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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3638/2022 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gessaroli Simona e dell'avv. Fabbri Elena, come da procura alle liti in atti;
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Spigolon Gianluca, come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009. ha proposto appello avverso la sentenza n. 273/2022, depositata in data 11.04.2022, con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Rimini - all'esito del giudizio promosso dal al fine di ottenere Pt_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 emessa da per complessivi euro 470,21, previo accertamento dell'inesistenza o dell'estinzione per CP_2 prescrizione del credito portato dal in conto ell'anno 2014 e, in subordine, per Controparte_1 CP_3
sentire dichiarare parzialmente compensato il credito dell'ente con il credito dallo stesso vantato per euro
331,08 - ha rigettato la domanda di accertamento dell'estinzione per adempimento del credito opposto e ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di CP_1
sulla domanda subordinata di accertamento della prescrizione del credito, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente, va rilevato che il e costituendosi nel presente giudizio, hanno Controparte_1 CP_2 riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, eccezione già sollevata dinanzi al Giudice di Pace il quale, con riferimento alla domanda principale di accertamento dell'estinzione del credito, ha rigettato l'eccezione, decidendo nel merito tale domanda, mentre, sulla domanda subordinata di accertamento della prescrizione del credito, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Al fine di verificare se la questione di giurisdizione sia stata ritualmente reintrodotta in giudizio, vengono in rilievo i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza” (cfr. Cass., S.U., n. 25246 del 2008). Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa pagina 2 di 5 questione è preclusa, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (cfr. in tal senso Cass.,
S.U., n. 13799 del 2012; Cass., S.U., n. 2605 del 2018).
In applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che, sulla questione della giurisdizione del giudice ordinario, si sia formato il giudicato interno: poiché il Giudice di Pace, decidendo nel merito, ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come è avvenuto, a giudicato interno.
Può, quindi, procedersi all'esame dei motivi di appello che investono il merito della controversia.
Il rappresentato di essere creditore del per l'importo di euro 838,00, ha Pt_1 Controparte_1 chiesto, in primo luogo “che la sentenza venga modificata con dichiarazione che il credito vantato da
, all'esito della procedura di pignoramento presso terzi, era superiore a quello a sua Parte_1
volta vantato dal per residui di IMU e TARI, e che pertanto non doveva essergli Controparte_1
ingiunto il pagamento di somme non dovute in quanto il avrebbe già dovuto Controparte_1 compensare”.
L'odierno appellante, poi, ha censurato la decisione del Giudice di Pace di non procedere alla compensazione del credito del con il credito dallo stesso asseritamente vantato nei Controparte_1 confronti dell'ente, chiedendo la riforma della sentenza al fine di “accertare che quanto meno il credito di €. 339,82 dell'appellante nei confronti del credito riconosciuto dal Controparte_1 CP_1 medesimo, doveva essere posto in parziale compensazione del debito di €. 445,00 vantato dal
[...]
, precisando che “il credito di nei confronti del non era solo CP_1 Parte_1 Controparte_1 quello relativo agli €. 339,82 per TASI anno 2014 riconosciuto dal Comune con la comparsa di costituzione ma era almeno di ulteriori €. 531,08= -ossia la somma di €. 200,00 per registrazione sentenza, ed €. 331,08 per differenza fra la somma pignorata e quella versata dal Comune di . CP_1
Orbene, quanto all'asserito credito dell'odierno appellante di euro 838,00, l'esistenza di un credito di tale importo non risulta dimostrata: il non ha prodotto alcuna documentazione al fine di comprovare Pt_1
che gli importi dallo stesso dovuti siano diversi ed inferiori rispetto a quelli indicati - mediante riferimento a specifici atti di accertamento - nella determina dirigenziale n. 3166 del 29.12.2017 (e riportati nella mail al medesimo inviata in data 22.03.2021), tanto che, negli atti di causa, le allegazioni circa l'esistenza del predetto credito di euro 838,00 non sono accompagnate da alcun riferimento alla documentazione prodotta.
Quanto, invece, al credito di euro 531,08, dal doc. 23 prodotto in primo grado dall'odierno appellante, emerge che tale somma attiene ai rapporti di debito/credito tra i signori ed il Parte_2 [...]
e, pertanto, non può essere portata in compensazione dal il quale non ha indicato CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 l'esistenza di eventuali ragioni che potrebbero giustificare l'operatività della compensazione tra un suo debito nei confronti del ed un credito vantato da altri soggetti nei confronti del Controparte_1
medesimo ente.
Per quel che concerne, invece, il credito dell'odierno appellante per euro 339,82, l'esistenza di tale credito - conseguente al pagamento, da parte del dell'importo dovuto per la TASI relativa Pt_1 all'anno 2014 - è riconosciuta dal di nella missiva del 22.03.2021 (doc. 5) con cui si CP_1 CP_1 invita il a presentare apposita domanda di rimborso per la TASI, precisando che “in Pt_1 quell'occasione, se vuole, potrà richiedere di compensare tale credito con il residuo debito a titolo di
TARI, pari ad €445,00, in modo tale da giungere all'importo ancora effettivamente dovuto, pari ad
€105,18”. E' lo stesso quindi, ad ammettere la possibilità di compensare il credito Controparte_1
TASI con il debito la mancata presentazione dell'istanza di rimborso da parte del non CP_3 Pt_1 può precludere, in questa sede, l'operatività della compensazione tra due debiti liquidi, esigibili ed aventi ad oggetto somme di denaro, in assenza di divieti di legge.
A fronte di tali considerazioni, non risulta idonea ad impedire la compensazione la diversa annualità di riferimento dei tributi locali valorizzata, invece, dal Giudice di Pace e non indicata, quale ragione ostativa, neppure dalle previsioni normative richiamate dal Controparte_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
l'importo dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 formata e notificata da deve essere rideterminato in euro 105,18. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico sia del che di - Controparte_1 CP_2
la quale, oltre ad aver eccepito il difetto di giurisdizione, ha svolto anche difese di merito - per entrambi i gradi di giudizio, dovendo il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. n. 9064/2018 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; in tal senso anche Cass. n. 11423/2016). Più in particolare, le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della pagina 4 di 5 controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio, il valore medio per le fasi studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
Quanto alla domanda con cui ha chiesto, “nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte CP_2 dall'appellante sul presupposto dell'inesistenza / prescrizione / compensazione del credito 2014 CP_3 del , di “condannare il medesimo a manlevare, garantire e tenere indenne Controparte_1 CP_1
da ogni somma che dovesse essere tenuta a pagare a controparte (spese di giudizio, ecc.)”, CP_2
si ritiene che non abbia alcun titolo che possa giustificare una simile richiesta che, pertanto, non CP_2
può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr. 3638/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 273/2022, depositata in data 11.04.2022, CP_1
- ridetermina in euro 105,18 l'importo dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 formata e notificata da CP_2
- condanna il in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_4 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro 706,00 a titolo di compenso professionale - di cui euro 462,00 per compensi del presente grado di giudizio ed euro 244,00 per compensi del primo grado di giudizio - ed in euro 134,50 per esborsi - di cui euro 91,50 per il presente grado di giudizio ed euro 43,00 per il primo grado di giudizio -, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3638/2022 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gessaroli Simona e dell'avv. Fabbri Elena, come da procura alle liti in atti;
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Spigolon Gianluca, come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009. ha proposto appello avverso la sentenza n. 273/2022, depositata in data 11.04.2022, con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Rimini - all'esito del giudizio promosso dal al fine di ottenere Pt_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 emessa da per complessivi euro 470,21, previo accertamento dell'inesistenza o dell'estinzione per CP_2 prescrizione del credito portato dal in conto ell'anno 2014 e, in subordine, per Controparte_1 CP_3
sentire dichiarare parzialmente compensato il credito dell'ente con il credito dallo stesso vantato per euro
331,08 - ha rigettato la domanda di accertamento dell'estinzione per adempimento del credito opposto e ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di CP_1
sulla domanda subordinata di accertamento della prescrizione del credito, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente, va rilevato che il e costituendosi nel presente giudizio, hanno Controparte_1 CP_2 riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, eccezione già sollevata dinanzi al Giudice di Pace il quale, con riferimento alla domanda principale di accertamento dell'estinzione del credito, ha rigettato l'eccezione, decidendo nel merito tale domanda, mentre, sulla domanda subordinata di accertamento della prescrizione del credito, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Al fine di verificare se la questione di giurisdizione sia stata ritualmente reintrodotta in giudizio, vengono in rilievo i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza” (cfr. Cass., S.U., n. 25246 del 2008). Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa pagina 2 di 5 questione è preclusa, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (cfr. in tal senso Cass.,
S.U., n. 13799 del 2012; Cass., S.U., n. 2605 del 2018).
In applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che, sulla questione della giurisdizione del giudice ordinario, si sia formato il giudicato interno: poiché il Giudice di Pace, decidendo nel merito, ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come è avvenuto, a giudicato interno.
Può, quindi, procedersi all'esame dei motivi di appello che investono il merito della controversia.
Il rappresentato di essere creditore del per l'importo di euro 838,00, ha Pt_1 Controparte_1 chiesto, in primo luogo “che la sentenza venga modificata con dichiarazione che il credito vantato da
, all'esito della procedura di pignoramento presso terzi, era superiore a quello a sua Parte_1
volta vantato dal per residui di IMU e TARI, e che pertanto non doveva essergli Controparte_1
ingiunto il pagamento di somme non dovute in quanto il avrebbe già dovuto Controparte_1 compensare”.
L'odierno appellante, poi, ha censurato la decisione del Giudice di Pace di non procedere alla compensazione del credito del con il credito dallo stesso asseritamente vantato nei Controparte_1 confronti dell'ente, chiedendo la riforma della sentenza al fine di “accertare che quanto meno il credito di €. 339,82 dell'appellante nei confronti del credito riconosciuto dal Controparte_1 CP_1 medesimo, doveva essere posto in parziale compensazione del debito di €. 445,00 vantato dal
[...]
, precisando che “il credito di nei confronti del non era solo CP_1 Parte_1 Controparte_1 quello relativo agli €. 339,82 per TASI anno 2014 riconosciuto dal Comune con la comparsa di costituzione ma era almeno di ulteriori €. 531,08= -ossia la somma di €. 200,00 per registrazione sentenza, ed €. 331,08 per differenza fra la somma pignorata e quella versata dal Comune di . CP_1
Orbene, quanto all'asserito credito dell'odierno appellante di euro 838,00, l'esistenza di un credito di tale importo non risulta dimostrata: il non ha prodotto alcuna documentazione al fine di comprovare Pt_1
che gli importi dallo stesso dovuti siano diversi ed inferiori rispetto a quelli indicati - mediante riferimento a specifici atti di accertamento - nella determina dirigenziale n. 3166 del 29.12.2017 (e riportati nella mail al medesimo inviata in data 22.03.2021), tanto che, negli atti di causa, le allegazioni circa l'esistenza del predetto credito di euro 838,00 non sono accompagnate da alcun riferimento alla documentazione prodotta.
Quanto, invece, al credito di euro 531,08, dal doc. 23 prodotto in primo grado dall'odierno appellante, emerge che tale somma attiene ai rapporti di debito/credito tra i signori ed il Parte_2 [...]
e, pertanto, non può essere portata in compensazione dal il quale non ha indicato CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 l'esistenza di eventuali ragioni che potrebbero giustificare l'operatività della compensazione tra un suo debito nei confronti del ed un credito vantato da altri soggetti nei confronti del Controparte_1
medesimo ente.
Per quel che concerne, invece, il credito dell'odierno appellante per euro 339,82, l'esistenza di tale credito - conseguente al pagamento, da parte del dell'importo dovuto per la TASI relativa Pt_1 all'anno 2014 - è riconosciuta dal di nella missiva del 22.03.2021 (doc. 5) con cui si CP_1 CP_1 invita il a presentare apposita domanda di rimborso per la TASI, precisando che “in Pt_1 quell'occasione, se vuole, potrà richiedere di compensare tale credito con il residuo debito a titolo di
TARI, pari ad €445,00, in modo tale da giungere all'importo ancora effettivamente dovuto, pari ad
€105,18”. E' lo stesso quindi, ad ammettere la possibilità di compensare il credito Controparte_1
TASI con il debito la mancata presentazione dell'istanza di rimborso da parte del non CP_3 Pt_1 può precludere, in questa sede, l'operatività della compensazione tra due debiti liquidi, esigibili ed aventi ad oggetto somme di denaro, in assenza di divieti di legge.
A fronte di tali considerazioni, non risulta idonea ad impedire la compensazione la diversa annualità di riferimento dei tributi locali valorizzata, invece, dal Giudice di Pace e non indicata, quale ragione ostativa, neppure dalle previsioni normative richiamate dal Controparte_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
l'importo dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 formata e notificata da deve essere rideterminato in euro 105,18. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico sia del che di - Controparte_1 CP_2
la quale, oltre ad aver eccepito il difetto di giurisdizione, ha svolto anche difese di merito - per entrambi i gradi di giudizio, dovendo il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. n. 9064/2018 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; in tal senso anche Cass. n. 11423/2016). Più in particolare, le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della pagina 4 di 5 controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio, il valore medio per le fasi studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
Quanto alla domanda con cui ha chiesto, “nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte CP_2 dall'appellante sul presupposto dell'inesistenza / prescrizione / compensazione del credito 2014 CP_3 del , di “condannare il medesimo a manlevare, garantire e tenere indenne Controparte_1 CP_1
da ogni somma che dovesse essere tenuta a pagare a controparte (spese di giudizio, ecc.)”, CP_2
si ritiene che non abbia alcun titolo che possa giustificare una simile richiesta che, pertanto, non CP_2
può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr. 3638/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 273/2022, depositata in data 11.04.2022, CP_1
- ridetermina in euro 105,18 l'importo dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 20214188900009175001 del 3/9/2021 formata e notificata da CP_2
- condanna il in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_4 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro 706,00 a titolo di compenso professionale - di cui euro 462,00 per compensi del presente grado di giudizio ed euro 244,00 per compensi del primo grado di giudizio - ed in euro 134,50 per esborsi - di cui euro 91,50 per il presente grado di giudizio ed euro 43,00 per il primo grado di giudizio -, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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