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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. Rg. 142-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice dott.ssa AN EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura RG. n. 142-1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67
d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ZA LLLI (BO) in via San Pietro n. 12 (C.F ); C.F._1
- ricorrente
Con atto depositato in data 9/4/2025 , premesso di rivestire la Parte_1 qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini: messa a disposizione della somma di euro 15.000,00 derivante da parte del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per euro
250,00 al mese per 60 mesi (durata del piano), che dovrebbe consentire:
– pagamento integrale della prededuzione;
– pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%;
pagina 1 di 13 – pagamento dei creditori chirografari nella misura approssimativa del 9,51 %.
Il debitore ha inoltre indicato che le somme verranno ripartite ogni 12 mesi.
È stata depositata la relazione redatta ai sensi LLart. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi “SOS-Sportello Orientamento
Sociale” di Bologna, avv. Adriana Tempesta, nella quale si dà conto delle ragioni LLindebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 LLart. 68 CCI.
Con decreto emesso in data 4/9/2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70
CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura LLOCC.
L'OCC, con nota trasmessa in data 9/10/2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte di che, a ministero dei difensori CP_1
DA AR e GI GA, ha fatto rilevare sia la non meritevolezza del ricorrente, sia la non convenienza della proposta. In particolare, il creditore, nell'opporsi all'omologa del Piano, ha eccepito la condotta gravemente colposa del debitore nella causazione del sovraindebitamento, da ricondursi non a eventi eccezionali ed imprevedibili quanto a un reiterato e sistematico ricorso al credito, utilizzato per far fronte a esigenze familiari e di carattere ordinario, senza una ragionevole prospettiva di adempimento. ha inoltre dedotto l'esistenza di un atto in frode ai creditori, CP_1 sostenendo che il debitore, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 176142 del 7.9.2020, avrebbe falsamente dichiarato all'interno del questionario sul merito creditizio (i) di vivere in un immobile di proprietà; (ii) di non destinare la liquidità alla copertura di pregresse esposizioni;
(iii) di non essere l'unico pagina 2 di 13 reddito presente nel nucleo familiare;
dichiarazioni del tutto incoerenti con l'effettiva situazione del sig. come emerso dalle ricostruzioni fornite in sede di Parte_1 ricorso. Da ultimo, ha contestato la convenienza del Piano, in quanto inidoneo ad offrire un soddisfacimento pari a quello ritraibile dalla prosecuzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto (eventualmente anche con rivalsa sul nuovo datore di lavoro o sulla copertura assicurativa).
Con apposita memoria parte ricorrente, in merito alle condizioni soggettive dettate dall'art. 69 CCI, ha eccepito l'insussistenza delle condizioni ostative della colpa grave, malafede o frode del debitore, ribadendo che il proprio sovraindebitamento è stato determinato da “eventi familiari ed economici sopravvenuti ed imprevedibili (quali il venir meno della convivenza coniugale, l'assunzione degli oneri di mantenimento e delle spese straordinarie per la figlia, i costi imprevisti derivanti ad esempio da guasti meccanici LLautomobile e l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, poi deceduto)” (cfr. pagina 4 memoria) e che è sempre stato “gestito con strumenti leciti e trasparenti” (cfr. pagina 7 memoria): i prestiti, infatti, “sono stati stipulati principalmente per estinguere debiti pregressi o per riorganizzare la posizione finanziaria attraverso strumenti ordinari quali la cessione del quinto, la delega o l'accorpamento, mentre gli ulteriori finanziamenti hanno avuto finalità legate a spese impreviste” (cfr. pagina 7 memoria). Quanto alle mendaci dichiarazioni, ha argomentato che “non può essere addossata al debitore la responsabilità di un sovraindebitamento derivante da scelte di concessione imprudenti da parte LLente finanziatore” (cfr. pagina 5 memoria). Da ultimo, ha ribadito la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, rilevando l'erroneo parametro di confronto assunto da parte creditrice per valutare la vantaggiosità della proposta formulata.
Il Gestore incaricato, anche alla luce delle controdeduzioni del debitore, ha confermato il giudizio espresso nella relazione particolareggiata circa la sussistenza in capo al debitore dei requisiti necessari per poter accedere alla procedura e la convenienza del
Piano presentato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 13 La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo egli contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Quanto ai requisiti di cui all'art. 69 CCI, occorre prendere le mosse da quanto eccepito dal creditore (prima a sostegno LLinammissibilità della CP_1 CP_2 proposta, motivata – in estrema sintesi – dal rilievo secondo cui il debitore avrebbe determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto, nonostante i pregressi impegni finanziari e la consapevolezza della propria crescente esposizione debitoria, avrebbe continuato a sottoscrivere finanziamenti per soddisfare esigenze non aventi carattere straordinario e senza ponderare diligentemente la propria capacità ad adempiere.
A tal proposito, si evidenzia che il Codice della Crisi, per favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, il c.d. fresh start del debitore insolvente, ha declinato in chiave parzialmente diversa rispetto al passato il requisito della meritevolezza richiedendo, ai fini LLomologabilità del piano del consumatore, non più
l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma l'esclusione della colpa grave, malafede o frode ai creditori. La formula normativa prevista dall'art. 69 CCI, rappresentata dal non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto amplia il campo dei comportamenti rilevanti per accedere alla procedura, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari, spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo indebitamento, ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di presupposti meramente negativi ed ostativi (nella relazione illustrativa si legge infatti: “si è deciso di
pagina 4 di 13 non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, LLeterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro LLoggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata LListituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)”. Il legislatore, eliminando il riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento LLassunzione del debito e alla sproporzione tra l'entità di esso e le capacità patrimoniali LLindebitato nonché sostituendo la colpa genericamente intesa con quella connota da profili di gravità, ha inteso considerare meritevole il consumatore non solo nei casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole – in cui, cioè, questi abbia assunto obbligazioni in modo avveduto e conforme alla propria capacità economica, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte per vicende sopravvenute ed imprevedibili (c.d. teoria dello shock esogeno, pur seguita, anche a seguito della riforma, da una parte della giurisprudenza di merito;
si veda a tal proposito Trib. Taranto 23 novembre 2023, Trib. Trani, 24 maggio 2023) –, ma anche nelle ipotesi in cui, “pur non avendo pienamente valutato la propria solvibilità al momento LLindebitamento, abbia agito sotto
l'influsso di pressioni esterne o in presenza di condizioni soggettive che, pur non pienamente razionali, non appaiano del tutto prive di una logica giustificazione” (cfr. Trib Roma 30 Mmaggio2025,
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23 ottobre 2024). In conseguenza, il giudice, nell'accertare la meritevolezza (rectius l'assenza di una sua colpa grave, malafede o frode)
pagina 5 di 13 non potrà più soffermarsi esclusivamente sul comportamento tenuto dal debitore in occasione LLultimo debito o del singolo inadempimento (cfr. Trib. Taranto 13 ottobre 2023“il giudice, deve poter rilevare ed esaminare, con riguardo ad ogni specifico momento in cui il debitore si è via via determinato ad obbligarsi, sia i fatti e le ragioni (evidentemente concomitanti o anteriori rispetto al sorgere LLobbligazione) che lo abbiano indotto ad indebitarsi, sia le risorse di cui egli, in quel preciso momento, disponeva al fine di potervi fare fronte) per coglierne il disvalore
(integrante colpa grave), ma dovrà necessariamente guardare all'intero percorso di indebitamento, effettuando “un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate
(salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023). E ciò perché lo stato di sovraindebitamento “non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini LLaccertamento del grado di colpa del debitore” (Trib. Spoleto 28 febbraio 2024), ma va inteso quale fenomeno dinamico in quanto frutto, il più delle volte, di una stratificazione di eventi e situazioni che introducono gradualmente il consumatore verso la condizione di indebitamento (cfr. Trib. Oristano 8 maggio 2024, nel vigore della precedente disciplina Trib. Verona 5 febbraio 2021 “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e LLesigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”).
Tanto ricostruito in termini generali e venendo all'esame del caso di specie in relazione alle osservazioni formulate da pur potendo ravvisarsi profili di non piena CP_1 ponderazione nell'operato del ricorrente, non può dirsi che quest'ultimo abbia serbato pagina 6 di 13 un comportamento gravemente colposo nella determinazione del proprio sovraindebitamento. Dalla narrativa del ricorso e dalla relazione LLOCC emerge, infatti, che: (i) i primi debiti sono stati contratti gradualmente dal debitore e in un contesto di sostanziale stabilità; (ii) l'equilibrio economico familiare è venuto meno a partire dal 2016 in concomitanza con il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili, tra cui la separazione dalla coniuge, circostanza questa che ha determinato un aumento delle spese del ricorrente (canone di locazione, acquisto mobili per la casa, assegno di mantenimento, partecipazione alle spese straordinarie della figlia) e la necessità di reperire liquidità mediante ricorso al credito, con incremento LLesposizione debitoria,
a fronte di un reddito rimasto invariato;
(iii) l'ulteriore aggravamento LLindebitamento
è da ricondurre ai finanziamenti contratti negli anni 2018-2021 per fronteggiare spese impreviste (guasto macchina, cure ortodontiche della figlia, malattia e decesso del padre) e per ripianare le pregresse esposizioni debitorie, in un contesto che, tuttavia, pur prossimo al limite della sostenibilità, appariva ancora sorretto da una ragionevole prospettiva di adempimento (tanto che al momento LLerogazione del credito da parte
Eurocqs S.p.A. - ora - l'indagine sul merito creditizio ha dato esito positivo); (iv) CP_1 la situazione è precipitata nel corso degli anni successivi in ragione LLaccensione di altri prestiti per estinguere le posizioni debitorie ancora in essere;
ciò ha determinato un aggravio degli oneri di rimborso, con conseguente compressione delle disponibilità economiche del debitore, costretto a vivere con una quota minima del proprio stipendio, insufficiente ad onorare i debiti da ultimo contratti e nel contempo a provvedere al proprio mantenimento e a quello della famiglia. Dall'esame della documentazione in atti, l'intera massa passiva risulta composta dai seguenti debiti: finanziamento Agos Ducato n. 72613220 acceso in data 12.3.2024; finanziamento
Banca Progetto S.p.A. n. 3005980 del 8.10.2020 con cessione del quinto dello stipendio;
linee di credito Findomestic S.p.A.; finanziamento Findomestic S.p.A. n.
20221197838761 del 30.1.2023; finanziamento (ora ) n. 176142 CP_3 CP_1
pagina 7 di 13 del 7.9.2020; tutti i contratti in essere sono stati “accesi per chiudere vecchie situazioni debitorie” (cfr. pagina 13 relazione).
Da quanto esposto è possibile ricavare che il sovraindebitamento del sig. Parte_1 non è dipeso da comportamenti rovinosi o gravemente imprudenti, bensì è stato il risultato di una concatenazione di eventi imprevisti e vicende personali e familiari che hanno portato il debitore “ad entrare in un vortice che nel tempo lo ha portato sempre di più a sovraindebitarsi” (cfr. pagina 13 relazione OCC). Nel contesto descritto, la decisione di contrarre finanziamenti per ripianare le pregresse debitorie non può essere considerata del tutto irragionevole: nell'ottica del debitore, gravato dal peso ormai insopportabile dei debiti assunti per spese familiari impreviste e straordinarie, infatti, questa soluzione appariva (sia pur erroneamente, viste le rilevanti conseguenze sul proprio indebitamento) come l'unica opzione possibile per “riprendere un po' di fiato”,
“riorganizzare la propria posizione finanziaria” (cfr. pagina 7 memoria) e sperare in un ritorno in bonis (Trib Torino 21 marzo 2023 “il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis). Come ben espresso dal Gestore nella relazione ex art. 70
CCI “E' indubbio che un soggetto arrivi alla difficile situazione di sovraindebitarsi, perché perde di vista la realtà e pensa che il finanziamento successivo, con cui estinguere quello precedente, lo porti a trovare una via d'uscita che non esiste. Questo comportamento non può certo costituire colpa grave”
(cfr. pagina 2 relazione); “insomma, quello che accade nella maggior parte dei casi è che un soggetto, messo alle strette, è costretto a fare scelte non sempre connotate da razionalità, ma certamente incolpevoli
e sicuramente non connotate da colpa grave. Così come è accaduto nel caso in esame” (cfr. pagina 3 relazione).
pagina 8 di 13 Appare poi suscettibile di valutazione positiva la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati, come nel caso di specie, in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale, cessione del quinto dello stipendio o delega di pagamento (cfr. Corte Appello Bari 30 aprile 2025, Trib Oristano 29 ottobre 2024).
Ciò porta ad escludere che il debitore abbia tenuto una condotta irresponsabile o gravemente imprudente tale da impedire l'accesso alla procedura.
Quanto alle mendaci dichiarazioni che l'istante avrebbe fornito nel questionario in sede di proposta di finanziamento, ritiene il Tribunale che non sia provato che tale condotta abbia avuto valenza causale nell'erogazione del finanziamento che, in difetto di tali dichiarazioni, non sarebbe stato concesso. In prospettiva generale, poiché la frode rilevante ex art. 69 CCI è solo quella dotata di efficacia causale in relazione alla genesi LLindebitamento o al suo aggravamento e tenuto conto che essa debba essere riguardata in termini di danno all'intero ceto creditorio e non solo di mala fede in fase precontrattuale in relazione al singolo contraente creditore, sarebbe necessario accertare che la condotta del sig. sia stata volontariamente posta in essere per ottenere Parte_1 un finanziamento che, laddove il contraente avesse compiutamente esposto la propria situazione, non sarebbe stato concesso e ciò per procurarsi risorse con la consapevolezza di non poter in alcun modo adempiere. Nulla di tutto ciò è stato positivamente riscontrato nel caso di specie ed anzi è lo stesso creditore a rilevare che di aver provveduto “ad una puntuale disamina del soggetto, sin dal primo affidamento. Tra la documentazione acquisita, il questionario allegato ed il certificato di stipendio, accertando che, al momento della concessione dei crediti, il soggetto era in grado di farvi fronte”. Anche l'OCC ha attestato la sussistenza della corretta valutazione del merito creditizio all'epoca LLerogazione, Se ne desume che, a prescindere dalle false dichiarazioni del ricorrente in sede di compilazione del questionario, il finanziatore effettuò le verifiche e concesse il finanziamento alle condizioni proposte, sul presupposto che la rata, sulla base delle informazioni reperite, fosse sostenibile per il mutuatario. Circostanza peraltro pagina 9 di 13 confermata dal fatto che il finanziamento fu stipulato nel 2020, in buona parte adempiuto e ad oggi ritenuto non più sostenibile solo per il cumularsi dei finanziamenti successivi (dal 2022 in poi).
Alla luce di quanto esposto, non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbiano assunto obbligazioni con colpa grave.
Non ricorrono, dunque, le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte LLesdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La proposta ai creditori, per come formulata (messa a disposizione di una somma determinata che dovrebbe condurre ai pagamenti nelle misure indicate dal debitore), fermo l'integrale pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura nonché dei creditori privilegiati, comporta che tutto il residuo sia destinato ai creditori chirografari.
Alla luce della documentazione in atti e LLattestazione contenuta nella relazione LLOCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.
Rimane da affrontare l'eccezione di difetto di convenienza della proposta che questo
Tribunale ha già evidenziato porsi in rapporto non già all'ordinaria prosecuzione delle modalità di restituzione del finanziamento in bonis, né in rapporto a un'eventuale esecuzione individuale, bensì alla procedura concorsuale alternativa, ovvero alla liquidazione controllata.
Ciò posto risulta evidente che le doglianze del creditore non possono CP_1 trovare accoglimento avendo il creditore ritenuto non conveniente il Piano in rapporto al soddisfacimento per sé solo ritraibile dalla prosecuzione LLammortamento mediante la cessione del quinto (eventualmente anche con rivalsa sul nuovo datore di pagina 10 di 13 lavoro o sulla copertura assicurativa) e non all'esito di un confronto con le aspettative nella liquidazione controllata.
Il Tribunale ritiene invece che il creditore opponente potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura maggiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
(controllata) tenuto conto che in tale ipotesi l'importo disponibile per i creditori sullo stipendio del ricorrente di euro 2.000,00 ammonterebbe, al netto delle spese di mantenimento quantificate in euro 1.700,00, ad euro 250,00 che, per un triennio, porterebbe ad un importo di euro 9.000,00, di molto inferiore ai 15.000 prospettati sulla una durata quinquennale del Piano;
peraltro, anche a voler considerare la messa a disposizione LLautovettura (circostanza dubbia, perché l'auto è adoperata anche per attività lavorativa), il ricavato della liquidazione (presumibilmente pari ad euro
15.500,00), ancorché apparentemente e seppur di poco superiore alla somma indicata nel Piano, sarebbe in concreto ridotto dai costi della procedura (stima, vendita del bene e compenso del Liquidatore), con conseguente decremento della quota di soddisfacimento dei creditori.
Risulta pertanto evidente che, nella procedura di liquidazione controllata del sig.
non solo vedrebbe cessati, come per costante giurisprudenza Parte_1 CP_1 di questo Tribunale, gli effetti della cessione del quinto, ma riceverebbe, come creditore chirografario un importo inferiore a quello che qui gli viene proposto. Se la proposta e il piano sono legittimi e fattibili, il creditore non può opporsi all'omologazione che per difetto di convenienza, ma nel caso di specie la circostanza non risulta avvalorata.
Ne consegue il diritto del ricorrente all'omologazione della proposta e del piano nei termini da lui prospettati.
Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato.
pagina 11 di 13 Si rammenta che il compenso LLOCC non potrà essere liquidato e quindi pagato prima LLesecuzione del piano (cfr. art. 71 commi 4 e 6 CCI), potendo al più essere liquidati degli acconti alla data LLomologa.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.
A seguito LLomologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio LLomologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della cessione del quinto in favore di Banca Progetto S.p.a nonché la delegazione di pagamento in favore di in quanto la soddisfazione dei CP_1 creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro
48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ZA LLLI (BO) in via San Pietro n. 12 (C.F ): C.F._1
1. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
2. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato LLesecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
pagina 12 di 13 3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale https://tribunale-bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
4. dispone la chiusura della procedura.
Bologna, 8 novembre 2025
LA GIUDICE
AN EL
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice dott.ssa AN EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura RG. n. 142-1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67
d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ZA LLLI (BO) in via San Pietro n. 12 (C.F ); C.F._1
- ricorrente
Con atto depositato in data 9/4/2025 , premesso di rivestire la Parte_1 qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini: messa a disposizione della somma di euro 15.000,00 derivante da parte del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per euro
250,00 al mese per 60 mesi (durata del piano), che dovrebbe consentire:
– pagamento integrale della prededuzione;
– pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%;
pagina 1 di 13 – pagamento dei creditori chirografari nella misura approssimativa del 9,51 %.
Il debitore ha inoltre indicato che le somme verranno ripartite ogni 12 mesi.
È stata depositata la relazione redatta ai sensi LLart. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi “SOS-Sportello Orientamento
Sociale” di Bologna, avv. Adriana Tempesta, nella quale si dà conto delle ragioni LLindebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 LLart. 68 CCI.
Con decreto emesso in data 4/9/2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70
CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura LLOCC.
L'OCC, con nota trasmessa in data 9/10/2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte di che, a ministero dei difensori CP_1
DA AR e GI GA, ha fatto rilevare sia la non meritevolezza del ricorrente, sia la non convenienza della proposta. In particolare, il creditore, nell'opporsi all'omologa del Piano, ha eccepito la condotta gravemente colposa del debitore nella causazione del sovraindebitamento, da ricondursi non a eventi eccezionali ed imprevedibili quanto a un reiterato e sistematico ricorso al credito, utilizzato per far fronte a esigenze familiari e di carattere ordinario, senza una ragionevole prospettiva di adempimento. ha inoltre dedotto l'esistenza di un atto in frode ai creditori, CP_1 sostenendo che il debitore, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 176142 del 7.9.2020, avrebbe falsamente dichiarato all'interno del questionario sul merito creditizio (i) di vivere in un immobile di proprietà; (ii) di non destinare la liquidità alla copertura di pregresse esposizioni;
(iii) di non essere l'unico pagina 2 di 13 reddito presente nel nucleo familiare;
dichiarazioni del tutto incoerenti con l'effettiva situazione del sig. come emerso dalle ricostruzioni fornite in sede di Parte_1 ricorso. Da ultimo, ha contestato la convenienza del Piano, in quanto inidoneo ad offrire un soddisfacimento pari a quello ritraibile dalla prosecuzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto (eventualmente anche con rivalsa sul nuovo datore di lavoro o sulla copertura assicurativa).
Con apposita memoria parte ricorrente, in merito alle condizioni soggettive dettate dall'art. 69 CCI, ha eccepito l'insussistenza delle condizioni ostative della colpa grave, malafede o frode del debitore, ribadendo che il proprio sovraindebitamento è stato determinato da “eventi familiari ed economici sopravvenuti ed imprevedibili (quali il venir meno della convivenza coniugale, l'assunzione degli oneri di mantenimento e delle spese straordinarie per la figlia, i costi imprevisti derivanti ad esempio da guasti meccanici LLautomobile e l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, poi deceduto)” (cfr. pagina 4 memoria) e che è sempre stato “gestito con strumenti leciti e trasparenti” (cfr. pagina 7 memoria): i prestiti, infatti, “sono stati stipulati principalmente per estinguere debiti pregressi o per riorganizzare la posizione finanziaria attraverso strumenti ordinari quali la cessione del quinto, la delega o l'accorpamento, mentre gli ulteriori finanziamenti hanno avuto finalità legate a spese impreviste” (cfr. pagina 7 memoria). Quanto alle mendaci dichiarazioni, ha argomentato che “non può essere addossata al debitore la responsabilità di un sovraindebitamento derivante da scelte di concessione imprudenti da parte LLente finanziatore” (cfr. pagina 5 memoria). Da ultimo, ha ribadito la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, rilevando l'erroneo parametro di confronto assunto da parte creditrice per valutare la vantaggiosità della proposta formulata.
Il Gestore incaricato, anche alla luce delle controdeduzioni del debitore, ha confermato il giudizio espresso nella relazione particolareggiata circa la sussistenza in capo al debitore dei requisiti necessari per poter accedere alla procedura e la convenienza del
Piano presentato.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 13 La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo egli contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Quanto ai requisiti di cui all'art. 69 CCI, occorre prendere le mosse da quanto eccepito dal creditore (prima a sostegno LLinammissibilità della CP_1 CP_2 proposta, motivata – in estrema sintesi – dal rilievo secondo cui il debitore avrebbe determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto, nonostante i pregressi impegni finanziari e la consapevolezza della propria crescente esposizione debitoria, avrebbe continuato a sottoscrivere finanziamenti per soddisfare esigenze non aventi carattere straordinario e senza ponderare diligentemente la propria capacità ad adempiere.
A tal proposito, si evidenzia che il Codice della Crisi, per favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, il c.d. fresh start del debitore insolvente, ha declinato in chiave parzialmente diversa rispetto al passato il requisito della meritevolezza richiedendo, ai fini LLomologabilità del piano del consumatore, non più
l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma l'esclusione della colpa grave, malafede o frode ai creditori. La formula normativa prevista dall'art. 69 CCI, rappresentata dal non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto amplia il campo dei comportamenti rilevanti per accedere alla procedura, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari, spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo indebitamento, ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di presupposti meramente negativi ed ostativi (nella relazione illustrativa si legge infatti: “si è deciso di
pagina 4 di 13 non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, LLeterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro LLoggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata LListituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)”. Il legislatore, eliminando il riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento LLassunzione del debito e alla sproporzione tra l'entità di esso e le capacità patrimoniali LLindebitato nonché sostituendo la colpa genericamente intesa con quella connota da profili di gravità, ha inteso considerare meritevole il consumatore non solo nei casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole – in cui, cioè, questi abbia assunto obbligazioni in modo avveduto e conforme alla propria capacità economica, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte per vicende sopravvenute ed imprevedibili (c.d. teoria dello shock esogeno, pur seguita, anche a seguito della riforma, da una parte della giurisprudenza di merito;
si veda a tal proposito Trib. Taranto 23 novembre 2023, Trib. Trani, 24 maggio 2023) –, ma anche nelle ipotesi in cui, “pur non avendo pienamente valutato la propria solvibilità al momento LLindebitamento, abbia agito sotto
l'influsso di pressioni esterne o in presenza di condizioni soggettive che, pur non pienamente razionali, non appaiano del tutto prive di una logica giustificazione” (cfr. Trib Roma 30 Mmaggio2025,
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23 ottobre 2024). In conseguenza, il giudice, nell'accertare la meritevolezza (rectius l'assenza di una sua colpa grave, malafede o frode)
pagina 5 di 13 non potrà più soffermarsi esclusivamente sul comportamento tenuto dal debitore in occasione LLultimo debito o del singolo inadempimento (cfr. Trib. Taranto 13 ottobre 2023“il giudice, deve poter rilevare ed esaminare, con riguardo ad ogni specifico momento in cui il debitore si è via via determinato ad obbligarsi, sia i fatti e le ragioni (evidentemente concomitanti o anteriori rispetto al sorgere LLobbligazione) che lo abbiano indotto ad indebitarsi, sia le risorse di cui egli, in quel preciso momento, disponeva al fine di potervi fare fronte) per coglierne il disvalore
(integrante colpa grave), ma dovrà necessariamente guardare all'intero percorso di indebitamento, effettuando “un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate
(salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023). E ciò perché lo stato di sovraindebitamento “non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini LLaccertamento del grado di colpa del debitore” (Trib. Spoleto 28 febbraio 2024), ma va inteso quale fenomeno dinamico in quanto frutto, il più delle volte, di una stratificazione di eventi e situazioni che introducono gradualmente il consumatore verso la condizione di indebitamento (cfr. Trib. Oristano 8 maggio 2024, nel vigore della precedente disciplina Trib. Verona 5 febbraio 2021 “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e LLesigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”).
Tanto ricostruito in termini generali e venendo all'esame del caso di specie in relazione alle osservazioni formulate da pur potendo ravvisarsi profili di non piena CP_1 ponderazione nell'operato del ricorrente, non può dirsi che quest'ultimo abbia serbato pagina 6 di 13 un comportamento gravemente colposo nella determinazione del proprio sovraindebitamento. Dalla narrativa del ricorso e dalla relazione LLOCC emerge, infatti, che: (i) i primi debiti sono stati contratti gradualmente dal debitore e in un contesto di sostanziale stabilità; (ii) l'equilibrio economico familiare è venuto meno a partire dal 2016 in concomitanza con il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili, tra cui la separazione dalla coniuge, circostanza questa che ha determinato un aumento delle spese del ricorrente (canone di locazione, acquisto mobili per la casa, assegno di mantenimento, partecipazione alle spese straordinarie della figlia) e la necessità di reperire liquidità mediante ricorso al credito, con incremento LLesposizione debitoria,
a fronte di un reddito rimasto invariato;
(iii) l'ulteriore aggravamento LLindebitamento
è da ricondurre ai finanziamenti contratti negli anni 2018-2021 per fronteggiare spese impreviste (guasto macchina, cure ortodontiche della figlia, malattia e decesso del padre) e per ripianare le pregresse esposizioni debitorie, in un contesto che, tuttavia, pur prossimo al limite della sostenibilità, appariva ancora sorretto da una ragionevole prospettiva di adempimento (tanto che al momento LLerogazione del credito da parte
Eurocqs S.p.A. - ora - l'indagine sul merito creditizio ha dato esito positivo); (iv) CP_1 la situazione è precipitata nel corso degli anni successivi in ragione LLaccensione di altri prestiti per estinguere le posizioni debitorie ancora in essere;
ciò ha determinato un aggravio degli oneri di rimborso, con conseguente compressione delle disponibilità economiche del debitore, costretto a vivere con una quota minima del proprio stipendio, insufficiente ad onorare i debiti da ultimo contratti e nel contempo a provvedere al proprio mantenimento e a quello della famiglia. Dall'esame della documentazione in atti, l'intera massa passiva risulta composta dai seguenti debiti: finanziamento Agos Ducato n. 72613220 acceso in data 12.3.2024; finanziamento
Banca Progetto S.p.A. n. 3005980 del 8.10.2020 con cessione del quinto dello stipendio;
linee di credito Findomestic S.p.A.; finanziamento Findomestic S.p.A. n.
20221197838761 del 30.1.2023; finanziamento (ora ) n. 176142 CP_3 CP_1
pagina 7 di 13 del 7.9.2020; tutti i contratti in essere sono stati “accesi per chiudere vecchie situazioni debitorie” (cfr. pagina 13 relazione).
Da quanto esposto è possibile ricavare che il sovraindebitamento del sig. Parte_1 non è dipeso da comportamenti rovinosi o gravemente imprudenti, bensì è stato il risultato di una concatenazione di eventi imprevisti e vicende personali e familiari che hanno portato il debitore “ad entrare in un vortice che nel tempo lo ha portato sempre di più a sovraindebitarsi” (cfr. pagina 13 relazione OCC). Nel contesto descritto, la decisione di contrarre finanziamenti per ripianare le pregresse debitorie non può essere considerata del tutto irragionevole: nell'ottica del debitore, gravato dal peso ormai insopportabile dei debiti assunti per spese familiari impreviste e straordinarie, infatti, questa soluzione appariva (sia pur erroneamente, viste le rilevanti conseguenze sul proprio indebitamento) come l'unica opzione possibile per “riprendere un po' di fiato”,
“riorganizzare la propria posizione finanziaria” (cfr. pagina 7 memoria) e sperare in un ritorno in bonis (Trib Torino 21 marzo 2023 “il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis). Come ben espresso dal Gestore nella relazione ex art. 70
CCI “E' indubbio che un soggetto arrivi alla difficile situazione di sovraindebitarsi, perché perde di vista la realtà e pensa che il finanziamento successivo, con cui estinguere quello precedente, lo porti a trovare una via d'uscita che non esiste. Questo comportamento non può certo costituire colpa grave”
(cfr. pagina 2 relazione); “insomma, quello che accade nella maggior parte dei casi è che un soggetto, messo alle strette, è costretto a fare scelte non sempre connotate da razionalità, ma certamente incolpevoli
e sicuramente non connotate da colpa grave. Così come è accaduto nel caso in esame” (cfr. pagina 3 relazione).
pagina 8 di 13 Appare poi suscettibile di valutazione positiva la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati, come nel caso di specie, in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale, cessione del quinto dello stipendio o delega di pagamento (cfr. Corte Appello Bari 30 aprile 2025, Trib Oristano 29 ottobre 2024).
Ciò porta ad escludere che il debitore abbia tenuto una condotta irresponsabile o gravemente imprudente tale da impedire l'accesso alla procedura.
Quanto alle mendaci dichiarazioni che l'istante avrebbe fornito nel questionario in sede di proposta di finanziamento, ritiene il Tribunale che non sia provato che tale condotta abbia avuto valenza causale nell'erogazione del finanziamento che, in difetto di tali dichiarazioni, non sarebbe stato concesso. In prospettiva generale, poiché la frode rilevante ex art. 69 CCI è solo quella dotata di efficacia causale in relazione alla genesi LLindebitamento o al suo aggravamento e tenuto conto che essa debba essere riguardata in termini di danno all'intero ceto creditorio e non solo di mala fede in fase precontrattuale in relazione al singolo contraente creditore, sarebbe necessario accertare che la condotta del sig. sia stata volontariamente posta in essere per ottenere Parte_1 un finanziamento che, laddove il contraente avesse compiutamente esposto la propria situazione, non sarebbe stato concesso e ciò per procurarsi risorse con la consapevolezza di non poter in alcun modo adempiere. Nulla di tutto ciò è stato positivamente riscontrato nel caso di specie ed anzi è lo stesso creditore a rilevare che di aver provveduto “ad una puntuale disamina del soggetto, sin dal primo affidamento. Tra la documentazione acquisita, il questionario allegato ed il certificato di stipendio, accertando che, al momento della concessione dei crediti, il soggetto era in grado di farvi fronte”. Anche l'OCC ha attestato la sussistenza della corretta valutazione del merito creditizio all'epoca LLerogazione, Se ne desume che, a prescindere dalle false dichiarazioni del ricorrente in sede di compilazione del questionario, il finanziatore effettuò le verifiche e concesse il finanziamento alle condizioni proposte, sul presupposto che la rata, sulla base delle informazioni reperite, fosse sostenibile per il mutuatario. Circostanza peraltro pagina 9 di 13 confermata dal fatto che il finanziamento fu stipulato nel 2020, in buona parte adempiuto e ad oggi ritenuto non più sostenibile solo per il cumularsi dei finanziamenti successivi (dal 2022 in poi).
Alla luce di quanto esposto, non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbiano assunto obbligazioni con colpa grave.
Non ricorrono, dunque, le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte LLesdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La proposta ai creditori, per come formulata (messa a disposizione di una somma determinata che dovrebbe condurre ai pagamenti nelle misure indicate dal debitore), fermo l'integrale pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura nonché dei creditori privilegiati, comporta che tutto il residuo sia destinato ai creditori chirografari.
Alla luce della documentazione in atti e LLattestazione contenuta nella relazione LLOCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.
Rimane da affrontare l'eccezione di difetto di convenienza della proposta che questo
Tribunale ha già evidenziato porsi in rapporto non già all'ordinaria prosecuzione delle modalità di restituzione del finanziamento in bonis, né in rapporto a un'eventuale esecuzione individuale, bensì alla procedura concorsuale alternativa, ovvero alla liquidazione controllata.
Ciò posto risulta evidente che le doglianze del creditore non possono CP_1 trovare accoglimento avendo il creditore ritenuto non conveniente il Piano in rapporto al soddisfacimento per sé solo ritraibile dalla prosecuzione LLammortamento mediante la cessione del quinto (eventualmente anche con rivalsa sul nuovo datore di pagina 10 di 13 lavoro o sulla copertura assicurativa) e non all'esito di un confronto con le aspettative nella liquidazione controllata.
Il Tribunale ritiene invece che il creditore opponente potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura maggiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
(controllata) tenuto conto che in tale ipotesi l'importo disponibile per i creditori sullo stipendio del ricorrente di euro 2.000,00 ammonterebbe, al netto delle spese di mantenimento quantificate in euro 1.700,00, ad euro 250,00 che, per un triennio, porterebbe ad un importo di euro 9.000,00, di molto inferiore ai 15.000 prospettati sulla una durata quinquennale del Piano;
peraltro, anche a voler considerare la messa a disposizione LLautovettura (circostanza dubbia, perché l'auto è adoperata anche per attività lavorativa), il ricavato della liquidazione (presumibilmente pari ad euro
15.500,00), ancorché apparentemente e seppur di poco superiore alla somma indicata nel Piano, sarebbe in concreto ridotto dai costi della procedura (stima, vendita del bene e compenso del Liquidatore), con conseguente decremento della quota di soddisfacimento dei creditori.
Risulta pertanto evidente che, nella procedura di liquidazione controllata del sig.
non solo vedrebbe cessati, come per costante giurisprudenza Parte_1 CP_1 di questo Tribunale, gli effetti della cessione del quinto, ma riceverebbe, come creditore chirografario un importo inferiore a quello che qui gli viene proposto. Se la proposta e il piano sono legittimi e fattibili, il creditore non può opporsi all'omologazione che per difetto di convenienza, ma nel caso di specie la circostanza non risulta avvalorata.
Ne consegue il diritto del ricorrente all'omologazione della proposta e del piano nei termini da lui prospettati.
Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato.
pagina 11 di 13 Si rammenta che il compenso LLOCC non potrà essere liquidato e quindi pagato prima LLesecuzione del piano (cfr. art. 71 commi 4 e 6 CCI), potendo al più essere liquidati degli acconti alla data LLomologa.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.
A seguito LLomologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio LLomologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della cessione del quinto in favore di Banca Progetto S.p.a nonché la delegazione di pagamento in favore di in quanto la soddisfazione dei CP_1 creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro
48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ZA LLLI (BO) in via San Pietro n. 12 (C.F ): C.F._1
1. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
2. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato LLesecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
pagina 12 di 13 3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale https://tribunale-bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
4. dispone la chiusura della procedura.
Bologna, 8 novembre 2025
LA GIUDICE
AN EL
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