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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 660/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(COD. FISC: )
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CHE GUEVARA, 2 42123 REGGIO
EMILIA - rappresentata e difesa dall'Avv. NERI ALBERTO appellante nei confronti di
(GIA' ) (COD. FISC. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il difensore in P.ZA VITTORIO EMANUELE II 14 17024
FINALE LIGURE - rappresentata e difesa dall'Avv. ACQUA BARRALIS FERDINANDO appellata
(COD. FISC. Controparte_3
) - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA C. ROCCATAGLIATA P.IVA_3
CECCARDI 4/35 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. PICCINI GIUSEPPE appellata
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia, l'Ill.ma Parte_1
Corte di Appello, contrariis reiectis: per i motivi tutti esposti in narrativa, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 1664/2021 R.G. emesso in data 30/06/2021 dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Dott.ssa Erica Passalalpi, per la somma capitale di 34.033,49, e, per l'effetto, condannare (Partita IVA: ), in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore, con sede in Finale Ligure (SV), via Calice n. 16 al pagamento in favore di della Parte_2
somma di euro 31.120,91 oltre interessi ex D. lgs 231/2002 dalla richiesta del 14.4.20 così euro
34.033,49, oltre, sulla somma capitale, ai successivi interessi ex Dlgs 231/02 a far data dal
16.06.2021 sino al saldo effettivo;
respingendo le domande svolte da Controparte_2
(Partita IVA: ) in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante protempore, con sede in Finale Ligure (SV), via Calice n.
16, e (C.F.: in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_3 P.IVA_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Genova, Via Delle Fabbriche 6.
Con vittoria di compensi e spese di entrambe i gradi di giudizio.
Con condanna di (Partita IVA: ) in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore, con sede in Finale Ligure
(SV), via Calice n. 16, e (C.F.: ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante protempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Genova, Via
Delle Fabbriche 6, alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di compensi e spese liquidate in loro favore.”
Per l'appellata (GIA' ) : “Piaccia alla Controparte_1 Controparte_2
Corte di Appello Ecc.ma,
- previe le declaratorie tutte del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) in via principale: respingere ogni pretesa di pagamento di Parte_1
e confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Savona n.433/2023 dott. Alberto
[...]
Princiotta pubblicata il 16/06/2023 RG n.2312/2021 Rep. N. 605/2023 oggetto di gravame
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del Parte_1
dichiarare tenuta e condannare domiciliata in
[...] Controparte_4
Genova (GE) via delle Fabbriche n.6 a manlevare e tenere indenne per il Controparte_2
2 pagamento delle spese tutte di causa e a mettere a disposizione e a restituire la somma incassata e di cui al libretto bancario GE di cui in premessa in favore dell'avente diritto”
Per la terza chiamata in causa- appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, CP_3
contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie meglio viste: dichiarare inammissibile e, comunque, respingere perché infondato l'appello proposto dal confermando Parte_3
integralmente la sentenza impugnata e, comunque, così provvedere:
- dichiarare inammissibile e comunque respingere perché infondata ogni domanda proposta ex adverso; accogliere il capo di domanda rassegnato dalla attrice opponente, Controparte_2
nel primo grado di giudizio sub n. 3) in atto di citazione e sub lett. c) in memoria ex art. 183
[...]
VI comma c.p.c. n. 1), disponendo l'assegnazione delle somme versate sul libretto GE menzionato in citazione in favore della conchiudente;
- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Il giudizio riguarda la legittimità del mancato pagamento da parte della stazione appaltante e \o primo committente (Finale Parcheggio a cui è succeduta ) di un Controparte_2
residuo saldo in favore del Parte_1
Il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dal riguardava, infatti, il saldo delle opere di Parte_1 realizzazione del parcheggio in Finale Ligure che tra le parti non è contestato nel suo ammontare.
Risulta documentalmente che l'intervento era stato affidato al che ne aveva Parte_1 assegnato l'esecuzione alla consorziata che, a sua volta, aveva subappaltato le opere alla CP_5 [...]
CP_3
Il credito azionato in via monitoria presupponeva, quindi, che il avesse diritto al saldo del Parte_1 prezzo dell'appalto in via autonoma rispetto alle eccezioni opponibili alla propria assegnataria, la CP_5 che, al momento di ammissione al concordato preventivo aveva un rilevante debito in favore della subappaltatrice Parte_4
Infine, con sentenza definitiva n. 433/2023 del 16/06/2023, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica. così decideva: “ 1.- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2.- in accoglimento della domanda svolta dall' opponente sub e), dispone l'assegnazione delle somme
versate sul libretto bancario GE indicato in opposizione a favore della terza chiamata CP_6
fatta salva l' eventuale surroga del nei confronti della in concordato preventivo
[...] Parte_1 CP_5
per il medesimo ammontare;
3 3.- condanna Parte_1
al pagamento delle spese processuali che
[...] liquida:
.- in favore di €. 286,00 per spese documentate ed €.6700,00 per Parte_5 compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
.- in favore di in €. 6700,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, Controparte_7 previdenziali e tariffari nella misura di legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
Parte_1
, con atto notificato in data 07.07.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva GIA' , la Controparte_1 Controparte_2 quale instava per il rigetto dell'appello.
Con comparsa si costituiva anche la terza chiamata la quale instava per il Controparte_3 rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 30.11.2023 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 30.10.2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..; all'esito della quale veniva riservata la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 118 COMMA 3
D.LGS. 163/2006, DEGLI ART. 2602 E SS. C.C. E DELL'ART. 132 C.P.C. PER OMESSA
MOTIVAZIONE – L'appellante censura la sentenza impugnata di cui a pag. 3, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la condizione di esigibilità ex art. 118 c.3 dlgs n. 163/2006, sostenendo che: i) il Tribunale ha proposto un'interpretazione errata della normativa citata in applicazione al caso di specie;
ii) infatti, non sussiste alcuna solidarietà passiva fra il Parte_1
(CCC) e la sua consorziata ( ) né l'art. 118 c.3 dlgs 163/2006 è applicabile alla circostanza in CP_5 esame ove risulta che l'assegnatario delle opere, ossia colui che non ha pagato il suo subappaltatore, Parte è e non iii) il Giudice di prima istanza ha errato nel ritenere inesigibile il credito di CP_5
Parte
verso sul presupposto che l'assegnataria , ammessa a concordato Controparte_2 CP_5
preventivo, non ha provveduto al pagamento del suo subappaltatore iv) non è possibile CP_3 affermare l'esistenza di una solidarietà passiva fra e consorziato per le obbligazioni Parte_1 contratte da quest'ultimo e dunque l'applicabilità dell'art. 118 c.3 anche nei confronti di CCC, il quale non ha subappaltato alcuna opera;
v) l'assenza di solidarietà fra un e una sua Parte_1
consorziata assegnataria delle opere è pacifica in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 27/01/2014, n.
4 1636; - Cass. civ. Sez. I, 02/04/2010, n. 8124 Cons. Coop. Costr c. Vetreria Aurelia s.r.l., sentenza emessa in uguale fattispecie in cui era parte CCC;
- Tribunale di Napoli xii sezione civile Sentenza
n. 6456/2021 pubbl. il 12/07/2021 (all. doc. nr. 14), sentenza emessa in uguale fattispecie in cui erano parti CCC ed ); vi) il Giudice di prime cure ha errato ritenendo inesigibile un credito da CP_5
parte del poiché la consorziata assegnataria non ha pagato il suo subappaltatore;
vii) fra Parte_1
Parte
(debitrice del subappaltatore e (creditore di non può CP_5 CP_3 Controparte_2
sussistere alcuna solidarietà per le obbligazioni che sono state contratte, in totale autonomia, da
Parte ; viii) ciò comporta che l'esigibilità del credito di verso la società di progetto Finale CP_5
Parcheggio, ora non può essere condizionata dal mancato pagamento del Controparte_2 subappaltatore da parte dell'assegnataria ; ix) il Tribunale omette di motivare CP_3 CP_5
l'applicabilità il disposto di cui all'art. 118 c.3 dlgs. 163/2006; x) infatti, tale normativa si potrebbe applicare nell'ipotesi in cui fosse stata - che, in quanto in concordato preventivo, non ha CP_5
pagato il suo subappaltatore per un debito anteriore – a richiedere il pagamento alla stazione appaltante;
xi) nel caso di specie, invece, è CCC che ha richiesto il pagamento, laddove ING. INS.
INT, invece, non è il subappaltatore insoddisfatto di CCC, bensì quello di;
xii) pertanto, alla CP_5
luce di quanto sopra esposto, non è applicabile nei confronti del il menzionato art. 118 c.3 Parte_1
dlgs 163/2006.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Il motivo di appello è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità in quanto del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale viene esclusa l'esigibilità del credito in questione, non in considerazione di una solidarietà passiva fra il (CCC) e la Parte_1 sua consorziata ( ), ma in applicazione dell'art.118 comma 3 dlgs 163/2006. In definitiva, il CP_5
quale appaltatore, non può pretendere il Parte_1
pagamento del corrispettivo, non perché solidalmente coobbligata con , alla quale aveva CP_5
affidato i lavori, nei confronti della subappaltatrice , ma a garanzia del Controparte_3 pagamento nei confronti di quest'ultima, come espressamente previsto dalla normativa applicata.
Infine, la norma stabilisce che non può essere effettuato il pagamento in favore dell'appaltatore in ogni caso di mancato pagamento dei subappaltatori, anche se questi ultimi siano stati incaricati da un terzo cui l'appaltatore abbia affidato i lavori.
2) SECONDO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 118 COMMA 3
D.LGS. 163/2006 E DELL'ART. 168 L.F. - Parte appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudice di prime cure, con la sua interpretazione del disposto di cui agli art. 118
c.3 dlgs 163/2006 e art. 168 e ss. l.f., abbia violato la par condicio creditorum del concordato in capo ad , sostenendo che: i) in data 12.09.201 i lavori per la costruzione del parcheggio CP_5
5 venivano terminati ed in data 08.11.2012 presentava ricorso per domanda di concordato CP_5
preventivo; pertanto, a partire da tale momento questo non poteva più pagare i propri debitori anteriori, incluso;
ii) il Tribunale, invece, sul presupposto dell'errata sussistenza di Controparte_3
Parte una solidarietà passiva fra e e dell'applicabilità dell'art. 118, comma 3 D. Lgs. CP_5
Parte 12.04.2006, n. 163 ad un soggetto estraneo al subappalto, non fa altro che opporre a un'eccezione normativamente prevista (quella del terzo comma dell'art. 118) che ad non CP_5
potrebbe opporre in quanto sottoposto a procedura concordataria (sul punto cfr. Cass. Sez. Unite n.
5685/2020 pag. 16-17 appello).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Il motivo è infondato, come risulta dallo stesso tenore delle argomentazioni svolte, laddove l'appellante richiama la Giurisprudenza secondo la quale l'eccezione non sarebbe opponibile a
(“In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. CP_5
118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.” Cass. Sez. U,
Sentenza n. 5685 del 02/03/2020, Rv. 657207 - 01). Infatti, la Giurisprudenza in questione riguarda il caso appaltatore sottoposto a procedura fallimentare e di pagamento nei confronti del curatore, mentre nel caso specifico è la subappaltatrice (e non l'appaltatore che richiede il pagamento) CP_5
a essere sottoposta a procedura concordataria (in relazione alla quale, inoltre, valgono regole specifiche, come si desume da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018, Rv. 649446 – 01
e per la quale in particolare la Giurisprudenza ammette l'applicabilità dell'art. 118 cit., come stabilito da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12810 del 11/05/2023, Rv. 667950 - 01).
3) TERZO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 118 COMMA 3
D.LGS. 163/2006 PER AVERE IL GIUDICE RITENUTO CHE LA PORTATA DELLA NORMA
SI ESTENDA AD OGNI SOGGETTO TITOLATO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI APPALTO – L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 118 c.3 dlgs 163/2006 sia applicabile nei confronti di ogni soggetto che sia titolato ad effettuare il pagamento del corrispettivo previsto per
6 l'appalto e non incorra in capo alla sola stazione appaltante, sostenendo che: i) tale applicazione della suddetta normativa è errata in quanto contraria al disposto per cui è solamente la stazione appaltante, ossia il Comune di Finale Ligure, che ha facoltà di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore;
ii) inoltre, la ratio della norma è anche quella della tutela della stazione appaltante affinché questa non venga esposta al rischio di una duplicità di pagamenti, ma, nel caso in esame, la stazione appaltante ha già pagato da tempo iii) inoltre, la sentenza risulta Parte_6
errata poiché non è il soggetto titolato ad effettuare il Parte_7
pagamento del corrispettivo di appalto, che resta il Comune di Finale Ligure;
iv) Controparte_2 infatti, è il soggetto che, avendo già incassato il corrispettivo dell'appalto dal Controparte_8
– il quale non ha applicato la sospensione del pagamento – ha il dovere di provvedere al
[...]
pagamento dell'esecutore dei lavori CCC;
v) l'interpretazione del Tribunale comporterebbe un'applicabilità a cascata della norma ad ogni soggetto che, incassato il corrispettivo dalla Stazione appaltante, debba pagare un altro soggetto.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) L'art. 156 Dlvo 153/2006 prevede la possibilità per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto, che diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione dell'aggiudicatario, senza necessità di approvazione o autorizzazione e senza che tale subentro costituisca cessione del contratto.
II) Al comma 3 della citata disposizione è espressamente previsto che “la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti rapporti con l'amministrazione concedente”.
III) Poiché è pacifico in causa che “secondo gli accordi precedentemente presi Controparte_2
Parte e costituivano … , in data 12.6.2008 , la società che, ai sensi dell'art. Parte_8
Parte 156 D.Lgs. 163/06, subentrava all'ATI (all. doc. nr. 3) e affidava le opere a ”, appare evidente che – quale concessionaria – la società di progetto è tenuta a rispettare le regole dettate dal codice degli appalti, ivi compreso l'art. 118 codice appalti, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Non è fondata la tesi dell'appellante, secondo la quale l'art. 118 comma codice appalti sarebbe applicabile solo alla stazione appaltante (Il . Si deve invece Controparte_8
ritenere che anche la concessionaria (la società di progetto) sia tenuta a rispettare, anche in applicazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), la citata regola dettata per l'effettuazione dei pagamenti.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
7 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicarei valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da
[...]
Parte_1
, avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes dal Tribunale di
[...]
Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 08/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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