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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2031/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Capasso, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Aversa, alla via Salvo D'Acquisto n. 117) e Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Stabile presso il cui studio elett.mente domicilia in Caivano, alla via Visone, n. 15)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.5.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Vico Equense, il 17.9.2018), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 26.6.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (30.10.2024) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza del 18.11.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vico Equense, in data
17.9.2018, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_2 Parte_1
(nata in [...], il [...]) - atto n. 210, parte II, serie A, anno 2018;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2031/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Capasso, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Aversa, alla via Salvo D'Acquisto n. 117) e Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Stabile presso il cui studio elett.mente domicilia in Caivano, alla via Visone, n. 15)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.5.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Vico Equense, il 17.9.2018), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 26.6.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (30.10.2024) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza del 18.11.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vico Equense, in data
17.9.2018, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_2 Parte_1
(nata in [...], il [...]) - atto n. 210, parte II, serie A, anno 2018;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro