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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1588/2025 promosso da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARI CP_1
JACOPO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno. Dalla firma del presente ricorso il sig. fisserà CP_1 la propria residenza altrove. Gli stessi si impegnano a comunicarsi prontamente l'avvenuto cambiamento di residenza, anche per le comunicazioni inerenti ai propri figli minori. Si obbligano sin d'ora a prestarsi il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero.
I coniugi prestano altresì sin d'ora l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e/o qualsiasi altro documento concernente i figli di minori di età.
- 1 - I viaggi e/o i soggiorni dei minori al di fuori dell'Italia dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati fra i genitori.
2) La disponibilità della casa coniugale, sita ad Ancona in via Augusto Tamburini n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata alla moglie che vi risiederà con i due figli minori.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il sig. , per sue esigenze di spazio, potrà CP_1 lasciare depositati presso la cantina e/o soffitta della suddetta abitazione alcuni dei suoi effetti personali.
3) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Per_1 Per_2
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sui figli minori la piena potestà parentale come prima della separazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
mentre per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni per il tempo in cui i minori staranno presso ciascun genitore, avendo cura di avvertire l'altro. I coniugi si obbligano, inoltre, ad attuare comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che i figli ripongono in ciascuno dei genitori, nonché gli stessi si obbligano a rispettare il diritto dei minori a conservare rapporti continuativi e significativi con gli altri ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.
4) Riguardo alle modalità di visita, il padre - salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre - vedrà e terrà con sé i figli:
- I week-end a settimane alterne, il sabato dall'uscita dalla scuola dei figli fino alle ore 21:30 della domenica (cena inclusa), per poi accompagnarli a casa della madre.
- Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà con sé
i bambini due giorni infrasettimanali (martedì - giovedì), dalle ore 14:30 (orario di uscita da scuola di entrambi i bambini), sino alle ore 21:30 (cena inclusa).
- Nelle settimane in cui i figli trascorreranno, invece, il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé i bambini tre giorni infrasettimanali (lunedì – mercoledì - venerdì), dalle ore 14:30 (orario di uscita da scuola di entrambi i minori), alle ore 21:30 (cena inclusa).
- Considerata la variabilità degli orari di lavoro del sig. , quest'ultimo - al fine di consentire CP_1 alla sig.ra di organizzarsi per tempo - si impegna a comunicarle almeno 12 giorni prima i Pt_1 suddetti orari lavorativi stabiliti dal datore di lavoro.
- Nelle settimane in cui il sig. effettuerà il turno lavorativo pomeridiano i pomeriggi suddetti CP_1 possono essere sostituiti con il pernottamento dei bambini col padre dal venerdì dalle ore 19:00 alla domenica alle 21:30 (cena inclusa), previo accordo tra genitori.
- 2 - - Salvo diversi accordi, tutti gli spostamenti dei figli verranno suddivisi equamente tra i genitori.
- In ogni caso i coniugi si impegnano a far sì che i minori mantengano il più possibile inalterate le loro abitudini così come erano prima della separazione e questo anche con riferimento alla frequentazione dei nonni, sia materni che paterni.
- Nel periodo estivo (da giugno a settembre), dieci giorni durante le vacanze estive dei figli, tutti da stabilirsi concordemente dai coniugi in base al periodo feriale da ciascuno usufruibile che dovrà essere comunicato preventivamente all'altro coniuge e concordato entro il 2 giugno di ogni anno.
- In occasione delle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno una settimana, comprendente il giorno di Natale e AN TE (dal 24/12 al 30/12) con un genitore e l'altra comprendente il
Capodanno e l'Epifania (dal 31/12 al 06/01) con l'altro genitore. Detti periodi saranno concordati tra genitori entro il 7 dicembre di ogni anno. Nel giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 1 ° gennaio, ad anni alterni, i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ed in ogni caso i genitori, tenendo conto anche delle esigenze e degli impegni dei minori, si potranno accordare diversamente.
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con il padre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in ogni caso i genitori, tenendo conto anche delle esigenze e degli impegni dei minori, si potranno accordare diversamente.
- In occasione di tutte le altre festività dell'anno, i figli trascorreranno tali feste in via alternata con il padre e la madre e ad anni alterni.
- I compleanni dei figli saranno festeggiati ogni anno alternativamente, assieme ad entrambi i genitori.
- I figli trascorreranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le loro esigenze, la giornata del 4 Giugno (compleanno della sig.ra con la madre e la giornata del 20 Ottobre Parte_1
(compleanno del sig. ) con il padre. CP_1
Tutte le sopra indicate modalità di permanenza dei minori presso ciascun genitore potranno essere in concreto regolamentate diversamente dai coniugi di comune accordo, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze scolastiche, di salute, ricreative e sportive dei minori.
5) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile complessivo di € 800,00 (ovvero € 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro i primi venti giorni di ogni mese.
6) I signori e continueranno a corrispondere l'importo restante delle CP_1 Parte_1 rate del mutuo attualmente in essere con la nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
7) L'Assegno Unico verrà ripartito al 50% tra i coniugi, come per legge.
- 3 - 8) I genitori contribuiranno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i figli minori.
In relazione alle spese straordinarie i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal
Tribunale di Ancona nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia.
9) Le autovetture di proprietà personale di ciascun coniuge rimangono a ciascuno di essi.
10) I coniugi, stante la loro autosufficienza economica, fanno reciproca rinuncia al mantenimento.
11) Entrambi i genitori s'impegnano, qualora avviassero nuove relazioni sentimentali, ad abituare prudentemente e gradatamente i figli alla presenza del/la nuovo/a partner stabile astenendosi comunque e per un periodo di ragionevole durata, da valutare nel supremo interesse degli stessi, dal porre in essere atteggiamenti non convenienti o che possano generare confusione sui rispettivi ruoli genitoriali.
12) Tutte le predette condizioni saranno operative a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 15.04.2025, e , che si sono Parte_1 CP_1 sposati ad Ancona il 2.08.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, il cui ascolto appare superfluo considerata anche la tenera età del figlio . Per_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 CP_1 matrimonio ad Ancona il 02/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 87, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1588/2025 promosso da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARI CP_1
JACOPO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno. Dalla firma del presente ricorso il sig. fisserà CP_1 la propria residenza altrove. Gli stessi si impegnano a comunicarsi prontamente l'avvenuto cambiamento di residenza, anche per le comunicazioni inerenti ai propri figli minori. Si obbligano sin d'ora a prestarsi il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero.
I coniugi prestano altresì sin d'ora l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e/o qualsiasi altro documento concernente i figli di minori di età.
- 1 - I viaggi e/o i soggiorni dei minori al di fuori dell'Italia dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati fra i genitori.
2) La disponibilità della casa coniugale, sita ad Ancona in via Augusto Tamburini n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata alla moglie che vi risiederà con i due figli minori.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il sig. , per sue esigenze di spazio, potrà CP_1 lasciare depositati presso la cantina e/o soffitta della suddetta abitazione alcuni dei suoi effetti personali.
3) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Per_1 Per_2
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sui figli minori la piena potestà parentale come prima della separazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
mentre per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni per il tempo in cui i minori staranno presso ciascun genitore, avendo cura di avvertire l'altro. I coniugi si obbligano, inoltre, ad attuare comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che i figli ripongono in ciascuno dei genitori, nonché gli stessi si obbligano a rispettare il diritto dei minori a conservare rapporti continuativi e significativi con gli altri ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.
4) Riguardo alle modalità di visita, il padre - salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre - vedrà e terrà con sé i figli:
- I week-end a settimane alterne, il sabato dall'uscita dalla scuola dei figli fino alle ore 21:30 della domenica (cena inclusa), per poi accompagnarli a casa della madre.
- Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà con sé
i bambini due giorni infrasettimanali (martedì - giovedì), dalle ore 14:30 (orario di uscita da scuola di entrambi i bambini), sino alle ore 21:30 (cena inclusa).
- Nelle settimane in cui i figli trascorreranno, invece, il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé i bambini tre giorni infrasettimanali (lunedì – mercoledì - venerdì), dalle ore 14:30 (orario di uscita da scuola di entrambi i minori), alle ore 21:30 (cena inclusa).
- Considerata la variabilità degli orari di lavoro del sig. , quest'ultimo - al fine di consentire CP_1 alla sig.ra di organizzarsi per tempo - si impegna a comunicarle almeno 12 giorni prima i Pt_1 suddetti orari lavorativi stabiliti dal datore di lavoro.
- Nelle settimane in cui il sig. effettuerà il turno lavorativo pomeridiano i pomeriggi suddetti CP_1 possono essere sostituiti con il pernottamento dei bambini col padre dal venerdì dalle ore 19:00 alla domenica alle 21:30 (cena inclusa), previo accordo tra genitori.
- 2 - - Salvo diversi accordi, tutti gli spostamenti dei figli verranno suddivisi equamente tra i genitori.
- In ogni caso i coniugi si impegnano a far sì che i minori mantengano il più possibile inalterate le loro abitudini così come erano prima della separazione e questo anche con riferimento alla frequentazione dei nonni, sia materni che paterni.
- Nel periodo estivo (da giugno a settembre), dieci giorni durante le vacanze estive dei figli, tutti da stabilirsi concordemente dai coniugi in base al periodo feriale da ciascuno usufruibile che dovrà essere comunicato preventivamente all'altro coniuge e concordato entro il 2 giugno di ogni anno.
- In occasione delle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno una settimana, comprendente il giorno di Natale e AN TE (dal 24/12 al 30/12) con un genitore e l'altra comprendente il
Capodanno e l'Epifania (dal 31/12 al 06/01) con l'altro genitore. Detti periodi saranno concordati tra genitori entro il 7 dicembre di ogni anno. Nel giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 1 ° gennaio, ad anni alterni, i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ed in ogni caso i genitori, tenendo conto anche delle esigenze e degli impegni dei minori, si potranno accordare diversamente.
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con il padre, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in ogni caso i genitori, tenendo conto anche delle esigenze e degli impegni dei minori, si potranno accordare diversamente.
- In occasione di tutte le altre festività dell'anno, i figli trascorreranno tali feste in via alternata con il padre e la madre e ad anni alterni.
- I compleanni dei figli saranno festeggiati ogni anno alternativamente, assieme ad entrambi i genitori.
- I figli trascorreranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le loro esigenze, la giornata del 4 Giugno (compleanno della sig.ra con la madre e la giornata del 20 Ottobre Parte_1
(compleanno del sig. ) con il padre. CP_1
Tutte le sopra indicate modalità di permanenza dei minori presso ciascun genitore potranno essere in concreto regolamentate diversamente dai coniugi di comune accordo, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze scolastiche, di salute, ricreative e sportive dei minori.
5) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile complessivo di € 800,00 (ovvero € 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro i primi venti giorni di ogni mese.
6) I signori e continueranno a corrispondere l'importo restante delle CP_1 Parte_1 rate del mutuo attualmente in essere con la nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
7) L'Assegno Unico verrà ripartito al 50% tra i coniugi, come per legge.
- 3 - 8) I genitori contribuiranno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i figli minori.
In relazione alle spese straordinarie i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal
Tribunale di Ancona nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia.
9) Le autovetture di proprietà personale di ciascun coniuge rimangono a ciascuno di essi.
10) I coniugi, stante la loro autosufficienza economica, fanno reciproca rinuncia al mantenimento.
11) Entrambi i genitori s'impegnano, qualora avviassero nuove relazioni sentimentali, ad abituare prudentemente e gradatamente i figli alla presenza del/la nuovo/a partner stabile astenendosi comunque e per un periodo di ragionevole durata, da valutare nel supremo interesse degli stessi, dal porre in essere atteggiamenti non convenienti o che possano generare confusione sui rispettivi ruoli genitoriali.
12) Tutte le predette condizioni saranno operative a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 15.04.2025, e , che si sono Parte_1 CP_1 sposati ad Ancona il 2.08.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, il cui ascolto appare superfluo considerata anche la tenera età del figlio . Per_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 CP_1 matrimonio ad Ancona il 02/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 87, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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