Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1973, n. 832
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1974
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e la successiva nota di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974