CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE SE Presidente
Dott. DA FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1190/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 lesione personale MURANO GIULIO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 157 00198 ROMA presso il difensore avv. MURANO
GIULIO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 appresentata e difeso dall'avv. BECHERI Controparte_1
IO elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO, 28 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BECHERI IO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1802/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Si chiede la rinnovazione della CTU tecnica e cinematica volta ad accertare
la reale dinamica del sinistro per cui è causa nonché sul valore del motociclo
Suzuki GSX targato DD75238, distrutto a causa del sinistro. Rinnovazione
esame testimoniale ex artt. 257 e 359 c.p.c. Si chiede, Testimone_1
altresì, che venga disposta CTU medico- legale sulla persona del Sig.
volta ad accertare l'entità delle lesioni e Controparte_3
l'incidenza delle stesse sulla vita di relazione e sulla capacità lavorativa,
generica e specifica, dell'appellante.” In ogni caso, precisa le proprie
conclusioni insistendo, contrariis reiectis, per l'accoglimento di quelle
rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio” pagina 2 di 11 Dell'appellata
“In via principale e nel merito: respingere l'impugnazione proposta (sia in
via principale che in via subordinata) e pertanto confermare la sentenza
impugnata; In via istruttoria: respingere le istanze tutte avanzate in quanto
destituite di fondamento e in difetto dei presupposti di legge;
nella denegata
ipotesi in cui la Corte ammettesse le prove avversarie si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado da aversi qui
integralmente ritrascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1802/23 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di – rimasto Parte_1 Controparte_2
contumace- e al risarcimento dei danni subiti nel Controparte_1
sinistro stradale verificatosi alle ore 14.40 del 6 luglio 2013 allorchè, mentre stava transitando sulla S.P. n. 175, direzione Palazzago-Almenno San
TO, alla guida del proprio motociclo, era entrato in collisione con l'autoveicolo condotto da Controparte_2
Argomentava il tribunale che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata (planimetria e documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dalla Polizia Stradale e consulenza tecnica) la responsabilità del sinistro era da ascriversi, in via esclusiva, all'attore che non era riuscito a governare il proprio mezzo ed aveva invaso la corsia di pertinenza dell'auto.
pagina 3 di 11 L'attore veniva condannato a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
. Controparte_1
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. Controparte_2
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata ed errata valutazione delle prove e l'omessa motivazione in punto di mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Assume che il primo giudice non aveva valorizzato, neppure come argomento di prova, la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale né
aveva tenuto in considerazione le osservazioni del proprio consulente di parte alla scarna relazione del Ctu, del tutto disancorata dalle leggi scientifiche.
In particolare laddove il Ctu aveva affermato che l'autovettura condotta dal convenuto stava marciando nella propria corsia di pertinenza, mentre la moto,
pur procedendo all'interno della propria corsia, aveva cambiato traiettoria, a causa della velocità di guida superiore a quella consentita, non aveva tenuto pagina 4 di 11 conto della posizione dei veicoli in seguito all'urto, non coincidente con quella risultante dalle fotografie allegate al rapporto della Polizia Stradale
sopraggiunta mezz'ora dopo il sinistro.
Deduce che considerato che il punto d'urto era stato individuato tra la parte centrale della moto e il lato anteriore destro dell'autovettura, che era stata rinvenuta una macchia oleosa in prossimità del probabile punto d'urto e che detta macchia si trovava in prossimità della linea di mezzeria, doveva risultare evidente che l'autovettura e non il motociclo stesse occupando parzialmente l'opposta corsia di marcia al momento dell'urto.
Assume che ciò poteva essere desunto anche dalla fotografia n. 2382 scattata alle ore 15.43 del giorno del sinistro dalla Polizia Stradale dalla quale poteva evincersi che i segni di traiettoria della moto, tracciati in bianco dagli operatori, andavano a terminare a circa mezzo metro dalla linea di mezzeria
Evidenzia che il liquido oleoso non poteva essersi riversato sulla sede stradale dalla posizione dell'autovettura così come fotografata dalle Forze dell'Ordine
perché in quelle fotografie la parte anteriore dell'autovettura si trovava al margine della strada.
In base alle dichiarazioni rese dalle persone interrogate dai verbalizzanti, dopo l'urto, la vettura si trovava nel mezzo della carreggiata ( cfr. dichiarazioni di e soltanto successivamente era stata spostata Testimone_1
evidentemente per non intralciare il traffico.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo censura la velocità di guida accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Assume che la velocità post urto era stata stimata dal Ctu sulla base dello spazio percorso dal motociclista, individuato in 30 metri, mentre nei rilievi della Polizia Stradale si era fatto riferimento ad una distanza dal punto d'impatto di metri 20; tale errore si era poi riverberato sulla misurazione della distanza dopo l'urto.
Rileva che un altro errore era consistito nel aver assunto quale parametro lo spazio percorso dal conducente dell'auto tra il punto di preteso impatto e quello in cui lo stesso conducente aveva arrestato la propria traiettoria di caduta post impatto.
Con il quarto motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui le spese di lite non erano state quantificate in base allo scaglione del valore indeterminabile.
----------------------
I primi tre motivi tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente va precisato che il rapporto della Polizia Stradale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre,
per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di pagina 6 di 11 avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ancora in via preliminare si osserva, con riferimento all'interrogatorio formale, che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli,
però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie, in quanto elementi caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti sono da ritenersi assistiti da fede privilegiata le seguenti circostanze: la posizione statica in cui furono rinvenuti i veicoli dopo l'urto, i danni visibili, le tracce di frenata riscontrate sull'asfalto.
Si legge nel rapporto che il veicolo A (condotto da ) veniva Controparte_2
rinvenuto sulla corsia di pertinenza trasversalmente all'asse stradale così
sconfessando l'assunto di parte appellante secondo cui tale posizione sarebbe stata assunta solo dopo essere stato spostato per non intralciare il traffico o addirittura dolosamente.
Nel medesimo rapporto si riferisce della presenza di tracce gommose di frenata del veicolo B (motociclo), della lunghezza di m. 70,9, che dalla corsia pagina 7 di 11 di pertinenza “in corrispondenza quasi della linea di mezzeria prosegue quasi
diritta per poi invadere la corsia opposta ove è già iniziato il tratto
curvilineo”.
Tenuto conto del dato riscontrato dai verbalizzanti ( traccia di frenatura) il Ctu
osservava che l'andamento della traccia di frenata della moto, ancora in rettilineo prima di affrontare la curva, era proseguita nella corsia di sua pertinenza in prossimità della linea di mezzeria e si era spostata progressivamente verso il centro della corsia;
una volta intrapresa la curva la traccia di frenata deviava verso sinistra nell'opposta corsia di marcia,
cambiando di fatto la direzione intrapresa e concludeva che “ questo indica
che vi è stato un cambio di traiettoria nel percorso intrapreso dalla moto”.
Rispondendo alle osservazioni del consulente di parte il Ctu dichiarava che “ il
motociclista viaggiasse sulla destra della sua corsia contrasta con la traccia
di frenata che parte in prossimità della riga di mezzeria e si mantiene spostata
verso questa per poi proseguire nella corsia della vettura”.
Quanto alla velocità di guida mantenuta dal motociclista prima dell'urto, circa
169 km/h all'inizio della frenata e di 126 Km/h al momento dell'urto il Ctu -
che tale velocità aveva ricostruito in base a dettagliate leggi scientifiche –
riferiva che “ le velocità di 45 km/h per la moto e di 50 Km/h per la vettura
non sono confacenti ai gravi danni generatisi: la moto si è rotta in due ed il
motociclista è stato sbalzato a ben oltre 30 metri di distanza;
che il
pagina 8 di 11 motociclista si sia accorto del pericolo alla distanza di 22 metri circa e che
quindi abbia iniziato a frenare a quella distanza contrasta con la frenata
rilevata sulla strada della lunghezza di to metri”.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come operata dal Ctu
risultava coerente con quella effettuata dai verbalizzanti sicchè “ valutato ogni
altro elemento di prova” il primo giudice non poteva attribuire rilevanza alcuna alla mancata risposta del convenuto, non comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Il quarto motivo è fondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore/appellante chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 774.940 “ o quella maggiore o
minore meglio vista in corso di causa a titolo di danno da invalidità
permanente; la somma di euro 193.735 o quella diversa maggiore o minore
meglio vista in corso di causa a titolo di personalizzazione del danno nella
misura massima, la somma di euro 100.050 o quella diversa maggiore o
minore vista in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per invalidità
temporanea totale e parziale, la somma di euro 722.000 o quella diversa
maggiore o minore meglio vista in corso di causa a titolo di danno
patrimoniale”; nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. le predette conclusioni venivano ribadite.
Ciò premesso, è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo pagina 9 di 11 cui la domanda in ogni caso si deve considerare sin dall'inizio estesa alla somma, minore o maggiore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del procedimento in quanto l'inserimento della clausola è di per sé idonea a manifestare la volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda. ( Cass. n. 11213/22)
La sentenza va riformata sul punto con la condanna dell'attore/appellante a rifondere in favore di le spese del giudizio di primo Controparte_1
grado che si liquidano in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua prevalente soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro
8.470 (di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Parte_1
a rifondere in favore di le spese del giudizio di primo Controparte_1
pagina 10 di 11 grado, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA FE
IL PRESIDENTE
PE SE
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE SE Presidente
Dott. DA FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1190/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 lesione personale MURANO GIULIO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 157 00198 ROMA presso il difensore avv. MURANO
GIULIO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 appresentata e difeso dall'avv. BECHERI Controparte_1
IO elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO, 28 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BECHERI IO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1802/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Si chiede la rinnovazione della CTU tecnica e cinematica volta ad accertare
la reale dinamica del sinistro per cui è causa nonché sul valore del motociclo
Suzuki GSX targato DD75238, distrutto a causa del sinistro. Rinnovazione
esame testimoniale ex artt. 257 e 359 c.p.c. Si chiede, Testimone_1
altresì, che venga disposta CTU medico- legale sulla persona del Sig.
volta ad accertare l'entità delle lesioni e Controparte_3
l'incidenza delle stesse sulla vita di relazione e sulla capacità lavorativa,
generica e specifica, dell'appellante.” In ogni caso, precisa le proprie
conclusioni insistendo, contrariis reiectis, per l'accoglimento di quelle
rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio” pagina 2 di 11 Dell'appellata
“In via principale e nel merito: respingere l'impugnazione proposta (sia in
via principale che in via subordinata) e pertanto confermare la sentenza
impugnata; In via istruttoria: respingere le istanze tutte avanzate in quanto
destituite di fondamento e in difetto dei presupposti di legge;
nella denegata
ipotesi in cui la Corte ammettesse le prove avversarie si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado da aversi qui
integralmente ritrascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1802/23 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di – rimasto Parte_1 Controparte_2
contumace- e al risarcimento dei danni subiti nel Controparte_1
sinistro stradale verificatosi alle ore 14.40 del 6 luglio 2013 allorchè, mentre stava transitando sulla S.P. n. 175, direzione Palazzago-Almenno San
TO, alla guida del proprio motociclo, era entrato in collisione con l'autoveicolo condotto da Controparte_2
Argomentava il tribunale che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata (planimetria e documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dalla Polizia Stradale e consulenza tecnica) la responsabilità del sinistro era da ascriversi, in via esclusiva, all'attore che non era riuscito a governare il proprio mezzo ed aveva invaso la corsia di pertinenza dell'auto.
pagina 3 di 11 L'attore veniva condannato a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
. Controparte_1
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. Controparte_2
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata ed errata valutazione delle prove e l'omessa motivazione in punto di mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Assume che il primo giudice non aveva valorizzato, neppure come argomento di prova, la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale né
aveva tenuto in considerazione le osservazioni del proprio consulente di parte alla scarna relazione del Ctu, del tutto disancorata dalle leggi scientifiche.
In particolare laddove il Ctu aveva affermato che l'autovettura condotta dal convenuto stava marciando nella propria corsia di pertinenza, mentre la moto,
pur procedendo all'interno della propria corsia, aveva cambiato traiettoria, a causa della velocità di guida superiore a quella consentita, non aveva tenuto pagina 4 di 11 conto della posizione dei veicoli in seguito all'urto, non coincidente con quella risultante dalle fotografie allegate al rapporto della Polizia Stradale
sopraggiunta mezz'ora dopo il sinistro.
Deduce che considerato che il punto d'urto era stato individuato tra la parte centrale della moto e il lato anteriore destro dell'autovettura, che era stata rinvenuta una macchia oleosa in prossimità del probabile punto d'urto e che detta macchia si trovava in prossimità della linea di mezzeria, doveva risultare evidente che l'autovettura e non il motociclo stesse occupando parzialmente l'opposta corsia di marcia al momento dell'urto.
Assume che ciò poteva essere desunto anche dalla fotografia n. 2382 scattata alle ore 15.43 del giorno del sinistro dalla Polizia Stradale dalla quale poteva evincersi che i segni di traiettoria della moto, tracciati in bianco dagli operatori, andavano a terminare a circa mezzo metro dalla linea di mezzeria
Evidenzia che il liquido oleoso non poteva essersi riversato sulla sede stradale dalla posizione dell'autovettura così come fotografata dalle Forze dell'Ordine
perché in quelle fotografie la parte anteriore dell'autovettura si trovava al margine della strada.
In base alle dichiarazioni rese dalle persone interrogate dai verbalizzanti, dopo l'urto, la vettura si trovava nel mezzo della carreggiata ( cfr. dichiarazioni di e soltanto successivamente era stata spostata Testimone_1
evidentemente per non intralciare il traffico.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo censura la velocità di guida accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Assume che la velocità post urto era stata stimata dal Ctu sulla base dello spazio percorso dal motociclista, individuato in 30 metri, mentre nei rilievi della Polizia Stradale si era fatto riferimento ad una distanza dal punto d'impatto di metri 20; tale errore si era poi riverberato sulla misurazione della distanza dopo l'urto.
Rileva che un altro errore era consistito nel aver assunto quale parametro lo spazio percorso dal conducente dell'auto tra il punto di preteso impatto e quello in cui lo stesso conducente aveva arrestato la propria traiettoria di caduta post impatto.
Con il quarto motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui le spese di lite non erano state quantificate in base allo scaglione del valore indeterminabile.
----------------------
I primi tre motivi tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente va precisato che il rapporto della Polizia Stradale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre,
per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di pagina 6 di 11 avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ancora in via preliminare si osserva, con riferimento all'interrogatorio formale, che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli,
però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie, in quanto elementi caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti sono da ritenersi assistiti da fede privilegiata le seguenti circostanze: la posizione statica in cui furono rinvenuti i veicoli dopo l'urto, i danni visibili, le tracce di frenata riscontrate sull'asfalto.
Si legge nel rapporto che il veicolo A (condotto da ) veniva Controparte_2
rinvenuto sulla corsia di pertinenza trasversalmente all'asse stradale così
sconfessando l'assunto di parte appellante secondo cui tale posizione sarebbe stata assunta solo dopo essere stato spostato per non intralciare il traffico o addirittura dolosamente.
Nel medesimo rapporto si riferisce della presenza di tracce gommose di frenata del veicolo B (motociclo), della lunghezza di m. 70,9, che dalla corsia pagina 7 di 11 di pertinenza “in corrispondenza quasi della linea di mezzeria prosegue quasi
diritta per poi invadere la corsia opposta ove è già iniziato il tratto
curvilineo”.
Tenuto conto del dato riscontrato dai verbalizzanti ( traccia di frenatura) il Ctu
osservava che l'andamento della traccia di frenata della moto, ancora in rettilineo prima di affrontare la curva, era proseguita nella corsia di sua pertinenza in prossimità della linea di mezzeria e si era spostata progressivamente verso il centro della corsia;
una volta intrapresa la curva la traccia di frenata deviava verso sinistra nell'opposta corsia di marcia,
cambiando di fatto la direzione intrapresa e concludeva che “ questo indica
che vi è stato un cambio di traiettoria nel percorso intrapreso dalla moto”.
Rispondendo alle osservazioni del consulente di parte il Ctu dichiarava che “ il
motociclista viaggiasse sulla destra della sua corsia contrasta con la traccia
di frenata che parte in prossimità della riga di mezzeria e si mantiene spostata
verso questa per poi proseguire nella corsia della vettura”.
Quanto alla velocità di guida mantenuta dal motociclista prima dell'urto, circa
169 km/h all'inizio della frenata e di 126 Km/h al momento dell'urto il Ctu -
che tale velocità aveva ricostruito in base a dettagliate leggi scientifiche –
riferiva che “ le velocità di 45 km/h per la moto e di 50 Km/h per la vettura
non sono confacenti ai gravi danni generatisi: la moto si è rotta in due ed il
motociclista è stato sbalzato a ben oltre 30 metri di distanza;
che il
pagina 8 di 11 motociclista si sia accorto del pericolo alla distanza di 22 metri circa e che
quindi abbia iniziato a frenare a quella distanza contrasta con la frenata
rilevata sulla strada della lunghezza di to metri”.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come operata dal Ctu
risultava coerente con quella effettuata dai verbalizzanti sicchè “ valutato ogni
altro elemento di prova” il primo giudice non poteva attribuire rilevanza alcuna alla mancata risposta del convenuto, non comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Il quarto motivo è fondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore/appellante chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 774.940 “ o quella maggiore o
minore meglio vista in corso di causa a titolo di danno da invalidità
permanente; la somma di euro 193.735 o quella diversa maggiore o minore
meglio vista in corso di causa a titolo di personalizzazione del danno nella
misura massima, la somma di euro 100.050 o quella diversa maggiore o
minore vista in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per invalidità
temporanea totale e parziale, la somma di euro 722.000 o quella diversa
maggiore o minore meglio vista in corso di causa a titolo di danno
patrimoniale”; nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. le predette conclusioni venivano ribadite.
Ciò premesso, è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo pagina 9 di 11 cui la domanda in ogni caso si deve considerare sin dall'inizio estesa alla somma, minore o maggiore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del procedimento in quanto l'inserimento della clausola è di per sé idonea a manifestare la volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda. ( Cass. n. 11213/22)
La sentenza va riformata sul punto con la condanna dell'attore/appellante a rifondere in favore di le spese del giudizio di primo Controparte_1
grado che si liquidano in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua prevalente soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro
8.470 (di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Parte_1
a rifondere in favore di le spese del giudizio di primo Controparte_1
pagina 10 di 11 grado, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA FE
IL PRESIDENTE
PE SE
pagina 11 di 11