell'espletanda istruttoria, ivi tuttavia osservandosi che il conto corrente n. 78.078 risultava ancora in essere, con ogni conseguenza a tale riguardo. Si rileva inoltre che la parte appellante nei propri scritti difensivi successivi al deposito della CTU ha ribadito che il conto corrente risulta ancora oggi in essere ed operativo, e che tale affermazione non è stata contraddetta dalla banca, la quale ha invece eccepito doversi tener conto dell'intervenuta prescrizione, a ciò non ostando il fatto che il conto corrente sia ancora aperto e che il correntista agisca solo per il ricalcolo del saldo, posto tale circostanza non farebbe venir meno la tradizionale distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, considerazione quest'ultima fatta propria dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 4214/24.
A tale riguardo osserva tuttavia il collegio che non può allo stato ritenersi consolidato l'orientamento espresso in tale pronuncia e che pertanto non appare allo stato necessario discostarsi dalle valutazioni già espresse nella sentenza non definitiva, sopra riportate, in conformità del resto a quanto disposto dall'art. 1422 c.c., il quale, come è noto, afferma essere prescrittibile il diritto alla restituzione dell'indebito, non anche, invece, quello all'accertamento della nullità contrattuale, tale dovendosi intendere la richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente per invalidità di alcune singole clausole dello stesso, e del conseguente diritto alla rideterminazione del saldo previa espunzione delle poste illegittime.
Ed in effetti nel caso in esame la parte appellante si è limitata a formulare domande pagina 19 di 21 di mero accertamento non proponendo alcuna richiesta di condanna, con la conseguenza che laddove in un secondo tempo essa intendesse proporre anche tale domanda in quella sede sarà la controparte, onde paralizzare tale pretesa, potrà pur sempre sollevare efficacemente l'eccezione di prescrizione.
Spese
Preso atto della reciproca soccombenza fra le parti e che parte appellante è risultata sostanzialmente vincitrice, la Corte , ex art. 92 c.p.c., compensa per metà le spese di lite;
condanna a rifondere a Controparte_5 Parte_1
la restante metà delle spese stesse che liquida per l'intero, in
[...]
conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, al valore medio dello scaglione ricompreso fra €.52.001,00 e €.260.000,00:
quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 2.552,00 per studio della controversia, € 1.628,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
4.253,00 per fase conclusionale,
quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 14.317,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 2.977,00 per studio della controversia, € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 4.236,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
5.103,00 per fase conclusionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste per intero a carico di parte appellata
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente è pari a 81.822,48 € a favore del correntista;
-compensa per metà fra le parti le spese di lite;
condanna Controparte_5
pagina 20 di 21 a rifondere a la restante metà delle CP_5 Parte_1 spese stesse che liquida per l'intero come da parte motiva;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere Rep. N.
Dott. Michele Stagno Consigliere R. Gen. N. 1263/2019 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1263/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
22 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 dicembre 2022
d a
, (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Largo Ochi n.7, Capriolo (BS), in persona del liquidatore pro tempore Sig. OGGETTO: Pt_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO GIUSEPPE (deposito bancario,
[...]
( ), del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da cassetta di sicurezza, C.F._1
procura in atti. apertura di credito bancario)
APPELLANTE
c o n t r o Codice: P.IVA_2
(già Controparte_2 Controparte_3
, (C.F. , con sede a Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, in
[...] P.IVA_3
persona del procuratore munito di rappresentanza Dott.ssa Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2
del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e pagina 1 di 21
(C.F. ), con sede legale in Torino, Controparte_5 P.IVA_4
Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2
del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 23 luglio
2019, n.1749.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1749/2019 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
24.07.2019
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da
[...]
ei confronti di Controparte_3 Controparte_6 con specifico riferimento al tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.12.2013, in relazione al Conto
Corrente di Corrispondenza misto n. 78.078, a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge
n. 108/96), di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario dal 1.7.2000 al 31.12.2013, commissione di
pagina 2 di 21 massimo scoperto e similari, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.12.2013 gli addebiti per tali titoli illegittimi sul Conto Corrente di Corrispondenza misto n. 78.078, come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per l'effetto accertare l'esatto saldo del conto corrente n. 78.078 a credito dell'attrice per euro 246.146,30 alla data del 31.12.2013.
In via istruttoria:
A) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti della convenuta di copie conformi all'originale di tutte le comunicazioni di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla all'attrice ex art. 118 T.U.B. e CP_3
degli estratti conto mensili mancanti per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2002.
In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) Nel merito
2.1 respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente infondato per i motivi tutti dedotti in atti confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 1749/2019 emessa il 23/07/2019 e pubblicata in data 24/07/2019 dal Tribunale di Bergamo G.U. Dott. Tommaso Del Giudice;
2.2 in subordine: respingere comunque tutte le domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'appellante perché inammissibili e comunque giuridicamente infondate per i motivi tutti di cui in atti.
2) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio compreso rimborso forfettario generale, contributo previdenziale ed Iva.
3) In via istruttoria: disporre l'integrazione della CTU del dott. Persona_1 affinché il perito dell'ufficio predisponga i conteggi e risponda alle contestazioni ed osservazioni formulate da parte appellata nelle proprie note ex art. 127 ter cpc
pagina 3 di 21 depositate per l'udienza del 13.3.2024, da intendersi qui ritrascritte “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva in giudizio affinché Pt_1 Parte_1 Controparte_3
venissero dichiarate le nullità inerenti al rapporto di conto corrente stipulato fra le parti, attualmente ancora in essere, e conseguentemente fosse accertato l'esatto saldo del conto n.78.078, alla data del 31/12/2013.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente le domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Preso atto delle risultanze della CTU svolta, il tribunale rilevava quanto segue:
-tutti i contratti depositati da parte attrice risultavano sottoscritti in osservanza dei principi espressi dalle S.U. n.989/18, e che “la formulazione di tali negozi non inficia
l'evidente provenienza dei moduli stessi dalla banca e dunque la manifestazione di volontà di quest'ultima”.
-Il contratto di conto corrente, stipulato in data 26/11/1999, indicava in termini determinati le spese e le valute applicabili.
-La CMS risultava pattuita in termini determinati, essendo stato definito il tasso percentuale, il parametro dello “scoperto” e la periodicità.
Inoltre, il tribunale, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la CMS risulta sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione, rigettava le doglianze attoree relative alla carenza di causa della suddetta commissione.
-Il tribunale rilevava che i tassi di interesse risultavano percentualmente pattuiti sia nell'originario contratto di conto corrente del 26/11/1999, sia nelle successive aperture di credito, di cui la prima stipulata il 27/11/1999. Inoltre, l'art. 7 del contratto di conto corrente prevedeva la periodicità di addebito degli interessi, oltre che delle commissioni e delle spese.
-Il tribunale riteneva non fondate le doglianze in tema di usura, considerato che secondo la giurisprudenza ““è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria “allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis, Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223 e
pagina 4 di 21 Cass., ord. n. 2311 del 2008)”.
Nel caso di specie il giudice di prime cure rilevava che parte attrice aveva allegato analisi distanti dall'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia ed entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel merito, il tribunale aderiva all'orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n.16303/2018, e osservava che discostarsi dai criteri della Banca d'Italia, fatti propri dai decreti ministeriali, comporterebbe una disapplicazione di questi ultimi, nonché l'effettuazione di un implicito sindacato sostitutivo e lesivo della discrezionalità tecnica, riconosciuta in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Ulteriormente il tribunale osservava che la CMS ha in genere presupposti di applicazione e di metodologia di calcolo diversi dagli interessi, pertanto, non appariva irragionevole il differente rilevo delle due poste.
-Il tribunale riteneva parimenti infondate le censure in tema di usura degli interessi moratori.
-Ulteriormente il tribunale rigettava la domanda relativa all'usura soggettiva, considerato che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, ed inoltre nel caso di specie nulla era stato allegato e provato circa il parametro per ravvisare la sproporzione.
-Con riferimento alle doglianze in tema di anatocismo, il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, accertando la nullità della pattuizione per il periodo sino al
30/06/2000 e per il periodo a partire dal 01/01/2014.
Il giudice di prime cure riteneva invece che la clausola anatocistica fosse stata successivamente validamente sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30/06/2000 e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
-In ogni caso, il tribunale reputava che le sopraindicate conclusioni non determinavano nemmeno in parte l'accoglimento della domanda di accertamento del saldo emendato dagli addebiti illegittimi, in quanto, come ravvisato anche dal CTU, la documentazione relativa agli estratti conto depositata da parte attrice non era pagina 5 di 21 posteriore all'anno 2013 e risultava incompleta per il periodo precedente.
Il giudice di prime cure osservava infatti che la produzione dei soli scalari non consentiva in termini esaustivi e certi la necessaria individuazione delle rimesse solutorie e ripetibili.
Ulteriormente, il tribunale osservava che non vi era alcuna ragione per derogare all'onere della prova gravante sul correntista, esonerandolo dalla produzione degli estratti conto analitici e completi.
-“Conclusioni diverse da quelle suesposte non possono essere nemmeno tratte dall'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto inammissibile.
Invero, anche a ritenere detta istanza osservante l'art. 94 disp. att. c.p.c., ostano all'accoglimento di detta istanza istruttoria la circostanza che l'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata in superamento dell'onere probatorio e
l'assunto che parte attrice aveva l'onere di conservazione dei contratti bancari e degli estratti conto (ex multis, in tal senso Cass., ord. n. 6511 del 2016, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 534 del 2018 e Trib. Marsala, sent. n. 1222 del 2018), tanto più trattandosi di soggetto imprenditoriale.”
-Infine considerato quanto premesso, il tribunale riteneva ultroneo l'esame dell'eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie indebite riguardanti l'anatocismo ante 2000, “fatto estintivo del credito che – a prescindere da quanto indicato dal CTU - risulta comunque maturato alla luce dell'esiguità degli interessi anatocistici addebitati, delle ben maggiori e successive movimentazioni sul conto corrente, e dell'inidoneità – pertanto – di detti accessori a concorrere ad una rideterminazione dell'ammontare del saldo anche nell'ipotesi di azione di accertamento e per carenza di interesse ad agire per importi – per tali ragioni – irripetibili”.
-Preso atto della mancata presentazione della banca convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il tribunale condannava la stessa al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato, in favore dell'entrata del bilancio.
Tutto quanto considerato il tribunale i) ha accertato e dichiarato la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori, del contratto di conto pagina 6 di 21 corrente intercorso fra le parti, sino alla data del 30/06/2000, nonché la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi per lo stesso rapporto a partire dal
01/01/2014; ii) ha rigettato le restanti domande attoree;
iii) ha condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, Parte_1
in favore di già Controparte_2 [...] delle spese processuali, liquidate in € 16.310,00 per Controparte_3
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% e delle spese di CTU.
[...]
ha interposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza per i seguenti motivi:
1)Onere della prova gravante sul correntista -attore: la società appellante ha anzitutto sottoposto a censura la pronuncia impugnata nella parte in cui vi si afferma non rinvenuta una compiuta e specifica allegazione con riguardo alle commissioni previste dalla legge di conversione n.2/09 e poi dall'art. 117 bis TUB, all'esercizio dello ius variandi ed in tema di usura.
L'appellante ha dedotto di aver offerto in comunicazione tutta la documentazione in proprio possesso e di aver, prima dell'istaurazione del presente giudizio, fatto richiesta all'istituto di credito ex art. 119 TUB di copia della documentazione bancaria in suo possesso, aggiungendo che detta richiesta era stata solo parzialmente accolta.
Ha pertanto formulato anche nel presente grado di giudizio istanza ex art. 210 c.p.c. onde ottenere l'ordine alla banca di produrre le comunicazioni ex art. 118 TUB di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla banca al correntista, e gli estratti conto trimestrali scalari e mensili mancanti per il periodo dal 1/01/2000 al
31/12/2002.
Ha poi sostenuto non esser necessaria la produzione di tutti gli estratti conto completi per dar corso all'accertamento richiesto, dovendosi in ogni caso procedere al ricalcolo con riferimento al solo periodo documentato. Il tribunale avrebbe pertanto dovuto accertare gli indebiti attraverso gli estratti conto prodotti nel corso del giudizio.
L'appellante ha quindi richiesto disporsi la rimessione della causa in istruttoria per lo pagina 7 di 21 svolgimento di una perizia integrativa, previo ordine alla banca di produzione delle comunicazioni inviate con riferimento alle modifiche unilaterali ex art. 118 TUB e degli estratti conto mensili e trimestrali scalari mancanti, per il periodo dal 1/01/2000 al 31/12/2002.
2)Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: parte appellante ha sottoposto a censura il rigetto da parte del giudice di primo grado dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
a tal fine sostenendo che la soddisfazione soltanto parziale della richiesta ex art. 119
TUB – cui corrisponde il diritto sostanziale ad ottenere copia della documentazione riferita alle operazioni svolte nel decennio antecedente - legittimerebbe di per sé
l'istanza di esibizione.
“Nondimeno, i contratti non costituiscono singole operazioni, ma i documenti contrattuali che regolano l'intero rapporto, sicchè il limite temporale dell'art. 119
TUB ed essi non si può applicare e in costanza di rapporto, come nel caso di specie, la banca non può eccepire la decorrenza del termine decennale”.
Parte appellante ha quindi sostenuto che per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210
c.p.c. non sarebbe risultato significativo il periodo temporale cui riferire la formazione del documento da esibire, ma la sua rilevanza ai fini processuali.
3) La commissione di MO TO: parte appellante ha sottoposto a censura quanto statuito dal tribunale con riferimento alla CMS.
Nello specifico parte appellante ha dedotto che nel caso di specie la CMS non era stata validamente pattuita, in quanto le copie prodotte del contratto di conto corrente e dei contratti di affidamento non recano alcuna sottoscrizione per accettazione della banca;
ha sostenuto, inoltre, che ne sarebbe derivata la nullità delle pattuizioni relative alla CMS e alle commissioni sostitutive.
Ha sostenuto inoltre che, comunque, nel contratto di conto corrente n. 78.078 e nelle relative aperture di credito la CMS non avrebbe potuto ritenersi validamente pattuita, non essendo indicate nei contratti il metodo e la base di computo della stessa, ma solo la sua percentuale.
Con riferimento al periodo successivo al 01/07/2010, l'appellante ha inoltre lamentato esser stata applicata una commissione per messa a disposizione fondi
(CDF) nei contratti di apertura di conto corrente e anticipo effetti S.b.f. in assenza di pagina 8 di 21 valida pattuizione, poiché i contratti del 01/07/2010 e del 25/08/2010 non risultano essere stati datati né sottoscritti dal correntista.
Ulteriormente, l'appellante ha osservato che nel caso in esame la CMS sarebbe illegittima e priva di causa, in quanto applicata non sulle somme accordate bensì su quelle utilizzate.
L'appellante, preso atto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato tale commissione, ha inoltre osservato che dal 28/12/2011, data di introduzione dell'art. 117 bis TUB, nei rapporti di apertura di credito di nuova stipulazione poteva essere introdotta una commissione onnicomprensiva ove stabilita in contratto, il che non si sarebbe verificato nel caso di specie, in assenza di approvazione per iscritto degli accordi contrattuali recanti gli oneri in discorso.
L'appellante ha inoltre evidenziato che in assenza di un'apertura di credito e qualora si verifichino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi (CIV), aggiungendo che il legislatore è intervenuto anche per regolamentare i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il D.M. n. 644/2012 all'art. 5, comma 4 disciplina, infatti, la transizione al nuovo modello legale “I contratti in corso allo luglio 2012 sono adeguati entro il 10 ottobre 2012 con
l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 10 ottobre 2012.” L'appellante ha così affermato che l'adeguamento dei contratti già in essere costituirebbe ex art. 118 TUB un giustificato motivo per la modifica unilaterale da parte della banca di tassi, prezzi e altre condizioni previste dal contratto, salvo l'obbligo di darne comunicazione al cliente.
Nella specie la società appellante eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ex art. 118 TUB atta a legittimare l'introduzione unilaterale delle commissioni sostitutive (CDF) e (CIV), e di non aver mai sottoscritto alcuna pagina 9 di 21 pattuizione sul punto.
4) La sottoscrizione: parte appellante ha posto in evidenza il fatto che le copie dei contratti prodotti recano sottoscrizione della banca non per accettazione, bensì solo per autenticazione della sottoscrizione del correntista, eccependo, pertanto, , il mancato rispetto del requisito di forma scritta ab substantiam previsto dall'art. 117
TUB. Ha dedotto, quindi, l'invalidità dei contratti, e la nullità delle pattuizioni in essi contenute, per contrarietà all'art. 117 TUB.
5) I tassi di interesse: parte appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver questa ritenuto che i tassi di interesse fossero stati correttamente pattuiti, sia nell'originario contratto di conto corrente, sia nelle successive aperture di credito. Ha inoltre lamentato la mancanza dell'indicazione del riferimento alla tipologia di tasso indicato, non essendosi precisato se si trattava di tasso nominale
(TAN) o di tasso effettivo (TEG). Ha sostenuto che soltanto nel contratto di apertura di credito del 2002 erano stati correttamente pattuiti i tassi debitori ultralegali, con indicazione di TAN e TEG.
L'appellante ha pertanto sostenuto che il tasso debitorio applicato alla società, in misura superiore al saggio legale, non sarebbe stato sorretto da valida pattuizione per iscritto, quanto meno per il periodo dal 26/11/1999 al 18/09/2002, con conseguente applicabilità alla fattispecie del tasso sostitutivo fissato all'art. 117, comma 7 TUB.
6)L'usurarietà degli interessi: parte appellante ha inoltre sottoposto a censura la pronuncia impugnata per aver il tribunale ritenuto non fondate le doglianze in materia di usura, per omessa allegazione dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso soglia. Ha fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe ritenuto estranea alla normativa anti-usura la CMS allorquando essa tragga causa dalla messa in disponibilità della provvista, ossia quando viene calcolata sull'importo accordato, e non sull'importo utilizzato. Ha sostenuto che, invece, nelle ipotesi in cui la CMS viene applicata all'utilizzo e non all'accordato, essa dovrebbe essere considerata ai fini della verifica dell'usurarietà del TEG del rapporto, risultando in tal caso un accessorio del credito e non un mero servizio bancario.
L'appellante ha quindi reiterato la domanda di verifica circa il rispetto del Tasso
Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese, in conformità alla pagina 10 di 21 formula prevista dalla L. n. 108/96, o in subordine con formula della Banca d'Italia,
e nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 16303/2018.
Ha poi lamentato che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, le previsioni stabilite dalla l. n. 108/96.
Ha sostenuto che per il TEG rileva il costo effettivo dell'operazione e che esso va determinato secondo il criterio fissato dall'art. 644 c.p., risultando pertanto comprensivo di ogni corrispettivo, remunerazione o spesa, escluse imposte e tasse, e va ragguagliato al c.d. tasso soglia.
Ha affermato, poi, che i criteri di formazione del TEGM e del TEG risultano accostabili, ma rimangono entità distinte e separate per funzione, non stabilendo la legge alcun criterio di omogeneità fra detti parametri.
Ha aggiunto che la confusione fra i due tassi sarebbe stata determinata dai decreti ministeriali che, violando la riserva di legge e la tassativa gerarchia delle fonti, avrebbero accostato i due concetti.
Premesso che il tasso soglia è costituito in maggioranza dal TEGM e che nello specifico all'originaria maggiorazione del 50% del TEGM era stata sostituita nel
2011 la maggiorazione del 25% + 4 punti percentuali, e considerato che “Tale maggiorazione al fine del computo del c.d. tasso soglia serve a garantire la libertà contrattuale delle parti e a rassicurare gli istituti di credito in merito all'impossibilità che singoli accessori non rilevati (quali i tassi di mora, gli oneri assimilabili o cms), se pattuiti singolarmente in termini non usurari, possano influire sulla pattuizione accessoria degli interessi al punto da renderla usuraria e per ciò nulla.”, ha sostenuto che in tema di criteri per la determinazione del tasso effettivo praticato dalla banca nessuna efficacia vincolante potrebbe essere attribuita alle circolari della Banca d'Italia. Allo stesso modo, essendo i decreti ministeriali fonti di rango secondario, neppure ad essi potrebbe essere attribuita la facoltà di derogare o modificare il disposto delle fonti di rango primario (l. n. 108/96, art. 1815, comma 2
c.c. e art. 644 c.p.) le quali stabiliscono di considerare qualsiasi corrispettivo, remunerazione o spesa, connessa o collegata all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse.
L'appellante ha sostenuto quindi doversi ritenere irrilevante il criterio indicato dalla pagina 11 di 21 Banca d'Italia per la rilevazione di un tasso soglia riferito alla mora o alla CMS, e ciò perché la legge n. 108/96 non consente tale specificazione per tipologia di interesse o onere, bensì solo per categorie di credito.
Ha rilevato, infine, che le Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 si sono espresse in senso conforme alla tesi difensiva sostenuta, affermando che la CMS “in quanto corrispettivo pagato dal cliente… non può non rientrare fra le commissioni e le remunerazioni del credito, menzionate, sia dall'art. 644 c.p. quarto comma, sia dall'art. 2, comma 1 legge 108/96, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”.
Ne ha dedotto che, in conformità all'orientamento nomofilattico, la CMS dovrebbe essere necessariamente ricompresa nel calcolo del TEG e rileva ai fini della verifica dell'usura, pur con metodologia che si discosta dalla l. n. 108/96.
Ha infine sostenuto non dover trovare applicazione le soglie individuate ad hoc dalla
Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà comprensiva della CMS, bensì quelle già previste per le singole tipologie di operazione, previa disapplicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia che risultino contrarie al disposto normativo.
L'appellante ha osservato in proposito che, a partire dal 2010, le Istruzioni della
Banca d'Italia hanno introdotto la separata categoria degli scoperti senza affidamento, andando così a creare una soglia per i fidi revocati maggiore di 1/3 rispetto alle soglie già fissate per le ordinarie categorie di operazioni. L'appellante ha osservato al riguardo che “tale diversa categoria è del tutto priva di fondamento giacchè lo “scoperto” non è una tipologia di credito ordinario bensì uno stato del rapporto bancario, che peraltro dovrebbero avere natura occasionale e temporanea”.
Inoltre, il correntista si è lamentato dell'utilizzo da parte della Banca d'Italia di una formula che sarebbe sconosciuta alla matematica finanziaria, ed allenterebbe il vincolo disposto dall'art. 644 c.p., differenziando nel computo del TEG gli interessi dalle commissioni, spese e oneri, e riferendo i primi al credito erogato ed i secondi a quello accordato. Ha infine osservato che, nel denegato caso di adesione alle
Indicazioni della Banca d'Italia, l'incidenza degli oneri del prestito avrebbe dovuto essere determinata con riferimento all'importo accordato.
pagina 12 di 21 7)L'usura soggettiva: parte appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver essa rigettato la doglianza formulata in tema di usura soggettiva.
Ha sostenuto che il rapporto di conto corrente si sarebbe caratterizzato per l'applicazione di tassi di interesse usurari, in quanto superiori al TEGM, in presenza di condizioni di difficoltà finanziaria della società, evincibile dai bilanci relativi agli anni dal 2005 al 2011.
8)L'Anatocismo: l'appellante ha sottoposto a censura la decisione impugnata per aver accolto solo parzialmente la domanda di accertamento dell'invalidità contrattuale per violazione del divieto dell'anatocismo.
In particolare, ha sostenuto esser erronea l'affermazione, fatta dal giudice di prime cure, secondo il quale l'approvazione specifica per iscritto della clausola contemplante l'anatocismo trimestrale degli interessi potrebbe essere validamente sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30/06/2000 e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ha a tale proposito sostenuto che per i contratti sottoscritti ante delibera CICR la capitalizzazione sarebbe stata illegittimamente applicata non solo per il periodo temporale sino al giugno 2000, ma anche per quello successivo. Ne ha dedotto che nel caso di specie al contratto di conto corrente n.
78.078 avrebbe dovuto essere espunta ogni capitalizzazione per il periodo sino al
01/01/2014.
Per i predetti motivi l'appellante ha chiesto che la causa venisse rimessa in istruttoria, al fine di svolgere gli opportuni accertamenti e ricalcoli peritali.
9) Il gioco delle valute: l'appellante ha sottoposto a censura la pronuncia di primo grado per aver essa ritenuto che le clausole relative a valute e spese non palesassero un'indeterminatezza tale da implicare un'invalidità negoziale.
Nel caso di specie i contratti prodotti non recavano sottoscrizione per accettazione della banca, ragion per ci le pattuizioni relative alla c.d. valuta bancaria sarebbero risultate nulle, anche per indeterminatezza.
10) La prescrizione: l'appellante, premesso in fatto che il conto corrente n. 78.078 era ancora in essere e operativo, ha osservato che la domanda formulata era di mero accertamento e non di ripetizione e che pertanto il termine di prescrizione applicabile sarebbe stato quello ordinario decennale, con la precisazione, che, in conformità a pagina 13 di 21 quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, il termine di prescrizione relativo al contratto di conto corrente affidato avrebbe avuto decorrenza dalla data di chiusura del rapporto, salva dimostrazione da parte della banca della sussistenza di precedenti rimesse solutorie.
Considerato, quindi, che il conto corrente n. 78.078, affidato dal 27/11/1999, era ancora in esecuzione, l'appellante ha sostenuto non esser maturata alcuna prescrizione. Infatti, essendo pacifico l'affidamento del conto, tutte le rimesse operate dalla società correntista avrebbero dovuto presumersi ripristinatorie. Ha inoltre affermato che l'eccezione di prescrizione, così come formulata dalla banca in primo grado, sarebbe risultata inammissibile oltre che infondata, in quanto formulata in termini generici, mentre la banca avrebbe dovuto, entro i termini previsti dall'art. 167 c.p.c., indicare in atti le singole rimesse solutorie, ossia i singoli pagamenti, e la causale per ritenerle tali.
In conclusione, l'appellante ha chiesto che il saldo contabile venga accertato espungendo dalle poste passive gli addebiti illegittimi per nullità della relativa pattuizione, e che l'eccezione di prescrizione venga rigettata in quanto generica ed infondata.
11)L'infondatezza delle eccezioni di decadenza: l'appellante, prendendo le mosse dal rigetto dell'eccezione di decadenza formulata dalla banca in primo grado per non aver il correntista tempestivamente contestato gli estratti conto periodici a lui inoltrati dalla banca, ha sottolineato il fatto che nessuna valenza confessoria avrebbe potuto essere attribuita agli estratti conto, in quanto questi ultimi, se non contestati, fanno prova circa l'appostazione contabile, non invece quanto ad effettiva debenza volta che sia stata contestata la legittimità e la validità della causale di addebito.
12)Sull'irripetibilità delle somme corrisposte alla a titolo di interessi passivi CP_3
ultralegali capitalizzati, commissioni accessorie e spese fisse: l'appellante ha poi preso posizione relativamente all'eccezione, formulata dalla banca in primo grado, concernente l'irripetibilità di quanto corrisposto dal correntista nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi, osservando che nel caso di specie il pagamento di tali voci non avrebbe concretizzato l'adempimento di un'obbligazione naturale, ma semplicemente costituito l'adempimento di un'obbligazione derivante dai rapporti pagina 14 di 21 contrattuali in essere fra la banca e la società.
13)La consulenza tecnica d'ufficio espletata: l'appellante ha lamentato che il tribunale avesse ritenuto opportuno ammettere la CTU unicamente con riferimento alla censura relativa all'anatocismo trimestrale degli interessi debitori anteriori al
30/06/2000 ed ha pertanto richiesto disporsi l'integrazione della CTU, onde sottoporgli le questioni analiticamente indicate in sede di precisazione delle conclusioni.
14)Impugnazione del capo di condanna alle spese: l'appellante ha infine eccepito che il parziale accoglimento della domanda attorea in materia di anatocismo non avrebbe determinato la soccombenza integrale della stessa nel corso del giudizio di primo grado. Considerato l'esito complessivo del giudizio, il tribunale avrebbe pertanto dovuto disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione del fatto che la parte attrice era risultata parzialmente vittoriosa.
***
Costituendosi in giudizio (già Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto respingersi il gravame avversario.
[...]
In data 21 aprile 2022 si è costituita quale Controparte_5
incorporante di in forza di atto di fusione del Controparte_2
26/03/2021, facendo proprie tutte le domande, deduzioni ed istanze formulate da compresa ogni produzione documentale effettuata, Controparte_2
nonché riproponendo le medesime conclusioni.
***
Precisate le conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2022, con sentenza parziale depositata in data 9 maggio 2023 questa Corte così ha statuito:
” -rigetta il terzo, il quarto, il quinto, il settimo ed il nono motivo di appello, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Bergamo n.1749/2019.
-Accoglie per quanto di ragione la richiesta ex art. 210 c.p.c., ordinando a parte appellata l'esibizione in giudizio delle comunicazioni di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla banca ex art. 118 TUB nel periodo ricompreso fra il
30/11/2005 ed il 30/11/2015.
-Accoglie l'ottavo motivo di appello, e conseguentemente dispone la rimessione in
pagina 15 di 21 istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.
-Preso atto della rimessione in istruttoria della causa, la Corte, in parziale accoglimento del tredicesimo motivo, dispone l'espletamento di una CTU integrativa al fine di verificare, secondo i principi espressi dalle S.U. nella sentenza n.
16303/2018, l'eventuale usurarietà del rapporto, come da quesito formulato nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU.”
In particolare, per quanto concerne il tema della prescrizione, di cui al decimo motivo di gravame, la Corte così si è espressa:
<< Quanto al decimo motivo di appello, concernente la prescrizione, ritiene la Corte opportuno riservare ogni valutazione al riguardo al termine dell'espletamento delle attività istruttorie, non senza tuttavia sottolineare che, ex art.1422 cc, è prescrittibile
l'azione di ripetizione dell'indebito, ma non anche quella di accertamento della nullità contrattuale, e nel contempo evidenziare come nelle conclusioni di parte appellante risulti – salvo errore – esser stata formulata nei confronti della banca soltanto una domanda di mero accertamento, e non di condanna alla restituzione di somme di denaro, in quanto indebitamente corrisposte (se così fosse potrebbe risultarne assorbito l'esame dell'eccezione in discorso, e, con essa, della questione relativa al carattere solutorio - oppure meramente ripristinatorio della provvista - delle rimesse effettuate dalla correntista nel corso del rapporto).>>
Per le anzidette considerazioni la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo
CTU sul seguente quesito:” <
- verifichi se a partire dal 30/06/2000 vi sia stata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed in caso affermativo, proceda all'eliminazione dal saldo del conto di tutte le somme a tale titolo addebitate;
-considerato che le Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 hanno chiarito che
“nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo
pagina 16 di 21 globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(Cms) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la "Cms soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”, verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del con-tratto di apertura di conto, ma anche con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto conto delle commissioni applicate, nonché preso atto anche della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. >>”
In data 28 febbraio 2024 il CTU incaricato ha depositato la perizia effettuata, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la presente pronuncia vengono analizzati il sesto motivo e l'ottavo motivo proposti da parte appellante, in considerazione delle risultanze istruttorie.
Con il sesto motivo parte appellante eccepiva l'usurarietà degli interessi applicati, in particolare riteneva che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG essendo rilevante ai fini della verifica dell'usura.
Ritenendo fondata la censura, in quanto << In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del
pagina 17 di 21 tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del
1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>> (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018), si è disposta CTU al riguardo.
La CTU ha tuttavia verificato esservi stato rispetto del tasso soglia di usura per l'intero periodo compreso fra l'apertura del conto ed il 31/12/2013, “atteso che i tassi più elevati applicati dalla banca in ciascun trimestre non hanno mai superato i tassi di interesse usurari di riferimento”.
Quanto alla CMS il CTU pur rilevando il superamento della CMS soglia a partire dal secondo trimestre 2001 sino al quarto trimestre 2002, ha osservato che tuttavia “la maggior CMS applicata dalla banca risulta interamente compensata dal margine di interessi residuo, dato dalla differenza fra l'importo degli interessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati nel periodo medesimo”, ovvero il superamento rientra nella differenza fra il tasso soglia ed il TEGM, pertanto l'interesse complessivamente considerato risulta inferiore al tasso soglia.
Ne consegue il rigetto del sesto motivo di appello.
Quanto all'ottavo motivo di appello esso veniva accolto dalla Corte nella sentenza parziale n.784/2023, e conseguentemente veniva rimessa in istruttoria la causa al fine di rideterminare il saldo dalla data indicata previa esclusione dal conto di tutti gli addebiti a titolo di anatocismo, in quanto la Corte, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta aveva rilevato che in nessun contratto prodotto successivo al 30/06/2000 era contenuta una specifica pattuizione, sottoscritta dal correntista, avente ad oggetto la clausola anatocistica. Pertanto, il contratto non era stato pagina 18 di 21 adeguato alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 intervenuta in materia di anatocismo con le modalità richieste dalla legge.
Il CTU incaricato ha dunque proceduto ad effettuare il ricalcolo del conto corrente epurandolo dalla capitalizzazione: si precisa che risulta inconferente il conteggio effettuato con riferimento agli interessi attivi.
Pertanto, sulla base delle verifiche effettuate dal CTU il saldo del conto corrente epurato dalla capitalizzazione risulta essere pari a 81.822,48 € a favore del correntista.
Da ultimo si deve prender posizione sull'eccezione di prescrizione in relazione alla quale, così come riferito nella parte in fatto, nella sentenza parziale si era riservata la relativa valutazione all'esito dell'espletanda istruttoria, ivi tuttavia osservandosi che il conto corrente n. 78.078 risultava ancora in essere, con ogni conseguenza a tale riguardo. Si rileva inoltre che la parte appellante nei propri scritti difensivi successivi al deposito della CTU ha ribadito che il conto corrente risulta ancora oggi in essere ed operativo, e che tale affermazione non è stata contraddetta dalla banca, la quale ha invece eccepito doversi tener conto dell'intervenuta prescrizione, a ciò non ostando il fatto che il conto corrente sia ancora aperto e che il correntista agisca solo per il ricalcolo del saldo, posto tale circostanza non farebbe venir meno la tradizionale distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, considerazione quest'ultima fatta propria dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 4214/24.
A tale riguardo osserva tuttavia il collegio che non può allo stato ritenersi consolidato l'orientamento espresso in tale pronuncia e che pertanto non appare allo stato necessario discostarsi dalle valutazioni già espresse nella sentenza non definitiva, sopra riportate, in conformità del resto a quanto disposto dall'art. 1422 c.c., il quale, come è noto, afferma essere prescrittibile il diritto alla restituzione dell'indebito, non anche, invece, quello all'accertamento della nullità contrattuale, tale dovendosi intendere la richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente per invalidità di alcune singole clausole dello stesso, e del conseguente diritto alla rideterminazione del saldo previa espunzione delle poste illegittime.
Ed in effetti nel caso in esame la parte appellante si è limitata a formulare domande pagina 19 di 21 di mero accertamento non proponendo alcuna richiesta di condanna, con la conseguenza che laddove in un secondo tempo essa intendesse proporre anche tale domanda in quella sede sarà la controparte, onde paralizzare tale pretesa, potrà pur sempre sollevare efficacemente l'eccezione di prescrizione.
Spese
Preso atto della reciproca soccombenza fra le parti e che parte appellante è risultata sostanzialmente vincitrice, la Corte , ex art. 92 c.p.c., compensa per metà le spese di lite;
condanna a rifondere a Controparte_5 Parte_1
la restante metà delle spese stesse che liquida per l'intero, in
[...]
conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, al valore medio dello scaglione ricompreso fra €.52.001,00 e €.260.000,00:
quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 2.552,00 per studio della controversia, € 1.628,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
4.253,00 per fase conclusionale,
quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 14.317,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 2.977,00 per studio della controversia, € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 4.236,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
5.103,00 per fase conclusionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste per intero a carico di parte appellata
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accerta che il saldo del conto corrente è pari a 81.822,48 € a favore del correntista;
-compensa per metà fra le parti le spese di lite;
condanna Controparte_5
pagina 20 di 21 a rifondere a la restante metà delle CP_5 Parte_1 spese stesse che liquida per l'intero come da parte motiva;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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