Ordinanza cautelare 24 giugno 2024
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da il Comune di VI Angitola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Enrico degli Scrovegni 2/A;
contro
Il Comune di FI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Comitato Io Abito A FI , in persona del Presidente pro tempore , e AN Dastoli, non costituiti in giudizio;
La Regione LA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio Comunale di FI n. 10 del 22.5.2023, pubblicata dal 29.5.2023 al 13 giugno 2023, avente ad oggetto l'avvio della procedura di modifica dei confini territoriali Comuni di FI – Polia – VI Angitola e di tutti gli elaborati ad essa allegati;
di ogni altro atto presupposto e comunque connesso nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità e per l'annullamento del provvedimento di rigetto tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 5.6.2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 12.3.2024, pubblicata sul BURC n. 59 del 18.3.2024, avente ad oggetto: “ Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di FI, VI Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia ”; della risoluzione (non nota) n. 1 del 14 febbraio 2024 della prima Commissione Consiliare permanente con la quale è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12, limitandolo ai soli elettori residenti; della relazione descrittiva e delle planimetrie allegate alla proposta di legge regionale n. 230/12, facenti parte integrante della deliberazione n. 270 del 12.3.2024 e di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di FI e della Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il Comune di VI Angitola ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di FI n. 10 del 22.5.2023, pubblicata dal 29.5.2023 al 13.6.2023, avente ad oggetto l’avvio della procedura di modifica dei confini territoriali dei Comuni di FI – Polia – VI Angitola e di tutti gli elaborati ad essa allegati e di ogni altro atto presupposto e comunque connesso; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’annullamento del provvedimento di rigetto tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 5.6.2023.
2. A sostegno del ricorso principale ha dedotto che il ricorrente Comune, sito in Provincia di Vibo Valentia nell'entroterra collinare del Mar Tirreno, a confine con la Provincia di Catanzaro, è costituito dalle 6 frazioni di Carcarella, Eccellente, Fria, VI Scalo, Molino e Sordo e ha circa 2.100 abitanti, confinando con i Comuni di Curinga, FI, Maierato, Pizzo e Polia; che, in data 10.3.2023, il Sindaco del confinante Comune di FI, aveva comunicato, ai Sindaci dei Comuni di VI Angitola e di Polia di aver ricevuto, da parte del neo costituito Comitato denominato “ io abito a Filadefia ”, “ una richiesta in merito alla rideterminazione dei termini di confine dei territori ricadenti nei Comuni di FI, VI Angitola e Polia ”; che il Sindaco del Comune di FI aveva invitato, pertanto, gli altri Sindaci a partecipare ad un incontro per confrontarsi sul tema da tenersi nel periodo compreso tra il 13 e il 22 marzo dell’anno 2023; che, in assenza del suddetto incontro, il Consiglio Comunale di FI, senza dar corso ad alcun confronto con i Comuni limitrofi, aveva adottato la deliberazione impugnata relativa all’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione e della Legge Regionale n. 13 del 1983, recante “ Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum ”, di modifica dei confini territoriali dei tre Comuni [per quanto riguarda il Comune di VI Angitola, l’area interessata dal trasferimento, ricadente nelle località Fria interessa una porzione di territorio ricompresa in numerose particelle del foglio di mappa n. 17.]; che, dopo l’adozione della deliberazione e l’invio in Regione della richiesta, era stata subito presentata, su iniziativa di due Consiglieri Regionali, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, la proposta di legge regionale n. 194, di modifica delle circoscrizioni comunali; che il Sindaco del Comune di VI A., con comunicazione della Regione LA del 7.7.2023, era stato invitato a partecipare all’audizione della seduta della Prima Commissione “ Affari Istituzionali, affari generali e normativa elettorale ”, per essere sentito in merito alla proposta di legge regionale di modifica dei confini territoriali; che il Sindaco del Comune di Polia, in accordo con il Sindaco del Comune di VI, dopo aver ricevuto, con comunicazione del 5.6.2023, dal Comune di FI copia della deliberazione consiliare n. 10 del 2023, aveva contestualmente presentato un’istanza di accesso documentale per le ostensione della documentazione relativa al procedimento di modifica dei confini, al fine di comprendere e rendere edotto il Consiglio Comunale degli esatti termini della vicenda ma che rispetto a tale istanza si era formato un diniego tacito; che la deliberazione consiliare che aveva puntualmente individuato le aree da trasferire, unitamente al provvedimento di rigetto tacito dell’istanza di accesso del 5.6.2023, erano da ritenersi atti gravemente lesivi degli interessi del Comune di VI e dei propri cittadini e, quindi, avrebbero dovuto essere annullati.
3. Nel costituirsi il Comune di FI e la Regione LA hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
4. Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di VI Angitola ha poi proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 12.03.2024 pubblicata sul BURC n. 59 del 18.3.2024 e avente ad oggetto: “ Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di FI, VI Angitola e Polia della provincia di Vibo Valentia ”; della risoluzione (non nota) n. 1 del 14.2.2024 della prima Commissione Consiliare permanente con la quale era stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12, limitandolo ai soli elettori residenti; della relazione descrittiva e delle planimetrie allegate alla proposta di legge regionale n. 230/12, facenti parte integrante della deliberazione n. 270 del 12.3.2024 e di ogni altro atto presupposto e connesso.
5. Con ordinanza del 24 giugno 2024, n. 367, questo Tribunale ha argomentatamente rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris sia del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti.
6. Con ordinanza del 13 settembre 2024, n. 3459 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
7. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.5.2023, trattandosi, in disparte la sua discutibile lesività, di atto introduttivo della procedura di cui all’art. 133, comma 2, della Costituzione relativa alle modifiche delle circoscrizioni comunali – come disciplinata, per quanto di interesse dalle norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum di cui alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13- che risulta poi avere dato origine ai successivi atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, effettivamente lesivi; parimenti risulta improcedibile la domanda in ordine alla omessa ostensione dei documenti richiesti.
7.1. Nel ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha, infatti, evidenziato che, in data 28.8.2023, il Sindaco del Comune di FI aveva consegnato ai Sindaci dei Comuni di Polia e di VI Angitola, l’atto costitutivo del Comitato “ io Abito a FI ”, unitamente alla richiesta di alcuni cittadini di modifica delle circoscrizioni territoriali degli stessi; parimenti il Consiglio Regionale della LA, con la deliberazione n. 270 del 12.3.2024, pubblicata sul BURC n. 59 del 18.3.2024, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Comune di FI, in applicazione dell’art. 133, comma 2, della Costituzione e degli artt. 32 e ss. della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, l’indizione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12 (che ha sostituito quella precedentemente presentata) di iniziativa di alcuni consiglieri regionali recante: “ Modifica dei confini territoriali dei Comuni di FI, VI Angitola e Polia della Provincia di Vibo Valentia ”.
7.2. Trattasi, in conclusione, di circostanze sopravvenute che hanno comunque determinato il venire meno delle ragioni fondanti i motivi di impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.5.2023 e della richiesta di ostensione del 5.6.2023.
8. Passando dunque all’esame del ricorso per motivi aggiunti si osserva che nel primo motivo (rubricato “ Violazione dell’art. 133, comma 2 della Costituzione e dell’art. 40, comma 4 della L. R. 13/1983. Difetto assoluto di istruttoria e carenza ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento e dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. ”) la parte ricorrente ha denunciato che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 12.03.2024 limiterebbe erroneamente la consultazione referendaria ai soli elettori residenti (circa 50) in contrada di Fria di VI Angitola, escludendo tutti gli altri residenti nel Comune, nonché la popolazione interessata nel Comune di FI in violazione di quanto disposto dell’art. 40, comma 4, lett. c) della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13.
8.1. Il motivo è infondato.
Ai fini del decidere assume primario rilevo l’art. 133, comma 2, della Costituzione, che dispone che “ La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ”.
8.1.1. La questione inerente il significato da attribuire all’espressione “ popolazioni interessate ” è stata da ultimo affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2019, che, dato atto del suo “ polimorfismo ” e, quindi, della sua tendenziale assoggettabilità a interpretazioni diverse a seconda del concreto procedimento di variazione territoriale da considerare, tanto da dare adito a “ giurisprudenza costituzionale non sempre univoca (come già riconosciuto nella sentenza n. 94 del 2000)”, stante la “varietà di forme in cui può emergere e manifestarsi l’interesse di una popolazione a essere consultata in relazione a variazioni territoriali che la coinvolgano ”, ha tuttavia posto un punto fermo, escludendo, nel solco già tracciato dalla sentenza costituzionale n. 94 del 2000, ritenuta “ maggiormente attenta ad argomenti di segno testuale e sistematico, attraverso il confronto tra l’art. 133 Cost. e quanto disposto nel precedente art. 132 Cost .”, che essa espressione ricomprenda, in principio e salvo eccezionali deroghe, tutti i residenti nei Comuni coinvolti dalla specifica variazione circoscrizionale (v. anche, da ultimo, C.G.A.R.S., 3 marzo 2025, n. 151).
Segnatamente, ha osservato che “ la consultazione dell’intera popolazione dei Comuni coinvolti non è il principio, ma è l’eventuale risultato di una valutazione degli interessi esistenti nel caso di specie. L’art. 133, secondo comma, Cost., non si riferisce, infatti, né ai Comuni quali enti esponenziali di tutti i residenti, né alla totalità dei residenti stessi nei Comuni coinvolti dalla variazione, ma, appunto, alle ‘popolazioni interessate’, affidando, perciò, o al legislatore regionale, attraverso una legge che detti criteri generali, oppure al competente organo regionale, caso per caso, la delimitazione del perimetro delle popolazioni da consultare nel singolo procedimento di variazione ”.
In altre parole, per la sentenza costituzionale n. 214 del 2019, la formulazione e la ratio dell’art. 133, secondo comma, Cost., depongono per la rinuncia a una definizione predefinita e fissa di “ popolazioni interessate ”, necessariamente coincidente con la totalità dei residenti nei Comuni coinvolti dalla variazione, a favore di una “ perimetrazione ” o “ delimitazione ” dell’ambito degli elettori da consultare, operazione da compiersi sulla base di un apprezzamento guidato, se esistenti, da criteri legali preventivi, avente a oggetto le specifiche esigenze del caso concreto, e incentrato sulla “ valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 47 del 2003 )”; ciò “ sul presupposto che il concetto di ‘popolazioni interessate’ evoca un dato variabile, che può prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica, ricomprendendo anche gruppi di residenti interessati ad essa in via mediata e indiretta (sentenze n. 278 del 2011 e n. 334 del 2004 )”.
La sentenza costituzionale in commento ha, altresì, evidenziato che l’esistenza di criteri legali che presiedono alla predetta valutazione, per un verso, rende la valutazione dell’organo regionale, ex ante, contenuta e delimitata, per altro verso consente al giudice amministrativo un immediato e più agevole sindacato sulle questioni in materia sottoposte al suo scrutinio.
8.2. Nella Regione LA i “ criteri legali ” menzionati dalla sentenza costituzionale n. 214 del 2019 esistono, e sono dettati, in tema di referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, dall’art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che stabilisce, al comma 1, che “ Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio ” e al successivo comma 4, lett. c), che “ Al referendum consultivo sono chiamati: ….. c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi ”.
8.2.1. Il legislatore regionale, applicando le coordinate ermeneutiche della sentenza costituzionale n. 214 del 2019 (secondo cui la consultazione di tutta la popolazione residente non costituisce la regola, ma è “ l’eventuale risultato di una valutazione degli interessi esistenti nel caso di specie ” e che detta seconda opzione deve formare oggetto di puntuale motivazione, attraverso la quale dare conto delle ragioni della scelta effettuata in assolvimento della finalità conoscitiva che costituisce il fondamento del relativo onere), ha stabilito che l’organo consiliare possa, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale in ragione di specifici parametri come positivizzati nella disposizione da ultimo richiamata.
8.3. Orbene, nel caso di specie la Regione LA ha individuato i parametri idonei a fare emergere un interesse qualificato alla variazione territoriale in capo a una determinata parte della popolazione, come può evincersi dalla relazione descrittiva prodotta dalla parte ricorrente, nella quale:
a. viene rappresentata una concreta, attuale ed effettiva integrazione della popolazione residente nelle contrade interessate dal referendum con il Comune di FI;
b. è segnalata la fruizione dei servizi sanitari e del medico di base nel Comune di FI;
c. quanto agli abitanti di Piano Bosco, Fellà e Pantani, nel Comune di Polia, è indicato che i residenti, che sono a notevole distanza dal capoluogo comunale, fruiscono dei servizi scuolabus del Comune di FI, fruizione che consente loro di recarsi agli istituti scolastici del medesimo Comune. Con ciò consentendo di mantenere contatti e frequentazioni sociali, civili e culturali con centri di aggregazione –quali le parrocchie- del Comune di FI, mentre i residenti manterrebbero il domicilio per motivi di lavoro o di attività economica nel Comune di FI. Circostanze cui farebbe da contraltare l’assenza di altri nuclei abitativi nelle aree limitrofe alle residenze interessate dalle variazioni dei confini rispetto al capoluogo del Comune di attuale collocazione, rispetto al quale sarebbero invece assenti specifici legami, che non siano quelli meramente amministrativi;
d. viene, altresì, evidenziata la esistenza di un contesto urbanistico ed orografico in cui dette contrade (soprattutto la Contrada Fria) si incunea nel centro abitato del Comune di FI e che ha registrato negli anni un consistente incremento di insediamenti abitativi di residenti trasferitisi dal Comune di FI. Dunque ad essa è da ritenersi socialmente economicamente omogenea, pur essendo amministrativamente inquadrata in altro Comune, rispetto al quale risulterebbe, di converso, distante numerosi chilometri e non interessata da servizi pubblici e di trasporto;
e. sempre dal punto di vista urbanistico-orografico, viene rilevato che le contrade interessate dalla modifica risulterebbero conurbate con il Comune di FI, rispetto al più distante (anche altimetricamente) centro del Comune di VI Angitola, più distante (e difficile) da raggiungere, anche in ragione delle caratteristiche delle strade di collegamento.
8.4. In conclusione trattasi di circostanze concrete e specifiche che valgono ad integrare i parametri di cui alla disposizione della legge regionale in quanto idonee a dimostrare che le contrade interessate dalle modifiche territoriali contestate presentano, di fatto, una conurbazione con il Comune di FI sotto il profilo della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali; parimenti risultano popolate da una comunità che è già integrata con la comunità del Comune di FI, tanto da poterla collocare territorialmente ad una comune appartenenza e in un comune territorio. Elementi che unitamente alla eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo dei Comuni di attuale rispettiva appartenenza, rendono solo queste comunità e non anche tutti gli abitanti dei Comuni interessati dalle modifiche, titolari di un interesse concreto a partecipare alla consultazione referendaria.
Scelta, dunque, che non può ritenersi irragionevole.
8.4.1. Né colgono nel segno le ulteriori censure specifiche proposte dalla difesa della parte ricorrente quanto al fatto che la contrata “ Fria ”, contrariamente a quanto si afferma nella richiamata deliberazione, non sarebbe così lontana dal centro abitato di VI Angitola atteso che nella relazione descrittiva sono individuate le specifiche caratteristiche della suddetta contrata Fria che si incunea nel centro abitato di FI, con una striscia di terreno, cosi come risultante da apposita documentazione mappale (foglio di mappa n.17 con le particelle); l’assenza di mezzi pubblici di trasporto tra C.da Fria e il centro di VI è circostanza che è stata valorizzata per fare emergere l’omogeneità con il tessuto urbano e sociale del Comune di FI. La presenza in Contrada Fria di infrastrutture di proprietà del Comune di VI (il serbatoio dell’acqua pubblica a servizio dell’intero territorio) non è di per sé stessa idonea a far venire meno l’interesse specifico e qualificato individuato nella impugnata delibera poiché da una osservazione orografica del terreno emerge che sono zone conurbate con il territorio del Comune di FI.
8.4.2. Non assumono rilievo dirimente nemmeno le considerazioni della difesa della parte ricorrente circa la rilevanza ostativa della quantitativa di residenti (50) e di porzione di territorio interessati dall’iniziativa impugnata dal momento che, al di là del dato quantitativo e territoriale, ciò che conta è la sussistenza di elementi concreti che valgano ad integrare i parametri previsti dalla legge regionale, non assumendo rilievo valutazioni che si risolvono in meri apprezzamenti su scelte non condivise.
9. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “ Violazione sotto altro profilo dell’art. 133, comma 2 della Costituzione e dell’art. 40, comma 4 della L. R. 13/1983. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta. Sviamento di potere .” la parte ricorrente si è lamentata del fatto che il quesito referendario coinvolgerebbe anche i residenti nella contrada Fria del Comune di VI Angitola con riguardo all’accorpamento al Comune di FI delle tre contrade del Comune di Polia pur non essendo i primi legittimati a esprimere alcuna volontà per carenza del requisito della residenza nelle tre contrade.
9.1. Il motivo è infondato.
Per la formulazione del quesito referendario non è stabilita alcuna diversificazione tra i soggetti già individuati come titolari di una posizione differenziata ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. c), della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, sicché non è consentita alcuna segmentazione delle posizioni dei singoli Comuni.
10. Con il terzo motivo del ricorso, infine, rubricato “ Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere ” la parte ricorrente denuncia che l’impugnato provvedimento risulterebbe, altresì, viziato perché assunto sul presupposto di una iniziativa di un comitato cittadino senza che fossero indicati i dati identificativi tra cui la residenza e l’effettiva volontà dei sottoscrittori di procedere alla modifica delle circoscrizioni.
10.1. Il motivo è infondato.
Le argomentazioni difensive risultano genericamente formulate e inidonee a dimostrare la sussistenza di circostanze che abbiano dato luogo a un travisamento dei fatti sia per l’autonomia della presentazione della proposta di legge regionale e sia perché i parametri giustificativi per l’adozione delle modifiche circoscrizionali sono specificamente individuati nella legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (art. 40, comma 4, lett. c).
11. L’appello, in definitiva, deve essere rigettato.
12. La particolare complessità - tanto fattuale che ermeneutica- delle circostanze integranti i parametri richiesti dalla legge regionale per le modifiche circoscrizionali dei Comuni costituisce idonea ragione per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e rigetta il secondo.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO