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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1170/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5281/2021 pubblicata il 30/11/2021 del
Tribunale di Napoli Nord
TRA
rappresentata e difesa da avv.to G. Nebiante Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.9.2021, deduceva che Parte_1 in data 29/10/2019 nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso la propria ditta individuale, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Pozzuoli trovavano all'interno dei CP_1 locali intenta al lavoro sua moglie Controparte_2 successivamente, in data 06/11/2019, gli venivano notificati il verbale unico di accertamento e notificazione n° 2019011146/DDL del 29/10/2019 ed il verbale unico di accertamento e notificazione n° 2019012759 del 29/10/2019 con il quale si procedeva alla iscrizione della predetta coniuge alla gestione Controparte_2 commercianti in qualità di sua coadiuvante per il periodo dall'1/08/2014 al 30/06/2019, con richiesta di pagamento delle somme di €17.991,49 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 08/2014 al 06/2019 ed € 9.305,19 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge.
Deduceva il ricorrente la nullità del predetto verbale di accertamento ispettivo per mancanza di prove sufficienti in ordine alle presunte irregolarità contributive, avendo gli ispettori posto a base dell'accertamento ispettivo le sole informazioni raccolte in sede di accesso dall'escussione sua e di sua moglie, laddove l'occasionalità del rapporto di lavoro intrattenuto con la stessa sarebbe indiziata da varie circostanze, non tenute in debita considerazione dagli ispettori, chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità del verbale impugnato e accertarsi che la coniuge non potesse essere qualificata ed Controparte_2 iscritta come collaboratrice d'impresa trattandosi di prestazioni occasionali cosi come disposto dall'art 21 comma 6-ter D.L. n.
269/03, convertito in L. n. 326/03, e pertanto ordinarne la cancellazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Pur ritualmente evocato in giudizio l' non si costituiva e ne CP_1 era dichiarata la contumacia.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo il verbale di accertamento ispettivo immune da qualunque censura di illegittimità essendo fondato l'accertamento sulle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso titolare della ditta individuale odierno appellante il quale riferiva: “l'attività è svolta da me personalmente e da mia moglie in maniera Controparte_2 abituale, continuativa e prevalente sin dall'inizio dell'attività.
Il minimarket è sempre stato gestito da noi” e dalle dichiarazioni della stessa che pure aveva riferito di Controparte_3
pag. 2/8 collaborare con il marito sin dall'inizio dell'attività commerciale in maniera abituale, continuativa e prevalente nella conduzione del suddetto minimarket.
Il GL precisava, altresì, che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(Cass. n.9251/2010, 11946/2005, 15702/2004) e che il materiale istruttorio prodotto in giudizio dal ricorrente non aveva fornito alcun elemento di supporto alla prospettazione di cui al ricorso
(cfr. modelli unilav relativi all'assunzione presso il minimarket di tre dipendenti, peraltro rapporti di lavoro di brevissima durata a fronte dell'arco temporale per il quale si chiedeva la regolarizzazione contributiva -dall'1.8.2014 al 30.6.2019-; presunti rientri nel paese di origini della signora CP_2 evincibili dalle attestazioni del passaporto, attestanti soggiorni di circa una/due settimane, effettuati per lo più nei mesi estivi).
Propone appello ribadendo di aver sempre gestito il Parte_1 minimarket da solo e che la moglie, di tanto in tanto dal 2019
(anno di iscrizione della figlia nata il [...] alla scuola dell'infanzia), lo aveva sostituito solo per qualche ora;
che presso l'esercizio avevano lavorato dal Persona_1
21/11/2014 al 14/02/2015, dal 26/07/2018 al Controparte_4
31/08/2018 e dal 26/07/2018 al 31/08/2018; che Persona_2 la moglie, alla nascita della figlia avvenuta il 17/06/2014, si era presa cura della piccola;
che la moglie si era recata nel paese di origine nelle date di seguito elencate: partenza il
30/03/2015 ritorno 02/04/2015; partenza 12/07/2015 ritorno
23/07/2015; partenza 01/07/2016 ritorno il 19/07/2016; partenza
04/12/2016 ritorno 13/12/2016; partenza 19/06/2017 ritorno pag. 3/8 14/08/2017; partenza 24/06/2018 ritorno 28/08/2018; partenza
20/06/2019 ritorno 09/09/2019, cosi come riportato sul passaporto, che il GL aveva disatteso la richiesta di espletamento di prova istruttoria (che l'appellante reitera in questo grado) volta a provare che:
-nè egli né la moglie avrebbero potuto riferire le frasi riportate nel verbale ispettivo, trattandosi di terminologie adatte ad addetti ai lavori e non anche a stranieri che a malapena riescono a parlare l'italiano,
-che gestiva da solo il minimarket rilevato che esso ha una superfice di mq 39, gestibile da una sola persona,
-che la moglie non poteva essere iscritta all' come CP_1 collaboratore d'impresa, sia perché non aveva mai lavorato presso il minimarket in modo abituale e prevalente sia perché in data
17/06/2014 era nata la figlia , e pertanto non poteva ne Per_3 ha dato aiuto nell'attività dovendo prendersi cura della piccola.
Anche in questo grado l' è rimasto contumace nonostante CP_1 regolare notificazione.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è infondato e va rigettato.
In relazione al valore dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di pag. 4/8 apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis,
Cass. n. 23800 del 2014); detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche da ultimo, ovvero con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, pertanto, valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice
pag. 5/8 può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>>
(Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Nella sentenza n. 23800/14 la S.C. precisa che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.
Nel caso di specie (pur in assenza di allegazione del verbale ispettivo attesa la contumacia dell' in primo e secondo grado) CP_1 le dichiarazioni rese dall'appellante e da sua moglie nel corso della ispezione sono riportate fedelmente negli scritti difensivi presentati dall' all' . Pt_1 CP_1
In occasione dell'accesso gli ispettori avevano trovato all'interno del minimarket proprio la coniuge dell'appellante intenta al lavoro che aveva dichiarato di collaborare con il marito nella gestione del negozio sin dall'inizio della attività in maniera abituale, continuativa e prevalente;
sopraggiungeva poi l' che, a sua volta, dichiarava che l'attività era svolta Pt_1 da lui personalmente e dalla moglie in maniera abituale,
pag. 6/8 continuativa e prevalente sin dall'inizio e che il minimarket era stato sempre gestito da loro.
Tali chiare dichiarazioni (che non appaiono affatto fondate su domande non comprensibili, dovendosi anche presumere che i due parlassero adeguatamente l'italiano attesi gli anni di pregressa permanenza in Italia sin dal 2014) risultano assistite da fede privilegiata secondo i principi sopra richiamati, in uno con la circostanza che la moglie dell'appellante era (da sola) intenta al lavoro e costituiscono fondamento legittimo per l'iscrizione della sig.ra come collaboratore della impresa. CP_2
Né, come argomentato nella sentenza appellata, rilevano a scalfire il valore privilegiato delle dichiarazioni verbalizzate le circostanze addotte dall'appellante:
-circa la limitata superficie del minimarket tale da essere gestibile da una sola persona, atteso che la stessa necessità di assumere altri dipendenti (come allegato e provato dall'appellante) sconfessa l'assunto,
-circa la nascita della figlia nel giugno 2014 circostanza che non elide la possibilità che i due genitori si alternassero nella gestione del minimarket laddove dovessero occuparsi anche della bambina,
-in ordine ai viaggi della nel suo paese di origine CP_2 trattandosi di brevissimi periodi, non continuativi, che non escludono (per i lunghi periodi di permanenza in Italia) la collaborazione della donna nella gestione del negozio.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado attesa la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 7/8 nulla per le spese del presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1170/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5281/2021 pubblicata il 30/11/2021 del
Tribunale di Napoli Nord
TRA
rappresentata e difesa da avv.to G. Nebiante Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.9.2021, deduceva che Parte_1 in data 29/10/2019 nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso la propria ditta individuale, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Pozzuoli trovavano all'interno dei CP_1 locali intenta al lavoro sua moglie Controparte_2 successivamente, in data 06/11/2019, gli venivano notificati il verbale unico di accertamento e notificazione n° 2019011146/DDL del 29/10/2019 ed il verbale unico di accertamento e notificazione n° 2019012759 del 29/10/2019 con il quale si procedeva alla iscrizione della predetta coniuge alla gestione Controparte_2 commercianti in qualità di sua coadiuvante per il periodo dall'1/08/2014 al 30/06/2019, con richiesta di pagamento delle somme di €17.991,49 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 08/2014 al 06/2019 ed € 9.305,19 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge.
Deduceva il ricorrente la nullità del predetto verbale di accertamento ispettivo per mancanza di prove sufficienti in ordine alle presunte irregolarità contributive, avendo gli ispettori posto a base dell'accertamento ispettivo le sole informazioni raccolte in sede di accesso dall'escussione sua e di sua moglie, laddove l'occasionalità del rapporto di lavoro intrattenuto con la stessa sarebbe indiziata da varie circostanze, non tenute in debita considerazione dagli ispettori, chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità del verbale impugnato e accertarsi che la coniuge non potesse essere qualificata ed Controparte_2 iscritta come collaboratrice d'impresa trattandosi di prestazioni occasionali cosi come disposto dall'art 21 comma 6-ter D.L. n.
269/03, convertito in L. n. 326/03, e pertanto ordinarne la cancellazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Pur ritualmente evocato in giudizio l' non si costituiva e ne CP_1 era dichiarata la contumacia.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo il verbale di accertamento ispettivo immune da qualunque censura di illegittimità essendo fondato l'accertamento sulle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso titolare della ditta individuale odierno appellante il quale riferiva: “l'attività è svolta da me personalmente e da mia moglie in maniera Controparte_2 abituale, continuativa e prevalente sin dall'inizio dell'attività.
Il minimarket è sempre stato gestito da noi” e dalle dichiarazioni della stessa che pure aveva riferito di Controparte_3
pag. 2/8 collaborare con il marito sin dall'inizio dell'attività commerciale in maniera abituale, continuativa e prevalente nella conduzione del suddetto minimarket.
Il GL precisava, altresì, che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(Cass. n.9251/2010, 11946/2005, 15702/2004) e che il materiale istruttorio prodotto in giudizio dal ricorrente non aveva fornito alcun elemento di supporto alla prospettazione di cui al ricorso
(cfr. modelli unilav relativi all'assunzione presso il minimarket di tre dipendenti, peraltro rapporti di lavoro di brevissima durata a fronte dell'arco temporale per il quale si chiedeva la regolarizzazione contributiva -dall'1.8.2014 al 30.6.2019-; presunti rientri nel paese di origini della signora CP_2 evincibili dalle attestazioni del passaporto, attestanti soggiorni di circa una/due settimane, effettuati per lo più nei mesi estivi).
Propone appello ribadendo di aver sempre gestito il Parte_1 minimarket da solo e che la moglie, di tanto in tanto dal 2019
(anno di iscrizione della figlia nata il [...] alla scuola dell'infanzia), lo aveva sostituito solo per qualche ora;
che presso l'esercizio avevano lavorato dal Persona_1
21/11/2014 al 14/02/2015, dal 26/07/2018 al Controparte_4
31/08/2018 e dal 26/07/2018 al 31/08/2018; che Persona_2 la moglie, alla nascita della figlia avvenuta il 17/06/2014, si era presa cura della piccola;
che la moglie si era recata nel paese di origine nelle date di seguito elencate: partenza il
30/03/2015 ritorno 02/04/2015; partenza 12/07/2015 ritorno
23/07/2015; partenza 01/07/2016 ritorno il 19/07/2016; partenza
04/12/2016 ritorno 13/12/2016; partenza 19/06/2017 ritorno pag. 3/8 14/08/2017; partenza 24/06/2018 ritorno 28/08/2018; partenza
20/06/2019 ritorno 09/09/2019, cosi come riportato sul passaporto, che il GL aveva disatteso la richiesta di espletamento di prova istruttoria (che l'appellante reitera in questo grado) volta a provare che:
-nè egli né la moglie avrebbero potuto riferire le frasi riportate nel verbale ispettivo, trattandosi di terminologie adatte ad addetti ai lavori e non anche a stranieri che a malapena riescono a parlare l'italiano,
-che gestiva da solo il minimarket rilevato che esso ha una superfice di mq 39, gestibile da una sola persona,
-che la moglie non poteva essere iscritta all' come CP_1 collaboratore d'impresa, sia perché non aveva mai lavorato presso il minimarket in modo abituale e prevalente sia perché in data
17/06/2014 era nata la figlia , e pertanto non poteva ne Per_3 ha dato aiuto nell'attività dovendo prendersi cura della piccola.
Anche in questo grado l' è rimasto contumace nonostante CP_1 regolare notificazione.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è infondato e va rigettato.
In relazione al valore dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di pag. 4/8 apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis,
Cass. n. 23800 del 2014); detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche da ultimo, ovvero con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, pertanto, valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice
pag. 5/8 può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>>
(Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Nella sentenza n. 23800/14 la S.C. precisa che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.
Nel caso di specie (pur in assenza di allegazione del verbale ispettivo attesa la contumacia dell' in primo e secondo grado) CP_1 le dichiarazioni rese dall'appellante e da sua moglie nel corso della ispezione sono riportate fedelmente negli scritti difensivi presentati dall' all' . Pt_1 CP_1
In occasione dell'accesso gli ispettori avevano trovato all'interno del minimarket proprio la coniuge dell'appellante intenta al lavoro che aveva dichiarato di collaborare con il marito nella gestione del negozio sin dall'inizio della attività in maniera abituale, continuativa e prevalente;
sopraggiungeva poi l' che, a sua volta, dichiarava che l'attività era svolta Pt_1 da lui personalmente e dalla moglie in maniera abituale,
pag. 6/8 continuativa e prevalente sin dall'inizio e che il minimarket era stato sempre gestito da loro.
Tali chiare dichiarazioni (che non appaiono affatto fondate su domande non comprensibili, dovendosi anche presumere che i due parlassero adeguatamente l'italiano attesi gli anni di pregressa permanenza in Italia sin dal 2014) risultano assistite da fede privilegiata secondo i principi sopra richiamati, in uno con la circostanza che la moglie dell'appellante era (da sola) intenta al lavoro e costituiscono fondamento legittimo per l'iscrizione della sig.ra come collaboratore della impresa. CP_2
Né, come argomentato nella sentenza appellata, rilevano a scalfire il valore privilegiato delle dichiarazioni verbalizzate le circostanze addotte dall'appellante:
-circa la limitata superficie del minimarket tale da essere gestibile da una sola persona, atteso che la stessa necessità di assumere altri dipendenti (come allegato e provato dall'appellante) sconfessa l'assunto,
-circa la nascita della figlia nel giugno 2014 circostanza che non elide la possibilità che i due genitori si alternassero nella gestione del minimarket laddove dovessero occuparsi anche della bambina,
-in ordine ai viaggi della nel suo paese di origine CP_2 trattandosi di brevissimi periodi, non continuativi, che non escludono (per i lunghi periodi di permanenza in Italia) la collaborazione della donna nella gestione del negozio.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado attesa la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 7/8 nulla per le spese del presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8