TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14452/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Maestroni e Gianni Toscano Parte_1
presso lo studio dei quali in Messina Corso Cavour n. 48 è elettivamente domiciliato come da procura agli atti;
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Vivian Cristiana, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Milano Via Savarè n.1
- resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Milano – Sezione Lavoro – l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 1 di 5 “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi che precedono, l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei confronti del ricorrente di cui in premessa (in particolare, accertamento d'ufficio del CP_1
13.03.2024 e conseguenti provvedimenti di calcolo dei contributi, provvedimenti di rigetto e/o di inammissibilità dei relativi ricorsi amministrativi, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale) e, per l'effetto, annullare e/o con qualsivoglia statuizione comunque privare di efficacia i suddetti provvedimenti, dichiarando l'insussistenza dell'asserito credito vantato dall' CP_1
e che dunque nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione ai provvedimenti di cui sopra e/o ai CP_1 fatti di causa, con ogni conseguente effetto di legge, condannando altresì l' a ricostruire CP_1
correttamente la posizione previdenziale del ricorrente nei termini accertati nel presente giudizio, aggiornando e/o rettificando la relativa documentazione e, più in generale, adottando ogni opportuno provvedimento all'uopo necessario, dandone evidenza nel cassetto previdenziale dell'Ing. Pt_1
2) Solo in subordine, disporre la riduzione delle eventuali somme dovute nella misura ritenuta di giustizia (tenuto conto, ad ogni modo, dei versamenti già effettuati nella misura del 50% autorizzata dall' e documentati) e, in ogni caso, nei limiti dell'intervenuta ed eccepita prescrizione CP_1 quinquennale del credito”. Con vittoria delle spese di lite.
In punto di diritto, il ricorrente ha contestato l'operato di , che gli ha revocato con provvedimento CP_1
del 19.4.2024 la riduzione contributiva del 50%, antecedentemente concessa da dal 1.4.2013 e CP_1 fino al 28.12.2021, affermando il proprio diritto alla fruizione del beneficio di cui all'art. 59, comma
15, della legge 449/97. In via subordinata, il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito . CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Ente convenuto ha sostenuto che il beneficio della riduzione contributiva del 50% è limitato a coloro che siano già titolari di una pensione calcolata con il sistema retributivo, rimanendo esclusi i contribuenti, come il ricorrente, titolari di pensione calcolata con il sistema contributivo.
All'udienza del 19.3.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha emesso sentenza contestuale.
*
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Giova richiamare la normativa entro la quale è inquadrata la odierna fattispecie e, in particolare, l'art. 59 comma 15 della legge 449/97 che così dispone: “Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà “
Il ricorrente, per quel che rileva ai fini della presente controversia, è pacificamente un lavoratore autonomo, ha più di 65 anni ed è un pensionato presso la gestione . CP_1
è titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia VOTOT, n. 06400144 con 42 anni di Pt_1 contributi in regime di totalizzazione, con decorrenza dall'ottobre 2010, e lo stesso ha poi continuato a svolgere, dopo il pensionamento, attività di lavoro autonomo in relazione alla quale era iscritto alla
Gestione Commercianti la cui contribuzione era versata dapprima per intero – dal 2010 al 2015 -e poi in misura ridotta al 50% prevista per i pensionati ultra 65enni, sulla base dell'autorizzazione rilasciata CP_ dall' per il periodo dal 4/2013 al 12/2021.
Tuttavia, contesta che lo stesso avesse diritto di beneficiare della riduzione contributiva annuale CP_1
del 50% per il periodo 4/2013 – 12/2021 motivando il diniego ritenendo che la pensione di cui gode è totalmente calcolata con il sistema contributivo, mentre il beneficio sarebbe limitato solo a coloro che siano titolari di pensione calcolata, in tutto e in parte, con il sistema retributivo.
A supporto di tale tesi, l' richiama circolari (doc.
7-9 resistente) nonché dei messaggi CP_1 CP_1
della Direzione Centrale pensione (doc. 6 resistente).
Tale interpretazione della norma, a parere di questo giudice, risulta del tutto inidonea a sostenere la tesi del diniego del beneficio in oggetto al ricorrente.
Dalla lettura della disposizione normativa citata, infatti, non emerge alcun limite al beneficio previsto per coloro che sono pensionati autonomi con il sistema contributivo.
E precisamente, la prima parte della norma individua quali destinatari del beneficio tutta la platea dei lavoratori autonomi già pensionati con più di 65 anni di età senza alcuna limitazione riferita alla tipologia di regime pensionistico, mentre nella seconda parte la norma si limita ad indicare che, per coloro la cui pensione è stata liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è ridotto della metà.
Le circolari prodotte dall'istituto previdenziale a supporto della propria tesi non hanno valore normativo e non possono essere ritenute legittimamente fondanti di una regola non enunciata da una fonte di rango normativo.
pagina 3 di 5 La natura e la valenza delle circolari è piuttosto quella di fornire pareri, istruzioni e chiarimenti CP_1
agli uffici previdenziali tenuti ad applicare la regola e /o il principio stabilito dalla legge non certo, come nel caso di specie, a stravolgerne il significato introducendo limitazioni e/o esclusioni in essa non previste e anche laddove, come nella fattispecie odierna, provengano dall'autorità amministrativa gerarchicamente posta al vertice, esprimono un mero parere assolutamente non vincolante per il contribuente.
La circostanza che i titolari di un trattamento pensionistico, liquidato con il sistema di calcolo contributivo, rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione di cui dall'art. 59, comma 15, della legge 449/1997, è riconosciuto anche dallo stesso messaggio della Direzione Centrale Pensioni
15/03/2020.0001167 richiamato dalla convenuta, il quale inopinatamente li esclude dal suddetto beneficio “sebbene rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione” (doc. 6 ). CP_1
Detto ciò, l'interpretazione letterale della norma porta a ritenere, nella parte in cui riporta la congiunzione “e”, che la norma intende operare un distinguo “per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto e in parte con il sistemo retributivo”, prevedendo per essi la riduzione del 50% dello stesso supplemento, non certo disporre l'esclusione dal beneficio per i lavoratori autonomi la cui pensione è calcolata con il sistema contributivo.
Da un punto di vista di ordine sistematico, il fatto che la legge 449/1997 sia stata emanata a distanza di due anni dalla riforma pensionistica che ha introdotto il sistema contributivo (l. 335/1995) induce a ritenere che il legislatore, nel prevedere la riduzione del 50%, ha tenuto conto del nuovo sistema, diversamente ne avrebbe specificatamente previsto la esclusione dal beneficio.
Da un punto di vista logico e di ragionevolezza non si comprende quale potrebbe essere, del resto, la ratio di una tale limitazione.
A ciò si aggiunga, così come affermato dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 834/2021, che “… l'interpretazione addotta da si pone in contrasto alla “ratio” della L.335/1995 con la CP_1
quale è stato introdotto il sistema contributivo, dato che proprio nelle ipotesi in cui la pensione è stata calcolata in via esclusiva con tale sistema, anche gli eventuali supplementi alla pensione saranno soggetti al medesimo sistema di calcolo in ragione della successiva effettiva contribuzione versata.
L'art. 59 comma 15 L. 449/1997 prevede la riduzione della metà dei supplementi liquidabili ai lavoratori che hanno richiesto il beneficio della riduzione dei contributi e per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, proprio al fine di perequazione del regime retributivo (totale o misto) con il regime contributivo introdotto dalla L. 335/1995.”
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento del ricorso proposta da , Parte_1 accerta e dichiara, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' con l'accertamento d'ufficio CP_1
del 13.03.2024; accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dall'4/2013 al 12/2021, alla riduzione della contribuzione previdenziale nella misura del 50% prevista dall'art. 59 comma 15 della L. 449/1997; condanna l' a ricostituire correttamente la posizione previdenziale del ricorrente;
CP_1
CP_ condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro
4.201,00, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Julie Martini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Maestroni e Gianni Toscano Parte_1
presso lo studio dei quali in Messina Corso Cavour n. 48 è elettivamente domiciliato come da procura agli atti;
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Vivian Cristiana, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Milano Via Savarè n.1
- resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Milano – Sezione Lavoro – l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 1 di 5 “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi che precedono, l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' nei confronti del ricorrente di cui in premessa (in particolare, accertamento d'ufficio del CP_1
13.03.2024 e conseguenti provvedimenti di calcolo dei contributi, provvedimenti di rigetto e/o di inammissibilità dei relativi ricorsi amministrativi, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale) e, per l'effetto, annullare e/o con qualsivoglia statuizione comunque privare di efficacia i suddetti provvedimenti, dichiarando l'insussistenza dell'asserito credito vantato dall' CP_1
e che dunque nulla è dovuto dal ricorrente all' in relazione ai provvedimenti di cui sopra e/o ai CP_1 fatti di causa, con ogni conseguente effetto di legge, condannando altresì l' a ricostruire CP_1
correttamente la posizione previdenziale del ricorrente nei termini accertati nel presente giudizio, aggiornando e/o rettificando la relativa documentazione e, più in generale, adottando ogni opportuno provvedimento all'uopo necessario, dandone evidenza nel cassetto previdenziale dell'Ing. Pt_1
2) Solo in subordine, disporre la riduzione delle eventuali somme dovute nella misura ritenuta di giustizia (tenuto conto, ad ogni modo, dei versamenti già effettuati nella misura del 50% autorizzata dall' e documentati) e, in ogni caso, nei limiti dell'intervenuta ed eccepita prescrizione CP_1 quinquennale del credito”. Con vittoria delle spese di lite.
In punto di diritto, il ricorrente ha contestato l'operato di , che gli ha revocato con provvedimento CP_1
del 19.4.2024 la riduzione contributiva del 50%, antecedentemente concessa da dal 1.4.2013 e CP_1 fino al 28.12.2021, affermando il proprio diritto alla fruizione del beneficio di cui all'art. 59, comma
15, della legge 449/97. In via subordinata, il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito . CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Ente convenuto ha sostenuto che il beneficio della riduzione contributiva del 50% è limitato a coloro che siano già titolari di una pensione calcolata con il sistema retributivo, rimanendo esclusi i contribuenti, come il ricorrente, titolari di pensione calcolata con il sistema contributivo.
All'udienza del 19.3.2025 il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha emesso sentenza contestuale.
*
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Giova richiamare la normativa entro la quale è inquadrata la odierna fattispecie e, in particolare, l'art. 59 comma 15 della legge 449/97 che così dispone: “Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta CP_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà “
Il ricorrente, per quel che rileva ai fini della presente controversia, è pacificamente un lavoratore autonomo, ha più di 65 anni ed è un pensionato presso la gestione . CP_1
è titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia VOTOT, n. 06400144 con 42 anni di Pt_1 contributi in regime di totalizzazione, con decorrenza dall'ottobre 2010, e lo stesso ha poi continuato a svolgere, dopo il pensionamento, attività di lavoro autonomo in relazione alla quale era iscritto alla
Gestione Commercianti la cui contribuzione era versata dapprima per intero – dal 2010 al 2015 -e poi in misura ridotta al 50% prevista per i pensionati ultra 65enni, sulla base dell'autorizzazione rilasciata CP_ dall' per il periodo dal 4/2013 al 12/2021.
Tuttavia, contesta che lo stesso avesse diritto di beneficiare della riduzione contributiva annuale CP_1
del 50% per il periodo 4/2013 – 12/2021 motivando il diniego ritenendo che la pensione di cui gode è totalmente calcolata con il sistema contributivo, mentre il beneficio sarebbe limitato solo a coloro che siano titolari di pensione calcolata, in tutto e in parte, con il sistema retributivo.
A supporto di tale tesi, l' richiama circolari (doc.
7-9 resistente) nonché dei messaggi CP_1 CP_1
della Direzione Centrale pensione (doc. 6 resistente).
Tale interpretazione della norma, a parere di questo giudice, risulta del tutto inidonea a sostenere la tesi del diniego del beneficio in oggetto al ricorrente.
Dalla lettura della disposizione normativa citata, infatti, non emerge alcun limite al beneficio previsto per coloro che sono pensionati autonomi con il sistema contributivo.
E precisamente, la prima parte della norma individua quali destinatari del beneficio tutta la platea dei lavoratori autonomi già pensionati con più di 65 anni di età senza alcuna limitazione riferita alla tipologia di regime pensionistico, mentre nella seconda parte la norma si limita ad indicare che, per coloro la cui pensione è stata liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è ridotto della metà.
Le circolari prodotte dall'istituto previdenziale a supporto della propria tesi non hanno valore normativo e non possono essere ritenute legittimamente fondanti di una regola non enunciata da una fonte di rango normativo.
pagina 3 di 5 La natura e la valenza delle circolari è piuttosto quella di fornire pareri, istruzioni e chiarimenti CP_1
agli uffici previdenziali tenuti ad applicare la regola e /o il principio stabilito dalla legge non certo, come nel caso di specie, a stravolgerne il significato introducendo limitazioni e/o esclusioni in essa non previste e anche laddove, come nella fattispecie odierna, provengano dall'autorità amministrativa gerarchicamente posta al vertice, esprimono un mero parere assolutamente non vincolante per il contribuente.
La circostanza che i titolari di un trattamento pensionistico, liquidato con il sistema di calcolo contributivo, rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione di cui dall'art. 59, comma 15, della legge 449/1997, è riconosciuto anche dallo stesso messaggio della Direzione Centrale Pensioni
15/03/2020.0001167 richiamato dalla convenuta, il quale inopinatamente li esclude dal suddetto beneficio “sebbene rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione” (doc. 6 ). CP_1
Detto ciò, l'interpretazione letterale della norma porta a ritenere, nella parte in cui riporta la congiunzione “e”, che la norma intende operare un distinguo “per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto e in parte con il sistemo retributivo”, prevedendo per essi la riduzione del 50% dello stesso supplemento, non certo disporre l'esclusione dal beneficio per i lavoratori autonomi la cui pensione è calcolata con il sistema contributivo.
Da un punto di vista di ordine sistematico, il fatto che la legge 449/1997 sia stata emanata a distanza di due anni dalla riforma pensionistica che ha introdotto il sistema contributivo (l. 335/1995) induce a ritenere che il legislatore, nel prevedere la riduzione del 50%, ha tenuto conto del nuovo sistema, diversamente ne avrebbe specificatamente previsto la esclusione dal beneficio.
Da un punto di vista logico e di ragionevolezza non si comprende quale potrebbe essere, del resto, la ratio di una tale limitazione.
A ciò si aggiunga, così come affermato dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 834/2021, che “… l'interpretazione addotta da si pone in contrasto alla “ratio” della L.335/1995 con la CP_1
quale è stato introdotto il sistema contributivo, dato che proprio nelle ipotesi in cui la pensione è stata calcolata in via esclusiva con tale sistema, anche gli eventuali supplementi alla pensione saranno soggetti al medesimo sistema di calcolo in ragione della successiva effettiva contribuzione versata.
L'art. 59 comma 15 L. 449/1997 prevede la riduzione della metà dei supplementi liquidabili ai lavoratori che hanno richiesto il beneficio della riduzione dei contributi e per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, proprio al fine di perequazione del regime retributivo (totale o misto) con il regime contributivo introdotto dalla L. 335/1995.”
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento del ricorso proposta da , Parte_1 accerta e dichiara, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' con l'accertamento d'ufficio CP_1
del 13.03.2024; accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dall'4/2013 al 12/2021, alla riduzione della contribuzione previdenziale nella misura del 50% prevista dall'art. 59 comma 15 della L. 449/1997; condanna l' a ricostituire correttamente la posizione previdenziale del ricorrente;
CP_1
CP_ condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro
4.201,00, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Julie Martini
pagina 5 di 5