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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/08/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 323/2024 promossa da rapp. e difesa dall'Avv.to GIOVANNI SILVESTRINI e Parte_1 dall'Avv.to CLAUDIO CECCHELLA presso lo studio di quest'ultimo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLANTE nei confronti di l'Arch. rapp. e difeso dall'Avv.to GIUSEPPE RIZIERI BRONDI presso il cui CP_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA nei confronti di in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te, rapp. e Controparte_2 difesa dall'Avv.to GABRIELE NAPOLI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA e nei confronti di
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 09/07/2025
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 798/2019 del 25/11/2019, emesso dal Tribunale di Massa mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di di € 171.345,54 CP_1 oltre interessi legali dalle date di esigibilità dei singoli crediti dedotti in ricorso al saldo, oltre le spese relative al procedimento monitorio. Parte opponente deduceva:
1 - che era stata proprietaria di un appezzamento di terreno posto nel Comune di Massarosa, frazione
Piano di Conca, via delle Sezioni, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Massarosa nel foglio
24 del mappale 753 di mq. 16572;
- che con contratto preliminare di vendita del 18/09/2008 aveva Parte_1 promesso di vendere a , che aveva promesso di acquistare, per sé o Controparte_3 persona da nominare, al prezzo di € 930.000,00 oltre oneri fiscali di legge, la piena ed esclusiva proprietà del suddetto terreno edificabile;
- che all'art. 3 del preliminare, il aveva assunto l'onere del pagamento di tutte le spese CP_3 tecniche e di progettazione di quale professionista di fiducia, e la CP_1 Pt_1 quale proprietaria del terreno, si era impegnata a firmare tutti gli elaborati, istanze, osservazioni, necessarie e prodromiche per giungere al conseguimento del permesso a costruire;
- che in sede di rogito notarile aveva nominato come terzo Controparte_3
; Controparte_2
- che aveva venduto a a piena ed Parte_1 Pt_1 Controparte_2 esclusiva proprietà del terreno posto in Massarosa al prezzo di € 915.680,00 e che tale contratto definitivo di compravendita prevedeva che “tutte le spese per la presentazione, rilascio e il ritiro del suddetto Permesso di Costruire, ivi compresi gli oneri professionali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e gli oneri fidejussori faranno carico per intero alla parte acquirente”;
- che era stato sottoscritto l'atto di “conferma di accollo” dalla e dal con Pt_1 CP_3 cui quest'ultimo aveva dato atto di aver ceduto il preliminare di compravendita alla la quale era subentrata in tutto e per tutto nella posizione della Controparte_2
; Pt_1
- che l'importo richiesto dal pertanto non era doveva essere posto a suo carico;
che CP_1 comunque questo non aveva portato a termine l'incarico per il subentro di altro professionista e che l'importo richiesto era eccessivo e la quantificazione dello stesso non era corretta.
Ciò posto, l'opponente chiedeva preliminarmente di chiamare in causa e Controparte_3 la al fine di poter essere manlevata dal pagamento dell'importo Controparte_4 richiesto da Nel merito, chiedeva: CP_1
- di accertare l'intervenuto accollo da parte del di tutte le spese professionali CP_3 eventualmente spettanti al e per l'effetto, quindi, condannare il al CP_1 CP_3 pagamento della somma di euro 171.345,54 oltre interessi legali nonché le spese liquidate e dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo;
2 - di accertare l'obbligazione assunta dalla ei confronti del Controparte_4 mediante la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita del 03 febbraio CP_1
2012 condannando la Società a tenere indenne la dalla pretesa di pagamento del Pt_1
Infine, in subordine e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande CP_1 formulate, l'opponente chiedeva di accertare la congruità del compenso richiesto dal n CP_1 relazione all'attività effettivamente svolta da quest'ultimo.
Si costituiva parte opposta insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni domanda avversaria in quanto inammissibile, non provata ed infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva soltanto la chiedendo, in via principale, il Controparte_4 rigetto delle domande formulate dalla opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nella denega ipotesi di accoglimento di tali domande, di determinare la somma dovuta dalla SOCIETÀ in favore di controparte con esclusivo riferimento al compenso per la presentazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio PdC n.33/2021.
Rimaneva contumace il terzo . Controparte_3
La causa veniva istruita mediante CTU (il quesito era il seguente: “Il Consulente, esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti, nel contraddittorio delle parti:
a. determini il compenso maturato dall'architetto secondo il contratto posto in essere con la parte committente (cfr. disciplinare di incarico – doc. 2 fascicolo monitorio); b. valuti la congruità di tale compenso, alla luce del vigente D.M. 140/2012”. Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti. Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate”) e prove per interrogatorio formale del (richiesto dalla parte attrice opponente in memoria ex art. CP_1
183 comma IV n. 2) c.p.c. sui capitoli 6-7-8-9-10) e per interrogatorio formale di e per Pt_1 testi (richieste dalla parte opposta in memoria ex art. 183 comma IV n. 2) c.p.c. sui capitoli 4-5-6-
7-8-9) nonché prova contraria per entrambe le parti.
Con sentenza n. 747/2023 pubblicata il 15/12/2023, il Tribunale di Massa così decideva:
“1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
2. ACCOGLIE parzialmente la domanda in opposizione ex art. 645 c.p.c. articolata da
[...]
per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva;
e per l'effetto, Parte_1
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 798/2019 pronunciato dal Tribunale di Massa;
e per
l'effetto,
4. AN al pagamento in favore dell'ARCH. Parte_1 [...] della somma di € 102.822,20, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c., CP_1
3 dal deposito del ricorso monitorio (11/09/2019) fino all'effettivo soddisfo, a titolo di compenso professionale;
5. AN a rifondere all'ARCH. le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; ed € 2.578,30, di cui € 2.242,00 per la fase unica, € 336,30 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge per il giudizio monitorio;
6. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte_1
7. DICHIARA tenuto e AN a tenere indenne Controparte_3 Parte_1 da ogni somma dalla stessa corrisposta in conseguenza della presente sentenza, oltre
[...] interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del versamento sino all'effettivo soddisfo;
8. AN a rimborsare in favore di le Controparte_3 Parte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2
d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9. RIGETTA la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
10. AN a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in
[...] complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ed € 6.051,30, € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.687,00 per la fase decisionale, € 789,30 per spese generali ex art. 2
d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per l'intera fase cautelare in corso di causa.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opponente in primo grado.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
Si costituiva parte appellata la contestando integralmente Controparte_4
l'appello e chiedendone il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_3
4 Con ordinanza depositata il 05/07/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rinviava all'udienza collegiale del 02.10.2024 (in trattazione scritta) onerando parte appellante al deposito della cartolina attestante il ricevimento della notifica dell'atto di citazione in appello alla parte appellata già contumace in primo grado, . Controparte_3
Con ordinanza depositata il 24/10/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta, rinviava all'udienza del 19 marzo 2025 (in trattazione scritta) disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla parte appellata Canneva nei termini di legge.
Con ordinanza depositata il 02/04/2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rilevata la ritualità del contraddittorio dichiarava la contumacia di , Controparte_3 accoglieva l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e rinviava all'udienza collegiale del 09 luglio 2025 ore 11.30 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a trenta giorni antecedenti la predetta udienza.
Parte appellante e parte appellata depositavano tempestivamente le note Controparte_4 conclusionali. Parte appellata non ha depositato note conclusionali. CP_1
All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 Errata interpretazione della clausola contenuta nel contratto definitivo di compravendita del
3.02.2012, stipulato dalla Sig.ra e dalla avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto l'assunzione da parte dell'acquirente di tutte le spese per la presentazione, il rilascio e il ritiro del permesso a costruire n. 33/2011
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la clausola del contratto definitivo secondo cui “La parte venditrice consente che il
Permesso di Costruire n. 33/2011 del 28 ottobre 2011 venga volturato a nome della Società acquirente ed in proposito resta espressamente convenuto che tutte le spese per la presentazione, il rilascio e il ritiro del suddetto Permesso di Costruire, ivi compresi gli onorari professionali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e gli oneri fidejussori faranno carico per intero alla parte acquirente”.
Allega che tale clausola corrispondeva a quella già prevista nel contratto preliminare e che infatti il non le aveva mai richiesto acconti;
che dopo la stipula del rogito di compravendita CP_1 aveva risolto il rapporto professionale con il e pertanto tale Controparte_2 CP_1 clausola era da riferirsi a tutte le spese necessarie antecedenti ad ottenere il titolo edilizio e non solo a quelle per pratica della variazione dell'intestazione del permesso di costruire.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
5 “Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve fare applicazione anche degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n.
14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio
2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di vviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da
6 singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto
(fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio
2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale “(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947, in motivazione).
Ciò premesso nel caso in esame non si può dare una interpretazione meramente formalistica del contratto in esame, trascurando del tutto di intenderlo anche in senso funzionale. In particolare, là dove le parti hanno concordato che tutte le spese necessarie per l'ottenimento del titolo edilizio, e già sostenute dalla proprietaria del fondo, fossero a carico della parte acquirente, che a sua volta, avrebbe consentito alla “voltura”, in favore dell'acquirente del predetto titolo.
Il termine “voltura” - per le qualità delle parti, le pregresse trattative e l'effettiva revoca dell'incarico al prima della modifica dell'intestazione del permesso - deve intendersi la CP_1 cessione del titolo edilizio (permesso di costruire n. 33/2011), che era parte integrante delle qualità del bene e che ha concorso alla determinazione del prezzo del medesimo, altrimenti privo di interesse per la società acquirente e comunque di minor valore.
Una diversa interpretazione porta alla realizzazione di una intesa estranea allo scopo pratico che lo stipulato contratto era funzionalmente volto a realizzare, addivenendo a un risultato ermeneutico tale da rendere parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale delle parti, in particolare quello dell'acquirente, che voleva un bene “edificabile”, e conseguentemente a vanificare in parte l'esigenza costituente la finalità dalle parti specificamente perseguita mediante il contratto l'interesse che l'operazione contrattuale era propriamente volta a soddisfare, costituendone la causa concreta ”(cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. 7 ottobre 2008 n. 24769; Cass.
24 aprile 2008 n. 10651; Cass. 20 dicembre 2007 n. 26958; Cass. 11 giugno 2007 n. 13580; Cass.
22 agosto 2007 n. 17844; 9 Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass., 27 luglio 2006 n. 17145; Cass. 8 maggio 2006 n. 10490; Cass. 14 novembre 2005 n. 22932; Cass. 26 ottobre 2005 n. 20816; Cass.
21 ottobre 2005 n. 20398.;Cass. 25 febbraio 2009 n. 4501; Cass. 12 novembre 2009 n. 23941;
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947; Cass. 18 marzo 2010 n. 6538; Cass. 9 marzo 2011 n.
5583).
7 La tesi difensiva di , secondo cui il prezzo di acquisto del terreno è stato Controparte_2 definito tenendo conto esclusivamente degli oneri previsti nella convenzione urbanistica contrasta con il dato letterale del contratto, come sopra indicato, in quanto in esso vi è espresso riferimento agli oneri professionali per il rilascio del permesso a costruire, unitamente a quelli urbanistici.
Tale osservazione conferma, al contrario, che sia gli oneri professionali che gli oneri urbanistici hanno concorso, secondo la volontà delle parti, alla determinazione del prezzo del bene.
Peraltro, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non attiene alla interpretazione del contratto
(profilo civilistico), ma alla disciplina amministrativa della “voltura”: essa regola i rapporti tra il privato e l'amministrazione, e non risulta pertinente al caso in esame.
1.2 Errata quantificazione degli onorari riconosciuti all'Arch. CP_1
Parte appellante lamenta l'erronea quantificazione del compenso (pari a complessivi € 102.882,20) riconosciuto a CP_1
L'appellante deduce:
- che il conteggio del compenso avrebbe dovuto effettuarsi esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente documentate dal richiedente e tenendo conto solo dei documenti prodotti in causa. Pertanto, andrebbe scorporato dal compenso l'importo di € 8.374,25, quantificato dal CTU per l'attività “Piano di Lottizzazione”, considerato l'assenza di tale documento agli atti, circostanza confermata sia nella relazione che nella sentenza impugnata;
- che il compenso per l'attività di tipo “edilizio”, doveva essere considerato quale unica voce di prestazione professionale, da ricomprendersi nel più ampio progetto edilizio affidato a
[...]
mentre il CTU ha quantificato sia la progettazione relativa agli edifici residenziali CP_1
(quantificata in € 23.738,98) che quella relativa all'edificio commerciale (quantificata in €
24.496,16);
- che non è dovuto l'importo complessivo di € 7.617,78 a titolo di aumento del 25% per sospensione dell'incarico o incarico parziale poiché si tratta di situazioni non ipotizzabili nel caso di specie;
- che è altresì errato il calcolo del compenso con riferimento alla voce “rimborso spese”, in ciascuna voce di onorario, quantificato nella misura forfettaria del 30% in quanto non concordata con il committente e non prevista nel disciplinare di incarico sottoscritto dall'appellante; che pertanto esso doveva essere liquidato dall'Ordine professionale, ai sensi dell'art. 5 d.m.
21.08.1958, vigente al momento del conferimento dell'incarico;
- che non ha mai documentato di aver sostenuto spese durante l'espletamento del CP_1 proprio incarico e non sarebbero da rimborsare spese per € 13.711,99.
8 Ciò premesso deve preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità del motivo per non essere state esposte tali difese con l'atto di citazione in opposizione essendo, invece, ivi contestato il “quantum” richiesto.
Nel merito il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il CTU rispondendo alle osservazioni del perito di parte opponente ha spiegato che “ I progetti edilizi redatti dall'arch. sono tre, distinti e diversi (progetto opere di urbanizzazione – Per_1 progetto delle villette residenziali - progetto di edificio commerciale) , e pertanto devono avere tre distinte notule professionali.
4) Per quanto riguarda l'osservazione che non avrei dovuto conteggiare nei compensi spettanti all'arch. per quanto riguarda il progetto di lottizzazione, come osservato dal C.T. di parte Per_2 opponente, ribadisco quanto già espresso in precedenza:
“Premesso che nelle memorie della parte opponente e terzo chiamato in causa non c'è nessuna contestazione in merito alla mancata realizzazione del prestazioni professionali urbanistiche di cui alla fase 1 e alla fase 2 da parte dell'arch. .Il C.T.U. ritiene che il dott. arch. Per_2 [...] abbia svolto le prestazioni professionali urbanistiche di cui alla fase 1 e alla fase 2 del CP_1 disciplinare di incarico del 16 giugno 2007 concordato tra la sig.ra e il Parte_1 professionista (osservazione al Regolamento urbanistico e piano di lottizzazione) e le stesse sono andate buon fine.
Se ciò non fosse avvenuto non sarebbe stato approvato da parte del Comune di Massarosa il Piano di Lottizzazione n°1 Piano di Conca in data 24-05-2011 del.32 che ha permesso la sottoscrizione della convenzione urbanistica del 03-08-2011; che a sua volta ha permesso il rilascio del permesso a costruire 33 -2011 del 15-12-2011 , per la costruzione di 1.193,68 mq di superficie utile lorda ad uso civile abitazione e 771,10 mq di superficie utile lorda ad uso commerciale-direzionale.
Non risulta vero che nel disciplinare di incarico non vi fosse elencato l'esecuzione della prestazione urbanistica come affermato dal C.T. di parte opponente a pag. 1 delle sue osservazioni.
Nel disciplinare di incarico del 16-06-2007 all'art.3 nell'elencazione delle prestazioni da eseguire alla fase 2 vi è chiaramente indicato : ……. predisporre la progettazione……..per “l'istruzione della pratica amministrativa presso l'urbanistica del Comune di Massarosa “.che nient' altro è che il progetto urbanistico di lottizzazione che era la “conditio sine qua non” dell'intera operazione immobiliare.
Senza la sua approvazione non poteva esserci la convenzione tra la sig.ra ed il CP_5
Comune di Massarosa e la conseguente licenza edilizia ad edificare” (CTU pag. 20 e 21).
Quanto alle spese il CTU ha spiegato che esse sono comunque dovute e solo in caso di mancato accordo con il committente sono liquidate dai rispettivi Ordini che comunque applicano una
9 percentuale variabile;
nel caso in esame “Il sottoscritto C.T.U. ha utilizzato il minimo (30%) ,nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale Architetti , (come anche dalla Federazione degli
Ordini degli Architetti dell'Emilia Romagna , pag.51 -allegato alla presente )” (CTu pag. 19).
Peraltro come insegnato dalla Suprema Corte “In tema di compensi professionali di ingegneri e architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, ai sensi dell'articolo 13 della l. n.
143 del 1949 e del d. m. 21 agosto 1958, sono dovuti al professionista, in aggiunta agli onorari, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, inerenti alle spese di viaggio, di alloggio, e per il tempo passato fuori dallo studio, i quali, in accordo con il committente, possono essere conglobati negli onorari a percentuale in una misura non eccedente il 60% di questi ultimi, che, in caso di disaccordo, sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine. Tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto, anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine, di talché il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso vi sia effettivamente stato” (Cass. Sez. 2, 20/06/2023, n. 17696).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sulla necessità degli esborsi da parte del professionista, ma solo sulla relativa documentazione e pertanto l'importo deve essere riconosciuto così come liquidato dal CTU.
Infine “l'art.10 della T.P. stabilisce che la sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo da parte della Committenza comporta al professionista la corresponsione dell'onorario relativo al lavoro fatto ed a quello predisposto, calcolato con la maggiorazione del 25% prevista all'art.18 della T.P .
Nel nostro caso l'arch. pur avendo l'incarico di progettista e direttore dei lavori CP_1
(disciplinare di incarico del 16-06-2007 –Richiesta del permesso a costruire presentata al Comune di Massarosa in data 06-07-2010) non ha potuto terminare l'incarico, in quanto la sig. ra Pt_1 ha venduto il terreno con progetto approvato e concessionato .
[...]
Che non ci sia una lettera di licenziamento o sospensione dell'incarico da parte della proprietà Pt_1 nei confronti del professionista incaricato non giustifica la non applicazione della
[...] maggiorazione del 25% per la sospensione dell'incarico”.( CTU pag. 18 e seg.).
Si tratta quindi di un onere stabilito dalla tariffa professionale nel caso in cui l'originario incarico non sia portato a termine, come nel caso in esame.
Si deve rilevare che, per costante insegnamento della Suprema Corte, in assenza di accordo tra le parti la liquidazione del professionista deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti al
10 momento del completamento dell'attività professionale e che la parte appellata non ha dedotto, né provato, che il CTU si sia discostato dall'applicazione della stessa nel caso in esame.
Infatti “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato” (Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21235).
Alla luce dei predetti principi di diritto deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore.
Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, come sopra indicato.
Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione, come sopra evidenziato.
Al di fuori di tale ambito le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi che consentono di formulare un giudizio di piena condivisione dell'elaborato.
La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass. sent. n.
23362 del 2012).
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica con rigetto del motivo di appello.
11
1.3 sulle obbligazioni di CP_2
Per quanto sopra esposto è tenuta per l'intero al pagamento delle prestazioni così come sopra CP_2 quantificate.
Infatti, in applicazione del criterio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede le espressioni delle parti non possono essere intese in senso puramente “tecnico”.
E' provato e non contestato ( e confermato dalle dichiarazioni del teste tecnico Testimone_1 comunale) che con un tecnico dalla stessa incaricato, ha chiesto solo il “rinnovo della CP_2 concessione edilizia” e che tutte le pratiche per l'ottenimento della concessione sono state svolte dal che ha quindi diritto al pagamento, e che tale costo è stato posto a carico, per concorde CP_1 volontà delle parti del contratto di compravendita immobiliare, a CP_2
L'obbligazione di è conseguenza dell'accollo interno dell'obbligazione di pagamento nei CP_2 confronti del CP_1
“La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n.
14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000)” ( Cass. Ord. n.
38225/21 in motivazione).
Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione.
L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.
“Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio” ( Cass.
Ord. Cit. in motivazione).
12 Per tali motivi deve tenere indenne la parte appellante della obbligazione di pagamento da CP_2 questa assunta nei confronti del CP_1
Quanto alle eccezioni relative alla quantificazione si richiama quanto sopra osservato, trattandosi in buona sostanza delle medesime doglianze della parte appellante, respingendosi le stesse in quanto specificatamente riproposte da CP_2
2.Errata imputazione delle spese di lite, delle spese per il giudizio cautelare e per la consulenza tecnica d'ufficio
Il motivo è assorbito in quanto l'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese di lite.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016)
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza.
L'esito complessivo della lite vede pienamente soccombente nei confronti di Pt_1 CP_1
Nel rapporto tra e devono essere poste a carico di quest'ultima. Pt_1 Controparte_2
Nulla in punto spese nei confronti di , non essendo mutato alcunché nella Controparte_3 presente fase di appello rispetto a quella del primo grado, e non essendosi questo costituito in questa fase, non essendo stata proposta alcuna impugnazione nei suoi confronti.
Le spese di CTU sono poste a carico in misura del 50% ciascuno nei confronti di Parte_1
e essendo essa utile ad entrambe le parti.
[...] CP_1
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00:
a. fase monitario: come in decreto;
b. giudizio di opposizione davanti al Tribunale
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva : € 1.628,00=
3. fase istruttoria e trattazione ( comprensiva della fase cautelare) : € 5.670,00=
4. Fase decisionale: € 4.253,00=
13 totale per compensi avvocato: € 14.103,00=
b. fase di appello
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Si rileva che non ha depositato note conclusive in appello e pertanto il relativo importo CP_1 non può essere riconosciuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuta e condanna a Controparte_2 tenere indenne dei pregiudizi economici conseguenti alla presente Parte_1 sentenza e alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti effettuati da in forza della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
Controparte_6
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese dell'intero Parte_1 giudizio nei confronti di che liquida per la fase monitoria in € 406,50 per spese CP_1 ed € 2.135,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado in € 14.103,00= per compensi di avvocato;
per il presente grado di giudizio in € 9.214,00,00 =; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi le fasi di giudizio di merito;
4) Dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali Parte_2 dell'intero di giudizio nei confronti di che liquida in € 14.103,00=per Parte_1 compensi di avvocato per il primo grado;
e in € 14.317,00 per compensi di avvocato per il presente grado di giudizio;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambe le fasi di giudizio;
5) Nulla in punto spese per la presente fase di appello nei confronti di Controparte_3
6) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Così deciso in camera di consiglio alli 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
14
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 09/07/2025
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 798/2019 del 25/11/2019, emesso dal Tribunale di Massa mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di di € 171.345,54 CP_1 oltre interessi legali dalle date di esigibilità dei singoli crediti dedotti in ricorso al saldo, oltre le spese relative al procedimento monitorio. Parte opponente deduceva:
1 - che era stata proprietaria di un appezzamento di terreno posto nel Comune di Massarosa, frazione
Piano di Conca, via delle Sezioni, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Massarosa nel foglio
24 del mappale 753 di mq. 16572;
- che con contratto preliminare di vendita del 18/09/2008 aveva Parte_1 promesso di vendere a , che aveva promesso di acquistare, per sé o Controparte_3 persona da nominare, al prezzo di € 930.000,00 oltre oneri fiscali di legge, la piena ed esclusiva proprietà del suddetto terreno edificabile;
- che all'art. 3 del preliminare, il aveva assunto l'onere del pagamento di tutte le spese CP_3 tecniche e di progettazione di quale professionista di fiducia, e la CP_1 Pt_1 quale proprietaria del terreno, si era impegnata a firmare tutti gli elaborati, istanze, osservazioni, necessarie e prodromiche per giungere al conseguimento del permesso a costruire;
- che in sede di rogito notarile aveva nominato come terzo Controparte_3
; Controparte_2
- che aveva venduto a a piena ed Parte_1 Pt_1 Controparte_2 esclusiva proprietà del terreno posto in Massarosa al prezzo di € 915.680,00 e che tale contratto definitivo di compravendita prevedeva che “tutte le spese per la presentazione, rilascio e il ritiro del suddetto Permesso di Costruire, ivi compresi gli oneri professionali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e gli oneri fidejussori faranno carico per intero alla parte acquirente”;
- che era stato sottoscritto l'atto di “conferma di accollo” dalla e dal con Pt_1 CP_3 cui quest'ultimo aveva dato atto di aver ceduto il preliminare di compravendita alla la quale era subentrata in tutto e per tutto nella posizione della Controparte_2
; Pt_1
- che l'importo richiesto dal pertanto non era doveva essere posto a suo carico;
che CP_1 comunque questo non aveva portato a termine l'incarico per il subentro di altro professionista e che l'importo richiesto era eccessivo e la quantificazione dello stesso non era corretta.
Ciò posto, l'opponente chiedeva preliminarmente di chiamare in causa e Controparte_3 la al fine di poter essere manlevata dal pagamento dell'importo Controparte_4 richiesto da Nel merito, chiedeva: CP_1
- di accertare l'intervenuto accollo da parte del di tutte le spese professionali CP_3 eventualmente spettanti al e per l'effetto, quindi, condannare il al CP_1 CP_3 pagamento della somma di euro 171.345,54 oltre interessi legali nonché le spese liquidate e dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo;
2 - di accertare l'obbligazione assunta dalla ei confronti del Controparte_4 mediante la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita del 03 febbraio CP_1
2012 condannando la Società a tenere indenne la dalla pretesa di pagamento del Pt_1
Infine, in subordine e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande CP_1 formulate, l'opponente chiedeva di accertare la congruità del compenso richiesto dal n CP_1 relazione all'attività effettivamente svolta da quest'ultimo.
Si costituiva parte opposta insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni domanda avversaria in quanto inammissibile, non provata ed infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva soltanto la chiedendo, in via principale, il Controparte_4 rigetto delle domande formulate dalla opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nella denega ipotesi di accoglimento di tali domande, di determinare la somma dovuta dalla SOCIETÀ in favore di controparte con esclusivo riferimento al compenso per la presentazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio PdC n.33/2021.
Rimaneva contumace il terzo . Controparte_3
La causa veniva istruita mediante CTU (il quesito era il seguente: “Il Consulente, esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti, nel contraddittorio delle parti:
a. determini il compenso maturato dall'architetto secondo il contratto posto in essere con la parte committente (cfr. disciplinare di incarico – doc. 2 fascicolo monitorio); b. valuti la congruità di tale compenso, alla luce del vigente D.M. 140/2012”. Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti. Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate”) e prove per interrogatorio formale del (richiesto dalla parte attrice opponente in memoria ex art. CP_1
183 comma IV n. 2) c.p.c. sui capitoli 6-7-8-9-10) e per interrogatorio formale di e per Pt_1 testi (richieste dalla parte opposta in memoria ex art. 183 comma IV n. 2) c.p.c. sui capitoli 4-5-6-
7-8-9) nonché prova contraria per entrambe le parti.
Con sentenza n. 747/2023 pubblicata il 15/12/2023, il Tribunale di Massa così decideva:
“1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
2. ACCOGLIE parzialmente la domanda in opposizione ex art. 645 c.p.c. articolata da
[...]
per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva;
e per l'effetto, Parte_1
3. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 798/2019 pronunciato dal Tribunale di Massa;
e per
l'effetto,
4. AN al pagamento in favore dell'ARCH. Parte_1 [...] della somma di € 102.822,20, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c., CP_1
3 dal deposito del ricorso monitorio (11/09/2019) fino all'effettivo soddisfo, a titolo di compenso professionale;
5. AN a rifondere all'ARCH. le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; ed € 2.578,30, di cui € 2.242,00 per la fase unica, € 336,30 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge per il giudizio monitorio;
6. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte_1
7. DICHIARA tenuto e AN a tenere indenne Controparte_3 Parte_1 da ogni somma dalla stessa corrisposta in conseguenza della presente sentenza, oltre
[...] interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del versamento sino all'effettivo soddisfo;
8. AN a rimborsare in favore di le Controparte_3 Parte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2
d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9. RIGETTA la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
10. AN a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in
[...] complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ed € 6.051,30, € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.687,00 per la fase decisionale, € 789,30 per spese generali ex art. 2
d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per l'intera fase cautelare in corso di causa.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opponente in primo grado.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
Si costituiva parte appellata la contestando integralmente Controparte_4
l'appello e chiedendone il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_3
4 Con ordinanza depositata il 05/07/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rinviava all'udienza collegiale del 02.10.2024 (in trattazione scritta) onerando parte appellante al deposito della cartolina attestante il ricevimento della notifica dell'atto di citazione in appello alla parte appellata già contumace in primo grado, . Controparte_3
Con ordinanza depositata il 24/10/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta, rinviava all'udienza del 19 marzo 2025 (in trattazione scritta) disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla parte appellata Canneva nei termini di legge.
Con ordinanza depositata il 02/04/2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, rilevata la ritualità del contraddittorio dichiarava la contumacia di , Controparte_3 accoglieva l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e rinviava all'udienza collegiale del 09 luglio 2025 ore 11.30 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a trenta giorni antecedenti la predetta udienza.
Parte appellante e parte appellata depositavano tempestivamente le note Controparte_4 conclusionali. Parte appellata non ha depositato note conclusionali. CP_1
All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 Errata interpretazione della clausola contenuta nel contratto definitivo di compravendita del
3.02.2012, stipulato dalla Sig.ra e dalla avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto l'assunzione da parte dell'acquirente di tutte le spese per la presentazione, il rilascio e il ritiro del permesso a costruire n. 33/2011
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la clausola del contratto definitivo secondo cui “La parte venditrice consente che il
Permesso di Costruire n. 33/2011 del 28 ottobre 2011 venga volturato a nome della Società acquirente ed in proposito resta espressamente convenuto che tutte le spese per la presentazione, il rilascio e il ritiro del suddetto Permesso di Costruire, ivi compresi gli onorari professionali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e gli oneri fidejussori faranno carico per intero alla parte acquirente”.
Allega che tale clausola corrispondeva a quella già prevista nel contratto preliminare e che infatti il non le aveva mai richiesto acconti;
che dopo la stipula del rogito di compravendita CP_1 aveva risolto il rapporto professionale con il e pertanto tale Controparte_2 CP_1 clausola era da riferirsi a tutte le spese necessarie antecedenti ad ottenere il titolo edilizio e non solo a quelle per pratica della variazione dell'intestazione del permesso di costruire.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
5 “Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve fare applicazione anche degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n.
14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio
2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di vviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da
6 singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto
(fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio
2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale “(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947, in motivazione).
Ciò premesso nel caso in esame non si può dare una interpretazione meramente formalistica del contratto in esame, trascurando del tutto di intenderlo anche in senso funzionale. In particolare, là dove le parti hanno concordato che tutte le spese necessarie per l'ottenimento del titolo edilizio, e già sostenute dalla proprietaria del fondo, fossero a carico della parte acquirente, che a sua volta, avrebbe consentito alla “voltura”, in favore dell'acquirente del predetto titolo.
Il termine “voltura” - per le qualità delle parti, le pregresse trattative e l'effettiva revoca dell'incarico al prima della modifica dell'intestazione del permesso - deve intendersi la CP_1 cessione del titolo edilizio (permesso di costruire n. 33/2011), che era parte integrante delle qualità del bene e che ha concorso alla determinazione del prezzo del medesimo, altrimenti privo di interesse per la società acquirente e comunque di minor valore.
Una diversa interpretazione porta alla realizzazione di una intesa estranea allo scopo pratico che lo stipulato contratto era funzionalmente volto a realizzare, addivenendo a un risultato ermeneutico tale da rendere parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale delle parti, in particolare quello dell'acquirente, che voleva un bene “edificabile”, e conseguentemente a vanificare in parte l'esigenza costituente la finalità dalle parti specificamente perseguita mediante il contratto l'interesse che l'operazione contrattuale era propriamente volta a soddisfare, costituendone la causa concreta ”(cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. 7 ottobre 2008 n. 24769; Cass.
24 aprile 2008 n. 10651; Cass. 20 dicembre 2007 n. 26958; Cass. 11 giugno 2007 n. 13580; Cass.
22 agosto 2007 n. 17844; 9 Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass., 27 luglio 2006 n. 17145; Cass. 8 maggio 2006 n. 10490; Cass. 14 novembre 2005 n. 22932; Cass. 26 ottobre 2005 n. 20816; Cass.
21 ottobre 2005 n. 20398.;Cass. 25 febbraio 2009 n. 4501; Cass. 12 novembre 2009 n. 23941;
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947; Cass. 18 marzo 2010 n. 6538; Cass. 9 marzo 2011 n.
5583).
7 La tesi difensiva di , secondo cui il prezzo di acquisto del terreno è stato Controparte_2 definito tenendo conto esclusivamente degli oneri previsti nella convenzione urbanistica contrasta con il dato letterale del contratto, come sopra indicato, in quanto in esso vi è espresso riferimento agli oneri professionali per il rilascio del permesso a costruire, unitamente a quelli urbanistici.
Tale osservazione conferma, al contrario, che sia gli oneri professionali che gli oneri urbanistici hanno concorso, secondo la volontà delle parti, alla determinazione del prezzo del bene.
Peraltro, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non attiene alla interpretazione del contratto
(profilo civilistico), ma alla disciplina amministrativa della “voltura”: essa regola i rapporti tra il privato e l'amministrazione, e non risulta pertinente al caso in esame.
1.2 Errata quantificazione degli onorari riconosciuti all'Arch. CP_1
Parte appellante lamenta l'erronea quantificazione del compenso (pari a complessivi € 102.882,20) riconosciuto a CP_1
L'appellante deduce:
- che il conteggio del compenso avrebbe dovuto effettuarsi esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente documentate dal richiedente e tenendo conto solo dei documenti prodotti in causa. Pertanto, andrebbe scorporato dal compenso l'importo di € 8.374,25, quantificato dal CTU per l'attività “Piano di Lottizzazione”, considerato l'assenza di tale documento agli atti, circostanza confermata sia nella relazione che nella sentenza impugnata;
- che il compenso per l'attività di tipo “edilizio”, doveva essere considerato quale unica voce di prestazione professionale, da ricomprendersi nel più ampio progetto edilizio affidato a
[...]
mentre il CTU ha quantificato sia la progettazione relativa agli edifici residenziali CP_1
(quantificata in € 23.738,98) che quella relativa all'edificio commerciale (quantificata in €
24.496,16);
- che non è dovuto l'importo complessivo di € 7.617,78 a titolo di aumento del 25% per sospensione dell'incarico o incarico parziale poiché si tratta di situazioni non ipotizzabili nel caso di specie;
- che è altresì errato il calcolo del compenso con riferimento alla voce “rimborso spese”, in ciascuna voce di onorario, quantificato nella misura forfettaria del 30% in quanto non concordata con il committente e non prevista nel disciplinare di incarico sottoscritto dall'appellante; che pertanto esso doveva essere liquidato dall'Ordine professionale, ai sensi dell'art. 5 d.m.
21.08.1958, vigente al momento del conferimento dell'incarico;
- che non ha mai documentato di aver sostenuto spese durante l'espletamento del CP_1 proprio incarico e non sarebbero da rimborsare spese per € 13.711,99.
8 Ciò premesso deve preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità del motivo per non essere state esposte tali difese con l'atto di citazione in opposizione essendo, invece, ivi contestato il “quantum” richiesto.
Nel merito il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il CTU rispondendo alle osservazioni del perito di parte opponente ha spiegato che “ I progetti edilizi redatti dall'arch. sono tre, distinti e diversi (progetto opere di urbanizzazione – Per_1 progetto delle villette residenziali - progetto di edificio commerciale) , e pertanto devono avere tre distinte notule professionali.
4) Per quanto riguarda l'osservazione che non avrei dovuto conteggiare nei compensi spettanti all'arch. per quanto riguarda il progetto di lottizzazione, come osservato dal C.T. di parte Per_2 opponente, ribadisco quanto già espresso in precedenza:
“Premesso che nelle memorie della parte opponente e terzo chiamato in causa non c'è nessuna contestazione in merito alla mancata realizzazione del prestazioni professionali urbanistiche di cui alla fase 1 e alla fase 2 da parte dell'arch. .Il C.T.U. ritiene che il dott. arch. Per_2 [...] abbia svolto le prestazioni professionali urbanistiche di cui alla fase 1 e alla fase 2 del CP_1 disciplinare di incarico del 16 giugno 2007 concordato tra la sig.ra e il Parte_1 professionista (osservazione al Regolamento urbanistico e piano di lottizzazione) e le stesse sono andate buon fine.
Se ciò non fosse avvenuto non sarebbe stato approvato da parte del Comune di Massarosa il Piano di Lottizzazione n°1 Piano di Conca in data 24-05-2011 del.32 che ha permesso la sottoscrizione della convenzione urbanistica del 03-08-2011; che a sua volta ha permesso il rilascio del permesso a costruire 33 -2011 del 15-12-2011 , per la costruzione di 1.193,68 mq di superficie utile lorda ad uso civile abitazione e 771,10 mq di superficie utile lorda ad uso commerciale-direzionale.
Non risulta vero che nel disciplinare di incarico non vi fosse elencato l'esecuzione della prestazione urbanistica come affermato dal C.T. di parte opponente a pag. 1 delle sue osservazioni.
Nel disciplinare di incarico del 16-06-2007 all'art.3 nell'elencazione delle prestazioni da eseguire alla fase 2 vi è chiaramente indicato : ……. predisporre la progettazione……..per “l'istruzione della pratica amministrativa presso l'urbanistica del Comune di Massarosa “.che nient' altro è che il progetto urbanistico di lottizzazione che era la “conditio sine qua non” dell'intera operazione immobiliare.
Senza la sua approvazione non poteva esserci la convenzione tra la sig.ra ed il CP_5
Comune di Massarosa e la conseguente licenza edilizia ad edificare” (CTU pag. 20 e 21).
Quanto alle spese il CTU ha spiegato che esse sono comunque dovute e solo in caso di mancato accordo con il committente sono liquidate dai rispettivi Ordini che comunque applicano una
9 percentuale variabile;
nel caso in esame “Il sottoscritto C.T.U. ha utilizzato il minimo (30%) ,nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale Architetti , (come anche dalla Federazione degli
Ordini degli Architetti dell'Emilia Romagna , pag.51 -allegato alla presente )” (CTu pag. 19).
Peraltro come insegnato dalla Suprema Corte “In tema di compensi professionali di ingegneri e architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, ai sensi dell'articolo 13 della l. n.
143 del 1949 e del d. m. 21 agosto 1958, sono dovuti al professionista, in aggiunta agli onorari, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, inerenti alle spese di viaggio, di alloggio, e per il tempo passato fuori dallo studio, i quali, in accordo con il committente, possono essere conglobati negli onorari a percentuale in una misura non eccedente il 60% di questi ultimi, che, in caso di disaccordo, sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine. Tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale, ma implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto, anche ai fini della determinazione del compenso devoluta al Consiglio dell'Ordine, di talché il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso vi sia effettivamente stato” (Cass. Sez. 2, 20/06/2023, n. 17696).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sulla necessità degli esborsi da parte del professionista, ma solo sulla relativa documentazione e pertanto l'importo deve essere riconosciuto così come liquidato dal CTU.
Infine “l'art.10 della T.P. stabilisce che la sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo da parte della Committenza comporta al professionista la corresponsione dell'onorario relativo al lavoro fatto ed a quello predisposto, calcolato con la maggiorazione del 25% prevista all'art.18 della T.P .
Nel nostro caso l'arch. pur avendo l'incarico di progettista e direttore dei lavori CP_1
(disciplinare di incarico del 16-06-2007 –Richiesta del permesso a costruire presentata al Comune di Massarosa in data 06-07-2010) non ha potuto terminare l'incarico, in quanto la sig. ra Pt_1 ha venduto il terreno con progetto approvato e concessionato .
[...]
Che non ci sia una lettera di licenziamento o sospensione dell'incarico da parte della proprietà Pt_1 nei confronti del professionista incaricato non giustifica la non applicazione della
[...] maggiorazione del 25% per la sospensione dell'incarico”.( CTU pag. 18 e seg.).
Si tratta quindi di un onere stabilito dalla tariffa professionale nel caso in cui l'originario incarico non sia portato a termine, come nel caso in esame.
Si deve rilevare che, per costante insegnamento della Suprema Corte, in assenza di accordo tra le parti la liquidazione del professionista deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti al
10 momento del completamento dell'attività professionale e che la parte appellata non ha dedotto, né provato, che il CTU si sia discostato dall'applicazione della stessa nel caso in esame.
Infatti “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato” (Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21235).
Alla luce dei predetti principi di diritto deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore.
Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, come sopra indicato.
Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione, come sopra evidenziato.
Al di fuori di tale ambito le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi che consentono di formulare un giudizio di piena condivisione dell'elaborato.
La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass. sent. n.
23362 del 2012).
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica con rigetto del motivo di appello.
11
1.3 sulle obbligazioni di CP_2
Per quanto sopra esposto è tenuta per l'intero al pagamento delle prestazioni così come sopra CP_2 quantificate.
Infatti, in applicazione del criterio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede le espressioni delle parti non possono essere intese in senso puramente “tecnico”.
E' provato e non contestato ( e confermato dalle dichiarazioni del teste tecnico Testimone_1 comunale) che con un tecnico dalla stessa incaricato, ha chiesto solo il “rinnovo della CP_2 concessione edilizia” e che tutte le pratiche per l'ottenimento della concessione sono state svolte dal che ha quindi diritto al pagamento, e che tale costo è stato posto a carico, per concorde CP_1 volontà delle parti del contratto di compravendita immobiliare, a CP_2
L'obbligazione di è conseguenza dell'accollo interno dell'obbligazione di pagamento nei CP_2 confronti del CP_1
“La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n.
14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000)” ( Cass. Ord. n.
38225/21 in motivazione).
Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione.
L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.
“Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio” ( Cass.
Ord. Cit. in motivazione).
12 Per tali motivi deve tenere indenne la parte appellante della obbligazione di pagamento da CP_2 questa assunta nei confronti del CP_1
Quanto alle eccezioni relative alla quantificazione si richiama quanto sopra osservato, trattandosi in buona sostanza delle medesime doglianze della parte appellante, respingendosi le stesse in quanto specificatamente riproposte da CP_2
2.Errata imputazione delle spese di lite, delle spese per il giudizio cautelare e per la consulenza tecnica d'ufficio
Il motivo è assorbito in quanto l'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese di lite.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016)
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza.
L'esito complessivo della lite vede pienamente soccombente nei confronti di Pt_1 CP_1
Nel rapporto tra e devono essere poste a carico di quest'ultima. Pt_1 Controparte_2
Nulla in punto spese nei confronti di , non essendo mutato alcunché nella Controparte_3 presente fase di appello rispetto a quella del primo grado, e non essendosi questo costituito in questa fase, non essendo stata proposta alcuna impugnazione nei suoi confronti.
Le spese di CTU sono poste a carico in misura del 50% ciascuno nei confronti di Parte_1
e essendo essa utile ad entrambe le parti.
[...] CP_1
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi secondo lo scaglione. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00:
a. fase monitario: come in decreto;
b. giudizio di opposizione davanti al Tribunale
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva : € 1.628,00=
3. fase istruttoria e trattazione ( comprensiva della fase cautelare) : € 5.670,00=
4. Fase decisionale: € 4.253,00=
13 totale per compensi avvocato: € 14.103,00=
b. fase di appello
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Si rileva che non ha depositato note conclusive in appello e pertanto il relativo importo CP_1 non può essere riconosciuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuta e condanna a Controparte_2 tenere indenne dei pregiudizi economici conseguenti alla presente Parte_1 sentenza e alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti effettuati da in forza della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
Controparte_6
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese dell'intero Parte_1 giudizio nei confronti di che liquida per la fase monitoria in € 406,50 per spese CP_1 ed € 2.135,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado in € 14.103,00= per compensi di avvocato;
per il presente grado di giudizio in € 9.214,00,00 =; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi le fasi di giudizio di merito;
4) Dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali Parte_2 dell'intero di giudizio nei confronti di che liquida in € 14.103,00=per Parte_1 compensi di avvocato per il primo grado;
e in € 14.317,00 per compensi di avvocato per il presente grado di giudizio;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambe le fasi di giudizio;
5) Nulla in punto spese per la presente fase di appello nei confronti di Controparte_3
6) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
Così deciso in camera di consiglio alli 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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