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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3263/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(per brevità , Parte_1 Parte_2
P.IVA , con sede in Napoli al Centro Direzionale – Isola F9 (P.IVA P.IVA_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
– in virtù dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 27 dello statuto della società e dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022, elett. te dom.ta in Frattamaggiore (Na), alla Via Massimo Stanzione n. 133, Parco dei Fiori, scala B, fabbricato D, piano terzo, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cirillo, C.F. , che dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e/o avvisi anche a mezzo fax, al numero 081 3048458, e/o all'indirizzo e-mail e/od all'indirizzo pec Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti Email_2 dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato con procura su atto a parte ed in virtù di Disp. Presid. N. 19 del 21.12.23;
Appellante-
E nata a [...] – Belgio il 20/01/1982 (C.F. Controparte_2
, residente in [...], 14 - 80022 Arzano C.F._3
(NA), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Filippo Barbagallo (C.F. e C.F._4
Dario Barbagallo (C.F. ), ed elett.te domiciliata presso il C.F._5 loro studio in Napoli, al Parco Margherita n. 33, giusta procura in calce al presente atto. Gli avvocati costituiti dichiarano, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito, al proprio fax n. 0815987847 o all'indirizzo di posta elettronica: – Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 7258/23 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 29.11.23, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. Lavoro nr. 19842/22, notificata il 1.12.23,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 17/11/2022, Controparte_2 assunta a tempo indeterminato in data 01/12/2014 a seguito di selezione interna riservata con la qualifica di IV livello del del settore del terziario e CP_3 dei servizi e inquadrata nel III livello solo a far tempo dal 16/04/2019, chiedeva che le fosse riconosciuto l'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento dal 01/12/2014 e dal 16/04/2019 nel II livello con le conseguenti differenze retributive, oltre accessori come per legge, tra quanto percepito e quanto spettante con tutti gli effetti di ordine economico, retributivo, anche ai fini del TFR, e previdenziali da quantificarsi in separato giudizio.
A fondamento della domanda deduceva di aver espletato, nel primo periodo, sempre mansioni di concetto in piena autonomia, riservate, in relazione a quanto previsto dal CCNL, al III livello e per il periodo successivo al 16/04/2019 mansioni sempre in piena autonomia con spirito di iniziativa e creatività, con particolare riferimento, in particolare, all'attività relativa alle problematiche in materia di anticorruzione e trasparenza, corrispondenti al 2° liv. Ammessa ed espletata prova testimoniale con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello a decorrere dal 01/12/2014 con la condanna della al pagamento delle conseguenti differenze CP_4 economiche (pari alla differenza tra la retribuzione prevista per il suindicato III livello e quella percepita, nonché a quella tra il TFR dovuto in ragione di tale superiore livello riconosciuto e quello percepito) dall'1.12.2014 al 29.9.2022, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo. Rigettava la domanda relativa all'inquadramento nel II livello. Compensava per un terzo le spese di lite, condannando la resistente a pagare il residuo quantificato in € 3.600,00 oltre accessori di legge. Avverso detta sentenza proponeva tempestivo gravame la con atto Controparte_4 di appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 21/12/2023 deducendo:
1) la nullità insanabile della sentenza di cui all'art. 156 co. 2, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 133-429-430 c.p.c. nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. poiché non solo l'udienza di discussione, sebbene in modalità cartolare, non si era tenuta il 30.11.23, senza alcuna comunicazione alle parti, ma neppure era avvenuta la lettura del dispositivo nel giorno in cui doveva tenersi l'udienza di discussione (il 30.11.23), essendo pervenuta comunicazione di cancelleria con pubblicazione della sentenza, solo in data 1.12.23, il tutto in palese violazione delle disposizioni di cui al codice di procedura civile.
2) Omesso esame in sentenza delle tesi difensive esplicitate dalla SO.RE.SA. costituente non solo una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. ma, altresì, una violazione degli artt. 132- 133-429-430 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo, del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale ex art. 111 Cost.. 3) Errata interpretazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della tesi difensiva della dei presupposti per il Controparte_5 riconoscimento di inquadramento nel terzo livello del cc.n.l “
[...]
” -valutazione errata delle prove- violazione dell'art. 132 Parte_3 cpc--violazione dell'art 118 disp att cpc ---violazione degli articoli 112 e 116 cpc., per non avere mai in concreto la svolto mansioni superiori a quelle CP_2 contrattualmente previste, corrispondenti al III livello del CCNL di riferimento, o di “concetto”, così come erroneamente affermato dal Giudice in sentenza – se non quando, relativamente al III livello, per il breve periodo luglio 2022-settembre 2022, ha assunto la specifica qualifica a seguito di regolare selezione ricevendo la relativa retribuzione. 4) Erronea condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite in quanto , considerato il parziale accoglimento della domanda e, dunque, la reciproca soccombenza, le stesse andavano compensate per intero, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in primo grado dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Controparte_2 eccependo , preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità ex art 434 cpc e nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione ai procuratori antistatari. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di inquadramento nel II livello del CCNL di cat. a decorrere dal 16.4.2019 , non essendo stato attinto da alcuna censura o appello incidentale risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Ciò posto, premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che l'appello è infondato nel merito e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo di gravame con il quale la difesa della società appellante assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, co 2, 133, 429 e 430 c.p.c. è infondato. E' pur vero che la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in data 29.11.2023 ossia in epoca anteriore all'udienza di discussione come sostituita ex art. 127-ter c.p.c.. del 30.11.2023. Tuttavia ,ad avviso del CO , non è dato riscontrare alcuna violazione dele diritto di difesa in quanto parte appellante ha esercitato compiutamente le proprie difese per ben due volte, prima con il deposito di note autorizzate del 9.11.2023 e poi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13.11.2023 rispetto al termine di scadenza del 23.11.2023.
La deliberazione della sentenza è avvenuta, dunque, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza sicchè la tutela dell'effettività delle garanzie difensive anche nella fase finale del processo, risulta salvaguardata
Ma anche qualora si volesse ritenere che il vizio denunciato comporti la nullità della sentenza, ciò non costituisce causa di rimessione della causa al primo giudice ex art 354 cpc --tant'è che neppure l'appellante lo ha chiesto --, ma determinerebbe comunque un esame nel merito da parte dell'adita Corte. Ebbene nel merito l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ed infatti occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie contrattuali e della valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, rilevando che ,sulla base delle stesse, non sussistevano gli elementi per ritenere fondata la domanda. Occorre ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che he nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione del superiore inquadramento, il giudice deve percorrere tre fasi: 1) l'individuazione delle disposizioni contrattuali relative alle qualifiche e profili;
2) accertamento in fatto delle mansioni espletate dal lavoratore;
3) la sussumibilità delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali individuando le caratteristiche distintive delle stesse a fronte delle contrastanti posizioni assunte dalle parti (Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/2015; Cass 30580/2019).
Ritiene il CO che il Tribunale si sia attenuto a tali principi sicchè del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dal primo giudice il quale ha puntualmente ripercorso le tre fasi innanzi elencate.
Ed infatti egli ha analizzato sia la declaratoria di appartenenza della lavoratrice (liv IV) sia quella rivendicata ( III e II liv ,) secondo cui: II Livello Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica
III Livello Declaratoria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita
IV Livello Declaratoria Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite
Ha quindi messo in evidenza, con argomentazioni che vengono pienamente condivise dal CO , i tratti differenziali ,affermando che dall'esame delle indicate declaratorie il IV livello, a differenza dei due immediatamente superiori, ha ad oggetto esclusivamente mansioni di carattere operativo che, peraltro, vengono svolte in assenza di autonomia. I livelli II e III, invece, contemplano entrambi mansioni di concetto;
dunque mansioni che implicano un lavoro intellettuale che, già di per sé, implica un certo grado di autonomia valutativa. Il tratto caratterizzante delle mansioni di concetto rientranti nel II livello, poi, è costituito dal maggiore livello di autonomia richiesto, visto che è specificato lo svolgimento di “compiti operativamente autonomi”. In tale livello, poi, rientrano anche, ma non necessariamente (“e/o”), le mansioni di concetto che implicano funzioni di coordinamento e controllo, nonché quelle che vengono esplicate con carattere di creatività. Nel III livello, inoltre, rientrano anche le mansioni (non di concetto) svolte dai
“lavoratori specializzati provetti” che, però, vengono espletate “in condizioni di autonomia operativa”. Il Tribunale ha , quindi , richiamato specificamente le mansioni dedotte e documentate in ricorso, non contestate, ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, di cui al periodo dall'1.12.2014 al 15.4.2016 relative:
“- all'analisi delle fatture, e segnatamente alla “valutazione della correttezza del calcolo del prezzo addebitato rispetto a numerosi fattori considerati”;
- allo “studio della documentazione” prima del caricamento dei mandati sulle piattaforme SAP e NUMERA;
- all'attività di supporto alla “contabilità generale” consistita, quantomeno (stante la genericità delle allegazioni al riguardo) nello studio delle fatture, per poi procedere alla registrazione delle stesse” Quanto al periodo dal 16.4.2016 al 29.9.2022, ha evidenziato che la ricorrente si è occupata quantomeno :
- della rendicontazione delle attività relative alla società per la liquidazione delle fatture;
- della “verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli organi di vertice” anche attraverso la creazione e l'aggiornamento di un file excel e di un archivio informatico contenente la documentazione in uscita ed in entrata relativa a tale attività;
- della rielaborazione e riprogettazione della pagina “Società Trasparente” al fine di adeguare il sito alla normativa di legge;
- della ideazione e organizzazione, in collaborazione con la società PA33 di tre eventi formativi attraverso una piattaforma PA33, per la formazione obbligatoria del personale in materia di privacy;
- del coordinamento delle attività di revisione della Griglia di valutazione necessaria ai fini dell'attestazione OIV (Organismo di Valutazione) annuale analizzando le pubblicazioni che non rispettavano gli standard, segnalando agli uffici competenti gli opportuni aggiornamenti, comunicando ai vari referenti le revisioni da apportare alla griglia, aggiornando un file dalla stessa appositamente creato contenente le modifiche alle pubblicazioni da effettuare e quelle già effettuate, compilando e collazionando la relativa documentazione fino alla fase di pubblicazione e protocollazione;
- dell'elaborazione, al termine di tali attività, di relazioni esplicative sul lavoro svolto
- dalla redazione dei Flussi Informativi Direzionali della propria Area, nella parte relativa alla Trasparenza ed Anticorruzione.
Ha , quindi concluso che dette mansioni, “in quanto “di concetto”, non sono riconducibili al IV livello, ma quantomeno nel III livello, nel quale la stessa è stata inquadrata solo nel mese di agosto 2022 (senza, peraltro, l'allegazione da parte della convenuta delle diverse mansioni che l'istante avrebbe svolto a partire da tale mese)”. La decisione del giudice relativa al riconoscimento del III livello appare pienamente condivisibile per essere ampiamente argomentata sulla base di tutta la documentazione prodotta che, come riconosciuto in sentenza, evidenzia un ampio margine di autonomia nell'espletamento delle mansioni svolte dalla e trova anche conferma nel verbale di incontro sindacale del 07.12.2021 CP_2
(doc. 34 produzione primo grado), nel quale le OO.SS. invitavano la società ad adeguare, nel più breve tempo possibile, i dipendenti inquadrati nel IV livello alle mansioni effettivamente svolte. A fronte di tale impegno, l' ha inquadrato CP_3 praticamente tutto il personale nel III livello a conferma del fatto che le mansioni svolte dai dipendenti inquadrati nel IV livello non fossero conformi alle previsioni del richiamato CCNL. E sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto correttamente per un verso superflua e per altro verso generica la prova testimoniale articolata dalla ricorrente sul rilievo che la convenuta non aveva contestato le Controparte_4 mansioni svolte dalla confermando, in punto di fatto, nelle proprie CP_2 difese, l'attività espletata dalla ricorrente. A confutazione di quanto eccepito da parte dell'appellante ritiene la Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente applicato nella specie il cd. principio di non contestazione, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Il predetto onere di contestazione deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa, puntuale e dettagliata dei fatti allegati (, cfr. Cass. n.21227/2019, Cass n. 31837 del 4 novembre 2021). In particolare rispetto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., la quale implica che la contestazione di parte convenuta non può essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda. Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dal tenore della memoria di costituzione di primo grado ( v. in particolare pagg 7,8 e 9), riprodotte in appello ,
, a fronte delle allegazione attoree ritenute dal Tribunale specifiche e puntuali ,la società si è limitata ad una contestazione del tutto generica deducendo “…In sintesi, tutte le mansioni che la sig.ra riferisce di aver svolto dal punto 5 al CP_2 punto 9 del ricorso: - coincidono con quelle espressamente previste per quel livello di qualifica del CCNL di riferimento il IV – se non quando, relativamente al III livello, per il breve periodo luglio 2022-settembre 2022, ha assunto la specifica qualifica a seguito di regolare selezione ricevendo la relativa retribuzione (circostanza questa non posta in discussione dalla stessa ricorrente ) – relativamente all'area/settore assegnato in base alle competenze possedute, per le quali ha ricevuto la corrispondente retribuzione ed ha usufruito dei conseguenti diritti.”
ovvero ad asserzioni del tutto negative quali :
- non avendo la ricorrente mai espletato la propria attività lavorativa “in autonomia operativa”, a differenza di quanto riferisce;
- mai espletato compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo o attività con carattere di creatività; in quanto ha sempre e solo eseguito i compiti alla stessa assegnati dai suoi superiori, aventi livelli di impiego “superiori” e funzione di responsabili e/o di dirigenti, anche Direttori Generali…... ( v. pag. 8 della memoria difensiva di primo grado , riprodotta a pag 16 del gravame ) .
Per altro verso mette conto osservare che la società resistente -odierna appellante si è dilungata in considerazioni del tutto estranee ed avulse dall'oggetto del giudizio in relazione al contratto di lavoro a progetto, all'assenza di subordinazione ,alla legittimità delle successive proroghe del contratto a progetto ( . pag 13 del gravame) ,che si riferiscono ad un periodo antecedente non oggetto di giudizio.
In definitiva vanno condivise le persuasive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale il quale ha ritenuto che , in considerazioni delle specifiche allegazioni attoree non contestate, sulla base della documentazione prodotta, per l'intero periodo oggetto di domanda (1.12.2014 - 29.9.2022), la ricorrente ha svolto sicuramente in modo prevalente mansioni di concetto, sussumibili nel III liv. Del tutto priva di pregio giuridico è il rilievo di parte appellante ( v. pag 21 del gravame ) in ordine alla genericità della domanda per non aver proceduto ad una quantificazione economica , retributiva e contributiva rinviando ad un ulteriore ipotetico giudizio”. Trascura l' appellante di considerare il consolidato orientamento di legittimità ( v. ex plurimis Cass Sezioni Unite ( sent n. 29862 del 12/10/2022) in ordine alla piena legittimità di rinviare la quantificazione della domanda ad un successivo giudizio. Infine non è ammissibile la richiesta di prova testimoniale , reiterata dall'appellante nei motivi di gravame per un duplice ordine di considerazioni : la genericità delle contestazioni delle deduzioni di cui si è detto si riflette inevitabilmente sui capi di prova articolati che si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'assenza dei profili autonomia operativa caratterizzanti il III liv. ; in secondo luogo, la società in primo grado aveva abbandonato la richiesta di prova contraria chiedendo che la causa venisse decisa immediatamente sulla base degli atti,con ciò ritenendo evidentemente matura la stessa , senza necessità di alcuna istruttoria.
Infine infondato è anche l'ultimo motivo di doglianza relativo al governo delle spese processuali che , a dir dell'appellante , il Tribunale anziché di compensarle parzialmente, atteso il parziale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto compensarle per intero. Sul punto, si ricorda che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi ( v. Cass.n n. 8522/2024 ).
Nella specie il Tribunale ha esercitato il proprio potere discrezionale ,motivandolo sul principio della parziale soccombenza, dal momento che la domanda era stata accolta solo in relazione al III liv del mentre era stato rigettato il CP_3 capo di domanda rivolto all'inquadramento nel II livello nonché dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento degli “effetti …previdenziali” conseguenti alla richiesta statuizione di condanna. Mette conto osservare che la regola generale è quella per la quale le spese di lite sono collegate alla soccombenza: “la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.” ( cfr Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061
Ebbene , nella specie , in applicazione di tali principi , argomentando ex art. 91 c.p.c., deve ritenersi che l'onere relativo alle spese del giudizio non può che cedere a carico della nella misura determinata dal primo giudice ), che Controparte_4 ha resistito contestando integralmente la domanda proposta dalla ricorrente.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto . Così deciso in Napoli lì 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3263/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(per brevità , Parte_1 Parte_2
P.IVA , con sede in Napoli al Centro Direzionale – Isola F9 (P.IVA P.IVA_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
– in virtù dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 27 dello statuto della società e dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022, elett. te dom.ta in Frattamaggiore (Na), alla Via Massimo Stanzione n. 133, Parco dei Fiori, scala B, fabbricato D, piano terzo, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cirillo, C.F. , che dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e/o avvisi anche a mezzo fax, al numero 081 3048458, e/o all'indirizzo e-mail e/od all'indirizzo pec Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti Email_2 dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato con procura su atto a parte ed in virtù di Disp. Presid. N. 19 del 21.12.23;
Appellante-
E nata a [...] – Belgio il 20/01/1982 (C.F. Controparte_2
, residente in [...], 14 - 80022 Arzano C.F._3
(NA), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Filippo Barbagallo (C.F. e C.F._4
Dario Barbagallo (C.F. ), ed elett.te domiciliata presso il C.F._5 loro studio in Napoli, al Parco Margherita n. 33, giusta procura in calce al presente atto. Gli avvocati costituiti dichiarano, ex artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito, al proprio fax n. 0815987847 o all'indirizzo di posta elettronica: – Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 7258/23 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 29.11.23, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. Lavoro nr. 19842/22, notificata il 1.12.23,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 17/11/2022, Controparte_2 assunta a tempo indeterminato in data 01/12/2014 a seguito di selezione interna riservata con la qualifica di IV livello del del settore del terziario e CP_3 dei servizi e inquadrata nel III livello solo a far tempo dal 16/04/2019, chiedeva che le fosse riconosciuto l'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento dal 01/12/2014 e dal 16/04/2019 nel II livello con le conseguenti differenze retributive, oltre accessori come per legge, tra quanto percepito e quanto spettante con tutti gli effetti di ordine economico, retributivo, anche ai fini del TFR, e previdenziali da quantificarsi in separato giudizio.
A fondamento della domanda deduceva di aver espletato, nel primo periodo, sempre mansioni di concetto in piena autonomia, riservate, in relazione a quanto previsto dal CCNL, al III livello e per il periodo successivo al 16/04/2019 mansioni sempre in piena autonomia con spirito di iniziativa e creatività, con particolare riferimento, in particolare, all'attività relativa alle problematiche in materia di anticorruzione e trasparenza, corrispondenti al 2° liv. Ammessa ed espletata prova testimoniale con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello a decorrere dal 01/12/2014 con la condanna della al pagamento delle conseguenti differenze CP_4 economiche (pari alla differenza tra la retribuzione prevista per il suindicato III livello e quella percepita, nonché a quella tra il TFR dovuto in ragione di tale superiore livello riconosciuto e quello percepito) dall'1.12.2014 al 29.9.2022, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo. Rigettava la domanda relativa all'inquadramento nel II livello. Compensava per un terzo le spese di lite, condannando la resistente a pagare il residuo quantificato in € 3.600,00 oltre accessori di legge. Avverso detta sentenza proponeva tempestivo gravame la con atto Controparte_4 di appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 21/12/2023 deducendo:
1) la nullità insanabile della sentenza di cui all'art. 156 co. 2, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 133-429-430 c.p.c. nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. poiché non solo l'udienza di discussione, sebbene in modalità cartolare, non si era tenuta il 30.11.23, senza alcuna comunicazione alle parti, ma neppure era avvenuta la lettura del dispositivo nel giorno in cui doveva tenersi l'udienza di discussione (il 30.11.23), essendo pervenuta comunicazione di cancelleria con pubblicazione della sentenza, solo in data 1.12.23, il tutto in palese violazione delle disposizioni di cui al codice di procedura civile.
2) Omesso esame in sentenza delle tesi difensive esplicitate dalla SO.RE.SA. costituente non solo una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. ma, altresì, una violazione degli artt. 132- 133-429-430 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo, del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale ex art. 111 Cost.. 3) Errata interpretazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della tesi difensiva della dei presupposti per il Controparte_5 riconoscimento di inquadramento nel terzo livello del cc.n.l “
[...]
” -valutazione errata delle prove- violazione dell'art. 132 Parte_3 cpc--violazione dell'art 118 disp att cpc ---violazione degli articoli 112 e 116 cpc., per non avere mai in concreto la svolto mansioni superiori a quelle CP_2 contrattualmente previste, corrispondenti al III livello del CCNL di riferimento, o di “concetto”, così come erroneamente affermato dal Giudice in sentenza – se non quando, relativamente al III livello, per il breve periodo luglio 2022-settembre 2022, ha assunto la specifica qualifica a seguito di regolare selezione ricevendo la relativa retribuzione. 4) Erronea condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite in quanto , considerato il parziale accoglimento della domanda e, dunque, la reciproca soccombenza, le stesse andavano compensate per intero, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in primo grado dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Controparte_2 eccependo , preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità ex art 434 cpc e nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione ai procuratori antistatari. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di inquadramento nel II livello del CCNL di cat. a decorrere dal 16.4.2019 , non essendo stato attinto da alcuna censura o appello incidentale risulta incontrovertibilmente passato in giudicato .
Ciò posto, premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che l'appello è infondato nel merito e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo di gravame con il quale la difesa della società appellante assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, co 2, 133, 429 e 430 c.p.c. è infondato. E' pur vero che la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in data 29.11.2023 ossia in epoca anteriore all'udienza di discussione come sostituita ex art. 127-ter c.p.c.. del 30.11.2023. Tuttavia ,ad avviso del CO , non è dato riscontrare alcuna violazione dele diritto di difesa in quanto parte appellante ha esercitato compiutamente le proprie difese per ben due volte, prima con il deposito di note autorizzate del 9.11.2023 e poi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13.11.2023 rispetto al termine di scadenza del 23.11.2023.
La deliberazione della sentenza è avvenuta, dunque, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza sicchè la tutela dell'effettività delle garanzie difensive anche nella fase finale del processo, risulta salvaguardata
Ma anche qualora si volesse ritenere che il vizio denunciato comporti la nullità della sentenza, ciò non costituisce causa di rimessione della causa al primo giudice ex art 354 cpc --tant'è che neppure l'appellante lo ha chiesto --, ma determinerebbe comunque un esame nel merito da parte dell'adita Corte. Ebbene nel merito l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ed infatti occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie contrattuali e della valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, rilevando che ,sulla base delle stesse, non sussistevano gli elementi per ritenere fondata la domanda. Occorre ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che he nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione del superiore inquadramento, il giudice deve percorrere tre fasi: 1) l'individuazione delle disposizioni contrattuali relative alle qualifiche e profili;
2) accertamento in fatto delle mansioni espletate dal lavoratore;
3) la sussumibilità delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali individuando le caratteristiche distintive delle stesse a fronte delle contrastanti posizioni assunte dalle parti (Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/2015; Cass 30580/2019).
Ritiene il CO che il Tribunale si sia attenuto a tali principi sicchè del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico-giuridica svolta dal primo giudice il quale ha puntualmente ripercorso le tre fasi innanzi elencate.
Ed infatti egli ha analizzato sia la declaratoria di appartenenza della lavoratrice (liv IV) sia quella rivendicata ( III e II liv ,) secondo cui: II Livello Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica
III Livello Declaratoria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita
IV Livello Declaratoria Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite
Ha quindi messo in evidenza, con argomentazioni che vengono pienamente condivise dal CO , i tratti differenziali ,affermando che dall'esame delle indicate declaratorie il IV livello, a differenza dei due immediatamente superiori, ha ad oggetto esclusivamente mansioni di carattere operativo che, peraltro, vengono svolte in assenza di autonomia. I livelli II e III, invece, contemplano entrambi mansioni di concetto;
dunque mansioni che implicano un lavoro intellettuale che, già di per sé, implica un certo grado di autonomia valutativa. Il tratto caratterizzante delle mansioni di concetto rientranti nel II livello, poi, è costituito dal maggiore livello di autonomia richiesto, visto che è specificato lo svolgimento di “compiti operativamente autonomi”. In tale livello, poi, rientrano anche, ma non necessariamente (“e/o”), le mansioni di concetto che implicano funzioni di coordinamento e controllo, nonché quelle che vengono esplicate con carattere di creatività. Nel III livello, inoltre, rientrano anche le mansioni (non di concetto) svolte dai
“lavoratori specializzati provetti” che, però, vengono espletate “in condizioni di autonomia operativa”. Il Tribunale ha , quindi , richiamato specificamente le mansioni dedotte e documentate in ricorso, non contestate, ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, di cui al periodo dall'1.12.2014 al 15.4.2016 relative:
“- all'analisi delle fatture, e segnatamente alla “valutazione della correttezza del calcolo del prezzo addebitato rispetto a numerosi fattori considerati”;
- allo “studio della documentazione” prima del caricamento dei mandati sulle piattaforme SAP e NUMERA;
- all'attività di supporto alla “contabilità generale” consistita, quantomeno (stante la genericità delle allegazioni al riguardo) nello studio delle fatture, per poi procedere alla registrazione delle stesse” Quanto al periodo dal 16.4.2016 al 29.9.2022, ha evidenziato che la ricorrente si è occupata quantomeno :
- della rendicontazione delle attività relative alla società per la liquidazione delle fatture;
- della “verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli organi di vertice” anche attraverso la creazione e l'aggiornamento di un file excel e di un archivio informatico contenente la documentazione in uscita ed in entrata relativa a tale attività;
- della rielaborazione e riprogettazione della pagina “Società Trasparente” al fine di adeguare il sito alla normativa di legge;
- della ideazione e organizzazione, in collaborazione con la società PA33 di tre eventi formativi attraverso una piattaforma PA33, per la formazione obbligatoria del personale in materia di privacy;
- del coordinamento delle attività di revisione della Griglia di valutazione necessaria ai fini dell'attestazione OIV (Organismo di Valutazione) annuale analizzando le pubblicazioni che non rispettavano gli standard, segnalando agli uffici competenti gli opportuni aggiornamenti, comunicando ai vari referenti le revisioni da apportare alla griglia, aggiornando un file dalla stessa appositamente creato contenente le modifiche alle pubblicazioni da effettuare e quelle già effettuate, compilando e collazionando la relativa documentazione fino alla fase di pubblicazione e protocollazione;
- dell'elaborazione, al termine di tali attività, di relazioni esplicative sul lavoro svolto
- dalla redazione dei Flussi Informativi Direzionali della propria Area, nella parte relativa alla Trasparenza ed Anticorruzione.
Ha , quindi concluso che dette mansioni, “in quanto “di concetto”, non sono riconducibili al IV livello, ma quantomeno nel III livello, nel quale la stessa è stata inquadrata solo nel mese di agosto 2022 (senza, peraltro, l'allegazione da parte della convenuta delle diverse mansioni che l'istante avrebbe svolto a partire da tale mese)”. La decisione del giudice relativa al riconoscimento del III livello appare pienamente condivisibile per essere ampiamente argomentata sulla base di tutta la documentazione prodotta che, come riconosciuto in sentenza, evidenzia un ampio margine di autonomia nell'espletamento delle mansioni svolte dalla e trova anche conferma nel verbale di incontro sindacale del 07.12.2021 CP_2
(doc. 34 produzione primo grado), nel quale le OO.SS. invitavano la società ad adeguare, nel più breve tempo possibile, i dipendenti inquadrati nel IV livello alle mansioni effettivamente svolte. A fronte di tale impegno, l' ha inquadrato CP_3 praticamente tutto il personale nel III livello a conferma del fatto che le mansioni svolte dai dipendenti inquadrati nel IV livello non fossero conformi alle previsioni del richiamato CCNL. E sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto correttamente per un verso superflua e per altro verso generica la prova testimoniale articolata dalla ricorrente sul rilievo che la convenuta non aveva contestato le Controparte_4 mansioni svolte dalla confermando, in punto di fatto, nelle proprie CP_2 difese, l'attività espletata dalla ricorrente. A confutazione di quanto eccepito da parte dell'appellante ritiene la Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente applicato nella specie il cd. principio di non contestazione, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Il predetto onere di contestazione deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa, puntuale e dettagliata dei fatti allegati (, cfr. Cass. n.21227/2019, Cass n. 31837 del 4 novembre 2021). In particolare rispetto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., la quale implica che la contestazione di parte convenuta non può essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda. Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dal tenore della memoria di costituzione di primo grado ( v. in particolare pagg 7,8 e 9), riprodotte in appello ,
, a fronte delle allegazione attoree ritenute dal Tribunale specifiche e puntuali ,la società si è limitata ad una contestazione del tutto generica deducendo “…In sintesi, tutte le mansioni che la sig.ra riferisce di aver svolto dal punto 5 al CP_2 punto 9 del ricorso: - coincidono con quelle espressamente previste per quel livello di qualifica del CCNL di riferimento il IV – se non quando, relativamente al III livello, per il breve periodo luglio 2022-settembre 2022, ha assunto la specifica qualifica a seguito di regolare selezione ricevendo la relativa retribuzione (circostanza questa non posta in discussione dalla stessa ricorrente ) – relativamente all'area/settore assegnato in base alle competenze possedute, per le quali ha ricevuto la corrispondente retribuzione ed ha usufruito dei conseguenti diritti.”
ovvero ad asserzioni del tutto negative quali :
- non avendo la ricorrente mai espletato la propria attività lavorativa “in autonomia operativa”, a differenza di quanto riferisce;
- mai espletato compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo o attività con carattere di creatività; in quanto ha sempre e solo eseguito i compiti alla stessa assegnati dai suoi superiori, aventi livelli di impiego “superiori” e funzione di responsabili e/o di dirigenti, anche Direttori Generali…... ( v. pag. 8 della memoria difensiva di primo grado , riprodotta a pag 16 del gravame ) .
Per altro verso mette conto osservare che la società resistente -odierna appellante si è dilungata in considerazioni del tutto estranee ed avulse dall'oggetto del giudizio in relazione al contratto di lavoro a progetto, all'assenza di subordinazione ,alla legittimità delle successive proroghe del contratto a progetto ( . pag 13 del gravame) ,che si riferiscono ad un periodo antecedente non oggetto di giudizio.
In definitiva vanno condivise le persuasive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale il quale ha ritenuto che , in considerazioni delle specifiche allegazioni attoree non contestate, sulla base della documentazione prodotta, per l'intero periodo oggetto di domanda (1.12.2014 - 29.9.2022), la ricorrente ha svolto sicuramente in modo prevalente mansioni di concetto, sussumibili nel III liv. Del tutto priva di pregio giuridico è il rilievo di parte appellante ( v. pag 21 del gravame ) in ordine alla genericità della domanda per non aver proceduto ad una quantificazione economica , retributiva e contributiva rinviando ad un ulteriore ipotetico giudizio”. Trascura l' appellante di considerare il consolidato orientamento di legittimità ( v. ex plurimis Cass Sezioni Unite ( sent n. 29862 del 12/10/2022) in ordine alla piena legittimità di rinviare la quantificazione della domanda ad un successivo giudizio. Infine non è ammissibile la richiesta di prova testimoniale , reiterata dall'appellante nei motivi di gravame per un duplice ordine di considerazioni : la genericità delle contestazioni delle deduzioni di cui si è detto si riflette inevitabilmente sui capi di prova articolati che si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'assenza dei profili autonomia operativa caratterizzanti il III liv. ; in secondo luogo, la società in primo grado aveva abbandonato la richiesta di prova contraria chiedendo che la causa venisse decisa immediatamente sulla base degli atti,con ciò ritenendo evidentemente matura la stessa , senza necessità di alcuna istruttoria.
Infine infondato è anche l'ultimo motivo di doglianza relativo al governo delle spese processuali che , a dir dell'appellante , il Tribunale anziché di compensarle parzialmente, atteso il parziale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto compensarle per intero. Sul punto, si ricorda che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi ( v. Cass.n n. 8522/2024 ).
Nella specie il Tribunale ha esercitato il proprio potere discrezionale ,motivandolo sul principio della parziale soccombenza, dal momento che la domanda era stata accolta solo in relazione al III liv del mentre era stato rigettato il CP_3 capo di domanda rivolto all'inquadramento nel II livello nonché dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento degli “effetti …previdenziali” conseguenti alla richiesta statuizione di condanna. Mette conto osservare che la regola generale è quella per la quale le spese di lite sono collegate alla soccombenza: “la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.” ( cfr Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061
Ebbene , nella specie , in applicazione di tali principi , argomentando ex art. 91 c.p.c., deve ritenersi che l'onere relativo alle spese del giudizio non può che cedere a carico della nella misura determinata dal primo giudice ), che Controparte_4 ha resistito contestando integralmente la domanda proposta dalla ricorrente.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto . Così deciso in Napoli lì 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc