Decreto collegiale 26 luglio 2024
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/05/2025, n. 10024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10024 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza denominato -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente produceva istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 28.10.2016.
L’Amministrazione, esperita la relativa istruttoria, con provvedimento n. -OMISSIS- del 11.5.2021, respingeva la domanda dell’interessato stante la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e l’interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
L’Amministrazione ha ritenuto sussistessero elementi ostativi alla concessione della cittadinanza perché, nel corso dell’istruttoria, ed in particolare dal rapporto informativo redatto dagli uffici competenti, era emerso a carico del richiedente il decreto del G.I.P. del Tribunale di Treviso, esecutivo il 28.3.2018, per il reato di cui all’-OMISSIS-.
Inoltre, dalla verifica sui redditi risultava che il richiedente nell’anno 2015 aveva percepito redditi per euro 7.466, dunque inferiori ai parametri ritenuti normativamente sufficienti.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con missiva dell’1.3.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento, facendo presente che se non fossero pervenute osservazioni l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento finale negativo.
Risulta tuttavia dagli atti di causa che il ricorrente abbia fatto pervenire le sue deduzioni, che però non sono state considerate dall’Amministrazione e nemmeno menzionate nel provvedimento finale.
La violazione di legge appena riscontrata è dirimente, atteso che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità in subiecta materia e, quindi, le osservazioni dell’interessato avrebbero potuto indurre la stessa ad effettuare una valutazione diversa, visto peraltro il carattere di per sé non pienamente conclusivo, né del tutto incontrovertibile, degli addebiti evidenziati e sopra rammentati.
Pertanto, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello contestato nella presente sede.
In definitiva, quindi, il ricorso deve essere accolto.
Deve confermarsi definitivamente l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione verrà effettuata a seguito della richiesta in tal senso del patrono.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione con conseguente regressione del procedimento alla fase di cui all’art. 10 bis della Legge 241/90.
Va confermata definitivamente l’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.