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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente rel.
2. dr. ssa Maria Chiodi Consigliere
3. dr. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.531/2023 R. G. Sezione
Lavoro, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Ida Rampino con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo via San Lazzaro, giusta procura alle liti per atto pubblico,
-appellante
E , rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro CP_1
Crispo presso lo studio del quale in Ottaviano (NA) alla via
Ferrovia dello Stato nr. 136 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
=appellato
FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13 marzo
2023 , l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.383/2023 del 28.02.2023 del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, con la quale venne accolta la domanda proposta da , con ricorso depositato in data CP_1
22.11.2019 presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, e l' venne condannato al pagamento n favore Pt_1 del di una rendita per malattia professionale ai sensi CP_1
dell'art,13 del D.lgs. nr.38/2000 denunciata con domanda amministrativa del 13.12.2016 in base ad una percentuale di danno biologico nella misura del 17%.
Con il presente appello, l' ha lamentato che il Tribunale Pt_1
di Nola, in funzione di giudice del lavoro, non avrebbe tenuto conto chiara ed indiscutibile non riconducibilità della patologia contratta, e cioè della neoplasia alle corde vocali, all'attività lavorativa espletata piuttosto che al consumo di alcol e fumo, che sono considerati tra i principali fattori cancerogenici. In altri termini sarebbe provata una genesi plurifattoriale da un punto di vista epidemiologico , né sarebbe stata provata una esposizione qualificata all'amianto tale da far nascere tale patologia tumorale in via prevalente anche sulla base dell'attività lavorativa espletata e cioè quella di operaio addetto a lavorazioni di saldature. Per tali motivi si è concluso per la
Pag. 2 di 5 riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto della domanda e con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.; nel merito l'odierno appellato ha argomentato sulla manifesta infondatezza del gravame , in quanto era stato provato il nesso causale tra la neoplasia e l'attività lavorativa con la conseguente corretta valutazione del danno biologico.
Si è concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La Corte, rinnovate le operazioni peritali, ha deciso la controversia, all'esito dell'odierna udienza all'odierna udienza come da separato dispositivo in atti.
L'appello è ammissibile: nell'atto di gravame sono riportati i punti con i quali si avanzano doglianze avverso la perizia medico legale di primo grado e cioè la insussistenza del nesso causale .
L'appello però nel merito è infondato e deve pertanto essere respinto.
L'istante, odierno appellato, ha svolto mansioni di lattoniere con qualifica di operaio di livello 3 addetto al taglio meccanico di laminati metallici in zinco con turni dal lunedì al venerdì delle ore 8.00 alle ore 17.00 con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con giorni di riposo il sabato e la domenica fin dal
1999; il era addetto al taglio meccanico di laminati CP_1
metallici , soprattutto di zinco , con liberazione di ossido di zinco. A poca distanza dalla sua postazione, sotto il capannone non adeguatamente areato ed in assenza di validi dispositivi di
Pag. 3 di 5 protezione individuale, si svolgevano lavorazioni successive e/o complementari alla sua, con esalazioni di fumi e polveri per taglio al laser di acciai al cromo nichel e ferro zincato ed alla saldatura elettrica. Altre emissioni tossiche derivavano dagli scarichi di combustione di motori diesel utilizzati per i carrelli elevatori di carico e scarico merci. L'odierno appellato ha sofferto di carcinoma primitivo cordale di tipo squamoso cellulare moderatamente differenziato ( G2) invasivo;
per tale motivo ha subito cordectomia di tipo II/III sinistro. In seguito ha subito successivamente due trattamenti di cui un con laser Co, del rili2, lo stadio patologico era pT1a, all'esame istologico è risultato essere un carcinoma squamoso ben differenziato: indica un grado di differenziazione delle cellule tumorali spesso associato ad una prognosi migliore. Si tratta di un carcinoma squamoso poco differenziato: indica un grado inferiore di differenziazione , spesso associato ad una prognosi più favorevole. Il tumore alla laringe è una neoplasia che si sviluppa lungo la laginge;
trova la causa più importante nell'amianto; è stata classificata malattia asbesto correlata e quindi da diritto alla rendita per malattia professionale. L'istante
è stata esposto durante tutto l'arco della sua attività lavorativa nella qualità di saldatore ai fumi di saldatura che sono stati classificati dall'AIRC come cancerogeni per l'uomo. Nella fattispecie quindi sono rispettati ai fini del nesso di causalità i criteri cronologico, topografico della continuità fenomenologica
, della idoneità lesiva, del criterio statistico /epidemiologico e della esclusione di altre cause. Anche la percentuale di danno biologico è risultata esatta.
Pag. 4 di 5 Si rinvia per completezza alla espletata consulenza d'ufficio di secondo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, pari ad euro
2.100,00 , più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Ai sensi dell'art.13 comma quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 03.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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