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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10616 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 4071/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 4071/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 4071 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ing. in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. Parte_2
47 del 29.7.2022, deliberato dal Consiglio Comunale di n. 5 del 9.3.2015, rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv.to Massimo Cesàro, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Piazza Pt_1
Amedeo n. 1, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1 C.F._1
, e (C.F. , in Persona_1 Controparte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di erede della sig.ra rappresentati e difesi dall'avv.to Barbara Persona_2
Donadeo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in al Centro Direzionale Is. E/2, Pt_1 come da mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' (P.I. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites n.
33646 del 14/03/2018
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4585/23, nel procedimento n. R.G. 2168/22, depositata il 14.07.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.11.2024 sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti atti di citazione, i sig.ri , nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1
, e in proprio e nella qualità di erede della sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, Per_2 Controparte_4 deducendo di essere intestatari di un contratto di fornitura con quest'ultima e di aver diritto
[...] alla restituzione delle somme versate alla resistente a titolo di canone di depurazione (per CP_1
, con le fatture dalla n. 4/2012 alla n. 3/2015; per con le fatture
[...] Controparte_2 nn. 1-2-4/2002, 1-2-/2003, 3/2005, 1-2-3/2007, e dalla 1/2015 alla 2/2016), atteso che tale servizio non era mai stato concretamente erogato dalla resistente, stante l'inefficienza del Parte_3
A sostegno della propria pretesa, entrambi gli attori deducevano che: (i) nella sentenza n.
[...]
335 del 10.10.2008, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, L. 36/94, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa del servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, poiché introduceva un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione;
(ii) gli utenti avevano diritto alla restituzione delle somme perché l'impianto di
Cuma è “obsoleto e notoriamente non funzionante”, come risulterebbe dalla documentazione amministrativa, tecnica e penale depositata e, precisamente, dalla relazione dell'ing. Persona_3 incaricato dalla procura della Repubblica nel procedimento penale n. 29295/2009, dalla sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, n. 4351 del 25.10.2007, dalle dichiarazioni del direttore generale dell del 13.10.2007, dalla relazione disposta dalla Pt_4 in data 5.12.2007, dalle diffide della del 13.9.2010 e dalla Controparte_3 Controparte_3 relazione del CTU ing. Persona_4
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale Controparte_4 impugnava e contestava gli atti di citazione, eccependo, in via preliminare, con esclusivo riferimento alla posizione di , l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_1 tentativo obbligatorio di conciliazione nonché l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Barra in favore del Giudice di Pace di Napoli. Nel merito, e con riguardo ad entrambe le posizioni, la convenuta deduceva che: (i) la domanda di restituzione era infondata stante l'applicazione dell'art. 8 sexies di cui al D.L. 30.12.2008 n. 208, visto che i depuratori erano regolarmente funzionanti dall'anno 2017 a seguito dell'affidamento al raggruppamento di imprese e per Parte_5 Parte_6
l'esecuzione dei lavori necessari per la “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di ; (ii) dunque, la documentazione di controparte appariva Pt_3 inconferente ed irrilevante perché riferita agli anni 2002-2009, ove effettivamente gli impianti non funzionavano con regolarità; (iii) peraltro, la aveva investito la somma Controparte_3 complessiva di € 417.833.059,00 per l'adeguamento alle norme europee e al completamento dei depuratori;
(iv) dunque, gli importi versati a titolo di depurazione non potevano essere restituiti in quanto oneri necessari per l'attività di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, di cui all'art. 8 sexies D.L. 208/2008; (v) gli attori non avevano provato di aver provveduto al pagamento e neppure avevano depositato le ricevute di pagamento delle fatture onde ottenere la restituzione delle somme asseritamente versate;
(vi) il diritto degli attori era Parte parzialmente prescritto;
(vii) in via subordinata, aveva diritto di essere manlevata dalla CP_3
(di cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa) rispetto alle somme
[...] eventualmente da restituire agli attori, in quanto alla stessa spettava il solo compito di riscuotere -
a mezzo fatture - il canone di depurazione, svolgendo una attività di mera riscossione per conto della quale Ente proprietario dell'impianto di CP_3 Pt_3
Disposta la riunione dei due giudizi e autorizzata la chiamata in causa del terzo CP_3
quest'ultima si costituiva, resistendo all'avversa pretesa e aderendo, per quanto di
[...] Parte convenienza, alle difese di sotto il profilo della mancata prova in ordine alla non debenza degli importi versati nonché dell'intervenuta prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.) della domanda di restituzione. In ordine alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da parte Parte di la terza chiamata deduceva che unico soggetto legittimato passivo nei giudizi proposti dagli utenti ed aventi ad oggetto domanda di restituzione fosse ABC e che, in ogni caso, quest'ultima non avesse fornito prova circa l'effettiva corresponsione delle somme incassate in favore della
Controparte_3
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4585/23, depositata il 14.07.2023, ritenendo Parte sussistente l'inadempimento di e il conseguente diritto vantato dagli attori sulla base della documentazione depositata, accoglieva la domanda proposta dagli stessi, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 780,00, oltre interessi, in favore di e ad euro 980,00, oltre interessi, in favore di con rigetto Controparte_1 Controparte_2 Parte della domanda di manleva formulata da
Parte proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado abbia: (i) errato nel non aver applicato al caso in esame l'art. 8 sexties di cui al D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito in legge n. 13/2009, avendo l'appellante dimostrato che la ha stanziato enormi risorse per la Controparte_3 rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e che le problematiche di funzionamento del depuratore di ono state superate sin dal 2017, con la conseguenza che, in forza del suddetto Pt_3 disposto normativo, le somme non vanno restituite perché servite al completamento dell'impianto;
(ii) errato nella valutazione delle prove depositate dalle parti, atteso che i documenti prodotti dagli appellati non forniscono la prova dell'interruzione del servizio di depurazione nei periodi di emissione delle fatture ovvero di pagamento del canone, tale da legittimare l'utente a chiedere la restituzione dei relativi canoni e sono, altresì, irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione perché superati dalle prove offerte da (cfr. doc. 8 e 10 prod. parte appellante) Pt_1 attestanti il regolare funzionamento del depuratore di Cuma nonché da alcuni articoli di giornale
(cfr. doc. 9 prod. parte appellante); (iii) errato nel ritenere sussistente il diritto alla restituzione degli importi, stante la mancata prova, da parte degli appellati, dell'avvenuto versamento delle somme;
(iv) omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'appellante relativamente alle somme riscosse da in data antecedente ai dieci anni Pt_1 precedenti l'instaurazione del giudizio di primo grado;
(v) errato nell'aver rigettato la domanda di Parte manleva formulata da nei confronti della avendo quest'ultima cooperato Controparte_3 nell'inadempimento ed agendo ABC alla stregua di mero riscossore per conto della CP_3
[...]
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituivano nel secondo grado di giudizio i Sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
i quali impugnava l'atto di appello, rilevando la correttezza della sentenza impugnata, atteso
[...] che: (i) né ABC né tantomeno la hanno dato prova degli oneri effettivamente Controparte_3 sostenuti, tant'è che l'ABC non ha mai provveduto ad inviare agli utenti il consuntivo degli oneri Parte sopportati annualmente ai sensi del comma 5 dell'art. 8 sexies;
(ii) in ogni caso, sia che la hanno espressamente ammesso il mancato funzionamento del depuratore di Controparte_3 Parte Cumo sino all'anno 2017; (iii) la documentazione prodotta da e riguarda Controparte_3 perlopiù la fase successiva all'anno 2017, mentre quella relativa alla fase antecedente risulta smentita da quella prodotta dagli appellati, quale la relazione peritale espletata dal C.T.U. Persona_4 nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di recante R.G. 51157/2012; (iv) ABC, dunque, Pt_1 avrebbe dovuto fornire prova del funzionamento del depuratore e di aver, quindi, erogato il servizio di depurazione nel periodo oggetto delle domande, ossia dal 2002 al 2016, e non già ad anni di distanza;
(v) gli appellati hanno provato di aver versato gli importi richiesti a titolo di restituzione, atteso che sul frontespizio delle fatture depositate è riportata l'attestazione “I Vostri pagamenti precedenti sono regolari. Grazie”, e ciò a riprova dell'avvenuto pagamento da parte dell'utente; (vi) alcuna prescrizione del diritto risulta intervenuta, avendo gli appellati prodotto nel giudizio di primo grado le lettere raccomandate a/r di costituzione in mora inviate alla ABC in data 31.05.2011 e
22.04.2021 per quanto concerne la sig.ra (cfr. doc.
1-2 prod. primo grado) e in data CP_2 22.04.2021 per quanto concerne il sig. (cfr. doc. 2 prod. primo grado), con conseguente CP_1 effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, gli appellati chiedevano rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, la la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo Controparte_3 Parte grado di giudizio, chiedeva accogliersi l'appello promosso da relativamente alla richiesta di rigetto delle domande dei sig.ri e perché infondate e non Controparte_2 Controparte_1 provate e, in subordine, in caso di conferma della statuizione di primo grado circa la restituzione delle somme a titolo di canone di depurazione, chiedeva rigettarsi l'appello di vuto riguardo Pt_1 alla richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di regresso della ei confronti della con condanna Pt_1 Controparte_3 alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 17.11.2025, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato limitatamente al capo relativo alla richiesta di regresso avanzata nei confronti della Controparte_3
Deve preliminarmente darsi atto che il presente giudizio si instaura in un più vasto contenzioso promosso da alcuni utenti nei confronti dell' e, di conseguenza, nei confronti Pt_1 della CP_3
Alcuni dei suddetti giudizi sono stati decisi di recente dalla S.C., seppur talvolta con risultati discordanti, i cui principi di diritto verranno seguiti nella presente controversia.
Parte Va, dunque, rigettato l'appello nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda pur in assenza di un'idonea dimostrazione della sua fondatezza e facendo errata applicazione dei principi in tema di onere della prova.
Come chiarito in altro recente precedente, analogo a quello oggetto di causa, della S.C. (n.
11586/2020): “Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale
- nella specie, l'utente del servizio idrico - "deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.)”.
Era dunque onere della convenuta e della terza chiamata in primo grado provare che il servizio di depurazione sia stato reso, e solo in questo caso pretendere il pagamento dello stesso.
Tale prova non è stata fornita, ma è anzi smentita dalla documentazione depositati dagli utenti in primo grado: atti del procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di
Napoli in relazione allo stato dell'impianto di depurazione di ed esattamente la relazione Pt_3 peritale disposta in tale sede e la sentenza n. 4351, resa dalla sezione distaccata di Pozzuoli del
Tribunale partenopeo il 19 marzo 2009; dichiarazione resa alla stampa dal direttore generale dell' il 25 aprile 2009, che avrebbe confermato come tutti i depuratori della Pt_4 CP_3
ad eccezione di quello di Sarno, erano risultati inadeguati, non essendo in grado di
[...] rispettare l'insieme dei parametri previsti dalla legge;
innumerevoli denunce relative al malfunzionamento, o mancato funzionamento, del depuratore di Cuma;
CTU espletata in altro giudizio dinanzi al Gdp ed acquisita agli atti.
E' altresì infondato l'appello relativamente al richiamo all'art. 8 sexies, comma 1, del D.L.
30.12.08 n. 208 conv. con mod. dalla L. 27.2.09 n. 13, intervenuto all'indomani della sentenza della
Consulta n. 335/08, secondo cui gli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato stabilendo che detta componente è dovuta anche nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione a decorrere dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio.
Il secondo comma della disposizione in commento, dopo aver previsto che in attuazione della pronunzia della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata alla restituzione delle quote di tariffa non dovute per il servizio di depurazione entro il termine di cinque anni, ha poi stabilito nel suo secondo periodo che dagli importi da restituire vanno dedotti i suddetti oneri di progettazione, di realizzazione o di completamento degli impianti e che l'importo dovuto in restituzione è determinato dall'Autorità
d'Ambito.
Il D.M. 30-9-2009, adottato dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'art.8 sexies DL
n.208/2008, ha infine individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta relativamente al servizio di depurazione prevedendo l'obbligo dei gestori di mettere a disposizione dell'Autorità d'Ambito la documentazione relativa al periodo in cui è stata indebitamente corrisposta detta quota di tariffa con redazione di elenchi che contemplino separatamente le posizioni degli utenti regolarmente serviti da impianti di depurazione attiva, di quelli non serviti da impianti attivi ma per i quali è in corso attività di progettazione, di quelli non serviti a causa di temporanea inattività degli impianti, etc..
Innanzitutto, il termine del quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 2009, non è condizione di procedibilità della domanda (Cass. n. 11586/2020).
In secondo luogo, la predetta disposizione ha portata retroattiva (Cass. n. 28843/2023).
Inoltre, la prova dell'esecuzione di attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto di depurazione di cui al menzionato art.
8-sexies del d.l. n. 208 del 2008, deve porsi a carico di chi lo aveva eccepito, e non degli utenti, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria (Cass. nn. 11582-11586/2020).
Tale prova non è stata fornita e, di conseguenza, alcuna compensazione può essere effettuata.
E', inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, nella fattispecie in esame, opera un termine di prescrizione decennale, e non quinquennale, decorrente dal 1° ottobre 2014: “Premesso, infatti, che indipendentemente dalla controversa estensione temporale, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell'1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall'1.10.2009 ex art. 8sexies DL 208/2008 ) si osserva in ogni caso che, in relazione all'azione di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è, comunque, decennale, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.: il diritto alla restituzione dell'indebito non è, infatti, sussumibile come una prestazione di carattere periodico(cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018), anche se trae origine da un contratto in tal modo qualificato” (Cass. n. 11582/2020).
Ad ogni buon conto, gli appellati hanno dimostrato di aver interrotto la prescrizione, Parte depositando le lettere raccomandate a/r di costituzione in mora inviate alla in data 31.05.2011
e 22.04.2021 per quanto concerne la sig.ra (cfr. doc.
1-2 prod. primo grado) e in data CP_2
22.04.2021 per quanto concerne il sig. (cfr. doc. 2 prod. primo grado). CP_1
Va, invece, accolto il motivo di appello relativo alla domanda di regresso esclusivamente nei confronti della Controparte_3
ABC, infatti, ha diritto ad agire in regresso nei confronti della quale proprietaria e CP_3 gestore dell'impianto, dal momento che, sull'attività di depurazione, l'appellante non ha alcun potere di intervento e, di conseguenza, nei rapporti interni, non può discenderne alcuna responsabilità.
Parte Va, dunque, confermata la legittimazione passiva di (rectius: titolarità) in forza del contratto stipulato dai singoli utenti, e dichiarata quella della ai sensi dell'art. Controparte_3
2043 c.c., quale proprietaria dell'impianto. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11582/2020, ha affermato che: “Si osserva al riguardo che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento" (cfr. Cass.
14041/2013).
In altri termini, la titolarità di ABC - dal lato passivo - del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio della Corte
Costituzionale ), aveva legittimato l'odierna ricorrente a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico”.
Prosegue la S.C. “la concorrente responsabilità della si giustifica, ai sensi dell'art. 2043 cod. CP_3 civ., nella forma - non sconosciuta al nostro ordinamento, né alla giurisprudenza di questa Corte - della "cooperazione del terzo nell'inadempimento" (per un'applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt'altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01)”.
Conclude il Supremo Consesso: “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.
Pertanto, va dichiarato il diritto di Abc di ripetere dalla tutte le somme Controparte_3
(per capitale, accessori e spese processuali) che la predetta Abc dovrà corrispondere agli attori in primo grado in forza della presente sentenza.
Nessun motivo di appello è stato proposto in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
Per quanto concerne, invece, le spese di lite del presente grado di giudizio, ad oggi l'esistenza di precedenti di segno contrario, resi sia dal sopra intestato Tribunale che dalla stessa
Corte di Cassazione (nn. 11585/2020, 28842/2023, ad esempio, sono stati favorevoli all'odierna appellante), giustificano senz'altro, ex art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiara il diritto di
[...] di ripetere dalla tutte le somme (per Parte_1 Controparte_3 capitale, accessori e spese processuali) che la predetta Parte_1 dovrà corrispondere agli attori in primo grado in forza della
[...] presente sentenza;
b) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
c) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 4071/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 4071/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 4071 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ing. in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. Parte_2
47 del 29.7.2022, deliberato dal Consiglio Comunale di n. 5 del 9.3.2015, rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv.to Massimo Cesàro, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Piazza Pt_1
Amedeo n. 1, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1 C.F._1
, e (C.F. , in Persona_1 Controparte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di erede della sig.ra rappresentati e difesi dall'avv.to Barbara Persona_2
Donadeo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in al Centro Direzionale Is. E/2, Pt_1 come da mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' (P.I. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites n.
33646 del 14/03/2018
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4585/23, nel procedimento n. R.G. 2168/22, depositata il 14.07.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.11.2024 sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti atti di citazione, i sig.ri , nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1
, e in proprio e nella qualità di erede della sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, Per_2 Controparte_4 deducendo di essere intestatari di un contratto di fornitura con quest'ultima e di aver diritto
[...] alla restituzione delle somme versate alla resistente a titolo di canone di depurazione (per CP_1
, con le fatture dalla n. 4/2012 alla n. 3/2015; per con le fatture
[...] Controparte_2 nn. 1-2-4/2002, 1-2-/2003, 3/2005, 1-2-3/2007, e dalla 1/2015 alla 2/2016), atteso che tale servizio non era mai stato concretamente erogato dalla resistente, stante l'inefficienza del Parte_3
A sostegno della propria pretesa, entrambi gli attori deducevano che: (i) nella sentenza n.
[...]
335 del 10.10.2008, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, L. 36/94, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa del servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, poiché introduceva un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione;
(ii) gli utenti avevano diritto alla restituzione delle somme perché l'impianto di
Cuma è “obsoleto e notoriamente non funzionante”, come risulterebbe dalla documentazione amministrativa, tecnica e penale depositata e, precisamente, dalla relazione dell'ing. Persona_3 incaricato dalla procura della Repubblica nel procedimento penale n. 29295/2009, dalla sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, n. 4351 del 25.10.2007, dalle dichiarazioni del direttore generale dell del 13.10.2007, dalla relazione disposta dalla Pt_4 in data 5.12.2007, dalle diffide della del 13.9.2010 e dalla Controparte_3 Controparte_3 relazione del CTU ing. Persona_4
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale Controparte_4 impugnava e contestava gli atti di citazione, eccependo, in via preliminare, con esclusivo riferimento alla posizione di , l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_1 tentativo obbligatorio di conciliazione nonché l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Barra in favore del Giudice di Pace di Napoli. Nel merito, e con riguardo ad entrambe le posizioni, la convenuta deduceva che: (i) la domanda di restituzione era infondata stante l'applicazione dell'art. 8 sexies di cui al D.L. 30.12.2008 n. 208, visto che i depuratori erano regolarmente funzionanti dall'anno 2017 a seguito dell'affidamento al raggruppamento di imprese e per Parte_5 Parte_6
l'esecuzione dei lavori necessari per la “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di ; (ii) dunque, la documentazione di controparte appariva Pt_3 inconferente ed irrilevante perché riferita agli anni 2002-2009, ove effettivamente gli impianti non funzionavano con regolarità; (iii) peraltro, la aveva investito la somma Controparte_3 complessiva di € 417.833.059,00 per l'adeguamento alle norme europee e al completamento dei depuratori;
(iv) dunque, gli importi versati a titolo di depurazione non potevano essere restituiti in quanto oneri necessari per l'attività di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, di cui all'art. 8 sexies D.L. 208/2008; (v) gli attori non avevano provato di aver provveduto al pagamento e neppure avevano depositato le ricevute di pagamento delle fatture onde ottenere la restituzione delle somme asseritamente versate;
(vi) il diritto degli attori era Parte parzialmente prescritto;
(vii) in via subordinata, aveva diritto di essere manlevata dalla CP_3
(di cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa) rispetto alle somme
[...] eventualmente da restituire agli attori, in quanto alla stessa spettava il solo compito di riscuotere -
a mezzo fatture - il canone di depurazione, svolgendo una attività di mera riscossione per conto della quale Ente proprietario dell'impianto di CP_3 Pt_3
Disposta la riunione dei due giudizi e autorizzata la chiamata in causa del terzo CP_3
quest'ultima si costituiva, resistendo all'avversa pretesa e aderendo, per quanto di
[...] Parte convenienza, alle difese di sotto il profilo della mancata prova in ordine alla non debenza degli importi versati nonché dell'intervenuta prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.) della domanda di restituzione. In ordine alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da parte Parte di la terza chiamata deduceva che unico soggetto legittimato passivo nei giudizi proposti dagli utenti ed aventi ad oggetto domanda di restituzione fosse ABC e che, in ogni caso, quest'ultima non avesse fornito prova circa l'effettiva corresponsione delle somme incassate in favore della
Controparte_3
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4585/23, depositata il 14.07.2023, ritenendo Parte sussistente l'inadempimento di e il conseguente diritto vantato dagli attori sulla base della documentazione depositata, accoglieva la domanda proposta dagli stessi, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 780,00, oltre interessi, in favore di e ad euro 980,00, oltre interessi, in favore di con rigetto Controparte_1 Controparte_2 Parte della domanda di manleva formulata da
Parte proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado abbia: (i) errato nel non aver applicato al caso in esame l'art. 8 sexties di cui al D.L. 30.12.2008 n. 208, convertito in legge n. 13/2009, avendo l'appellante dimostrato che la ha stanziato enormi risorse per la Controparte_3 rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e che le problematiche di funzionamento del depuratore di ono state superate sin dal 2017, con la conseguenza che, in forza del suddetto Pt_3 disposto normativo, le somme non vanno restituite perché servite al completamento dell'impianto;
(ii) errato nella valutazione delle prove depositate dalle parti, atteso che i documenti prodotti dagli appellati non forniscono la prova dell'interruzione del servizio di depurazione nei periodi di emissione delle fatture ovvero di pagamento del canone, tale da legittimare l'utente a chiedere la restituzione dei relativi canoni e sono, altresì, irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione perché superati dalle prove offerte da (cfr. doc. 8 e 10 prod. parte appellante) Pt_1 attestanti il regolare funzionamento del depuratore di Cuma nonché da alcuni articoli di giornale
(cfr. doc. 9 prod. parte appellante); (iii) errato nel ritenere sussistente il diritto alla restituzione degli importi, stante la mancata prova, da parte degli appellati, dell'avvenuto versamento delle somme;
(iv) omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'appellante relativamente alle somme riscosse da in data antecedente ai dieci anni Pt_1 precedenti l'instaurazione del giudizio di primo grado;
(v) errato nell'aver rigettato la domanda di Parte manleva formulata da nei confronti della avendo quest'ultima cooperato Controparte_3 nell'inadempimento ed agendo ABC alla stregua di mero riscossore per conto della CP_3
[...]
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituivano nel secondo grado di giudizio i Sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
i quali impugnava l'atto di appello, rilevando la correttezza della sentenza impugnata, atteso
[...] che: (i) né ABC né tantomeno la hanno dato prova degli oneri effettivamente Controparte_3 sostenuti, tant'è che l'ABC non ha mai provveduto ad inviare agli utenti il consuntivo degli oneri Parte sopportati annualmente ai sensi del comma 5 dell'art. 8 sexies;
(ii) in ogni caso, sia che la hanno espressamente ammesso il mancato funzionamento del depuratore di Controparte_3 Parte Cumo sino all'anno 2017; (iii) la documentazione prodotta da e riguarda Controparte_3 perlopiù la fase successiva all'anno 2017, mentre quella relativa alla fase antecedente risulta smentita da quella prodotta dagli appellati, quale la relazione peritale espletata dal C.T.U. Persona_4 nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di recante R.G. 51157/2012; (iv) ABC, dunque, Pt_1 avrebbe dovuto fornire prova del funzionamento del depuratore e di aver, quindi, erogato il servizio di depurazione nel periodo oggetto delle domande, ossia dal 2002 al 2016, e non già ad anni di distanza;
(v) gli appellati hanno provato di aver versato gli importi richiesti a titolo di restituzione, atteso che sul frontespizio delle fatture depositate è riportata l'attestazione “I Vostri pagamenti precedenti sono regolari. Grazie”, e ciò a riprova dell'avvenuto pagamento da parte dell'utente; (vi) alcuna prescrizione del diritto risulta intervenuta, avendo gli appellati prodotto nel giudizio di primo grado le lettere raccomandate a/r di costituzione in mora inviate alla ABC in data 31.05.2011 e
22.04.2021 per quanto concerne la sig.ra (cfr. doc.
1-2 prod. primo grado) e in data CP_2 22.04.2021 per quanto concerne il sig. (cfr. doc. 2 prod. primo grado), con conseguente CP_1 effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, gli appellati chiedevano rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, la la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo Controparte_3 Parte grado di giudizio, chiedeva accogliersi l'appello promosso da relativamente alla richiesta di rigetto delle domande dei sig.ri e perché infondate e non Controparte_2 Controparte_1 provate e, in subordine, in caso di conferma della statuizione di primo grado circa la restituzione delle somme a titolo di canone di depurazione, chiedeva rigettarsi l'appello di vuto riguardo Pt_1 alla richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di regresso della ei confronti della con condanna Pt_1 Controparte_3 alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 17.11.2025, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato limitatamente al capo relativo alla richiesta di regresso avanzata nei confronti della Controparte_3
Deve preliminarmente darsi atto che il presente giudizio si instaura in un più vasto contenzioso promosso da alcuni utenti nei confronti dell' e, di conseguenza, nei confronti Pt_1 della CP_3
Alcuni dei suddetti giudizi sono stati decisi di recente dalla S.C., seppur talvolta con risultati discordanti, i cui principi di diritto verranno seguiti nella presente controversia.
Parte Va, dunque, rigettato l'appello nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda pur in assenza di un'idonea dimostrazione della sua fondatezza e facendo errata applicazione dei principi in tema di onere della prova.
Come chiarito in altro recente precedente, analogo a quello oggetto di causa, della S.C. (n.
11586/2020): “Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale
- nella specie, l'utente del servizio idrico - "deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.)”.
Era dunque onere della convenuta e della terza chiamata in primo grado provare che il servizio di depurazione sia stato reso, e solo in questo caso pretendere il pagamento dello stesso.
Tale prova non è stata fornita, ma è anzi smentita dalla documentazione depositati dagli utenti in primo grado: atti del procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di
Napoli in relazione allo stato dell'impianto di depurazione di ed esattamente la relazione Pt_3 peritale disposta in tale sede e la sentenza n. 4351, resa dalla sezione distaccata di Pozzuoli del
Tribunale partenopeo il 19 marzo 2009; dichiarazione resa alla stampa dal direttore generale dell' il 25 aprile 2009, che avrebbe confermato come tutti i depuratori della Pt_4 CP_3
ad eccezione di quello di Sarno, erano risultati inadeguati, non essendo in grado di
[...] rispettare l'insieme dei parametri previsti dalla legge;
innumerevoli denunce relative al malfunzionamento, o mancato funzionamento, del depuratore di Cuma;
CTU espletata in altro giudizio dinanzi al Gdp ed acquisita agli atti.
E' altresì infondato l'appello relativamente al richiamo all'art. 8 sexies, comma 1, del D.L.
30.12.08 n. 208 conv. con mod. dalla L. 27.2.09 n. 13, intervenuto all'indomani della sentenza della
Consulta n. 335/08, secondo cui gli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato stabilendo che detta componente è dovuta anche nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione a decorrere dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio.
Il secondo comma della disposizione in commento, dopo aver previsto che in attuazione della pronunzia della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata alla restituzione delle quote di tariffa non dovute per il servizio di depurazione entro il termine di cinque anni, ha poi stabilito nel suo secondo periodo che dagli importi da restituire vanno dedotti i suddetti oneri di progettazione, di realizzazione o di completamento degli impianti e che l'importo dovuto in restituzione è determinato dall'Autorità
d'Ambito.
Il D.M. 30-9-2009, adottato dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'art.8 sexies DL
n.208/2008, ha infine individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta relativamente al servizio di depurazione prevedendo l'obbligo dei gestori di mettere a disposizione dell'Autorità d'Ambito la documentazione relativa al periodo in cui è stata indebitamente corrisposta detta quota di tariffa con redazione di elenchi che contemplino separatamente le posizioni degli utenti regolarmente serviti da impianti di depurazione attiva, di quelli non serviti da impianti attivi ma per i quali è in corso attività di progettazione, di quelli non serviti a causa di temporanea inattività degli impianti, etc..
Innanzitutto, il termine del quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 2009, non è condizione di procedibilità della domanda (Cass. n. 11586/2020).
In secondo luogo, la predetta disposizione ha portata retroattiva (Cass. n. 28843/2023).
Inoltre, la prova dell'esecuzione di attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto di depurazione di cui al menzionato art.
8-sexies del d.l. n. 208 del 2008, deve porsi a carico di chi lo aveva eccepito, e non degli utenti, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria (Cass. nn. 11582-11586/2020).
Tale prova non è stata fornita e, di conseguenza, alcuna compensazione può essere effettuata.
E', inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, nella fattispecie in esame, opera un termine di prescrizione decennale, e non quinquennale, decorrente dal 1° ottobre 2014: “Premesso, infatti, che indipendentemente dalla controversa estensione temporale, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell'1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall'1.10.2009 ex art. 8sexies DL 208/2008 ) si osserva in ogni caso che, in relazione all'azione di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è, comunque, decennale, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.: il diritto alla restituzione dell'indebito non è, infatti, sussumibile come una prestazione di carattere periodico(cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018), anche se trae origine da un contratto in tal modo qualificato” (Cass. n. 11582/2020).
Ad ogni buon conto, gli appellati hanno dimostrato di aver interrotto la prescrizione, Parte depositando le lettere raccomandate a/r di costituzione in mora inviate alla in data 31.05.2011
e 22.04.2021 per quanto concerne la sig.ra (cfr. doc.
1-2 prod. primo grado) e in data CP_2
22.04.2021 per quanto concerne il sig. (cfr. doc. 2 prod. primo grado). CP_1
Va, invece, accolto il motivo di appello relativo alla domanda di regresso esclusivamente nei confronti della Controparte_3
ABC, infatti, ha diritto ad agire in regresso nei confronti della quale proprietaria e CP_3 gestore dell'impianto, dal momento che, sull'attività di depurazione, l'appellante non ha alcun potere di intervento e, di conseguenza, nei rapporti interni, non può discenderne alcuna responsabilità.
Parte Va, dunque, confermata la legittimazione passiva di (rectius: titolarità) in forza del contratto stipulato dai singoli utenti, e dichiarata quella della ai sensi dell'art. Controparte_3
2043 c.c., quale proprietaria dell'impianto. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11582/2020, ha affermato che: “Si osserva al riguardo che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento" (cfr. Cass.
14041/2013).
In altri termini, la titolarità di ABC - dal lato passivo - del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio della Corte
Costituzionale ), aveva legittimato l'odierna ricorrente a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico”.
Prosegue la S.C. “la concorrente responsabilità della si giustifica, ai sensi dell'art. 2043 cod. CP_3 civ., nella forma - non sconosciuta al nostro ordinamento, né alla giurisprudenza di questa Corte - della "cooperazione del terzo nell'inadempimento" (per un'applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt'altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01)”.
Conclude il Supremo Consesso: “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.
Pertanto, va dichiarato il diritto di Abc di ripetere dalla tutte le somme Controparte_3
(per capitale, accessori e spese processuali) che la predetta Abc dovrà corrispondere agli attori in primo grado in forza della presente sentenza.
Nessun motivo di appello è stato proposto in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
Per quanto concerne, invece, le spese di lite del presente grado di giudizio, ad oggi l'esistenza di precedenti di segno contrario, resi sia dal sopra intestato Tribunale che dalla stessa
Corte di Cassazione (nn. 11585/2020, 28842/2023, ad esempio, sono stati favorevoli all'odierna appellante), giustificano senz'altro, ex art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiara il diritto di
[...] di ripetere dalla tutte le somme (per Parte_1 Controparte_3 capitale, accessori e spese processuali) che la predetta Parte_1 dovrà corrispondere agli attori in primo grado in forza della
[...] presente sentenza;
b) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
c) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero