Articolo 7 della Legge 18 dicembre 1967, n. 1198
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 dicembre 1967
Art. 7.
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sono sostituiti dai seguenti:
"Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.
Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1967