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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4483/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4483/2023
tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 26/09/2025 ad ore 11:47 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. CARMENATI ENRICO, oggi sostituito dall'avv. Emanuela Verdini. Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito CP_1 Controparte_2 dall'avv. Elisa Michetti
L'avv. Verdini discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi nonché alle già precisate conclusioni.
L'avv. Michetti discute riportandosi alle note conclusive, oltre che alle difese spiegate nei precedenti scritti difensivi.
All'esito della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.43.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMENATI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato in Piazza Garibaldi n. 16 FABRIANO presso lo studio del difensore avv. Carmenati Enrico
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Milano via Correggio n. 43 presso il difensore avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società agiva in via monitoria dinanzi CP_1
all'intestato Tribunale, per ottenere il pagamento dell'importo di €. 35.769,36, quale debito residuo derivante dal contratto di prestito personale n. 10100387645 stipulato in data 21.11.2018 con
. Parte_1
All'esito di tale procedimento, l'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 725/2023 del 22.05.2023 e per l'effetto ingiungeva al debitore Parte_1
il pagamento, in favore della società di quanto richiesto, oltre interessi
[...] CP_1
come da domanda e spese di lite
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione, Parte_1
preliminarmente evidenziando di aver cercato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, di prendere contatti con la controparte al fine di regolarizzare la posizione, senza esito positivo, in quanto, nonostante numerosi tentativi effettuati tramite il numero verde,
non era mai riuscito ad avere un contatto diretto, neppure mediante l'accesso all'area clienti,
sicchè ha eccepito la violazione dei principi di buona fede e correttezza,, ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti in sede monitoria ed in particolare del certificato ex art. 50 tub, in quanto unilateralmente formato dalla sola parte opposta e inidoneo a dare prova della formazione del saldo debitore maturato, non risultando decurtate le rate di mutuo che erano state già corrisposte;
ha contestato, infine, il conteggio degli interessi sia convenzionali che moratori, sicchè la pretesa azionata in sede monitoria era invalida,
inefficace ed indimostrata nel quantum.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda in capo alla Ing. Bank N.V. nei confronti del signor
e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, nell'an e nel quantum, della pretesa ex Parte_1
adverso avanzata, per i motivi illustrati in narrativa, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 3 di 7 poiché invalido, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di
causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2023 si è costituita la società CP_1
contestando le opposte pretese e formulando le seguenti e testuali conclusioni: “in via
pregiudiziale, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione
e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità della citazione per incertezza dell'editio actionis,
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria con conseguente rigetto delle domande formulate da
controparte e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, concedere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su
prova scritta né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il
procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, in via
principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto,
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al
pagamento, in favore di dell'importo di €. 35.769,36, oltre successivi interessi di mora CP_1
da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
La difesa di deduceva, in sintesi e per quanto ivi di interesse: CP_1
- la nullità dell'atto di citazione per la totale impossibilità di identificare con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.,
con conseguente inammissibilità della opposizione e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
- di avere tenuto un comportamento corretto e rispettoso del principio di buona fede, infatti,
l'intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta dall'opponente, indicava l'ammontare del debito inadempiuto, le modalità di pagamento, nonché i riferimenti dello studio legale per ricevere qualsiasi informazione;
- la mancanza di prova circa l'asserito versamento di rate del mutuo non contabilizzate nell'estratto conto;
pagina 4 di 7 - di avere dato prova del credito avendo allegato sia l'estratto certificato ex art. 50 Tub, sia il contratto di finanziamento, tenuto conto che controparte non aveva negato di avere sottoscritto il contratto e di essere inadempiente in ordine alla restituzione delle rate;
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti venivano invitate a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, il giudice rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il giudice ha emesso sentenza.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte,
dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame, non si riscontra il vizio di presunta indeterminatezza della domanda, in quanto la parte convenuta ha dimostrato di avere ben percepito i termini delle questioni di fatto e di diritto coinvolte nella presente controversia, difendendosi con dovizia di argomenti sul merito delle contestazioni mosse dall'opponente.
In data 28.03.2024 si è svolta la mediazione, condizione di procedibilità ex lege, con esito negativo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, sulla base die motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di mutuo (come quello in esame) in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che pagina 5 di 7 ha utilizzato per calcolare il proprio credito, spetta, invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione.
Ebbene l'opposta ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva il credito in esame, vale a dire il contratto di finanziamento n. 10100387645.
L'erogazione delle some può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto parte opponente non ha contestato la circostanza.
Inoltre, alcune rate risultano interamente pagate, sicchè il parziale adempimento inevitabilmente presuppone, a monte, l'erogazione del finanziamento stesso.
L'effettiva erogazione del finanziamento e di conseguenza la conclusione del contratto reale di mutuo, risulta confermata, quindi, anche dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento.
Parte opposta, quindi, sin dalla fase monitoria, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, per cui non resta, a questo punto, che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti dall'opponente.
Da questo punto di vista, il Tribunale osserva che appaiono infondate le censure mosse da parte opponente nell'atto introduttivo, circa la insufficienza probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, si contestava l'attitudine probatoria, nel presente giudizio di cognizione, della certificazione ex art. 50 tub.
Va precisato che, nel caso di specie, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente, nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto, e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, gli estratti conto hanno una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della concreta efficacia probatoria da riconoscere alla certificazione ex art. 50 Tub,
una volta riscontrata l'erogazione del finanziamento, restava, in ogni caso, a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori e diversi oltre a quelli comprovati da parte opposta.
Tale onere, tuttavia, non è stato assolto nemmeno in parte.
Infine, il profilo di doglianza relativo all'applicazione di interessi, convenzionali e moratori, risulta assolutamente generico ed è quindi sfornito di ogni indice idoneo ad essere valorizzato per il suo pagina 6 di 7 accoglimento, posto che il debitore che intenda provare l'illegittimità degli interessi pretesi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità
di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In definitiva l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore della società opposta, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e in base all'attività
effettivamente svolta..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 725/2023, emesso dal Tribunale
di Ancona in data 22 maggio 2023 e lo dichiara esecutivo;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta CP_1
che si liquidano in €. 2.906,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4483/2023
tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 26/09/2025 ad ore 11:47 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. CARMENATI ENRICO, oggi sostituito dall'avv. Emanuela Verdini. Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito CP_1 Controparte_2 dall'avv. Elisa Michetti
L'avv. Verdini discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi nonché alle già precisate conclusioni.
L'avv. Michetti discute riportandosi alle note conclusive, oltre che alle difese spiegate nei precedenti scritti difensivi.
All'esito della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.43.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMENATI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato in Piazza Garibaldi n. 16 FABRIANO presso lo studio del difensore avv. Carmenati Enrico
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Milano via Correggio n. 43 presso il difensore avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società agiva in via monitoria dinanzi CP_1
all'intestato Tribunale, per ottenere il pagamento dell'importo di €. 35.769,36, quale debito residuo derivante dal contratto di prestito personale n. 10100387645 stipulato in data 21.11.2018 con
. Parte_1
All'esito di tale procedimento, l'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 725/2023 del 22.05.2023 e per l'effetto ingiungeva al debitore Parte_1
il pagamento, in favore della società di quanto richiesto, oltre interessi
[...] CP_1
come da domanda e spese di lite
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione, Parte_1
preliminarmente evidenziando di aver cercato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, di prendere contatti con la controparte al fine di regolarizzare la posizione, senza esito positivo, in quanto, nonostante numerosi tentativi effettuati tramite il numero verde,
non era mai riuscito ad avere un contatto diretto, neppure mediante l'accesso all'area clienti,
sicchè ha eccepito la violazione dei principi di buona fede e correttezza,, ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti in sede monitoria ed in particolare del certificato ex art. 50 tub, in quanto unilateralmente formato dalla sola parte opposta e inidoneo a dare prova della formazione del saldo debitore maturato, non risultando decurtate le rate di mutuo che erano state già corrisposte;
ha contestato, infine, il conteggio degli interessi sia convenzionali che moratori, sicchè la pretesa azionata in sede monitoria era invalida,
inefficace ed indimostrata nel quantum.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda in capo alla Ing. Bank N.V. nei confronti del signor
e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, nell'an e nel quantum, della pretesa ex Parte_1
adverso avanzata, per i motivi illustrati in narrativa, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 3 di 7 poiché invalido, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di
causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2023 si è costituita la società CP_1
contestando le opposte pretese e formulando le seguenti e testuali conclusioni: “in via
pregiudiziale, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione
e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità della citazione per incertezza dell'editio actionis,
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria con conseguente rigetto delle domande formulate da
controparte e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, concedere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su
prova scritta né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il
procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, in via
principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto,
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al
pagamento, in favore di dell'importo di €. 35.769,36, oltre successivi interessi di mora CP_1
da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa
somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
La difesa di deduceva, in sintesi e per quanto ivi di interesse: CP_1
- la nullità dell'atto di citazione per la totale impossibilità di identificare con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.,
con conseguente inammissibilità della opposizione e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
- di avere tenuto un comportamento corretto e rispettoso del principio di buona fede, infatti,
l'intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta dall'opponente, indicava l'ammontare del debito inadempiuto, le modalità di pagamento, nonché i riferimenti dello studio legale per ricevere qualsiasi informazione;
- la mancanza di prova circa l'asserito versamento di rate del mutuo non contabilizzate nell'estratto conto;
pagina 4 di 7 - di avere dato prova del credito avendo allegato sia l'estratto certificato ex art. 50 Tub, sia il contratto di finanziamento, tenuto conto che controparte non aveva negato di avere sottoscritto il contratto e di essere inadempiente in ordine alla restituzione delle rate;
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti venivano invitate a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, il giudice rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il giudice ha emesso sentenza.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte,
dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame, non si riscontra il vizio di presunta indeterminatezza della domanda, in quanto la parte convenuta ha dimostrato di avere ben percepito i termini delle questioni di fatto e di diritto coinvolte nella presente controversia, difendendosi con dovizia di argomenti sul merito delle contestazioni mosse dall'opponente.
In data 28.03.2024 si è svolta la mediazione, condizione di procedibilità ex lege, con esito negativo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, sulla base die motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di mutuo (come quello in esame) in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che pagina 5 di 7 ha utilizzato per calcolare il proprio credito, spetta, invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione.
Ebbene l'opposta ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva il credito in esame, vale a dire il contratto di finanziamento n. 10100387645.
L'erogazione delle some può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto parte opponente non ha contestato la circostanza.
Inoltre, alcune rate risultano interamente pagate, sicchè il parziale adempimento inevitabilmente presuppone, a monte, l'erogazione del finanziamento stesso.
L'effettiva erogazione del finanziamento e di conseguenza la conclusione del contratto reale di mutuo, risulta confermata, quindi, anche dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento.
Parte opposta, quindi, sin dalla fase monitoria, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, per cui non resta, a questo punto, che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti dall'opponente.
Da questo punto di vista, il Tribunale osserva che appaiono infondate le censure mosse da parte opponente nell'atto introduttivo, circa la insufficienza probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, si contestava l'attitudine probatoria, nel presente giudizio di cognizione, della certificazione ex art. 50 tub.
Va precisato che, nel caso di specie, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente, nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto, e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, gli estratti conto hanno una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della concreta efficacia probatoria da riconoscere alla certificazione ex art. 50 Tub,
una volta riscontrata l'erogazione del finanziamento, restava, in ogni caso, a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori e diversi oltre a quelli comprovati da parte opposta.
Tale onere, tuttavia, non è stato assolto nemmeno in parte.
Infine, il profilo di doglianza relativo all'applicazione di interessi, convenzionali e moratori, risulta assolutamente generico ed è quindi sfornito di ogni indice idoneo ad essere valorizzato per il suo pagina 6 di 7 accoglimento, posto che il debitore che intenda provare l'illegittimità degli interessi pretesi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità
di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In definitiva l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore della società opposta, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e in base all'attività
effettivamente svolta..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 725/2023, emesso dal Tribunale
di Ancona in data 22 maggio 2023 e lo dichiara esecutivo;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta CP_1
che si liquidano in €. 2.906,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7