Articolo 3 della Legge 6 marzo 1965, n. 257
Articolo 2
Versione
5 maggio 1965
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente:
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 maggio 1965