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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2230 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CILIA ANNA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
chiede il riconoscimento del suo diritto a fruire della Parte_1
pensione anticipata lavoratori precoci a decorrere dall'1/7/2019 e la
Pagina 1 di 4 conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti da luglio CP_1
a settembre 2019.
A tal fine rileva di avere presentato, il 6.5.2019, domanda di pensione di anzianità indicando nelle note di essere lavoratore precoce e sostiene che tale domanda, respinta dall' per mancanza di un sufficiente CP_1
requisito contributivo, avrebbe dovuto essere interpretata ed accolta come domanda di pensione anticipata per i lavoratori precoci ex
L.232/2016, anche alla luce della precedente domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso a tale prestazione, inoltrata il 18.3.2019.
Rileva, ancora, che una nuova domanda a tal fine è stata in effetti presentata a settembre 2019 ed accolta dall'Ente dal primo giorno del mese successivo (ottobre 2019). Chiede, tuttavia, la retrodatazione della pensione da luglio 2019, in accoglimento della prima domanda presentata pur se sul modello relativo alla pensione di anzianità.
L' chiede il rigetto del ricorso. CP_2
*
Il ricorso è infondato.
Anche a ritenere che l'interessato non sia tenuto a formulare la domanda amministrativa sullo specifico modulo (cfr. C. 14412/2019, che peraltro afferma tale principio ai fini della valutazione della proponibilità della domanda giudiziale), ciò non significa che l' sia tenuto, in caso di CP_2
presentazione di domanda amministrativa per una prestazione diversa da quella effettivamente pretesa, ad indagare l'eventuale esistenza di una simile difformità, quantomeno laddove essa non emerga a prima vista.
Nel caso di specie non può ritenersi che ricorra tale ultima ipotesi. Infatti il ricorrente, con la domanda del 6.5.2019, ha espressamente richiesto la pensione di anzianità; e tale specificazione della prestazione richiesta appare essere stata inserita dal ricorrente (o dal Patronato cui lo stesso si
è rivolto) nell'ambito di un modulo di domanda di pensione generico,
Pagina 2 di 4 ossia riferibile a diverse prestazioni pensionistiche. Il modulo è infatti intitolato “domanda di pensione: pensione di anzianità”, il che indica l'avvenuta selezione di tale prestazione tra tutte quelle richiedibili con il medesimo modulo.
Il ricorrente deduce che l' avrebbe dovuto avvedersi che in realtà CP_1
egli intendeva conseguire una diversa prestazione in base a due elementi: uno intrinseco alla domanda stessa, ossia l'indicazione, nella sezione
“dettaglio istanza”, della provenienza “da NASPI lavoratore precoce”; ed uno estrinseco, ossia la precedente domanda di riconoscimento dei requisiti della pensione anticipata lavoratori precoci.
Il secondo elemento è invero irrilevante, perché nulla esclude che chi abbia chiesto all' l'attestazione della sussistenza dei presupposti di CP_1
una determinata prestazione possa chiederne successivamente un'altra.
Il secondo non è certo tale da far emergere con evidenza la discrasia tra la domanda presentata e la volontà ad essa sottesa, e ciò in ragione delle seguenti considerazioni: a) nella domanda si fa più volte riferimento alla pensione di anzianità quale prestazione richiesta;
b) l'unico riferimento
(comunque indiretto) alla pensione anticipata si trova nella sezione
“dettaglio istanza” nell'ambito della quale non può pretendersi che l' , preso atto che la domanda comunque si riferisce ad una CP_2
prestazione, verifichi se vi siano riferimenti ad una prestazione diversa, proprio perché si tratta di una sezione finalizzata a “dettagliare” la domanda, specie nel caso concreto in cui nella stessa sezione sia nuovamente indicata la pensione di anzianità sotto la voce “descrizione”.
In definitiva, dunque, nel caso di specie non si tratta dell'utilizzo di un modulo relativo ad una specifica prestazione per richiederne un'altra, con discrasia tra l'intitolazione del modulo e la richiesta in esso formulata;
ma della compilazione di un modulo generico con una domanda relativa ad una specifica prestazione, salvo indicare nei relativi
Pagina 3 di 4 dettagli, che appunto dovrebbero essere finalizzati a specificare la domanda, un riferimento ad una prestazione diversa.
Pertanto è legittimo il comportamento dell' che, preso atto che la CP_2
domanda ha ad oggetto la pensione di anzianità, verifichi la sussistenza dei relativi presupposti anche senza verificare cosa vi sia indicato nella sezione relativa al dettaglio della domanda.
Tale conclusione invero prescinde dal fatto che la domanda sia proposta su un modulo predisposto dall' , essendo il caso di specie CP_2
equiparabile a quello in cui l'interessato richieda, senza usare alcun modulo, la pensione di anzianità specificando, nel corpo dell'istanza, “la provenienza da Naspi lavoratore precoce”.
Non essendo quindi la domanda del 6.5.2019 qualificabile come domanda di pensione anticipata, e risalendo invece la prima domanda relativa a tale prestazione al 11.9.2019 ed essendo stata la prestazione già liquidata a decorrere dalla prima mensilità successiva, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite liquidate in € 1.800,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_1
spese forfetarie nella misura del 15%.
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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