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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11682/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.to Francesca Parte_1
Rosa Fiore;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione dall'Avv.to Claudia Casalino;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 20/1/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte d'udienza delle parti;
il P.M. chiedeva pronunziarsi sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con propria nota del
21/1/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con Per_ in Bari in data 9/9/1997, dalla cui unione erano nati due figli ed Controparte_1
Per_
rispettivamente in data 1/1/2006 e 17/3/2009, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto n. 28856/2021 del 21/12/2021, non reclamato, era stata omologata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva un aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie, una diversa ripartizione delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla Controparte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva ridursi il contributo paterno al mantenimento della prole, la ripartizione al 50% dell'AUU, con restituzione della “card buoni pasto”.
All'udienza di comparizione del 27/3/2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni separative, disponendo altresì che l'assegno unico universale fosse percepito integralmente dal genitore collocatario e negando alla ricorrente un assegno per sé.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale.
Il P.M. interveniva nel giudizio con nota del 21/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra lo e la sia Pt_1 CP_1
venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia del decreto di omologa, non reclamato, e del decorso del termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20/10/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
con in Bari in data 9/9/1997 e trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile al n. 1121, p. II, serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 4/2/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11682/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.to Francesca Parte_1
Rosa Fiore;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione dall'Avv.to Claudia Casalino;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 20/1/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte d'udienza delle parti;
il P.M. chiedeva pronunziarsi sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con propria nota del
21/1/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con Per_ in Bari in data 9/9/1997, dalla cui unione erano nati due figli ed Controparte_1
Per_
rispettivamente in data 1/1/2006 e 17/3/2009, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto n. 28856/2021 del 21/12/2021, non reclamato, era stata omologata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva un aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie, una diversa ripartizione delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, pur non opponendosi alla Controparte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva ridursi il contributo paterno al mantenimento della prole, la ripartizione al 50% dell'AUU, con restituzione della “card buoni pasto”.
All'udienza di comparizione del 27/3/2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni separative, disponendo altresì che l'assegno unico universale fosse percepito integralmente dal genitore collocatario e negando alla ricorrente un assegno per sé.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale.
Il P.M. interveniva nel giudizio con nota del 21/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra lo e la sia Pt_1 CP_1
venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia del decreto di omologa, non reclamato, e del decorso del termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20/10/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
con in Bari in data 9/9/1997 e trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile al n. 1121, p. II, serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 4/2/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera