Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1226/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1226/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2668/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 17/10/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Passaretti (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Massimo Iannucci ( ) C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 24/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., nei Parte_1
confronti di deducendo: CP_1
- di aver realizzato una costruzione per civile abitazione in Cellole, confinante per un lato con la proprietà di e di avere quindi costruito a proprie CP_1
spese un muro di divisione, innalzandolo per metà dello spessore sul terreno della
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vicina, con la quale aveva concordato verbalmente tale operazione dietro pagamento della metà delle spese di costruzione;
- che la , benché sollecitata, si era rifiutata di partecipare al costo di CP_1
realizzazione del muro, negando di averla mai autorizzata;
- che la convenuta aveva eseguito, nel gennaio 2011, lavori nel suo giardino che avevano provocato un innalzamento della quota del fondo a causa dell'addossamento del terreno al muro divisorio;
- che, non avendo la partecipato alle spese di costruzione del muro, lo CP_1
stesso era di proprietà esclusiva di esso esponente, con la conseguenza che la convenuta non poteva “appoggiarvi alcunché”;
- che l'uso effettivo del muro, sebbene la in precedenza avesse avuto la CP_1 facoltà di esonerarsi dalle spese ai sensi dell'art. 888 c.c. (cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui insisteva il manufatto), costituiva esercizio di comunione forzosa a norma dell'art. 874 c.c.
Pertanto, chiedeva:
- in via principale, dichiararsi la sua esclusiva proprietà del muro divisorio, con condanna della convenuta a rimuovere il terreno e ogni altro oggetto appoggiatovi;
- in via subordinata, riconosciuto l'esercizio del diritto di comunione forzosa da parte della , condannarsi la stessa al pagamento, in proprio favore, della CP_1 metà del valore attuale del muro, quantificata in circa € 5.000,00.
Costituitasi in giudizio, la deduceva: CP_1
- di non aver mai autorizzato l'elevazione del muro, che era stato realizzato in difformità dal permesso di costruire n. 19/06: quest'ultimo stabiliva, infatti, che nella recinzione dei lotti fosse usato materiale similare e che la loro altezza, per la parte in muratura piena, non superasse la misura di un metro dalla quota del marciapiede stradale riferito a ogni confine, mentre invece il muro in questione aveva l'altezza di 2,45 metri, violando pertanto la norma regolamentare che fissava il limite in un metro di altezza;
- che non si era perfezionata alcuna comunione forzosa del muro, in quanto essa esponente non aveva svolto opere di sistemazione del giardino ma solo e legittimamente completato la propria unità immobiliare secondo il progetto della lottizzazione;
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- che, pertanto, l'attore doveva demolire il muro, ovvero abbassarlo sino alla quota di un merto di altezza.
Quindi, concludeva per il rigetto della domanda, nonché, in accoglimento della riconvenzionale, per la condanna dell'attore all'abbattimento del muro o al suo abbassamento sino all'altezza di un metro.
Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, sulla base della seguente motivazione:
- il caso di specie presenta il peculiare aspetto per cui è l'attore, sebbene in via subordinata rispetto all'accertamento della proprietà esclusiva, ad aver formalmente chiesto la comunione forzosa del muro con la corresponsione della metà del suo valore;
- in virtù delle norme che regolano l'acquisto della proprietà, non sussistono i presupposti per dichiarare, come chiesto dall'attore, la sua esclusiva proprietà del muro in questione, il quale è stato edificato, per sua ammissione, a metà tra i due fondi e, dunque, su porzioni uguali tra il fondo attoreo e quello della convenuta e non essendo intervenuta alcuna rinuncia da parte della convenuta tale da attribuire la proprietà (superficiaria) esclusiva del muro a chi lo ha costruito, secondo quanto prevede l'articolo 888 c.c.;
- infatti, l'articolo 874 c.c. stabilisce che: Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino;
- la disposizione attribuisce al proprietario di un fondo contiguo al suddetto muro la facoltà di ottenere dal giudice una sentenza costitutiva in virtù della quale il muro posto sul confine (o a distanza inferiore a un metro e mezzo) diventi comune, previo il pagamento del valore della metà del suolo e del muro;
- è il caso di precisare, dunque, che la norma riguarda la sola ipotesi del muro posto sul confine, mentre nel caso del muro costruito a cavallo del confine si applica la diversa norma di cui all'articolo 886 c.c., secondo cui: “ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. 4
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L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri”;
- la norma, dalla quale scaturisce l'obbligo di contribuire per metà alla relativa spesa di costruzione, si configura come obbligazione propter rem, incombente sul soggetto titolare dell'immobile al momento della domanda, indipendentemente dal tempo dell'acquisto;
- inoltre, la norma dell'art. 886 c.c. è ritenuta di carattere eccezionale e non estensibile in via analogica a opere diverse dal muro di cinta a separazione delle rispettive proprietà (cfr. Cass. 18/12/1986, n. 7675) e non esige in modo rigoroso la specifica altezza di tre metri ai fini del rispetto delle distanze legali
(cfr. Cass. 7/8/1992, n. 9375), poiché in virtù degli articoli 878 e 886 c.c. al muro di cinta è equiparabile ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metri;
- infatti, il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall'art. 886 c.c. concerne soltanto l'obbligo di contribuzione del vicino per il muro da costruire (Cass. 8/9/1986, n. 5467);
- l'art. 888 c.c. prevede che “il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito”;
- secondo la dottrina, la rinuncia prevista dalla norma non comporta il trasferimento della proprietà della relativa porzione di suolo al vicino, ma la costituzione di un diritto di superficie, come si desume dalla previsione per cui nessun corrispettivo va pagato dal cedente per il suolo se questi in seguito voglia rendere comune il muro;
e in caso di abbattimento del muro la porzione di fondo si espande nella piena proprietà;
- nel presente giudizio la convenuta non ha effettuato, a fronte delle domande dell'attore, alcuna rinuncia inquadrabile nella fattispecie di cui alla norma appena illustrata:
- d'altro canto, il muro realizzato non ha le caratteristiche affinché possa esservi un obbligo a carico della convenuta di contribuire alle spese di costruzione (per la 5
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cui prova si sarebbe fatto riferimento al computo metrico redatto dal consulente tecnico d'ufficio per determinarne il valore).
- quanto alla domanda riconvenzionale, occorre chiarire l'irrilevanza della conformità o meno del muro alla normativa in materia edilizia, benché il consulente d'ufficio, i quesiti postigli e la difesa di parte convenuta abbiano posto l'accento sul suo presunto carattere abusivo.
- pertanto, a seguito di tale tipo di violazione, il privato potrà ottenere soltanto il risarcimento del danno, naturalmente previo accertamento dell'esistenza e dell'entità dello stesso sotto ogni aspetto (Cass. 28/2/1987, n. 2162).
Lo proponeva appello avverso la suindicata decisione, deducendo, un Parte_1
unico motivo di impugnazione così articolato:
- il rigetto della domanda principale, per come enunciato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, non è condivisibile perché in contrasto con la disciplina speciale di cui all'articolo 888 c.c., in relazione alla normativa generale
(modi di acquisto della proprietà) prevista dall'articolo 934 c.c.;
- difatti, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che, non avendo la convenuta espresso alcuna rinuncia, non sia possibile attribuire la CP_1
proprietà (superficiaria) esclusiva del muro a chi lo ha costruito;
- ciò costituisce un'ingenua disattenzione che viola il principio che la “lex specialis derogat generali” generalmente recepito da ogni ordinamento giuridico, compreso il nostro, per cui, in applicazione giuridicamente corretta della norma di cui all'articolo 888 c.c., (norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 934 c.c.) non serve alcuna rinuncia, espressa o tacita, del proprietario del fondo su cui è costruita la metà del muro divisorio o di cinta tra i fondi, per riconoscere la proprietà del muro in favore di chi lo ha costruito, anche se costruito per la metà sul fondo di proprietà del confinante.
Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliersi la domanda proposta in via principale, con assorbimento della subordinata (senza quindi reiterare quest'ultima).
Costituitasi in giudizio, la chiedeva, in via preliminare, dichiararsi CP_1
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei criteri formali previsti dall'art. 342 c.p.c., ovvero perché privo di ogni probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché, nel merito, rigettarsi lo stesso in ragione della sua dedotta infondatezza. 6
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Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Invero, quanto alla presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente in richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969;
Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489;
Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dallo è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1 7
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ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Santa Maria C.V. per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
L'inconsistenza dell'assunto dello emerge dalle considerazioni di Parte_1
seguito esposte:
- in primo luogo, non coglie nel segno la doglianza secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere necessaria la rinuncia della convenuta ai fini della vicenda acquisitiva di cui al richiamato art. 888 c.c., in quanto tale norma speciale derogherebbe quella generale di cui all'art. 934 c.c. in tema di accessione;
- infatti, la necessità di un atto di abbandono liberatorio, ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva del muro da parte di chi l'abbia edificato, discende direttamente dalla fattispecie come descritta dall'art. 888 c.c., il quale, dispone – come sopra evidenziato – che “il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà …” dell'area di sedime su cui viene realizzato il manufatto;
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- inoltre, ad integrazione della motivazione assunta dal primo Giudice a fondamento del rigetto della domanda attorea, va detto che, come affermato dalla
Suprema Corte, l'art. 888 c.c. “prevede la facoltà, alternativa alla contribuzione alla metà delle spese, dell'abbandono liberatorio dell'area di sedime del muro ancora da edificare” (cfr. Cass. 29/11/2023, n. 33192, in motivazione);
- ciò vuol dire che la vicenda abdicativa in oggetto presuppone necessariamente che il muro ancora non sia stato realizzato, mentre invece nella specie è pacifico che l'attore abbia senz'altro completato l'edificazione dello stesso, allegando di aver a tanto provveduto su “autorizzazione” della;
CP_1
- tanto precisato, altro è il mancato adempimento all'obbligazione propter rem da parte del vicino, avente ad oggetto la contribuzione alle spese del muro di cinta o divisorio, altro è, invece, l'esonero preventivo da detta contribuzione, configurato dall'art. 888 c.c., mediante costituzione del diritto di superficie dell'area su cui viene edificato il manufatto;
- quindi, se non c'è l'abbandono liberatorio non si realizza la fattispecie dell'acquisto della proprietà esclusiva del muro ancora da edificare (è significativo che Cass. 14/12/1964, n. 2866 parli anch'essa di dichiarazione del vicino di voler cedere gratuitamente la metà del terreno su cui “deve essere costruito” il muro di separazione, ai fini dell'acquisto della proprietà di chi edifichi il manufatto);
- ciò conferma, del resto, l'orientamento della dottrina secondo cui la rinuncia in questione non comporta il trasferimento della proprietà della relativa porzione di suolo al vicino, ma solo la costituzione di un diritto di superficie;
- in definitiva, nella fattispecie in questione è indispensabile, ai fini della vicenda acquisitiva della proprietà del muro da parte di chi lo edifichi, che il proprietario dell'altro fondo ponga in essere il descritto atto dispositivo (v., in tal senso, App.
Roma 17/11/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese di lite seguono l'evidente soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Massimo Iannucci, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. Detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014
e con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo 9
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l'appellante concluso per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado in via principale, volta all'accertamento della proprietà esclusiva del muro, nonché alla condanna della controparte alla rimozione di qualsiasi oggetto collocato in appoggio allo stesso, senza fornire alcun elemento rilevante ai sensi dell'art. 15 c.p.c., e risultando indeterminabile nel suo valore la pretesa di condanna dell'appellata al descritto facere.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data1/4/2020, Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2668/2019 del Tribunale CP_1
di Santa Maria C.V. pubblicata in data 17/10/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna lo al pagamento, in favore della , delle spese di Parte_1 CP_1 lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo
Iannucci.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 14/1/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 10
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.