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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2025 promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni, via Pirandello n.84/c; professione: agente immobiliare;
titolo di studio: licenza media superiore, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso dall'avv. Anna Teresa Ventura (C.F.: – PEC: C.F._2 Email_1 del Foro di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nova Milanese, via Madonnina n.9 e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_1 C.F._3
Masciago, Via Bertacciola, 8, professione impiegata;
titolo di studio licenza media superiore;
cittadinanza italiana, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Federico
Vido (C.F.: – PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via Perugino, 9
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE Per_ 1) manterrà la propria residenza con la mamma, attualmente in Bovisio Masciago, via
Bertacciola n.
8. La sig.ra si obbliga a concordare preventivamente col sig. eventuali CP_1 Pt_1 Per_ ulteriori trasferimenti di residenza della figlia minore
2) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per le questioni relative Per_ all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia tenendo conto degli interessi e pagina 1 di 5 delle inclinazioni della stessa. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione, le Per_ parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogniqualvolta sarà con l'uno o con l'altro genitore.
3) In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare Per_ fra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con tenendo in debito conto, contemporaneamente, delle esigenze scolastiche della figlia e delle rispettive esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi i genitori, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della minore. Per_
4) In ogni caso, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse della figlia, starà a settimane alterne dal lunedì mattina con uno e con l'altro genitore;
Per_
° le vacanze estive saranno organizzate in modo che possa trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di loro pertinenza entro il 30 aprile di ogni anno;
Per_
° Le festività natalizie saranno suddivise alternativamente tra i genitori in modo che possa trascorrere con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 2 gennaio e con l'altro genitore Per_ dalla mattina del 2 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. trascorrerà ogni anno la vigilia di Natale con la mamma sino alle ore 10 della mattina del 25 dicembre;
col papà l'intero giorno del Santo Natale sino alla mattina del giorno di Santo Stefano;
° Ad anni alterni anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Per_
° festa e compleanno della mamma starà con la mamma, festa e compleanno del papà con quest'ultimo; Per_
° il suo compleanno lo trascorrerà con entrambi i genitori. Per_
5) I genitori acconsentono che possa continuare a frequentare i nonni paterni e materni ed a trascorrere con essi parte delle vacanze estive. Per_
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio 25.
Tale contributo potrà essere nuovamente modificato in ragione delle esigenze della minore nel corso degli anni e qualora vi sia un sostanziale miglioramento delle condizioni economiche del signor Pt_1
7) In merito alle spese straordinarie, i genitori se ne faranno carico, in via solidale e paritetica nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Monza, giuste le seguenti indicazioni e modalità di pagamento:
a) spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo: spese mediche:
- ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
pagina 2 di 5 - spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- mensa, pre e post scuola;
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
-Per le sole materie tecniche o artistiche, materiale e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
b) spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicine alternative o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizioni, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiale didattico per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
pagina 3 di 5 - Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- babysitter;
Documenti della spesa
Ogni spesa per la quale si intende richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo posta elettronica, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni dieci dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso oggettivo, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi. Il pagamento avverrà entro giorni otto dall'avvenuta comunicazione.
In caso di spese superiori ad euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Le spese straordinarie dovranno essere in ogni caso adeguatamente documentate dal genitore che le propone o che comunque ne ha notizia per primo.
8) Atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute. Per_
9) Le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia venga CP_2 percepito in pari misura da entrambi i genitori.
10) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlia minore , nata a [...] il [...] e, per la restante parte, relative a Per_2 diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica del provvedimento pronunciato dal
Tribunale di Monza in data 17.11.2021: pagina 4 di 5 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Monza, 20.2.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2025 promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni, via Pirandello n.84/c; professione: agente immobiliare;
titolo di studio: licenza media superiore, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso dall'avv. Anna Teresa Ventura (C.F.: – PEC: C.F._2 Email_1 del Foro di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nova Milanese, via Madonnina n.9 e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_1 C.F._3
Masciago, Via Bertacciola, 8, professione impiegata;
titolo di studio licenza media superiore;
cittadinanza italiana, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Federico
Vido (C.F.: – PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via Perugino, 9
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE Per_ 1) manterrà la propria residenza con la mamma, attualmente in Bovisio Masciago, via
Bertacciola n.
8. La sig.ra si obbliga a concordare preventivamente col sig. eventuali CP_1 Pt_1 Per_ ulteriori trasferimenti di residenza della figlia minore
2) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per le questioni relative Per_ all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia tenendo conto degli interessi e pagina 1 di 5 delle inclinazioni della stessa. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione, le Per_ parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogniqualvolta sarà con l'uno o con l'altro genitore.
3) In ragione dell'affidamento condiviso qui stabilito, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare Per_ fra loro per far sì che ciascuno possa vedere e stare con tenendo in debito conto, contemporaneamente, delle esigenze scolastiche della figlia e delle rispettive esigenze lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi i genitori, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della minore. Per_
4) In ogni caso, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse della figlia, starà a settimane alterne dal lunedì mattina con uno e con l'altro genitore;
Per_
° le vacanze estive saranno organizzate in modo che possa trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. I genitori si comunicheranno i periodi di loro pertinenza entro il 30 aprile di ogni anno;
Per_
° Le festività natalizie saranno suddivise alternativamente tra i genitori in modo che possa trascorrere con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 2 gennaio e con l'altro genitore Per_ dalla mattina del 2 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. trascorrerà ogni anno la vigilia di Natale con la mamma sino alle ore 10 della mattina del 25 dicembre;
col papà l'intero giorno del Santo Natale sino alla mattina del giorno di Santo Stefano;
° Ad anni alterni anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Per_
° festa e compleanno della mamma starà con la mamma, festa e compleanno del papà con quest'ultimo; Per_
° il suo compleanno lo trascorrerà con entrambi i genitori. Per_
5) I genitori acconsentono che possa continuare a frequentare i nonni paterni e materni ed a trascorrere con essi parte delle vacanze estive. Per_
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio 25.
Tale contributo potrà essere nuovamente modificato in ragione delle esigenze della minore nel corso degli anni e qualora vi sia un sostanziale miglioramento delle condizioni economiche del signor Pt_1
7) In merito alle spese straordinarie, i genitori se ne faranno carico, in via solidale e paritetica nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Monza, giuste le seguenti indicazioni e modalità di pagamento:
a) spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo: spese mediche:
- ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritte dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
pagina 2 di 5 - spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- mensa, pre e post scuola;
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
-Per le sole materie tecniche o artistiche, materiale e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
b) spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicine alternative o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizioni, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiale didattico per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
pagina 3 di 5 - Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- babysitter;
Documenti della spesa
Ogni spesa per la quale si intende richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo posta elettronica, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni dieci dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso oggettivo, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi. Il pagamento avverrà entro giorni otto dall'avvenuta comunicazione.
In caso di spese superiori ad euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Le spese straordinarie dovranno essere in ogni caso adeguatamente documentate dal genitore che le propone o che comunque ne ha notizia per primo.
8) Atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute. Per_
9) Le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia venga CP_2 percepito in pari misura da entrambi i genitori.
10) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlia minore , nata a [...] il [...] e, per la restante parte, relative a Per_2 diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica del provvedimento pronunciato dal
Tribunale di Monza in data 17.11.2021: pagina 4 di 5 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Monza, 20.2.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
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